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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 5 giugno 2009, n. 22
Attuazione degli artt. 159, comma 1, 148 e 146,comma 6 del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 /Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche ed integrazioni
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità) 1. In attesa dell’emanazione della disciplina regionale di riordino della materia, la presente legge dà attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Codice, mediante l’adeguamento della vigente legislazione regionale. ARTICOLO 2 (Commissioni locali per il paesaggio) 1. Entro il termine stabilito dall’articolo 159, comma 1 del Codice, i comuni e le province istituiscono, ai sensi dell’articolo 148 del Codice, singolarmente o preferibilmente in forma associata, Commissioni locali per il paesaggio costituenti organi di supporto tecnico-scientifico per la gestione delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio e idonee a garantire il requisito di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, a norma dell’articolo 146, comma 6, del Codice. 2. Le Commissioni esprimono pareri obbligatori in relazione ai procedimenti: a) di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata; b) di rilascio di pareri su istanze di condono edilizio o di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del Codice;c) di rilascio di pareri nell’ambito dell’iter di formazione di strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi in ambiti o su immobili soggetti a vincoli paesaggistici; d) di assunzione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 150 del Codice; e) di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 167 del Codice. 3. Le Commissioni locali per il paesaggio sono composte da almeno tre e non più di cinque membri scelti dal comune e dalla provincia tra gli iscritti all’Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali, istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) e successive modifiche e integrazioni, ovvero tra soggetti dotati di documentata, qualificata professionalità o specializzazione nella materia del paesaggio. Il responsabile del procedimento comunale e provinciale partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. 4. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque anni. I componenti possono essere rinominati per una sola volta. 5. Le sedute della Commissione del paesaggio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Nella prima seduta la Commissione elegge il Presidente fra i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 6. I comuni e le province possono, con proprio regolamento, stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento delle Commissioni. 7. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere alla Regione copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli componenti. Ogni variazione alla composizione della Commissione è comunicata alla Regione. ARTICOLO 3 (Differenziazione tra i responsabili dei procedimenti in materia paesaggistica ed i responsabili dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia) 1. In attuazione dell’articolo 146, comma 6, del Codice, i comuni e le province, entro il termine di cui all’articolo 2, comma 1, individuano un responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica distinto dal responsabile dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia, anche facendo ricorso a forme associative con i comuni contermini od altri enti pubblici, ai sensi delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni. 2. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla Regione copia degli atti da cui risulti l’assolvimento del requisito di differenziazione a norma del comma 1 e a comunicare ogni variazione successiva alla Regione. ARTICOLO 4 (Verifica degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3. Decadenza dall’esercizio delle funzioni subdelegate e riparto delle competenze inerenti le funzioni autorizzatorie) 1. Entro il termine di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice, la Regione provvede alla verifica dell’attuazione da parte dei comuni e delle province degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, al fine di accertare la rispondenza ai requisiti stabiliti dall’articolo 146, comma 6, del Codice per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate ed approva, con provvedimento del Direttore generale del Dipartimento Pianificazione territoriale, l’elenco degli enti locali riconosciuti idonei a proseguire l’esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate e di quelli riconosciuti non idonei. 2. Tale elenco è notificato al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché ai competenti uffici periferici ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’elenco è aggiornato con le medesime modalità a seguito delle variazioni intervenute relativamente ai suddetti requisiti3. Ove i comuni e le province non provvedano ad attuare gli adempimenti previsti negli articoli 2 e 3 entro il termine di cui al comma 1, si verifica l’automatica ed immediata decadenza dell’esercizio delle funzioni subdelegate in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche di cui alle disposizioni della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 (Subdelega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al Monte di Portofino) e della l.r. 20/1991 e successive modifiche e integrazioni, con conseguente nuovo riparto di competenze come di seguito indicato: a) riattribuzione alla Regione delle funzioni autorizzatorie già subdelegate alla provincia inadempiente; b) conferimento alla provincia, che abbia attuato gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, delle funzioni autorizzatorie già subdelegate ai comuni inadempienti; c) riattribuzione alla Regione delle funzioni autorizzatorie già subdelegate ai comuni inadempienti nel caso di cui alla lettera b) qualora la provincia sia inadempiente. ARTICOLO 5 (Riacquisizione dell’esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate) 1. I comuni e le province che successivamente alla scadenza del termine di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice attuino gli adempimenti previsti negli articoli 2 e 3, riacquisiscono le funzioni autorizzatorie ad essi subdelegate in base alla vigente legislazione regionale in materia di paesaggio, a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della modifica dell’elenco di cui all’articolo 4. ARTICOLO 6 (Disposizioni transitorie) 1. Le Commissioni edilizie integrate di cui all’articolo 2 della l.r. 15/1980 e successive modifiche e integrazioni e le Commissioni provinciali di lavoro di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 20/1991 e successive modifiche e integrazioni continuano ad operare fino alla data di insediamento delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all’articolo 2 e, comunque, fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice. ARTICOLO 7 (Abrogazione di norme e sostituzioni) 1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) l’articolo 2 della l.r. 15/1980 e successive modifiche e integrazioni; b) l’articolo 4 della l.r. 20/1991 e successive modifiche e integrazioni; c) la legge regionale 15 novembre 1983, n. 39 (Composizione e funzionamento delle Commissioni provinciali per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497). 2. I riferimenti alla Commissione edilizia integrata contenuti nella vigente legislazione regionale sono da intendersi relativi alla Commissione locale per il paesaggio. ARTICOLO 8 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 5 giugno 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)


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