Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge
CAPO I
Partecipazione della Regione al processo normativo comunitario
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari e le modalità di adempimento degli obblighi di competenza della Regione derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
ARTICOLO 2
(Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario)
1. La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d’intesa la posizione della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all’art. 3, comma 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005 n. 11, recante: “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.
2. La posizione, della Regione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità disciplinate dall’art. 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
ARTICOLO 3
(Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee)
1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie adottate nelle materie di propria competenza.
2. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale, dal titolo “legge comunitaria regionale” con l’indicazione dell’anno di riferimento.
3. Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale riferisce sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.
ARTICOLO 4
(Contenuti della legge comunitaria regionale)
1. La legge comunitaria regionale:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell’attuazione dei regolamenti comunitari;
b) detta le disposizioni per l’attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
c) contiene, le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all’attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere invia amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
2. L’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello comunitario deve in ogni modo avvenire tramite legge comunitaria regionale nel caso in cui esso comporta:
a) nuove spese o minori entrate;
b) l’istituzione di nuovi organi amministrativi.
3. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:
a) l’elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione perché direttamente applicabili, per il loro contenuto sufficientemente specifico ovvero in quanto l’ordinamento regionale è già conforme ad esse, ovvero perché lo Stato abbia già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non intende discostarsene;
b) una relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento comunitario.
ARTICOLO 5
(Rispetto della normativa comunitaria)
1. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa comunitaria adottata in relazione a materie di propria competenza, al fine di garantire lo stato di conformità dell’ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all’art. 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Nell’ambito della relazione di accompagnamento alla legge comunitaria regionale di cui al precedente articolo, la Giunta riferisce al Consiglio sulle risultanze di tale verifica.
ARTICOLO 6
(Sessione comunitaria del Consiglio regionale)
1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio regionale convoca la sessione comunitaria dedicando ad essa una o più sedute, al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi attivati a livello regionale e definire gli indirizzi regionali in materia di politiche comunitarie.
2. In occasione della sessione comunitaria, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione concernente la partecipazione della Regione alla attuazione delle politiche comunitarie nella quale sono esposte:
a) le posizioni sostenute dalla Regione nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 17 della legge 4 febbraio2005, n. 11 e del Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;
b) le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all’attuazione di programmi regionali cofinanziati dall’Unione europea adottate dalla Giunta regionale nell’anno di riferimento;
c) lo stato di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie e degli altri programmi regionali cofinanziati con risorse sempre comunitarie, con l’aggiornamento dei dati finanziari almeno al 30 giugno dell’anno di riferimento a quello in cui viene presentata la relazione.
ARTICOLO 7
(Sessione comunitaria della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione comunitaria della Giunta stessa allo scopo di verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali di interesse comunitario, i risultati conseguiti, le linee di azione prioritarie volte ad assicurare una corretta e tempestiva attuazione dei programmi e degli interventi cofinanziati dall’Unione europea.
2. Gli orientamenti adottati dalla Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio regionale che esercita, al riguardo, la propria funzione di indirizzo e controllo.
ARTICOLO 8
(Partecipazione degli enti locali alla formazione degli atti comunitari)
1. In attuazione delle finalità della presente legge, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell’ambito del procedimento di formazione della legge comunitaria annuale e dei lavori previsti nelle rispettive sessioni comunitarie, assicurano adeguate forme di partecipazione e di consultazione degli enti locali al processo normativo comunitario.
ARTICOLO 9
(Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee)
1. Nelle materie di competenza legislativa della Regione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione conforme della stessa, può richiedere al Governo, ai sensi del secondo comma dell’art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi.
ARTICOLO 10
(Misure urgenti)
1. A fronte di atti normativi comunitari o sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento all’ordinamento comunitario ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria regionale relativa all’anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la relativa proposta di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
2. Nei casi di particolare urgenza il Presidente della Giunta e/o il Consiglio regionale attivano gli strumenti previsti dal Regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura redigente per l’esame del provvedimento da parte della Commissione consiliare competente.
CAPO II
Programmazione comunitaria
ARTICOLO 11
(Competenze del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano, di programma operativo regionale concernenti l’attuazione delle politiche comunitarie, ai sensi dell’art. 42 dello Statuto.
2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest’ultimo una adeguata informazione in ordine alla elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.
3. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approvale proposte di atto di cui al comma 1 contiene gli indirizzi per la Giunta regionale da seguire nel corso dell’attività di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, nonché l’autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
5. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.
6. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell’Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
ARTICOLO 12
(Modifiche agli atti di programmazione comunitaria)
1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all’art. 11, comma 1, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti;
c) le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla acquisizione dell’atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.
ARTICOLO 13
(Ruolo del Consiglio regionale in merito alla programmazione, alla gestione e al monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro)
1. Laddove la programmazione delle risorse nazionali e regionali per l’attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma richieda la definizione di Accordi di Programma Quadro cofinanziati con risorse comunitarie, il Consiglio regionale deliberagli atti di indirizzo, di programmazione, di piano concernenti l’attuazione degli Accordi di Programma Quadro.
2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio, la Giunta regionale assicura a quest’ultimo una adeguata informazione in ordine alla elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.
3. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approvale proposte di atto di cui al comma 1 contiene gli indirizzi per la Giunta regionale da seguire nel corso dell’attività di negoziato con lo Stato, nonché l’autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
4. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull’andamento delle procedure di negoziato con lo Stato in merito alle modalità attuative delle Intese con cadenza semestrale in modo da favorire l’espletamento delle attività di monitoraggio sull’attuazione degli Accordi di Programma Quadro.
5. Al termine del negoziato e prima di ogni modifica agli Accordi presentata al negoziato con lo Stato, gli atti di cui al comma1 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.
ARTICOLO 14
(Modifiche agli Accordi di Programma Quadro)
1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all’art. 13, comma 1, sono approvate dal Consiglio regionale.
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria;
b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni o la soppressione di operazioni esistenti;
c) le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare,la quale esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla acquisizione dell’atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.
CAPO III
Disposizioni finali
ARTICOLO 15
(Modifiche al Regolamento interno del Consiglio)
1. Il Consiglio adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni contenute nella presente legge entro il termine di 60giorni dalla pubblicazione, definendo, in particolare, i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge comunitaria regionale e degli atti di programmazione di cui alla presente legge.
ARTICOLO 16
(Disposizioni di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 05 gennaio 2007 - Loiero