Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Titolo I
Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.)
Art. 1
1. E' approvato il finanziamento di € 4.365.000,00 (F.O. 0421 - U.P.B. 0421.02) in favore dell'Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all’esercizio finanziario 2011.
Art. 2
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 - ultimo comma – dello Statuto Regionale e dell'art. 83 della L.R. 06.09.01 n.34, è approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011 dell'Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.), allegato alla presente legge.
Titolo II
Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano
Art. 3
1. E' approvato il finanziamento di € 400.000,00 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.05) in favore del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all'esercizio finanziario 2011.
Art. 4
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 - ultimo comma – dello Statuto Regionale e dell’art. 83 della L.R. 06.09.01 n.34, è approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, allegato alla presente legge.
Titolo III
Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.)
Art. 5
1. E' approvato il finanziamento di € 2.700.000,00 (F.O. 0473 - U.P.B. 0473.04) in favore dell'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.) a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all'esercizio finanziario 2011.
Art. 6
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 - ultimo comma – dello Statuto Regionale e dell'articolo 83 della L.R. 06.09.01 n.34, è approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 dell'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.), allegato alla presente legge.
Titolo IV
Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
Art. 7
1. E' approvato il finanziamento di € 400.000,00 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.04) in favore dell’Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – L.R. 24.11.1997, n. 47 - a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all'esercizio finanziario 2011.
Art. 8
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 - ultimo comma – dello Statuto Regionale e dell'articolo 83 della L.R. 06.09.01 n.34, è approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 dell’Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – L.R. 24.11.1997, n. 47, allegato alla presente legge.
Titolo V
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la Basilicata (A.R.D.S.U.)
Art. 9
1. E' approvato il finanziamento di € 2.100.000,00 (F.O. 0980 - U.P.B. 0980.03) in favore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la Basilicata (A.R.D.S.U.) - a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all'esercizio finanziario 2011.
Art. 10
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 - ultimo comma – dello Statuto Regionale e dell'articolo 83 della L.R. 06.09.01 n.34, è approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la Basilicata (A.R.D.S.U.), allegato alla presente legge.
Titolo VI
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B. )
Art. 11
1. E' approvato il finanziamento di € 7.812.000,00 (F.O. 0510 - U.P.B. 0510.05) in favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) - a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all'esercizio finanziario 2011.
Art. 12
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 - ultimo comma – dello Statuto Regionale e dell'articolo 83 della L.R. 06.09.01 n.34, è approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.), allegato alla presente legge.
Titolo VII
Norma finale
Art. 13
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.