Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Articolo 1
(Modificazione dell’art. 8)
1. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) le parole: “L’autorizzazione di tipo B consente, al di fuori dei posteggi, di effettuare” sono sostituite dalle seguenti: “L’esercizio del commercio in forma itinerante, con autorizzazione di tipo B oppure di tipo A in quanto consentito ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con”.
ARTICOLO 2
(Modificazioni ed integrazioni all’art. 21)
1. Al comma 2 dell’art. 21 della l.r. 6/2000, dopo la locuzione: “comma 5” sono aggiunte le parole: “e la violazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 4”.
2. Al comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 6/2000, la locuzione: “, il superamento dei limiti massimi di permanenza dell’operatore itinerante nel medesimo punto, di cui all’art. 8, comma 4,” è soppressa e dopo la parola: “assegnato” è aggiunta la seguente: “e”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 5 giugno 2007
LORENZETTI
Note:
Note al titolo della legge:
- La legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6, recante “Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 26 gennaio 2000, n. 4.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 aprile 1998, n. 95.
Nota all’art. 1:
- Il testo vigente dell’art. 8, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (si vedano le note al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente: Art. 8 Autorizzazione di tipo B all’esercizio del commercio su aree
pubbliche in forma itinerante.
Omissis.
4. L’esercizio del commercio in forma itinerante, con autorizzazione di tipo B oppure di tipo A in quanto consentito ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera b), si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un’ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata. I Comuni, con riferimento ad aree particolari del proprio territorio, possono ridurre i limiti temporali di permanenza fino a quindici minuti, consentendo in ogni caso la vendita per il tempo necessario a servire i clienti presenti.
Omissis.».
Nota all’art. 2:
- Il testo vigente dell’art. 21, commi 2 e 3, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (si vedano le note al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 21 Sanzioni.
Omissis.
2. Sono ricompresi nell’ipotesi prevista al comma 1 l’esercizio in Umbria del commercio itinerante da parte di soggetti in possesso di sola autorizzazione di tipo A, rilasciata dal Comune di altra Regione, l’occupazione di posteggi in mercati per i quali non si possiede autorizzazione, l’esercizio del commercio da parte di rappresentanti in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 5 e la violazione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 4.
3. Ai sensi dell’art. 29, comma 2, del decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni chiunque commette violazione alle limitazioni ed ai divieti stabiliti dai Comuni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, compresi la vendita di prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato e la violazione delle limitazioni in materia di concomitanza con fiere e mercati, di cui agli artt. 13, comma 4 e 18 comma 2.
Omissis.».