Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
CAPO I
NORME IN MATERIA AMBIENTALE
ARTICOLO 1
(Disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale)
1. Gli impianti per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione integrata ambientale nei termini previsti dall’articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, restano valide ed efficaci fino al termine fissato per l’attuazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale.
2. Nelle more del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, le autorizzazioni ambientali di settore di cui al comma 1 possono essere adeguate, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché degli articoli 3, 7 e 8 del decreto legislativo 59/2005, sia su
iniziativa delle autorità che le hanno rilasciate, sia su richiesta del gestore dell’impianto formulata alle medesime autorità.
3. Nelle more del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, i gestori di impianti esistenti che hanno presentato, nei termini, la domanda di autorizzazione integrata ambientale possono, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, anticipare l’attuazione di quanto previsto nella domanda stessa, dando esecuzione agli
interventi finalizzat all’adeguamento dell’impianto alle migliori tecniche disponibili e avviando, contestualmente, le attività di monitoraggio e di controllo, a condizione che gli interventi previsti non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o abbiano già ottenuto il provvedimento favorevole di conformità ambientale. Il gestore comunica alle amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale l’inizio dell’esecuzione degli interventi e delle attività di monitoraggio.
4. Nel caso in cui l’esecuzione degli interventi di cui al comma 3 renda necessaria la modifica delle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni medesime, su richiesta dei gestori adeguano, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 180/2007, convertito dalla legge 243/2007, le autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate prescrivendo il relativo piano di monitoraggio e controllo elaborato sulla base di quello proposto nella domanda di autorizzazione integrata ambientale. Il richiedente l’autorizzazione integrata ambientale propone la modifica ai fini dell’adeguamento alla migliore
tecnologia disponibile. L’autorità competente rilascia l’autorizzazione entro trenta giorni.
5. Nelle more del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, i gestori presentano le istanze concernenti modifiche non sostanziali degli impianti, integrative della domanda di autorizzazione integrata ambientale, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici che, accertata la natura non sostanziale delle modifiche di cui sopra, le trasmette alle autorità competenti affinché provvedano al rilascio delle autorizzazioni ambientali di settore ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 59/2005.
6. Le autorità che adeguano le autorizzazioni ambientali di settore di cui ai commi 2, 4 e 5 trasmettono i relativi provvedimenti al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 6, commi 23, 25, 26 e 27 della legge regionale 2/2006)
1. Il comma 23 dell’articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è sostituito dal seguente:
<<23. Il gestore, in relazione alle attività istruttorie e di controllo di cui al comma 22, versa all’Amministrazione regionale le tariffe determinate dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale.>>.
2. Il comma 25 dell’articolo 6 della legge regionale 2/2006 è sostituito dal seguente:
<<25. Le entrate di cui al comma 23 sono destinate alla copertura dei costi delle attività istruttorie della Regione, di ARPA e delle Province nel caso previsto dall’articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia), nonché alla copertura dei costi delle attività di controllo di ARPA e dell’aggiornamento professionale del personale dell’Agenzia medesima. Le modalità di erogazione e l’entità degli importi dovuti ad ARPA per le attività istruttorie e per l’aggiornamento professionale del personale dell’Agenzia medesima, nonché alle Province per le attività istruttorie, sono determinate da una convenzione.>>.
3. Il comma 26 dell’articolo 6 della legge regionale 2/2006 è sostituto dal seguente:
<<26. Le entrate derivanti dalle tariffe relative alle attività istruttorie della Regione, delle Province e di ARPA, ai sensi del comma 23, sono accertate e riscosse sull’unità di bilancio 3.2.123 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.>>.
4. Dopo il comma 26 dell’articolo 6 della legge regionale 2/2006 è inserito il seguente:
<<26 bis. Le entrate derivanti dalle tariffe relative alle attività di controllo di ARPA, di cui al comma 23, sono accertate e riscosse sull’unità di bilancio 3.2.123 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.>>.
5. Il comma 27 dell’articolo 6 della legge regionale 2/2006 è sostituito dal seguente:
<<27. Gli oneri derivanti dalle attività istruttorie della Regione, delle Province e di ARPA, nonché dall’aggiornamento professionale del personale dell’Agenzia medesima, di cui al comma 25, fanno carico all’unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.>>.
6. Dopo il comma 27 dell’articolo 6 della legge regionale 2/2006 è inserito il seguente:
<<27 bis. Gli oneri derivanti dalle attività di controllo di ARPA, di cui al comma 25, fanno carico all’unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.>>.
ARTICOLO 3
(Conferenze di servizi in materia ambientale)
1. Alle conferenze di servizi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previste nell’ambito di procedimenti in materia ambientale, partecipano al fine di fornire il supporto tecnico scientifico ai lavori delle conferenze medesime:
a) l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), per quanto di competenza ai sensi della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA);
b) l’Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, con particolare riguardo ai principali fattori di rischi igienico-sanitari sulla salute pubblica, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1992, n. 421), e della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell’assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale).
ARTICOLO 4
(Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale)
1. Per le finalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:
a) proponente: l’ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
b) autorità procedente: l’organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell’ordinamento comunale, compete l’adozione e l’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
c) autorità competente: la Giunta comunale;
d) soggetti competenti in materia ambientale: l’ARPA, l’Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, la Regione, gli uffici comunali, gli altri soggetti pubblici o privati con competenze in materia ambientale.
2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:
a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio);
b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).
3. Per i piani urbanistici di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l’autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all’allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente.
ARTICOLO 5
(Autorizzazione per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. Nelle more dell’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.
2. Alle conferenze tecniche provinciali di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/1998, previste nell’ambito di procedimenti in materia ambientale, partecipa al fine di fornire il supporto tecnico scientifico ai lavori delle conferenze medesime l’ARPA, per quanto di competenza ai sensi della legge regionale 6/1998.
3. Con riferimento al comma 1, ai fini dell’autorizzazione emessa da parte della Provincia, sui progetti riguardanti gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all’articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 30/1987, il Comune e l’Azienda per i servizi sanitari competenti per territorio sono tenuti a esprimere i relativi pareri attraverso gli organi istituzionalmente competenti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato rispetto del termine da parte del Comune e dell’Azienda per i servizi sanitari il parere si intende reso favorevolmente.
ARTICOLO 6
(Conferma dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 13/1998)
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, su domanda dell’ente beneficiario, i contributi concessi ai sensi dell’articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell’amianto), comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e successive modifiche, per la realizzazione dei lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato, da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, iniziati oltre il termine fissato dall’articolo 68 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), a condizione che i lavori siano stati ultimati e previo accertamento dell’idoneità dell’opera a conseguire il pieno raggiungimento dell’interesse pubblico.
ARTICOLO 7
(Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 13/1998)
1. L’articolo 5 della legge regionale 13/1998 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5 (Ambito di applicazione dell’articolo 27, comma 1, della legge regionale 22/1996 in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive)1. L’articolo 27, comma 1, della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), come modificato dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 21/1997, non trova applicazione, salvo che per le discariche di inerti, nei confronti degli enti pubblici, loro consorzi e delle società a capitale interamente pubblico o delle società pubbliche partecipate minoritariamente da soggetti senza scopo di lucro.>>.
ARTICOLO 8
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 30/2007)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole <<, nel rispetto del regime “de minimis” nel caso di imprese,>> sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 30/2007 è sostituito dal seguente:
<<2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di caratterizzazione da svolgersi in aree di proprietà di soggetti privati che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell’inquinamento, nonché di soggetti privati che si siano resi a qualsiasi titolo acquirenti o concessionari di diritti reali o personali d’uso relativamente alle aree inquinate, in data successiva all’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste.>>.
ARTICOLO 9
(Modifiche alla legge regionale 16/2007)
1. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico), le parole <<sottoscritte da un tecnico competente in acustica ambientale>> sono sostituite dalle seguenti: <<sottoscritte o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale>>.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 16/2007 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nelle more dell’entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9 e 10, possono essere elaborati e adottati i relativi piani stralcio, con le medesime procedure previste per i Piani.>>.
ARTICOLO 10
(Modifiche alla legge regionale 15/2007)
1. Alle lettere a) ed e) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici), la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>.
2. Dopo la lettera f) del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale
15/2007 è aggiunta la seguente:
<<f bis) gli impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico. Tali ambiti sono delimitati dai Comuni competenti attraverso motivato provvedimento e sulla base cartografica dello strumento di zonizzazione urbanistica pro tempore vigente. Le aree delimitate, denominate Ambiti di illuminazione particolare (AIP), sono inserite anche all’interno del Piano di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e non possono interessare più del 20 per cento dei punti luce totali presenti nel territorio comunale. In ogni caso i corpi luminosi utilizzati all’interno di tali ambiti devono essere di tipologia tale da ridurre sensibilmente la dispersione di luce verso l’alto mediante ottiche interne che consentano di ottimizzare il flusso emesso, ovvero rispettare almeno uno dei requisiti elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) o al comma 12, lettere a), b), c) e d). Gli AIP possono essere collocati anche all’interno delle fasce di rispetto di cui all’articolo 7 a non meno di 3 chilometri di distanza dagli osservatori professionali e a non meno di 2 chilometri dagli osservatori non professionali.>>.
3. L’articolo 10, commi 6 e 7, e l’articolo 11 della legge regionale 15/2007 sono abrogati.
ARTICOLO 11
(Modifiche alla legge regionale 43/1990)
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le parole <<trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<sessanta giorni>>.
2. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 43/1990 le parole <<30 giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<sessanta giorni>>.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 43/1990 dopo le parole <<della pianificazione territoriale,>> sono aggiunte le seguenti: <<delle attività produttive, della salute e protezione sociale,>>.
ARTICOLO 12
(Disposizioni per l’accelerazione del processo di riassetto di ARPA e per il contenimento della spesa)
1. Al fine di accelerare le operazioni di competenza del Commissario straordinario di cui all’articolo 12, comma 39, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), in deroga alle norme di contabilità definite nel Regolamento di organizzazione di cui all’articolo 10 della legge regionale 6/1998, e alle vigenti disposizioni in materia di contabilità economico patrimoniale delle Aziende per i servizi sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia, si prescinde dalla predisposizione del bilancio pluriennale 2008-2010.
Il Commissario straordinario ha facoltà di predisporre per l’esercizio in corso un bilancio preventivo costituito dal conto economico preventivo per l’anno 2008, corredato di un documento contenente le informazioni necessarie a integrare i dati contenuti nel conto economico e a illustrare la situazione aziendale.
2. Il conto economico preventivo per l’anno 2008 è adottato dal Commissario straordinario di cui al comma 1 prescindendo dal parere del Comitato di indirizzo e verifica di cui all’articolo 13 della legge regionale 6/1998. La Giunta regionale approva il conto economico preventivo per il 2008 entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, corredati della relazione del Collegio dei revisori contabili di cui all’articolo 8 della legge regionale 6/1998. Decorso tale termine senza che sia intervenuta l’approvazione o il relativo diniego gli atti diventano esecutivi.
3. Il programma annuale 2009 e il relativo bilancio preventivo, nonché il programma pluriennale 2009-2011 e il relativo bilancio pluriennale, sono adottati contestualmente dal Commissario straordinario e approvati dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 6/1998.
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’approvazione o il relativo diniego gli atti diventano esecutivi.
4. Per consentire il regolare funzionamento di ARPA in accordo con la gradualità del processo riorganizzativo, il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare il conto economico preventivo per l’esercizio 2008 e il bilancio preventivo per l’esercizio 2009 prevedendo, in deroga all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria), la copertura di eventuali costi superiori allo stanziamento sul bilancio pluriennale 2008-2010 e annuale 2008 della Regione destinato al funzionamento e alle attività di ARPA, mediante l’utilizzo, entro il limite massimo complessivo del 75 per cento nel biennio, delle riserve e degli utili portati a nuovo iscritti nel bilancio dell’esercizio 2007.5. Dopo il comma 47 dell’articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:
<<47 bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno assicurando l’omogeneità del trattamento giuridico ed economico del personale incluso nel comparto del Servizio sanitario nazionale, alla gestione e alla spesa per il personale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente si applicano le disposizioni fissate per il contenimento della spesa adottate per gli enti del Servizio sanitario regionale.>>.
6. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 6/1998 le parole <<Costituiscono fonte di finanziamento dell’ARPA:>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le entrate dell’ARPA sono costituite da:>>.
7. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 6/1998 è sostituita dalla seguente:
<<a) un contributo annuale di funzionamento, destinato dalla Regione all’espletamento delle attività connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali svolte sul territorio regionale, determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 10, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);>>.
8. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 6/1998 è inserita la seguente:
<<a bis) una quota percentuale del fondo sanitario regionale per l’attività svolta a favore dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in funzione del personale dedicato, delle spese per i beni e i servizi e dei livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate;>>.
9. I commi 11 e 12 dell’articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono abrogati.
ARTICOLO 13
(Piano regionale di tutela delle acque)
1. In attuazione dell’articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, la Regione provvede alla formazione, nonché all’adozione e all’approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.2. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’ambiente, lavori pubblici e protezione civile, di concerto con l’Assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, nonché con l’Assessore alle risorse agricole, naturali e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
4. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
5. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l’avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l’indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato.
6. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate, la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, sentite le Province e le autorità degli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.
8. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle Autorità di bacino che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione.
9. Entro sei mesi dall’acquisizione del parere favorevole delle Autorità di bacino di cui al comma 8, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
10. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
11. Dalla data di adozione del Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 7, non sono rilasciati nulla osta, permessi, atti di consenso, autorizzazioni, concessioni, nonché i relativi rinnovi e varianti, concernenti opere, interventi o attività in contrasto con le norme del Piano stesso. Dalla medesima data non sono rilasciate concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, qualora in contrasto con il Piano di tutela delle acque.
12. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale di tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano stesso comportano l’adeguamento delle diverse destinazioni d’uso previste dagli strumenti di
pianificazione comunale e sovracomunale.
ARTICOLO 14
(Canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d’acqua)
1. Il comma 2 dell’articolo 61 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è sostituito dal seguente:
<<2. Le entrate da canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali litoidi dai corsi d’acqua sono destinate per una quota pari al 50 per cento e, comunque, per un importo a metro cubo non inferiore all’ammontare dell’onere di coltivazione e ricerca di cui all’articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), e dei relativi decreti attuativi, ai Comuni i cui territori sono interessati dalle operazioni di scavo e di asporto, nonché dal relativo transito degli automezzi fino all’immissione nella viabilità provinciale, regionale o statale. Le modalità di suddivisione della citata quota tra i Comuni sono stabilite con regolamento. In caso di rinuncia da parte di un Comune all’importo spettante ai sensi del regolamento, la relativa somma è destinata
all’abbattimento del canone demaniale.>>.
ARTICOLO 15
(Impianti di depurazione esistenti)
1. Nelle more dell’entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, l’autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, esistenti e autorizzati, anche con autorizzazione prevista ai sensi della legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica a raggiungere il rispetto dei limiti di scarico imposti dal decreto legislativo 152/2006, è rinnovata, per una sola volta, dalla Provincia, sentita l’Autorità d’ambito, previa domanda di rinnovo dell’autorizzazione medesima, corredata del progetto esecutivo di adeguamento dell’impianto completo del piano economico e finanziario, nonché del cronoprogramma dei lavori che preveda l’avviamento dell’impianto entro sei anni dalla data di rilascio del provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia.
ARTICOLO 16
(Scarichi da impianti di depurazione di acque reflue urbane)
1. In attuazione dell’articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati dal Comune ove avviene lo scarico gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane non recapitanti in reti fognarie e contenenti acque reflue industriali in misura non superiore al 10 per cento, calcolato preferibilmente sulla base del carico espresso come BOD, COD e/o solidi sospesi totali, aventi potenzialità inferiore o uguale a duecento abitanti equivalenti.
2. Il Comune trasmette copia dell’autorizzazione allo scarico alla Provincia territorialmente competente.
ARTICOLO 17
(Scarichi di acque reflue urbane da agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti)
1. Nelle more dell’entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, gli scarichi terminali di acque reflue urbane recapitanti in acque superficiali, provenienti da reti fognarie che servono agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti e non sottoposti al trattamento previsto dall’articolo 105 del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati, per un periodo massimo di quattro anni dall’entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque, a condizione che tutti i singoli scarichi in rete fognaria a essi afferenti rispettino i valori limite di emissione in acque superficiali per essi previsti dal decreto legislativo 152/2006, fatto salvo quanto prescritto dall’articolo 108 del medesimo decreto.
ARTICOLO 18
(Acque reflue dei prosciuttifici del Comune di San Daniele del Friuli)
1. L’Ambito territoriale ottimale comprendente il territorio della Provincia di Udine è autorizzato a prevedere nel regolamento fognario comunale specifiche deroghe ai limiti tabellari dei cloruri delle acque reflue dei prosciuttifici del Comune di San Daniele del Friuli, a condizione che il depuratore comprensoriale comunale, situato a valle degli opifici stessi, garantisca il rispetto dei parametri di legge.
ARTICOLO 19
(Scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali)
1. Nelle more dell’entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, la Provincia autorizza lo scarico di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali venute in contatto con sostanze o materiali connessi con le attività esercitate nello stabilimento, fissando, se del caso e almeno per i parametri ritenuti più significativi dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, sentita al riguardo anche l’ARPA che esprime il proprio parere, i limiti previsti dalla normativa per gli scarichi
industriali.
ARTICOLO 20
(Attuazione dell’articolo 112 del decreto legislativo 152/2006)
1. In attuazione dell’articolo 112 del decreto legislativo 152/2006, la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), e al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli
scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi dell’articolo 17 del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e dall’Assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici.
3. Il Comune, individuato secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, è l’autorità competente a ricevere la comunicazione preventiva ell’avvio dell’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi dell’articolo 17 del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006.
4. La Regione svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, avvalendosi di ARPA e di altre strutture regionali specializzate.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle norme dei regolamenti previsti al comma 1 comporta l’irrogazione, da parte del Comune competente a ricevere la comunicazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.
6. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 50 della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente:
<<3 ter. In applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e dell’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
nonché in attuazione del programma d’azione approvato per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, è ammesso l’adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, fatte salve le specifiche norme di settore.>>.
7. I commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2007 sono abrogati.
ARTICOLO 21
(Attuazione dell’articolo 186 del decreto legislativo 152/2006)
1. Ai fini dell’esecuzione di lavori pubblici, gli adempimenti di cui all’articolo 186, commi 3 e 4, del decreto legislativo 152/2006, possono essere attuati tramite la comunicazione di cui all’articolo 2, comma 11, del regolamento di attuazione della disciplina dell’attività edilizia, ai sensi della legge regionale 5/2007, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 296/Pres., e successive modifiche, anche successivamente al rilascio del certificato di conformità urbanistica sull’opera complessiva ai sensi dell’articolo 2 del regolamento medesimo.
ARTICOLO 22
(Modifica all’articolo 18 della legge regionale 13/2002)
1. Al comma 29 dell’articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), dopo le parole <<manutenzione straordinaria>> sono aggiunte le seguenti: <<o prove di funzionamento e per lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di componenti e apparecchiature correlati a un impianto di depurazione o comunque facenti parte della rete fognaria>>.
ARTICOLO 23
(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 2/2000)
1. Dopo il comma 32 dell’articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono inseriti i seguenti:
<<32 bis. L’eventuale termine fissato dalle autorizzazioni di scarichi di pubbliche fognature, di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell’autorizzazione, prodotte nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), si considera come non apposto qualora l’impianto sia stato regolarmente approvato con delibera dell’organo comunale competente prima dell’entrata in vigore del decreto legge 79/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 172/1995.
32 ter. Per “scarichi esistenti” si intendono gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previdente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all’assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio e già autorizzati.>>.
ARTICOLO 24
(Modifiche alla legge regionale 28/2002)
1. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle
derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è aggiunto il seguente:
<<6 quater. Le Province, le Comunità montane, i Comuni e i Consorzi di bonifica, nell’esercizio delle funzioni stabilite dal comma 6 bis, applicano e introitano i canoni previsti dall’articolo 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).>>.
2. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 28/2002 è aggiunto il seguente:
<<Art. 16 bis (Compensi agli amministratori dei Consorzi)
1. Il numero dei componenti degli organi dei Consorzi di bonifica, siano essi rappresentanti dei consorziati che degli enti locali, a cui può essere attribuito un compenso per l’espletamento del loro incarico, non può essere superiore a tre.
2. Gli ulteriori componenti partecipano agli organi dei Consorzi di bonifica a titolo gratuito.
3. I Consorzi di bonifica possono prevedere per i componenti di cui al comma 2 un rimborso spese, anche forfetario, con provvedimento motivato dal Consiglio dei delegati.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è soggetto all’assenso preventivo dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.
5. I Consorzi di bonifica provvedono alle modifiche statutarie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti nel termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e
turismo>>.
ARTICOLO 25
(Modifiche alla legge regionale 16/2002)
1. L’articolo 19 della legge regionale 16/2002 è abrogato.
2. Al comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 16/2002 le parole <<al 31 dicembre 2003.>>
sono sostituite dalle seguenti: <<al 31 dicembre 2009.>>.
3. Il comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 16/2002 è abrogato.
4. Dopo l’articolo 28 della legge regionale 16/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 28 bis (Derivazioni d’acqua in zona montana)
1. L’attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi fissi è autorizzato per la durata massima di cinque anni, per prelievi non superiori a due litri al secondo, quando è al servizio di:a) rifugi alpini o malghe;
b) edifici isolati, situati in zona montana, non adibiti ad attività economiche e privi di strutture acquedottistiche.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dai Comuni, previa presentazione di uno schema dell’impianto, indicante il punto di presa, il percorso della condotta adduttrice, i punti di utilizzazione e la portata prelevata.
3. L’attingimento è autorizzato purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) non sia alterato il profilo dell’alveo, non siano intaccati gli argini, non siano pregiudicate le difese del corso d’acqua, sia rispettato il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e sia tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati;
b) non siano alterate le condizioni del corso d’acqua con pericolo per le utenze esistenti.
4. L’autorizzazione di cui al presente articolo è rinnovabile e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
5. I Comuni trasmettono, con frequenza annuale, alle strutture regionali competenti in materia di idraulica su base provinciale i dati sugli attingimenti autorizzati.>>.
5. Al comma 6 dell’articolo 39 della legge regionale 16/2002 le parole <<dall’1 gennaio 2009>>
sono sostituite dalle seguenti: <<dall’1 gennaio 2010>>.
6. Dopo il comma 16 bis dell’articolo 57 della legge regionale 16/2002 è aggiunto il seguente:
<<16 ter. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d’acqua di cui all’articolo 28 bis, comma 1, lettere a) e b).>>.
ARTICOLO 26
(Modifiche alla legge regionale 13/2005)
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 13/2005 dopo le parole <<possono essere modificate>>, sono inserite le seguenti: <<anche mediante la fusione di due o più ambiti territoriali ottimali,>>.
2. L’articolo 3 della legge regionale 13/2005 è abrogato.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 13/2005 è sostituita dalla seguente:
<<c) determina la tariffa iniziale e la modulazione temporale della stessa, per ciascuna delle gestioni esistenti, sulla base di piani stralcio del piano d’ambito, applicando i principi e i criteri del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato);>>.
4. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 13/2005 è inserita la seguente:
<<c bis) per le acque reflue industriali, non disciplinate dal decreto ministeriale 1 agosto 1996, le Autorità degli ambiti territoriali ottimali determinano e disciplinano la tariffa;>>.
ARTICOLO 27
(Modifiche alla legge regionale 9/2007)
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), dopo la parola <<sentieri>> sono aggiunte le seguenti: <<comunque preclusi al transito motorizzato>>.
2. Dopo l’articolo 60 della legge regionale 9/2007, è inserito il seguente:
<<Articolo 60 bis(Norme per la raccolta delle chiocciole)
1. La cattura di esemplari delle specie di chiocciola del genere Helix è consentita per scopi didattici, scientifici e commestibili dall’1 luglio al 31 marzo di ogni anno per una quantità non superiore a due chilogrammi per persona al giorno.
2. All’attività di cui al comma 1 non si applicano le procedure per le autorizzazioni di cui all’articolo 61, commi 2 e 3.>>.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 65 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:
<<2 bis. Chiunque violi la disposizione di cui all’articolo 60 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di chiocciole del genere Helix prelevato in più rispetto a quanto consentito. La sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo edittale qualora la cattura sia effettuata nel periodo non consentito.>>.
4. L’articolo 71 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 71 (Divieti di circolazione e sosta)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 73, nei territori soggetti a vincolo idrogeologico e nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada.
2. Ai fini della presente legge sono considerati percorsi fuoristrada anche la viabilità forestale di cui all’articolo 35, le strade aventi finalità in prevalenza agro-silvo-pastorale o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico in quanto individuate dai Comuni, ai sensi dell’articolo 73, comma 2, a scopo di tutela del territorio.>>.
5. Al comma 1 dell’articolo 72 della legge regionale 9/2007 sono soppressi i primi due periodi e nel terzo periodo sono soppresse le parole <<,comma 2,>>.
6. L’articolo 73 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 73 (Disciplina del transito)
1. In deroga al divieto di cui all’articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:
a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;
b) la conduzione del fondo e l’accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;
c) l’accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall’attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone diversamente abili. 2. I Comuni provvedono:
a) a individuare le strade interdette al transito motorizzato ai sensi dell’articolo 71, comma 2, e a formare, in coerenza, il relativo elenco delle strade interdette al transito motorizzato, inviandolo per l’approvazione alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane;
b) ad apporre la necessaria segnaletica;
c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera b);
d) al rilascio di autorizzazione in deroga per specifici, urgenti e motivati casi non contemplati dal regolamento;
e) a chiedere, ai fini dell’applicazione della lettera a), il parere vincolante della Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/93/CEE.
3. Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, provvedono:
a) a promuovere un accordo tra i Comuni relativamente alle strade che interessano più territori comunali, affinché sia coerente la loro scelta conclusiva in merito alla percorribilità;
b) ad apmotorizzato;
c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera c), per tutti i casi disciplinati dal regolamento di cui al medesimo comma 4;
d) a predisporre il regolamento di cui al comma 4 sentiti i Comuni interessati.
4. Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, adottano apposito regolamento per disciplinare il transito, individuando in particolare:
a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;
b) i casi autorizzabili, ivi compreso l’esercizio delle attività faunistica e venatoria;
c) i casi di interesse sovracomunale per i quali le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane;
d) i criteri per l’individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio, nonché le modalità per l’eventuale applicazione.
5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all’articolo 71.>>.
7. Al comma 1 dell’articolo 74 della legge regionale 9/2007 sono aggiunte al termine le parole: <<La medesima sanzione si applica per la violazione del divieto di cui all’articolo 35, comma 2, lettera c). >>.
8. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 74, comma 1, della legge regionale
9/2007, come modificato dal comma 7, sono accertate e riscosse nell’unità di bilancio 3.2.121 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
9. Al comma 4 dell’articolo 98 della legge regionale 9/2007 le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 4>>.
ARTICOLO 28
(Compatibilità ambientale nell’allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado)
1. In attuazione dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, le concessioni per ’allevamento di molluschi bivalvi, previste dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l’allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado), non sono soggette a valutazione di impatto ambientale.
CAPO II
NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ CINOFILE E DI PRELIEVI FAUNISTICI IN AREE PROTETTE
ARTICOLO 29
(Modifica all’articolo 22 della legge regionale 17/2006)
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17
(Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di
ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le parole <<attività venatoria
autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<attività cinofila svolta da associazioni e quella venatoria autorizzate>>.
ARTICOLO 30
(Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 42/1996)
1. Il comma 5 dell’articolo 36 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è sostituito dal seguente:
<<5. L’Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici accertati attraverso specifici programmi di monitoraggio, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari per l’effettuazione dei monitoraggi sanitari medesimi o a fini eutanasici, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno 5 anni,
all’uopo autorizzati, delle riserve di caccia ricadenti nei comuni compresi nel territorio
dell’area protetta, ovvero ancora di persone all’uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell’Organo medesimo. Le modalità dei prelievi sono indicate in apposito regolamento del Parco redatto ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette),
concordato con il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali.>>.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 36 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente:
<<5 bis. L’Organo gestore definisce all’interno del piano pluriennale di cui al comma 2 gli specifici programmi di monitoraggi sanitari, da effettuare in coerenza e collaborazione con i programmi di monitoraggio sanitario di cui all’articolo 9 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria).>>.
CAPO III
NORME IN MATERIA DI EDILIZIA E DI URBANISTICA
ARTICOLO 31
(Modifiche alla legge regionale 23/2005)
1. L’articolo 1 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), è sostituito dal seguente:
<<Art. 1 (Finalità)
1. Al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, privilegiando nel contempo le peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e successive modifiche, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), nonché nel rispetto di quanto stabilito nel Piano energetico regionale, promuove e incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nell’edilizia pubblica e privata.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli strumenti di pianificazione del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di recupero edilizio e urbanistico e di
riqualificazione urbana.>>.
2. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 23/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 1 bis (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica:
a) agli edifici di nuova costruzione con superficie netta totale superiore a 50 metri quadrati;
b) agli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, restauro e risanamento conservativo;
c) agli edifici esistenti oggetto di manutenzioni straordinarie, finalizzate al miglioramento
dell’efficienza energetica;
d) all’ampliamento dell’edificio nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell’ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati.
2. Per gli interventi soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 192/2005 la
certificazione energetica e la qualificazione energetica degli edifici sono sostituite dalla
certificazione di valutazione energetica e ambientale (VEA) degli edifici prevista dall’articolo 6 bis, le cui procedure di rilascio e il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati all’emissione della certificazione medesima sono stabiliti con regolamento.>>.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23/2005 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Ai fini della presente legge sono interventi di edilizia pubblica o privata finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, quelli che prevedono:
a) lo sfruttamento delle risorse climatiche ed energetiche attive e passive del luogo;
b) l’utilizzo di fonti e risorse energetiche rinnovabili per soddisfare parte del fabbisogno di acqua calda per uso igienico e sanitario, per il riscaldamento e il raffrescamento dell’edificio,
nonché per la produzione di energia elettrica;
c) l’isolamento dell’involucro edilizio;
d) l’utilizzo di impianti ad alto rendimento o impianti di recupero del calore interno;
e) l’utilizzo di sistemi schermanti esterni di controllo degli apporti solari, di controllo
dell’inerzia termica degli elementi costruttivi, che
contribuiscano a migliorare il rendimento energetico dell’edificio nel periodo estivo.>>.
4. La rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 23/2005 è sostituita dalla seguente:
<<Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio>>.
5. Agli articoli 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 9, comma 1, la parola <<Protocollo>> è sostituita dalle seguenti: <<Protocollo VEA>>.
6. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 23/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis (Certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici)
1. Al fine di favorire una migliore qualità dell’abitare, l’uso di materiali edilizi di origine
naturale con il contenimento dei consumi energetici e la diminuzione dei carichi inquinanti sull’ambiente, l’Amministrazione regionale adotta una procedura di certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, denominata certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale.
2. La certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all’articolo 6, riferendosi sia al progetto dell’edificio, sia all’edificio realizzato.
3. La certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale comprende:
a) la certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 192/2005;
b) la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici.
4. Gli edifici di nuova costruzione o soggetti agli interventi di cui all’articolo 1 bis sono
dotati, a cura del costruttore, di certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale in applicazione del regolamento di cui all’articolo 1 bis, comma 2.
5. Nelle more del rilascio della certificazione VEA di sostenibilità ambientale mantengono
validità le certificazioni ambientali già ottenute dagli edifici esistenti.>>.
7. L’articolo 8 della legge regionale 23/2005 è abrogato.
ARTICOLO 32
(Modifiche alla legge regionale 34/1987)
1. Al fine di favorire le azioni e i processi di riqualificazione urbana, al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio), le parole <<lire 35.000>> sono sostitute dalle seguenti: <<25 euro>>.
2. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 34/1987 è sostituito dal seguente:
<<3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici, sono disposti la revisione dell’importo di cui al comma 2, sulla base della variazione dei prezzi al consumo quale risulta dalle rilevazioni ISTAT, nonché l’adeguamento dello stesso ai costi dell’intervento desunti dal prezzario regionale dei lavori pubblici.>>.
ARTICOLO 33
(Modalità di assegnazione dei contributi ai sensi dell’articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000)
1. La concessione al Collegio Don Bosco e all’Istituto Vendramini, siti in Pordenone, all’Istituto salesiano Bearzi, all’Istituto Bertoni, all’Istituto Renati, all’Istituto Tomadini e all’Istituto Nostra Signora dell’Orto, siti in Udine, nonché al Collegio Don Bosco di Tolmezzo, dei contributi straordinari pluriennali di cui all’articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000, ai fini del completamento del programma, si intende effettuata, con riferimento alla normativa vigente, per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di ciascun intervento.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in misura non superiore all’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile al beneficio.
ARTICOLO 34
(Deroghe alle norme urbanistiche ed edilizie per la manutenzione di elementi storico-culturali del paesaggio)
1. Non sono soggette a permesso di costruire, autorizzazione edilizia e/o denuncia di inizio attività, né ad autorizzazione paesaggistica o a valutazione di incidenza le manutenzioni
ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale nelle aree delimitate ai sensi della direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all’elenco
comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE, purché le stesse siano eseguite ove esistano segni evidenti della preesistenza dei muretti, non superino l’altezza massima di metri 1,50 e comunque siano eseguite senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale e senza leganti di qualsiasi natura.
ARTICOLO 35
(Modifica alla legge regionale 12/2008)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12
(Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 - Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), dopo le parole <<di urbanizzazione primaria>> e dopo le parole <<di urbanizzazione secondaria>> sono inserite le seguenti: <<richieste dal Comune>>.
ARTICOLO 36
(Compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile)
1. Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), e
successive modifiche, sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi e qualora rispondano ai seguenti requisiti:
a) fonte idraulica con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 250 kw o inferiore o uguale a 500 kw qualora l’impianto risulti installato al di sotto del piano di campagna;
b) fonte eolica con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 3 kw;
c) fonte solare fotovoltaica con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 kw;
d) fonte biomasse con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 250 kw;
e) gli impianti rientranti nelle tipologie di edilizia libera di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE),e successive modifiche.
2. Sono parimenti compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, qualora non espressamente vietati dagli stessi, gli impianti di cui al comma 1 che abbiano ottenuto autorizzazioni o concessioni rilasciate dall’Amministrazione regionale.
ARTICOLO 37
(Modalità di rendicontazione di incentivi da parte delle ATER)
1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall’Amministrazione regionale con fondi propri, le Aziende territoriali per l’edilizia
residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), presentano in relazione alle spese sostenute per le acquisizioni di beni immobili, nei termini previsti dal decreto di concessione del contributo, la seguente documentazione:
a) il titolo d’acquisto del diritto di proprietà sull’immobile;
b) la documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti.
2. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati
dall’Amministrazione regionale con fondi propri, le ATER presentano in relazione alle spese sostenute per interventi edilizi, entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori finanziati, la seguente documentazione:
a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica di cui all’articolo 51 della legge regionale 5/2007 e dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d), e) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
1) una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata dal direttore dell’ATER che
attesti:
1.1. la regolarità dei rapporti tra l’ATER e l’Amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;
1.2. la conformità dell’opera realizzata a quella ammessa a contributo regionale;
1.3. il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell’intervento;
1.4. l’ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell’intervento;
2) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e il relativo atto di
approvazione;
b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunque finanziati, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001:
1) l’elenco delle fatture delle spese sostenute con contributo regionale riportante l’attestazione dell’ATER, che le medesime sono state annullate in originale ai fini dell’incentivo.
3. La Regione può richiedere alle ATER, in qualsiasi momento, la documentazione originale e disporre ispezioni.
ARTICOLO 38
(Modifiche alla legge regionale 6/2003)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli
interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Nell’attribuzione dei punteggi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata, di cui all’articolo 3, i bandi di assegnazione tengono conto del periodo di residenza in regione e in particolare sono assegnati almeno 0,5 punti per ogni anno, successivo a quelli previsti dall’articolo 18 ante, fino a un massimo di 15 anni anche non continuativi.
1 ter. Per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui
all’articolo 3, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000 euro, fatte salve sia le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di esecuzione dell’articolo 3 della presente legge concernente le agevolazioni per l’edilizia sovvenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119/Pres., sia la restante disciplina sul reddito prevista dal medesimo regolamento. Tale limite viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base
dell’indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.>>.
2. Prima dell’articolo 18 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 18 ante (Requisiti dei beneficiari)
1. Per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, i richiedenti possiedono la
residenza o svolgono attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, nel territorio nazionale di cui cinque anni in regione.>>.
ARTICOLO 39
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni dell’articolo 12, comma 1 ter, della legge regionale 6/2003, come introdotto dall’articolo 38, comma 1, della presente legge, si applicano anche ai procedimenti in corso di revoca dell’assegnazione degli alloggi di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/2003.
ARTICOLO 40
(Interpretazione autentica dell’articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000)
1. In via d’interpretazione autentica dell’articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, il trasferimento del bene oggetto dell’incentivo, prima della scadenza del vincolo quinquennale di cui al comma 1, alle ATER con le quali l’ente territoriale abbia stipulato un accordo di programma per la realizzazione o ristrutturazione di edifici da destinare anche in parte ad alloggi di
edilizia residenziale pubblica, non determina l’applicazione dell’articolo 32, comma 2, della legge regionale 7/2000.
ARTICOLO 41
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 9/2008)
1. Al comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale 9/2008, dopo le parole <<comunque da destinare a finalità pubbliche.>> sono aggiunte le seguenti:
<<Sono fatte salve eventuali spese già sostenute relative all’acquisizione e alla progettazione delle opere di ristrutturazione statica e funzionale dell’immobile individuato dall’articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della legge regionale 1/2005; la rendicontazione di queste spese avviene tramite presentazione di idonea documentazione.>>.
ARTICOLO 42
(Passaggio di proprietà di terreni demaniali tra enti pubblici)
1. Fatte salve le norme riguardanti la staticità sismica e i vincoli idrogeologici, nonché le
destinazioni urbanistiche, il passaggio di proprietà di terreni demaniali tra enti pubblici, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, prescinde dall’esistenza sugli stessi terreni di manufatti aventi scopo ricreativo e sociale.
ARTICOLO 43
(Modifiche alla legge regionale 49/1993)
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), è sostituito dal seguente:
<<1. Per le finalità di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), la Regione è autorizzata a
concedere alle cooperative e agli enti privati, che garantiscono il rispetto degli standard
qualitativi e organizzativi vigenti e che intendono convenzionarsi con l’Ente locale, contributi per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, fornitura di arredi e attrezzature, nonché costruzione o acquisto di nuove strutture fino a un massimo del 90 per cento sulla spesa ammessa.>>.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 49/1993 è inserito il seguente:
<<1 bis. In via transitoria possono essere accolte le istanze di contributo di cui al comma 1 relativamente a strutture per le quali i lavori siano stati avviati nel corso del 2008.>>.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 13, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 49/1993, come modificato dai commi 1 e 2, fanno carico all’unità di bilancio 8.2.2.1141 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
ARTICOLO 44
(Conferma dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 10/1995)
1. Le istanze per la conferma dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 12 della legge
regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi), e successive modifiche, possono essere presentate agli enti locali che hanno emesso l’atto di concessione entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Per la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o ancora non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali sono autorizzati a
confermare i contributi già concessi, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 10/1995, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un’opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento.
ARTICOLO 45
(Interpretazione autentica dell’articolo 56 della legge regionale 14/2002)
1. In via di interpretazione autentica le disposizioni contenute nell’articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002, relative all’utilizzo delle economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell’opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, devono intendersi nel senso della possibilità di superare le aliquote percentuali ammissibili a contribuzione, anche in deroga a quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo.
A tal fine l’ente beneficiario produce documentazione dimostrativa degli oneri complessivamente sostenuti a tale titolo.
2. In via di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell’articolo 56, comma 6, della legge regionale 14/2002, il reimpiego dell’IVA costituisce fattispecie diversa dall’utilizzo delle economie contributive di cui all’articolo 56, comma 4, della legge regionale 14/2002 e deve intendersi consentito, nel momento in cui si realizza la sopravvenienza attiva, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’organo concedente l’incentivo.
CAPO IV
NORME IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE
ARTICOLO 46
(Conferma dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 63/1977)
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima della data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l’avvio dell’opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e delle opere pubbliche), e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei comproprietari, titolari della domanda di contributo ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori
norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), che, prima della presentazione della domanda di contributo ai sensi della legge regionale 63/1977, a seguito di accertamento statico negativo, di cui all’articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative e integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d’intervento),
abbiano donato ad altri comproprietari, legati ai beneficiari da rapporto di parentela o di affinità, la quota di proprietà dell’edificio successivamente demolito.
ARTICOLO 47
(Abrogazione degli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2005)
1. L’articolo 25 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), è abrogato.
2. L’articolo 26 della legge regionale 24/2005 è abrogato.
ARTICOLO 48
(Termini per piani particolareggiati)
1. In deroga al limite fissato dall’articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche e integrazioni, la validità dei piani
particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e successive modifiche e integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al 31 dicembre 2010. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.
2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge
regionale 63/1977, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente già attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al 31 dicembre 2010.
3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della legge regionale 63/1977, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata al 31 dicembre 2010 qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 (Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 49
(Termini espropriazioni)
1. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti, non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2010.
2. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 1 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l’ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2010.
ARTICOLO 50
(Trasferimento in proprietà di alloggi prefabbricati)
1. Gli alloggi prefabbricati, costruiti a seguito di Ordinanza del Commissario straordinario del Governo nel Friuli Venezia Giulia per i sismi del 6 maggio e 15 settembre 1976, assegnati ai Comuni, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai proprietari dei terreni sui quali insistono. Sono fatti salvi i provvedimenti già perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO V
NORME DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO
ARTICOLO 51
(Applicazione dell’articolo 39 ter della legge regionale 50/1990 agli interventi di adeguamento antisismico)
1. Le disposizioni dell’articolo 39 ter della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50
(Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l’adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), si applicano agli interventi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l’adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879), per la concessione dei
contributi pluriennali costanti di cui all’articolo 16 della legge regionale 30/1988.
ARTICOLO 52
(Verifica sull’osservanza delle disposizioni sismiche sul territorio delle province di Trieste e di Gorizia)
1. I commi 2 e 4 dell’articolo 29 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale), sono abrogati.
2. Nelle more della costituzione delle Commissioni tecniche provinciali presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste e presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), le citate Direzioni provinciali effettuano la verifica sull’osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica sul territorio di propria competenza avvalendosi della Commissione tecnica provinciale costituita presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, la cui composizione è, a tal fine, integrata, con la presenza dei direttori provinciali lavori pubblici, rispettivamente, di Trieste e di Gorizia.
CAPO VI
NORME IN MATERIA DI TRASPORTI
ARTICOLO 53
(Modifica alla legge regionale 9/2008)
1. Alla lettera b) del comma 17 dell’articolo 13 della legge regionale 9/2008, la parola
<<immobili>> è sostituita dalla seguente: <<mobili>>.
ARTICOLO 54
(Modifiche alla legge regionale 23/2007)
1. Dopo il Titolo I e prima dell’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23
(Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il Capo I recante <<Principi generali>>.
2. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 23/2007 è aggiunto il seguente Capo:
<<Capo II Pianificazione del sistema regionale di trasporto
Art. 3 bis (Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della
logistica)
1. La Regione, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.
2. Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:
a) costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul
territorio;
b) viene recepito nello strumento di pianificazione generale regionale;
c) svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;
d) tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;
e) è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l’obiettivo del
miglioramento della qualità ambientale.
3. L’Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto,
della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di
pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il
coordinamento è assicurato:
a) dalla Giunta regionale attraverso l’adozione di linee di indirizzo;
b) dal direttore centrale attraverso l’adozione delle formule organizzative necessarie a garantire
la partecipazione dei competenti servizi.
Art. 3 ter
(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto)
1. Il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto comprende in particolare il Piano
regionale delle infrastrutture di trasporto che individua gli interventi infrastrutturali
necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto con l’obiettivo di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo e aereo.
2. Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto è costituito da:
a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;
b) un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano, descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi e individua i criteri generali delle scelte e le priorità degli interventi;
c) idonee rappresentazioni cartografiche;
d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;
e) una relazione illustrativa.
3. I documenti di cui al comma 2 possono essere prodotti e rappresentati anche attraverso banche dati e altri sistemi informatici.
4. Il procedimento di formazione e l’efficacia del Piano regionale delle infrastrutture di
trasporto sono disciplinati dall’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale), e successive modifiche.
Art. 3 quater (Sistema regionale della mobilità di persone)
1. Il sistema regionale della mobilità di persone comprende in particolare:
a) il Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui al Titolo II, Capo III;
b) il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 2 della legge regionale 25
ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale), e successive modifiche;
c) la disciplina di cui alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a
fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive
modifiche;
d) il Piano regionale della viabilità del trasporto ciclistico di cui all’articolo 2 della legge
regionale 21 aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), e successive
modifiche.
Art. 3 quinquies (Sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica)
1. Il sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica comprende in particolare il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica disciplinato dal Titolo I della legge regionale 41/1986 ed è finalizzato:
a) alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l’equilibrio modale e quello territoriale;
b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l’utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.>>.
3. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 23/2007, è sostituita dalla seguente:
<<a) gli agenti e ufficiali di Pubblica Sicurezza, gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri,
della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato e della Regione e della Polizia Locale, in divisa o dotati di tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi, sia per le finalità di servizio che per garantire la sicurezza dei trasportati; per gli appartenenti alla Polizia Locale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell’ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale; l’attuazione delle disposizioni avviene secondo le priorità definite dalla Giunta regionale;>>.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 34, comma 2, lettera a), della legge
regionale 23/2007, come sostituita dal comma 3, fanno carico all’unità di bilancio 3.7.1.1067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.
5. Al comma 3 dell’articolo 63 della legge regionale 23/2007 le parole <<commi 1 e 3, del decreto legislativo 111/2004>> sono sostituite dalle seguenti:
<<comma 1, del decreto legislativo 111/2004, trasferiti in proprietà o in possesso alla Regione>>.
6. Al comma 3 dell’articolo 63 della legge regionale 23/2007 il conferimento in regime di
concessione d’uso va interpretato nel senso di conferimento ai fini della gestione.
ARTICOLO 55
(Modifiche alla legge regionale 22/2005)
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina
dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e d), non trovano applicazione per gli scuolabus. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non trovano applicazione per gli autobus che svolgono servizi di trasporto per persone con disabilità.>>.
ARTICOLO 56
(Modifiche alla legge regionale 25/2004)
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale), dopo le parole <<Direzione centrale salute e
protezione sociale>> sono aggiunte le seguenti: <<, con il Servizio statistica della Regione>>;
2. Dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 25/2004 è aggiunta la seguente:
<<d bis) un responsabile di Friuli Venezia Giulia Strada SpA, o suo delegato;>>.
3. Dopo la lettera k) del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 25/2004 è aggiunta la seguente:
<<k bis) un rappresentante per la Regione Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana Amici della Bicicletta – F.I.A.B.>>.
ARTICOLO 57
(Modifiche alla legge regionale 41/1986)
1. Alla legge regionale 41/1986 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del Titolo I è sostituita dalla seguente: <<Pianificazione regionale del trasporto delle merci e della logistica>>;
b) la rubrica del Capo Unico del Titolo I è soppressa;
c) la rubrica dell’articolo 1 è sostituita dalla seguente: <<Piano regionale integrato del
trasporto delle merci e della logistica>>;
d) il comma 1 dell’articolo 1 è abrogato;
e) al comma 2 dell’articolo 1 le parole <<A tal fine provvede>> sono sostituite dalle seguenti:
<<L’Amministrazione regionale, ai fini della predisposizione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, provvede>>;
f) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 le parole <<nel quadro delle indicazioni del Piano territoriale regionale e entro un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro due anni>>;
g) al comma 1 dell’articolo 2 le parole <<e in coerenza con il Piano territoriale regionale,>> sono soppresse;
h) alla rubrica dell’articolo 4 dopo le parole <<Procedure di formazione>> sono inserite le seguenti: <<ed efficacia>>;
i) dopo il comma 1 dell’articolo 4 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il decreto di approvazione è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione ed è efficace dalla data della sua pubblicazione.>>.
CAPO VII
NORME IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E NORME IN MATERIA DI TURISMO
ARTICOLO 58
(Modifiche alla legge regionale 2/2002)
1. Al comma 2 bis dell’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche, dopo le parole <<all’articolo 7, comma 1,>> sono aggiunte le seguenti: <<qualora gli stessi siano a totale capitale pubblico>>.
2. Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non a totale partecipazione pubblica di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, sono prorogate fino all’individuazione del concessionario in possesso dei requisiti di legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima.
3. I soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive
modifiche, possiedono i requisiti di legge richiesti per l’intera durata della concessione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico ricreative; l’ente concedente verifica con cadenza annuale la permanenza del possesso dei requisiti.
4. Al comma 2 dell’articolo 64 della legge regionale 2/2002 le parole <<e alberghi diffusi>> sono sostituite dalle seguenti: <<alberghi diffusi e country house - residenze di campagna>>.
5. Dopo il comma 9 ter dell’articolo 64 della legge regionale 2/2002 è aggiunto il seguente:
<<9 quater. Le country house - residenze di campagna sono esercizi alberghieri gestiti
unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, da un minimo di 14 a un massimo di 24 posti letto, situate in aperta campagna o in
piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall’ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione e bar per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.>>.
CAPO VIII
NORMA DI PROROGA E ENTRATA IN VIGORE
ARTICOLO 59
(Proroga dei termini di rendicontazione fissati ai sensi dell’articolo 6, comma 53, della legge regionale 3/2002)
1. Al comma 53 dell’articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), le parole <<entro il termine di sette anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il termine di nove anni>>.
ARTICOLO 60
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 5 dicembre 2008.