Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
All’art. 1 della L.R. n. 3 del 19 gennaio 2010 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
“3 bis. E’ eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al n. 3) del tredicesimo comma dell’art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 introdotto dal comma 2 dell’art. 3 della Legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo del quale si deve tener conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale”.
ARTICOLO 2
All’art. 1 della L.R. n. 3 del 19 gennaio 2010 al comma 4, dopo la
parola “integrazioni” è aggiunta la seguente espressione:
“”, fermo restando che ai fini del riparto dei seggi afferenti
alla quota proporzionale relativa alle liste provinciali di cui alla Legge n. 108/68, art. 15, comma 3, i seggi assegnabili per la
quota proporzionale rimangono pari a 16 per la circoscrizione di
Potenza e 8 per la circoscrizione di Matera.””
ARTICOLO 3
Dopo l’art. 1 della L.R. n. 3 del 19 gennaio 2010 è inserito il seguente art. 1 bis:
“Art. 1/bis. La presente legge si applica per la elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale della Regione Basilicata della decima legislatura regionale.”
ARTICOLO 4
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza 5 febbraio 2010
De Filippo