NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 5 giugno 2009, n. 23
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Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO 1 (Principi) 1. La presente legge, in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell’attività di acconciatore), di seguito denominata “legge statale”, nonché in conformità con quanto previsto in materia dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, disciplina l’attività professionale di acconciatore, formula i criteri generali per le iniziative di formazione professionale e detta disposizioni per l’esercizio delle funzioni amministrative dei comuni. 2. La presente legge si applica a tutte le imprese che svolgono l’attività di acconciatore, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato. ARTICOLO 2 (Esercizio dell’attività di acconciatore) 1. L’esercizio dell’attività di acconciatore, così come definita dall’articolo 2, comma 1, della legge statale, è subordinato al possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 della legge medesima ed è soggetto alla dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune territorialmente competente. 2. L’attività professionale di acconciatore è esercitata in forma di impresa, ai sensi delle norme vigenti. I soggetti che intendono svolgere l’attività di acconciatore in forma di impresa artigiana sono tenuti ad iscriversi all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato). 3. Per ogni sede dove viene esercitata l’attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui al comma 1. 4. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente, a condizione che i locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati. 5. L’attività di acconciatore può essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente. E’ ammessa la possibilità di esercitare l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. E’ altresì ammesso lo svolgimento dell’attività a fini didattici o di dimostrazione. 6. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 7. E’ ammessa la vendita o comunque la cessione alla clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. In tal caso non trovano applicazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge statale, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”), e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni contenute nella legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni. 8. Oltre ai trattamenti e ai servizi indicati all’articolo 2, comma 1, della legge statale, le imprese di acconciatura possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ossia laccatura e limatura di unghie. ARTICOLO 3 (Competenze delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato) 1. Le Commissioni Provinciali per l’Artigianato di cui all’articolo 8 della l.r. 3/2003, fatte salve le funzioni ad esse attribuite dalla stessa legge, provvedono: a) all’accertamento delle condizioni previste dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge statale, ai fini della partecipazione all’esame tecnico-pratico di cui allo stesso comma; b) all’accertamento delle esperienze professionali maturate dai soggetti in possesso della qualifica di barbiere che chiedono di ottenere l’abilitazione professionale e il riconoscimento della qualifica di acconciatore ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lettera a), della legge statale; c) all’accertamento dei requisiti per l’ammissione ai corsi di riqualificazione professionale di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b), della legge statale e per l’ammissione all’esame di cui alla lettera c) dello stesso comma; d) alla formulazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del parere obbligatorio ai fini dell’emanazione del provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell’attività di acconciatore. ARTICOLO 4 (Abilitazione professionale) 1. L’abilitazione professionale di acconciatore si consegue tramite il superamento di un apposito esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni; b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell’apprendistato) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. 2. L’abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Regione, che può avvalersi di enti od organismi autonomi o strumentali per l’organizzazione e la gestione dei corsi e degli esami. 3. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge statale e sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce: a) i contenuti dei programmi dei corsi, la programmazione e l’organizzazione degli esami, compresa la composizione della commissione d’esame; b) gli standard professionali e formativi per il conseguimento dell’abilitazione professionale di acconciatore. ARTICOLO 5 (Incentivi per lo sviluppo del settore) 1. La Regione favorisce lo sviluppo del settore dell’acconciatura e, in particolare, persegue le finalità previste dall’articolo 4, comma 3, della legge statale. 2. Al fine di migliorare la qualità dei servizi all’utenza in ambiti territoriali svantaggiati, la Regione istituisce un fondo cui possono accedere le imprese che svolgono l’attività di acconciatore ubicate nei comuni non costieri di minore consistenza demografica. 3. Il fondo di cui al comma 2 opera sotto forma di prestiti rimborsabili, a fronte di spese per beni materiali e immateriali. I criteri, le modalità ed i termini per la concessione delle agevolazioni sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità di bilancio annuali e nel rispetto del regime “de minimis” di cui alla vigente normativa comunitaria. ARTICOLO 6 (Dichiarazione di inizio attività) 1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di acconciatore di cui all’articolo 2, comma 2, della legge statale è sostituita, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del d.l. 7/2007, convertito dalla l. 40/2007, dalla dichiarazione di inizio attività da presentare, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, allo Sportello Unico del Comune, laddove esistente, o al Comune territorialmente competente, unitamente alla documentazione attestante il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore e la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. 2. Nel locale destinato all’attività l’esercente è tenuto a esporre copia della dichiarazione di inizio attività munita del timbro di protocollo del Comune competente. Nel caso di attività esercitata presso il domicilio dell’esercente ovvero nei luoghi di cui all’articolo 2, comma 5, il titolare o il personale appositamente incaricato è tenuto a recare con sé copia della dichiarazione di inizio attività. ARTICOLO 7 (Sospensione, trasferimento e cessazione dell’attività) 1. L’attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi, previa comunicazione al Comune territorialmente competente. Eventuali proroghe possono essere richieste al Comune solo per gravi motivi, secondo le procedure stabilite con regolamento comunale. 2. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante deve essere in possesso dell’abilitazione ed è tenuto a presentare al Comune la dichiarazione di inizio di attività. 3. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell’attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l’attività per il periodo necessario a conseguire l’abilitazione professionale di acconciatore, purché durante tale periodo l’attività sia svolta da persone in possesso dell’abilitazione professionale. 4. La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione stessa. ARTICOLO 8 (Regolamento comunale) 1. I comuni, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano appositi regolamenti che prevedono in particolare: a) i procedimenti relativi alle modificazioni inerenti l’attività dell’impresa comunicate al Comune ai sensi dell’articolo 7, nonché i procedimenti relativi ai provvedimenti di diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività emanati ai sensi dell’articolo 10; b) i requisiti urbanistici, le superfici minime ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati per l’esercizio dell’attività di acconciatore; c) le destinazioni d’uso dei locali; d) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l’attività di acconciatore, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti; e) le modalità di utilizzo e di conservazione delle attrezzature, degli strumenti e dei prodotti; f) la disciplina degli orari, la pubblicità degli stessi ed il calendario dei giorni di apertura; g) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali. ARTICOLO 9 (Funzioni di vigilanza e sanzionatorie) 1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività di acconciatore, fatte salve le competenze in materia di igiene e sanità delle Aziende Sanitarie Locali. 2. Le funzioni relative all’accertamento delle infrazioni e all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chi esercita l’attività di acconciatore in violazione delle modalità o in assenza di uno o più requisiti previsti dalla presente legge o dalla legge statale sono delegate ai comuni e ad essi spettano i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni. Le sanzioni sono irrogate nella misura di cui all’articolo 5 della legge statale e secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni. ARTICOLO 10 (Diffida, sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività) 1. Qualora siano assenti i requisiti igienico-sanitari previsti per l’esercizio dell’attività di acconciatore ovvero questa sia svolta in contrasto con le norme del regolamento comunale, il Comune diffida l’interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell’attività fino all’avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. 2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e ne dà comunicazione alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, nel caso di imprese artigiane, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza. 3. Qualora l’attività di acconciatore sia svolta in assenza dell’abilitazione professionale o di altro requisito necessario per l’esercizio dell’attività, ovvero sia svolta in contrasto con altre disposizioni della presente legge o della legge statale il Comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, dandone comunicazione, qualora si tratti di imprese artigiane, alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, ovvero, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese, per gli adempimenti di rispettiva competenza. 4. Nel caso di imprese artigiane, il provvedimento di cui al comma 3 è emanato previo parere obbligatorio della Commissione Provinciale per l’Artigianato. ARTICOLO 11 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante: a) utilizzo, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota di euro 500.000,00 in termini di competenza dall’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008; b) iscrizione in termini di competenza di euro 500.000,00 nel bilancio per l’anno finanziario 2009 nell’Area XIV “Industria e Piccola e media Impresa” all’U.P.B. 14.201 “Interventi a sostegno dell’industria e delle piccole e medie imprese”. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. ARTICOLO 12 (Disposizioni finali e transitorie) 1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge statale, la legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini), la legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini) e la legge 29 ottobre 1984, n. 735 (Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri), in quanto compatibili con la legge statale, continuano a trovare applicazione fino alla data di approvazione della delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 3. 2. I corsi di qualificazione in itinere alla data di cui al comma 1, continuano fino alla chiusura dell’anno formativo. I soggetti che hanno completato il primo anno di tali corsi, sono ammessi di diritto al secondo anno del corso di qualificazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ed i soggetti che hanno completato il secondo anno dei suddetti corsi possono optare per il corso di specializzazione ovvero per il periodo di inserimento previsti dalla medesima lettera. 3. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere alla data di entrata in vigore della legge statale e che intendano ottenere l’abilitazione professionale di acconciatore sono tenuti, in alternativa: a) a frequentare il corso di riqualificazione professionale di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b), della legge statale; b) a sostenere l’esame di cui all’articolo 4, comma 1. 4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 3 della legge statale. 5. Fino all’adozione dei regolamenti comunali di cui all’articolo 8, comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme vigenti, ferma restando la disapplicazione immediata dei vincoli concernenti il rispetto di distanze minime o di parametri numerici riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, ovvero il rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale. 6. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la delibera di cui al comma 1 in cui stabilisce, altresì, i contenuti e l’organizzazione dell’apposito corso di riqualificazione professionale di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b), della legge statale. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 5 giugno 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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