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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24
Stabilizzazione del personale addetto alla catalogazione dei beni culturali della Regione.
 
L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Stabilizzazione del personale addetto alla catalogazione dei beni culturali

1. In considerazione dell’interesse strategico che l’attività di catalogazione riveste per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, per la copertura dei posti vacanti a seguito della definizione della dotazione organica del personale dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, il personale che presta servizio con contratto di diritto privato a tempo determinato per la "Realizzazione del catalogo unico informatizzato regionale dei beni culturali ed ambientali intersettoriale e interdisciplinare" Misura 2.02 - Azione A del Programma operativo regionale 2000-2006, è stabilizzato a domanda con le procedure di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla norma anzidetta.
2. Nelle more della procedura di stabilizzazione, l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è autorizzato a concordare un ampliamento del contenuto della convenzione con la "Società beni culturali S.p.A.", con la previsione di servizi di catalogazione dei beni culturali della Regione, avvalendosi del personale che presta servizio con contratto di diritto privato a tempo determinato per la "Realizzazione del catalogo unico informatizzato regionale dei beni culturali ed ambientali intersettoriale e interdisciplinare" Misura 2.02 - Azione A - del Programma operativo regionale 2000-2006. La convenzione deve prevedere che l’inquadramento deve effettuarsi nella categoria iniziale prevista dal C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione siciliana (C1 - Catalogatori e D1 - Esperti catalogatori).
3. Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 1 e 2, al fine di consentire la prosecuzione della catalogazione dei beni culturali, prevista dalla Misura 2.02 - Azione A - del P.O.R. Sicilia 2000-2006, l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare i contratti in corso con il personale addetto alla catalogazione non oltre il 31 dicembre 2008, nei limiti dello stanziamento previsto dal comma 4, primo periodo.
4. La spesa derivante dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3 è valutata, a decorrere dall’anno 2008, in euro 13.000 migliaia annui, comprensiva del salario accessorio. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2007-2009, U.P.B. 4.2.1.5.5. La maggiore spesa derivante dall’imposta sul valore aggiunto dovuta dalla "Società beni culturali S.p.A.", nel caso di impiego del personale sulla base di quanto previsto dal comma 2, valutata in 2.600 migliaia di euro, a decorrere dall’anno 2008, trova riscontro nella corrispondente maggiore entrata che si realizza nella U.P.B. 4.3.1.1.5.
5. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dirigente generale del dipartimento beni culturali e ambientali ed educazione permanente, le somme di cui al comma 4 da iscrivere in un apposito fondo della rubrica "Bilancio e Tesoro", sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa in relazione all’effettivo inquadramento del personale sulla base della procedura prevista dal comma 1 o in relazione al suo effettivo impiego sulla base di quanto previsto dai commi 2 o 3.

ARTICOLO 2
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 dicembre 2007.


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