Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Basilicata, nell’ambito delle proprie competenze in materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi, promuove iniziative di commercializzazione e di immagine dei prodotti agricoli e agro-alimentari originari della Basilicata che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori.
ARTICOLO 2
Funzioni della Giunta regionale
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 1, la Giunta regionale è autorizzata ad individuare un marchio ombrello dei prodotti agricoli e agro-alimentari di Basilicata, ai sensi del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 “Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati” e successive modificazioni.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento:
a) individua il marchio e ne stabilisce la denominazione, cui la concessione si riferisce, e le sue caratteristiche ideografiche;
b) disciplina le modalità di adozione del marchio da parte dei produttori;
c) approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione e i soggetti a cui è concessa la licenza d’uso del marchio;
d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze.
3. La Giunta regionale individua, altresì, i prodotti agricoli e agro-alimentari da ammettere al marchio.
ARTICOLO 3
Uso del marchio
1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli e agro-alimentari ottenuti in osservanza di un disciplinare di produzione, sottoposto al controllo e alla certificazione di un organismo terzo accreditato ai sensi della norma UNI EN45011 e autorizzato dal Ministero per il controllo delle produzioni DOP e IGP di cui al Reg. (CE) n. 510/2006.
2. I costi per lo svolgimento dell’attività di controllo degli organismi autorizzati sono a carico dei concessionari.
3. L’uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione, individuali o collettive.
ARTICOLO 4
Vigilanza
1. La Giunta regionale è l’autorità preposta alla vigilanza sull’applicazione della presente legge ed in particolare sull’uso del marchio da parte dei soggetti interessati.
2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza, definendone criteri, procedure e sanzioni.
3. Per l’attività di vigilanza, la Giunta regionale utilizza i servizi veterinari e i servizi di igiene e sicurezza degli alimenti delle Aziende Sanitarie Locali.
ARTICOLO 5
Etichettatura
1. I soggetti che hanno in concessione l’uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, il marchio stesso, completo della relativa dicitura, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari” e successive modificazioni, l’etichetta contiene la dicitura relativa all’indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di vigilanza di cui all’art. 4.
ARTICOLO 6
Interventi a sostegno della diffusione del marchio
1. La Giunta regionale, per favorire la diffusione del marchio:
a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;
b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo;
c) individua appositi incentivi concedibili alle attività di ristorazione collettiva pubblica e privata che utilizzano prodotti agricoli e agro-alimentari con il marchio.
ARTICOLO 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge, quantificati in € 30.000,00 per l’anno 2010, si farà fronte con i fondi stanziati nel bilancio di previsione all’UPB 0421.19 “Azioni di promozione e marketing dell’agricoltura regionale”.
ARTICOLO 8
Parere comunitario di compatibilità
1. I benefici di cui alla presente legge sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del trattato CE.
ARTICOLO 9
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza 5 febbraio 2010
De Filippo