Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Campania, nell’ambito di quanto previsto dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, promuove ed incrementa la donazione del cordone ombelicale, la cui composizione di cellule staminali consente di riconoscerne la funzione di ausilio nella guarigione di pazienti affetti da leucemie e linfomi.
2. L’utilizzo delle cellule staminali di sangue placentare si pone come terapia complementare o alternativa al trapianto di midollo osseo; l’impiego di tale pratica è esteso, a scopo di trapianto, a pazienti adulti e in età pediatrica con patologie ematologiche neoplastiche e non.
3. L’obiettivo della Banca di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO) istituita nella Regione Campania con legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, articolo 51, presso il Servizio immuno trasfusionale (SIT) del Pausilipon di Napoli, è quello di raccogliere e di criopreservare un numero costante di unità ematiche placentari, nella misura di tremila – cinquemila, in maniera da poter contribuire a livello nazionale al mantenimento delle unità stimate sufficienti per soddisfare la richiesta nazionale.
4. La BASCO è responsabile della qualità delle proprie unità raccolte e dei propri sistemi
organizzativi e informativi, delle relative procedure di manipolazione e criopreservazione ed istituisce un proprio registro del sangue prelevato.
5. È istituito, presso l’assessorato regionale competente, un archivio regionale che raccoglie e gestisce le unità conservate presso la banca e provvede alla loro immissione nei registri nazionali e internazionali.
6. La BASCO provvede con proprio nucleo valutativo a svolgere attività di controllo e verifica degli standard qualitativi e operativi.
ARTICOLO 2
Interventi
1. La Regione Campania attiva i seguenti interventi:
a) promozione di una campagna informativa di sensibilizzazione alla donazione del cordone ombelicale;
b) erogazione di contributi alle aziende sanitarie regionali, nei limiti del cinquanta per
cento della spesa complessiva, per l’acquisto di frigoemoteche e di attrezzature necessarie alla raccolta e conservazione del cordone ombelicale.
ARTICOLO 3
Ruolo della Regione
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità e i criteri di accesso ai contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
ARTICOLO 4
Consenso e reclutamento
1. Le modalità di reclutamento delle donne donatrici volontarie devono essere codificate secondo protocolli nazionali, proposti dalle società scientifiche.
Le future partorienti sono informate sulla possibilità di aderire al programma di donazione volontaria del sangue del cordone ombelicale dalle associazioni di volontariato, dai medici di medicina generale e dal proprio ginecologo di fiducia, che le indirizzano alla BASCO. La donatrice dà il proprio consenso scritto dopo aver ricevuto adeguate informazioni sulle procedure. Il consenso prevede l’obbligo della donatrice, una volta aderito al programma, di sottoporsi ad accertamenti prima e dopo il parto secondo i protocolli previsti.
ARTICOLO 5
Sostegno alle Associazioni di volontariato
1. Le associazioni di volontariato partecipano alla promozione e allo sviluppo
dell’informazione sulla pratica di donazione di sangue del cordone ombelicale.
2. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 e successive modifiche, riconosce il ruolo fondamentale e insostituibile del volontariato,
rappresentato dalle associazioni e dalle federazioni dei donatori volontari di sangue. A tal fine promuove il loro sviluppo, ne sostiene le iniziative e ne salvaguarda l’autonomia,
valorizzandone l’apporto sia nella fase della programmazione, sia in quella della gestione per il conseguimento delle finalità indicate nella presente legge.
3. Con le associazioni e le federazioni dei donatori, la Regione promuove e sostiene, in
particolare, iniziative volte a:
a) sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori umani e di solidarietà che si esprimono nella donazione di sangue volontaria, periodica, non remunerata e associata;
b) promuovere l’informazione sul significato e sul contenuto delle procedure aferetiche e delle donazioni multicomponenti;
c) promuovere campagne per l’adesione periodica delle attività di aferesi produttiva;
d) divulgare le informazioni inerenti la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie del sangue;
e) attivare iniziative per la tutela della salute dei donatori e dei pazienti omeopatici con
interventi di educazione sanitaria e di medicina preventiva a favore dei donatori e dei
candidati alla donazione di sangue, di emocomponenti , di midollo e di cordone ombelicale;
f) promuovere e favorire i rapporti di collaborazione fra le associazioni e le federazioni di donatori di sangue e le strutture trasfusionali, in tutte le attività di competenza, con
particolare riguardo al servizio di chiamata dei donatori associati, alla loro accoglienza e
alle attività di raccolta dei diversi emocomponenti.
4. La Regione Campania coinvolge attivamente gli operatori sanitari delle strutture pubbliche e della medicina del territorio nelle azioni di promozione alla donazione in quanto titolari
delle competenze per l’educazione alla salute e di medicina preventiva. Sono pertanto
promosse, a livello dipartimentale, in collaborazione con le associazioni e le federazioni di donatori volontari, tutte le azioni congiunte volte alla promozione della donazione del
sangue. In detta ottica sono avviate specifiche iniziative tendenti a coinvolgere
direttamente, nei programmi di prevenzione e tutela della salute, nel rispetto dei criteri di sicurezza trasfusionale previsti dalle normative nazionali ed europee vigenti, anche le nuove comunità etniche.
formazione del personale medico e paramedico (ECM) presso le competenti Aziende ospedaliere (AO) per la raccolta e gestione del sangue di cordone ombelicale.
ARTICOLO 6
Divulgazione materiale informativo
1. Il materiale informativo e divulgativo della campagna di sensibilizzazione è distribuito
presso le farmacie, i medici di base, gli ambulatori ginecologici ed i consultori.
2. I costi della riproduzione e della distribuzione del materiale di cui al comma 1 sono a
carico della Regione.
ARTICOLO 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per l’anno finanziario 2009 con lo stanziamento di apposito capitolo, di nuova istituzione, denominato: “Norme per
l’organizzazione della Banca regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO)”, della unità previsionale di base (UPB) 4.15.38 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2009, con prelievo di detta somma dalla UPB 7.29.65 dello stato di previsione dell’anno 2008 che si riduce di pari importo.
2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con legge di bilancio.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
5 febbraio 2009
Bassolino