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NORMATIVA
Normativa regionale - Trentino Alto Adige

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Legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3
Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Fondo di copertura previdenziale per i non autosufficienti)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, come sostituito dall’articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5, sono inseriti i seguenti commi:
“1-bis. A decorrere dal 2006 e fino all’istituzione dei fondi di cui al comma 1 le Province autonome possono, sulla base di programmi predisposti dalle rispettive Giunte provinciali, destinare i finanziamenti a piani di investimento afferenti alle strutture destinate a persone non autosufficienti o per interventi in favore dei medesimi soggetti.
1-ter. Su richiesta delle Province autonome le assegnazioni dei fondi di cui al presente articolo possono essere disposte direttamente anche a favore di Enti o organismi cui le Province hanno demandato l’espletamento dei relativi interventi.”.


ARTICOLO 2
(Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate)


1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5, sono inseriti i seguenti commi:
“5-bis. Fatto salvo il rispetto dei vincoli di destinazione di cui al comma 4, le Province autonome, nonché gli Enti e organismi cui le Province hanno demandato l’espletamento dei relativi interventi, possono destinare alle spese in conto capitale eventuali economie di spesa registrate a fronte di minori spese correnti rispetto alle relative assegnazioni regionali di parte corrente. Tale disposizione si applica a decorrere dall’istituzione del fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate di cui all’articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.
5-ter. La gestione del fondo deve avvenire nel rispetto delle normative regionali e provinciali in vigore nelle materie delegate e le Province autonome rispondono direttamente nei confronti degli Organi di controllo del corretto utilizzo del fondo.”.


ARTICOLO 3
(Riequilibrio della finanza pubblica)


1. Al fine di concorrere al riequilibrio della finanza pubblica e produrre un risparmio per il bilancio dello Stato in misura proporzionale all’incidenza della finanza della Regione sulla finanza regionale e locale complessiva viene istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo con uno stanziamento di euro 8 milioni.
2. Alla copertura della suddetta spesa si fa fronte in parte mediante maggiori entrate ipotecarie derivanti dall’incremento dell’aliquota di tassazione delle donazioni e successioni ed in parte mediante utilizzo di avanzo.


ARTICOLO 4
(Partecipazioni societarie della Regione)


1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare e sottoscrivere azioni delle società Informatica Trentina Spa e Informatica Alto Adige Spa fino alla somma di euro 1 milione.
2. Alla copertura della spesa di euro 1 milione si fa fronte mediante maggiori entrate tributarie di pari importo.


ARTICOLO 5
(Fondo di garanzia interconsortile regionale)


1. Al fine di rendere operativo il Fondo di garanzia interconsortile regionale di cui all’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, la Regione assegna alla società Confidi Srl di Trento un ulteriore importo di euro 500 mila da destinare a fondo rischi.
2. In caso di scioglimento dovrà essere restituito alla Regione quanto residua nel bilancio della società Confidi S.r.l. delle somme concesse ai sensi del comma 1 del presente articolo e del comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1. Non rientrano fra le ipotesi di scioglimento le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.
3. Alla copertura della spesa di euro 500 mila si fa fronte mediante maggiori entrate tributarie di pari importo.


ARTICOLO 6
(Carattere di finanziamento delle imprese e/o previdenziale del trattamento di fine rapporto)


1. Al comma 1 dell’articolo 1-bis della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dal comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, dopo le parole “legge 23 agosto 2004, n. 243” vengono aggiunte le parole “e per garantire in ogni caso la destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) a previdenza complementare”.
2. All’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1-bis della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dal comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, dopo la parola “dotarsi,” viene inserita la parola “anche” e dopo le parole “da garantire” vengono inserite le parole “la restituzione del capitale e” e dopo la parola “comparabili” vengono inserite le parole “o corrispondenti”.
3. Al comma 4 dell’articolo 1-bis della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dal comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, le parole “l’effetto di” sono sostituite dalla parola “qualsiasi” e dopo la parola “destinazione” sono inserite le parole “ad Enti previdenziali, tra cui anche quella” e viene in fine aggiunto il seguente periodo: “Qualsiasi destinazione ai fondi pensione di cui al comma 1 avviene in ogni caso e salva diversa ed esplicita scelta da parte del/della lavoratore/lavoratrice, in linee di investimento con le caratteristiche di cui al comma 2, ultimo periodo.”.
4. Al comma 5 dell’articolo 1-bis della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dal comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, le parole “e non esercitano l’opzione sul mantenimento in azienda o conferimento ad una forma di previdenza complementare della parte residua, in caso di dispiegarsi del conferimento tacito del loro TFR ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della legge 243/2004,”
vengono sostituite dalle parole “in caso di qualsiasi destinazione del TFR ai sensi del comma 4,”.
5. Dopo l’articolo 1-bis della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dal comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, viene inserito il seguente:
“Art. 1-ter
(Garanzie della restituzione del capitale e di rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR da parte della Regione)1. La Regione può, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e dell’articolo 5 e per il tramite delle proprie strutture istituite, garantire agli iscritti ai fondi pensione, con le limitazioni e le modalità determinate con regolamento di attuazione e comunque nei limiti delle disposizioni del Fondo di Solidarietà istituito nell’ambito della presente legge, la restituzione del capitale e rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile.”.


ARTICOLO 7
(Norme in materia di personale)


1. Con il regolamento previsto dal comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 vengono disciplinati anche i comandi di personale tra gli enti, nonché i distacchi di personale presso enti pubblici e presso enti o aziende private a prevalente capitale pubblico, fermo restando il parere favorevole del personale interessato.2
. La Giunta regionale stabilisce con regolamento i criteri generale e i compensi massimi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni previsti dalle norme di legge o contrattuali, anche in relazione al lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.
3. Sono abrogati gli articoli 30 e 31 della legge regionale 9 novembre 1983,
n. 15 e successive modificazioni ed il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.


ARTICOLO 8
(Proroga del mandato del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano)


1. In attesa della legge regionale di riforma dell’ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano, anche in adeguamento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 25 ottobre 2000, il Consiglio della Camera di Commercio di Bolzano attualmente in carica è prorogato di un anno rispetto alla scadenza del 31 maggio 2007.


ARTICOLO 9
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 5 dicembre 2006
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DELLAI



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