Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti)
1. Per gli impianti di distribuzione di carburanti, le cui autorizzazioni siano state confermate ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l’esercizio delle funzioni amministrative), in assenza delle verifiche previste ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1, i Comuni verificano la compatibilità territoriale degli impianti sulla base delle fattispecie individuate dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres. (Approvazione piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti), entro il termine di centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. I Comuni, a seguito della verifica di cui al comma 1, dispongono la sospensione
dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti risultati incompatibili fino all’eventuale
adeguamento degli impianti stessi e comunque non oltre il termine di un anno dalla data del provvedimento di sospensione.
Decorso tale termine in assenza di adeguamento, i Comuni dichiarano la decadenza delle relative autorizzazioni e dispongono la chiusura e lo smantellamento degli impianti a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni.
3. In armonia con i principi di cui all’articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impinto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.
4. Nelle more dell’entrata in vigore di nuove norme regionali di riordino del settore della
distribuzione di carburanti non trovano applicazione le disposizioni in contrasto con l’articolo 83 bis, commi 17 e 19, del decreto legge 112/2008.
5. Ai fini di promuovere l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, di integrare l’offerta e di sviluppare la diffusione di prodotti a limitato impatto ambientale, l’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti dovrà prevedere, oltre all’erogazione di benzina e gasolio per autotrazione, anche quella di GPL per autotrazione e di gas metano, o, in
alternativa, di almeno di uno dei due prodotti.
6. Nelle more dell’entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di orari di apertura, di chiusura e di turnazione degli impianti di distribuzione di carburanti, in applicazione
dell’articolo 83 bis, comma 20, del decreto legge 112/2008, al comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 1990 n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell’articolo 54, lettera d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616), e successive modifiche, le parole <<e comunque a fronte della chiusura di almeno centocinquanta impianti nel periodo successivo all’entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8,>> sono soppresse.
7. Nell’osservanza delle condizioni e dei limiti recati dalla normativa comunitaria, con
successivo provvedimento sono individuate idonee modalità e risorse per le seguenti finalità e indirizzi di intervento:
a) sostegno alle imprese di gestione degli impianti di distribuzione di carburanti nella fase di razionalizzazione della rete distributiva, di cui alle previsioni dei commi 1 e 2, e per ammortizzare le casistiche di uscita dal sistema, anche in abbinamento alle misure già previste per il settore quali il <<Fondo nazionale indennizzi per la razionalizzazione della rete>> di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 7 agosto 2003 (Rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti);
b) valutazione, vista la situazione creatasi soprattutto nell’area in cui era venduto sino al 31 dicembre 2007 il carburante in esenzione di accisa, di un programma di contribuzione agli oneri sostenuti dai gestori di impianti di distribuzione di carburante per l’espletamento degli
adempimenti di gestione del sistema regionale di contributo all’acquisto, da determinarsi secondo modalità da definire con successivo provvedimento, nell’ambito di quanto consentito dalla normativa europea.
ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 47/1996)
1. All’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l’attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l’applicazione della Carta del cittadino nei vari
settori istituzionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 1, lettera a), del comma 1, le parole <<utilizzati per rifornire veicoli, motoveicoli e mezzi nautici>> sono sostituite dalle seguenti:
<<destinati all’esclusivo consumo personale, utilizzati per rifornire i mezzi.
Per intestatari o cointestatari di mezzi si intendono, oltre ai proprietari, anche i soggetti
indicati nella carta di circolazione quali locatari dei mezzi in leasing>>;
b) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<g) con il termine <<gestore>> l’esercente l’impianto di distribuzione di carburanti situato nel territorio regionale dotato di POS;>>;
c) dopo la lettera g bis) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<g ter) con il termine <<sistema informatico>> l’insieme delle procedure e degli archivi informatici per la gestione dei carburanti a prezzo ridotto.>>.
ARTICOLO 3
(Modifica all’articolo 5 della legge regionale 47/1996)
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 47/1996, le parole <<salvo quanto disposto dai commi 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto del disposto di cui all’articolo 1, comma 2>>.
ARTICOLO 4
(Modifica all’articolo 6 della legge regionale 47/1996)
1. Il comma 6 quater dell’articolo 6 della legge regionale 47/1996 è abrogato.
ARTICOLO 5
(Modifica all’articolo 8 della legge regionale 47/1996)
1. L’articolo 8 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8 (Delega di funzioni alle Camere di Commercio)
1. Alle Camere di Commercio sono delegate le funzioni relative:
a) al rilascio degli identificativi e dei contrassegni nautici, nonché delle autorizzazioni e
relative variazioni, sospensioni o revoche;
b) agli adempimenti relativi alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburante per
autotrazione, sia a prezzo ridotto, sia a prezzo pieno;
c) al rimborso ai gestori delle riduzioni di prezzo praticate ai beneficiari, ivi comprese le
funzioni relative alla sospensione del rimborso o al recupero di somme indebitamente rimborsate,
senza alcun onere a carico dell’Amministrazione regionale;
d) agli adempimenti relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative;
e) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative alle riduzioni di prezzo
indebitamente usufruite;
f) all’aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabiliti nella convenzione di cui al comma 3.
2. Gli identificativi e i contrassegni nautici sono acquisiti dalle Camere di Commercio in via unitaria.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio in cui sono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell’attività delegata.
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla realizzazione e alla gestione della banca dati per l’attuazione della presente legge.
5. L’Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell’applicazione della presente legge e del coordinamento dell’attività delle Camere di Commercio.>>.
ARTICOLO 6
(Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 47/1996)
1. All’articolo 9 della legge regionale 47/1996 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2 le parole <<comunicare alla propria Camera di Commercio>> sono sostituite dalle seguenti: <<produrre la stampa riepilogativa di cui all’allegato B), punto 4), e a trasmettere alla banca dati informatica>>;
b) al comma 3 bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: <<Al POS sono inibite nuove operazioni fino all’avvenuta trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3, riferiti al giorno precedente.>>;
c) il comma 3 ter è sostituito dal seguente:
<<3 ter. Ove non sia possibile effettuare la trasmissione telematica dei dati, il gestore è tenuto a far pervenire alla competente Camera di Commercio, entro il terzo giorno successivo alla mancata trasmissione, la stampa riepilogativa unitamente ai dati presenti nel registro dell’UTF, ai fini dell’aggiornamento degli archivi informatici da parte della Camera di Commercio medesima.>>.
ARTICOLO 7
(Modifica all’articolo 10 della legge regionale 47/1996)
1. L’articolo 10 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10(Rimborsi delle riduzioni di prezzo)
1. Le Camere di Commercio rimborsano ai gestori le riduzioni di prezzo praticate ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale.
2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermo restando il disposto di cui all’articolo 13, comma 5.
3. Per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate aperture di
credito a favore del Segretario generale in carica presso ciascuna Camera di Commercio, in qualità di funzionario delegato, anche in deroga ai limiti di importo previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).
4. In deroga alle disposizioni contabili vigenti, le somme relative alle riduzioni di prezzo
praticate in corso d’anno, e non rimborsate entro la chiusura dell’esercizio cui si riferiscono, sono imputate allo stanziamento dell’esercizio successivo, in conto competenza.
5. In deroga all’articolo 59 bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), i funzionari delegati possono utilizzare i fondi della successiva apertura di credito anche quando i fondi della precedente apertura di credito non sono esauriti.
6. Le somme accreditate al funzionario delegato, e non utilizzate entro la chiusura
dell’esercizio, costituiscono economia di bilancio.>>.
ARTICOLO 8
(Modifica all’articolo 11 della legge regionale 47/1996)
1. L’articolo 11 della legge regionale 47/1996 è abrogato.
ARTICOLO 9
(Modifica all’articolo 12 bis della legge regionale 47/1996)
1. Al comma 2 dell’articolo 12 bis della legge regionale 47/1996, le parole <<di cui agli articoli 15 e 15 bis>> sono soppresse.
ARTICOLO 10
(Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 47/1996)
1. All’articolo 13 della legge regionale 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole <<e dall’Amministrazione regionale>> sono aggiunte le seguenti:
<<nell’ambito delle rispettive competenze>>;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Gli organi dell’Amministrazione regionale, dell’Amministrazione finanziaria, delle
Amministrazioni comunali e dell’Autorità marittima segnalano alle Camere di Commercio competenti per territorio le violazioni alle prescrizioni della presente legge di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell’attività istituzionale e di controllo.>>;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. A seguito delle segnalazioni di cui al comma 4 o di riscontrate anomalie, le Camere di Commercio sospendono il rimborso di cui all’articolo 10 oppure procedono al recupero delle somme indebitamente rimborsate o usufruite.>>.
ARTICOLO 11
(Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 47/1996)
1. All’articolo 15 della legge regionale 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole <<indebitamente percepite>> sono sostituite dalle seguenti: <<percepite indebitamente ooin eccedenza rispetto a quelle spettanti in base alla presente legge>>;
b) al comma 2 la parola <<beneficiata>> è sostituita dalle seguenti:
<<percepita indebitamente o in eccedenza rispetto a quella spettante in base alla presente legge>>;
c) al comma 2 bis le parole <<da dieci a venti>> sono sostituite dalle seguenti: <<da quattro a dieci>>;
d) al comma 2 bis la parola <<fruita>> è sostituita dalle seguenti:
<<percepita indebitamente o in eccedenza rispetto a quella spettante in base alla presente legge>>;
e) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:
<<3 ter. È soggetto alla restituzione delle riduzioni del prezzo indebitamente fruite, maggiorate degli interessi legali vigenti al momento del consumo illecito e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da quattro a dieci volte la riduzione di prezzo fruita, il beneficiario che destina al consumo non personale il carburante acquistato a prezzo ridotto.>>.
ARTICOLO 12
(Modifiche all’articolo 15 bis della legge regionale 47/1996)
1. All’articolo 15 bis della legge regionale 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
<<4 bis. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a trenta volte le riduzioni di prezzo non effettivamente praticate il gestore che inserisce tramite POS dati relativi a consumi non effettivi di carburanti a prezzo ridotto.
4 ter. Le somme relative alle riduzioni di prezzo non effettivamente praticate di cui al comma 4 bis, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte della Camera di Commercio competente per territorio, sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento delle erogazioni a titolo di rimborso, anche mediante compensazione sui successivi rimborsi.>>;
b) il comma 5 è abrogato.
ARTICOLO 13
(Modifica all’articolo 16 della legge regionale 47/1996)
1. L’articolo 16 della legge regionale 47/1996 è abrogato.
ARTICOLO 14
(Modifica all’articolo 16 ter della legge regionale 47/1996)
1. Al comma 1 dell’articolo 16 ter della legge regionale 47/1996, le parole <<e trasmettono alla Regione copia dei verbali di contestazione, delle ordinanze-ingiunzioni e delle ordinanze di archiviazione emessi, dando altresì notizia degli eventuali pagamenti in misura ridotta effettuati ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 1/1984, entro quindici giorni dalla notifica degli atti e dai pagamenti in misura ridotta>> sono soppresse.
ARTICOLO 15
(Modifica all’articolo 19 della legge regionale 47/1996)
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 47/1996 le parole <<almeno ogni sei mesi>> sono sostituite dalla seguente: <<annualmente>>.
ARTICOLO 16
(Modifica all’allegato B della legge regionale 47/1996)
1. Alla lettera a) del numero 3 del punto 1) dell’allegato B) alla legge regionale 47/1996, le parole <<la cittadinanza e>> sono soppresse.
ARTICOLO 17
(Termini per le istanze di rimborso)
1. Le Compagnie petrolifere e i titolari di plurime autorizzazioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 8/2002, nei casi in cui non sussistano convenzioni di fornitura del prodotto con una Compagnia petrolifera, sono tenuti a inoltrare all’Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2009, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate negli anni 2008 e precedenti.
ARTICOLO 18
(Applicazione)
1. Gli articoli da 1 a 15, ad eccezione dell’articolo 11, comma 1, lettere da a) a d), si
applicano a decorrere dall’1 giugno 2009, ferma restando l’applicazione della disciplina
previgente ai procedimenti di rimborso, sanzionatori e di recupero riferiti a consumi effettuati anteriormente a tale data.
2. L’articolo 11, comma 1, lettere da a) a d), entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione e si applica anche alle violazioni commesse anteriormente a tale data non ancora contestate o per le quali il procedimento sanzionatorio sia ancora pendente.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 5 dicembre 2008.