Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Oggetto
1. Con la presente legge la Regione Basilicata, garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà dei soggetti nati o divenuti sordi, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società attraverso precoci interventi diagnostici, abilitativi, riabilitativi in modo che:
a) imparino, per quanto possibile, a parlare con gli stessi tempi dei loro coetanei normoudenti;
b) acquistino autonomia nella comunicazione;
c) raggiungano una piena integrazione sociale ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n.104.
ARTICOLO 2
Destinatari
1. Ai fini della presente legge sono considerati sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.
ARTICOLO 3
Interventi a favore dei sordi
1. Gli interventi a favore dei sordi riguardano:
a) la predisposizione di servizi per la consulenza genetica e la
diagnosi prenatale e precoce per prevenire le malattie genetiche,
causa di handicap, come previsto dall’articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) l’assicurazione che tutti i neonati e, in particolare, i figli nati da persone che presentano il rischio di generare figli sordi,
per fattori genetici o dovuti a malattie, vengano sottoposti ad immediati accertamenti audiologici;
c) la previsione che ai genitori di bambini sordi venga fornita
un’informazione immediata sugli impedimenti causati dalla sordità
all’apprendimento spontaneo del linguaggio orale e sulla necessità
e sulle modalità dell’abilitazione e dell’educazione linguistica orale precoce;
d) la segnalazione alle Aziende Sanitarie, da parte dei medici pediatri, dei bambini sordi, al fine di garantire un supporto psicologico ai genitori;
e) l’erogazione dell’assistenza protesica in stretto collegamento
con gli interventi logopedici in coerenza con il progetto riabilitativo;
f) la possibilità per il bambino sordo, su richiesta della famiglia e una volta esperiti gli interventi logopedici e protesici per l’abilitazione linguistica orale precoce, di apprendere la lingua dei segni.
ARTICOLO 4
Inserimento ed integrazione sociale
1. L’inserimento e l’integrazione dei sordi si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza
sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico anche a favore
del nucleo familiare;
b) servizi di aiuto alla persona sorda in temporanea o permanente
grave limitazione dell’autonomia personale;
c) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione
e il diritto allo studio, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi e linguaggi specializzati e alla disponibilità di personale appositamente qualificato;
d) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
e) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato;
f) l’organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali per assicurare alla
persona, priva anche temporaneamente di un’idonea sistemazione
familiare, naturale o affidataria, di un ambiente di vita adeguato;
g) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione;
h) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l’attività educativa in continuità e coerenza con l’azione della scuola;
i) previsione di sistemi di sicurezza negli uffici pubblici, in particolare allarmi luminosi;
j) la presenza negli ospedali di infermieri specializzati che possano interagire con i sordi mediante la lingua dei segni;
k) iniziative tese a garantire che tutte le sedute consiliari organizzate dal Consiglio Regionale, dai Consigli Provinciali e dai Consigli Comunali, con popolazione superiore ad almeno 15.000
abitanti, siano accessibili ai non udenti, assicurando, su richiesta, un servizio di interpretariato in Lingua dei Segni;
l) la diffusione della Lingua dei Segni come strumento e modalità
di accesso all’informazione e alla comunicazione, con particolare
riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi informativi, a quelli di interesse politico, alle campagne elettorali e, per quanto possibile, all’insieme dei programmi culturali e di interesse generale, trasmessi sia dal sistema televisivo che dal sistema web, nel quadro del principio del servizio televisivo pubblico, di concerto e con la collaborazione del CO.RE.COM.
ARTICOLO 5
Attuazione degli interventi
1. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento nel quale sono
stabilite le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge ed individuati i piani ed i programmi già contemplati dalla vigente legislazione regionale, nei quali inserire le previsioni stesse.
ARTICOLO 6
Interprete, Assistente alla Comunicazione e Operatore Tecnico
della Comunicazione
1. Negli Uffici per le Relazioni con il Pubblico istituiti presso le Amministrazioni e gli Enti pubblici deve essere garantita la presenza di interpreti, ovvero di personale specializzato in grado di conoscere la lingua dei segni.
2. E’ istituita presso il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura
e Sport la figura dell’Assistente alla Comunicazione e con lo scopo di garantire un sostegno dei sordi nelle scuole e nelle Università.
3. E’ istituito un Servizio-Ponte al fine di consentire ai sordi di comunicare tramite telefono e mediante l’intermediazione di un
Operatore Tecnico della Comunicazione con servizi e numeri telefonici utili.
4. L’Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport emana bandi per programmare corsi sulla lingua dei segni e stabilisce le modalità e i requisiti per accedere ai corsi di formazione per Operatore Tecnico della Comunicazione, per Assistenti alla Comunicazione e per Interpreti.
ARTICOLO 7
Relazione sull’attuazione della legge
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
2. La Commissione consiliare competente, sulla base della relazione, può proporre interventi per migliorare quelli previsti e realizzati nell’anno precedente.
ARTICOLO 8
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza 5 febbraio 2010
De Filippo