Aggiornato al con n.41356 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

Indietro
Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 13
Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e tecniche della prevenzione e delle professioni sociali
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Istituzione dei Servizi


1. La Regione Basilicata in attuazione della L.R. 01 luglio 2008 n. 12, promuove la valorizzazione delle funzioni e del ruolo delle Professioni Sanitarie descritte dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica” e dalla legge 24 febbraio 2006, n. 27, “Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonchè in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità”, al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel SSN, all’integrazione socio-sanitaria ed all’armonizzazione dell’organizzazione del lavoro nella Regione Basilicata con quella delle altre Regioni italiane e degli altri Stati dell’Unione Europea.
2. A tal fine istituisce i seguenti Servizi presso ogni ASL:
- Servizio delle professioni sanitarie infermieristiche e professioni sanitarie ostetriche;
- Servizio delle professioni sanitarie riabilitative;
- Servizio delle professioni tecnico-sanitarie;
- Servizio delle professioni tecniche della prevenzione, vigilanza ed ispezione;
- Servizio delle professioni sociali.
3. L’istituzione dei Servizi ha l’obiettivo di assicurare una adeguata risposta ai bisogni di salute dei singoli e della collettività, mediante l’ottimizzazione, il coordinamento ed il controllo di qualità delle prestazioni delle professioni, di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 e alla legge 24 febbraio 2006, n. 27.
4. I Servizi espletano le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali, nonché degli specifici codici deontologici ed utilizzano metodologie di pianificazione per obbiettivi dell’assistenza, così come previsto dalla legge 10 agosto 2000, n. 251.
5. Le Aziende sanitarie attribuiscono la diretta responsabilità e gestione delle attività e delle funzioni connesse per le aree di cui agli artt. 1,2,3,4 della legge 251/2000 e della legge 27/2006, realizzando un’area di servizi dipartimentali centrali, caratterizzati quali strutture complesse di coordinamento e supporto con autonomia tecnico professionale, autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse e autonomia in ordine alla organizzazione e gestione delle risorse assegnate, diretti da un dirigente individuato con le modalità previste dal DPCM 25 gennaio 2008 e dagli artt. 8 e 9 del CCNL area S.T.P.A. del 17 ottobre 2008, componente del Collegio di Direzione dell’Azienda sanitaria, in virtù dell’ultimo comma dell’art. 7 della legge 251/2000.
6. Le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere prevedono che i Servizi di cui al comma 2 costituiscano il Dipartimento Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociali.
7. Il Direttore di ciascun Dipartimento è nominato con le stesse modalità previste dal DPCM 25 gennaio 2008 e dagli artt. 8 e 9 del CCNL area S.T.P.A. del 17 ottobre 2008.
8. L’Azienda Sanitaria Potenza (ASP), l’Azienda Sanitaria Matera (ASM), l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza (A.O. San Carlo di Potenza) e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Rionero in Vulture (I.R.C.C.S. di Rionero in Vulture) istituendo tali Dipartimenti ne individuano le funzioni con Atto aziendale integrando, qualora non esaustive, quelle previste dai commi 2 e 3 dell’art. 3 della presente legge.


ARTICOLO 2
Istituzione dell’Osservatorio delle Professioni Sanitarie e Sociali


1. E’ istituito presso la Regione l’Osservatorio delle Professioni Sanitarie e Sociali, con il compito di coadiuvare l’Assessore regionale alla Sanità e le Aziende Sanitarie nella definizione
delle modalità organizzative ed attuative delle norme che regolano le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, nonché delle professioni sociali.
2. L’Osservatorio ha altresì il compito di realizzare l’orientamento, la promozione, lo studio delle potenzialità e il monitoraggio sull’attuazione delle norme relative alle professioni sanitarie specificate al comma 1. Esso svolge le seguenti funzioni:
a) propone e collabora alle finalità dei Dipartimenti così come previsti ed articolati dal comma 6 dell’art. 1 e istituiti dalle Aziende sanitarie locali, nonché dalle Strutture sanitarie e Socio–sanitarie accreditate;
b) prevede in relazione ai piani e programmi la spesa sia delle risorse umane che per i mezzi delle singole aziende;
c) programma la formazione nei rapporti con le Università, determina in relazione ai bisogni ed organizza e controlla la formazione di base, la formazione complementare e l’aggiornamento professionale.
3. L’Osservatorio opera presso la Direzione Regionale alla Sanità ed è composto da:
a) Assessore alla Sanità o suo Delegato, con funzioni di Presidente;
b) Direttore Regionale della Direzione Sanità o suo delegato;
c) Presidente dei Collegi provinciali IPASVI (Ordine Professionale degli Infermieri-Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia), Presidente Regionale C.N.A.I. (Consociazione Nazionale Associazioni Infermieri), Presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche, Presidenti dei Collegi Provinciali dei TSRM (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica), Presidenti delle Associazioni delle altre professioni sanitarie e sociali accreditate o loro delegati;
d) un membro designato dalla Giunta regionale scelto tra operatori anche non più in servizio, aventi una pluriennale esperienza in campo infermieristico e una comprovata competenza in materia di programmazione sanitaria e amministrativa;
e) un segretario, designato tra i dipendenti in servizio presso la Direzione regionale alla Sanità.
4. L’Osservatorio è convocato dal suo Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte ogni anno solare. Per particolari problematiche, che rivestono carattere d’urgenza, uno o più rappresentanti delle Professioni Sanitarie e Sociali nominate, possono chiedere al Presidente una convocazione straordinaria, da tenersi entro e non oltre 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Il Presidente può creare dei "Gruppi di Lavoro" in base alla specificità delle problematiche di volta in volta trattate.


ARTICOLO 3
Dipartimento delle Professioni Sanitarie e Sociali.


1. Presso l’ASP, l’ASM, l’A.O. San Carlo di Potenza e l’I.R.C.C.S. di Rionero e presso le Strutture sanitarie e Socio–sanitarie private sono istituiti i Dipartimenti di cui al comma 6 dell’articolo 1 della presente legge.
2. Il Servizio dell’Assistenza infermieristica e ostetrica svolge le funzioni riconducibili al contenuto dei profili professionali dell’infermiere e dell’ostetrica, quali:
a) cura nel proprio ambito, in coordinamento con l’Osservatorio Regionale, la funzione di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 2 con relazioni annuali;
b) in coordinamento con l’Osservatorio Regionale rileva i dati necessari per le proposte di programmi di formazione, in relazione ai bisogni e coordina la formazione di base, la formazione complementare e l’aggiornamento professionale;
c) concorre alla individuazione e alla realizzazione degli obiettivi della Direzione Generale dell’Azienda per gli aspetti di competenza;
d) eroga le prestazioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche legate alla prevenzione, alla cura e al sostegno degli individui, delle famiglie e della collettività;
e) programma, organizza, coordina, gestisce e controlla le risorse umane e materiali indispensabili per l’erogazione delle prestazioni infermieristiche e ostetriche, e dei servizi offerti all’utenza
sia in regime di ricovero che territoriale e domiciliare;
f) programma il fabbisogno di base formativo, complementare e permanente, le attività di studio, di didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono specifiche competenze professionali;
g) promuove e concorre alla formazione del personale di supporto;
h) seleziona gli operatori per la titolarità dell’insegnamento delle materie teoriche e pratiche dal contenuto professionale, per la guida dei tirocini e per il tutorato;
i) promuove i progetti di ricerca e revisione della qualità e degli esiti delle diverse attività sanitarie infermieristiche ed ostetriche mediante definizione di protocolli, procedure ed istruzioni operative validati e di specifici indicatori di qualità;
l) sviluppa la ricerca e la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e di nuovi protocolli operativi mirati alla soluzione dei bisogni assistenziali, con metodo scientifico e con l’adozione, in via ordinaria di strumenti per la documentazione dell’assistenza infermieristica e ostetrica integrata;
m) partecipa alla identificazione dei fabbisogni di salute della persona, della famiglia e della collettività, identificando i bisogni specifici per l’assistenza infermieristica e ostetrica, formulando i relativi obiettivi, ed alla conseguente elaborazione della strategia aziendale per il raggiungimento dell’obiettivo di una più efficace ed efficiente risposta ai bisogni dell’utenza, attraverso l’identificazione delle risorse necessarie e disponibili per soddisfare tali bisogni;
n) attua e verifica i programmi di sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere e delle malattie infettive;
o) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche–terapeutiche;
p) partecipa alla programmazione delle attività libero professionali in regime intramoenia o in altra forma che coinvolgono la professione infermieristica e ostetrica;
q) definisce gli standard riferiti ai modelli organizzativi per la presa in carico e la gestione del paziente;
r) promuove l’educazione sanitaria mirata alle attività di prevenzione.
3. Il Servizio delle attività delle professioni della riabilitazione, tecniche e della prevenzione e sociali svolge funzioni riconducibili al contenuto del profilo delle professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione nonché delle professioni sociali, quali:
a) la cura, nel proprio ambito e in coordinamento con l’Osservatorio regionale, della funzione di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 con relazioni semestrali;
b) in coordinamento con l’Osservatorio regionale rileva i dati necessari per le proposte di programmi di formazione, in relazione ai bisogni e coordinano la formazione di base, la formazione complementare e l’aggiornamento professionale;
c) concorre alla individuazione e alla realizzazione degli obiettivi della Direzione Generale dell’Azienda per gli aspetti di competenza:
d) programma il fabbisogno di base formativo, complementare e permanente, le attività di studio, di didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari e in quelli dove si richiedono specifiche competenze professionali;
e) seleziona il personale per la titolarità dell’insegnamento delle materie teoriche e pratiche dal contenuto professionale, per la guida dei tirocini e per il tutorato;
f) promuove progetti di ricerca e revisione della qualità e degli esiti delle diverse attività delle professioni sanitarie della riabilitazione,
tecniche e della prevenzione e delle professioni sociali mediante la definizione di protocolli, procedure ed istruzioni operative validati e di specifici indicatori di qualità;
g) sviluppa la ricerca e la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e di nuovi protocolli operativi, con metodo scientifico e con l’adozione in via ordinaria di strumenti per la documentazione integrata dell’attività svolta;
h) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche o riabilitative;
i) partecipa alla programmazione delle attività libero professionali in regime intramoenia o in altra forma che coinvolgono le professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
l) definisce gli standard riferiti ai modelli organizzativi per la gestione della attività professionali;
m) promuove l’educazione sanitaria mirata alle attività di prevenzione per quanto di competenza.


ARTICOLO 4
Direttori dei Dipartimenti


1. I Direttori dei Servizi di cui all’articolo 1 della presente legge, strutturati in Dipartimenti, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 25 gennaio 2008 e dagli artt. 8 e 9 del CCNL area sanitaria tecnica, professionale e amministrativa (S.T.P.A.), del 17 ottobre 2008, sono nominati mediante concorsi per avviso pubblico a rapporto quinquennale tra coloro che, con lo specifico titolo professionale, sono in possesso di:
a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;
c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.


ARTICOLO 5
Norma finanziaria


1. Le aziende provvedono all’istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzative mediante modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi delle norme vigenti in materia, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti dalle Regioni. La trasformazione della dotazione organica avviene nel rispetto delle relazioni sindacali di cui ai CC.CC.NN.L..


ARTICOLO 6
Entrata in vigore


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza 5 febbraio 2010
De Filippo



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Manuale pratico delle notificazioni
F. Sassano, Maggioli Editore, 2014
Il volume affronta, con taglio analitico e pratico, l'istituto della notificazione dopo la recente attivazione ...
Sicurezza sul lavoro. Responsabilità. Illeciti e Sanzioni
P. Rausei, IPSOA, 2014
Il volume fornisce una analisi puntuale, schematica e sistematica, dell’attuale quadro sanzionatorio ...
     Tutti i LIBRI >