NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale 5 aprile 2007, n. 10
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Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La Regione Molise, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: "Modifiche al Titolo V della Costituzione", in conformità ai principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, promuove ed incentiva lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l’autonomia, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e sussidiarietà e ne favorisce l’apporto originale per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale. 2. Le finalità di carattere sociale, civile e culturale, di cui al comma 1, sono così individuate: a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare riferimento allo sviluppo di una cultura solidale e agli interventi nelle fasce del bisogno e dell’esclusione sociale; b) le finalità di carattere civile sono quelle: 1) relative al miglioramento della qualità della vita e alla promozione dei diritti di cittadinanza; 2) tese alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente, alla protezione del territorio da ogni forma di degrado e inquinamento, con particolare riferimento a quello urbano, boschivo, costiero, fluviale e lacustre; 3) riferite alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, con particolare riferimento alla protezione civile e al soccorso alle popolazioni interessate da eventi calamitosi; c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e alla promozione e allo sviluppo delle attività ad esse connesse. 3. Le attività relative alle finalità di cui al comma 2 devono tendere alla eliminazione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo e l’uguaglianza della persona.
ARTICOLO 2 (Attività e organizzazioni di volontariato)
1. L’attività di volontariato disciplinata dalla presente legge è quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte. 2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui il volontario fa parte. 3. L’attività di volontariato dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare l’attività stessa, che verranno liquidate dall’organizzazione di appartenenza entro i limiti da questa preventivamente stabiliti. 4. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti, nella forma giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento dei loro scopi, purché compatibile con il fine solidaristico, per svolgere le attività di cui al comma 1, che si avvalgono delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, in modo determinante e prevalente e di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento, nonché per la qualificazione e la specializzazione dei rispettivi interventi. 5. Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attività mediante strutture proprie o, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o convenzionate. 6. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 266/1991 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse all’attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alle disposizioni vigenti.
ARTICOLO 3 (Registro regionale delle organizzazioni di volontariato)
1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito presso la Giunta regionale – Assessorato alle Politiche Sociali – Servizio Programmazione dei servizi sociali e rapporti con il Terzo Settore – il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato che è funzionalmente articolato in sezioni in rapporto ai vari settori di attività di cui all’articolo 1. 2. Sono inserite nel Registro regionale le organizzazioni di volontariato operanti nella regione ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della legge n. 266/1991. A tal fine le predette organizzazioni devono inoltrare al Presidente della Giunta regionale domanda sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante corredata dalla seguente documentazione: a) l’atto costitutivo e/o lo statuto o l’accordo degli aderenti, adottati almeno in forma di scrittura privata registrata; b) l’elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative; c) l’elenco dei mezzi e delle strutture di proprietà e/o in uso da parte dell’organizzazione; d) una dettagliata relazione sull’attività svolta o che si intende svolgere, con l’indicazione del personale utilizzato distinto tra volontariato e dipendente o che presta lavoro autonomo; e) copia della polizza assicurativa per i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all’attività prestata e alla responsabilità civile verso terzi. La domanda deve indicare il settore di attività per il quale si intende ottenere l’iscrizione. 3. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il dirigente responsabile del Servizio competente, verificato il possesso dei requisiti prescritti, dispone l’iscrizione nel Registro regionale, ovvero il diniego motivato dell’iscrizione stessa. L’eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una sola volta il decorso di tale termine. Qualora il dirigente regionale competente non si sia pronunciato entro il termine indicato la domanda si intende accolta, purché l’organizzazione sia in possesso dei prescritti requisiti. 4. Il provvedimento di iscrizione è comunicato all’organizzazione di volontariato richiedente, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e trasmesso alla Provincia e al Comune interessati. 5. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui al comma 1 trasmettono al Presidente della Giunta regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, copia del bilancio consuntivo, o, in mancanza, del rendiconto economico, nonché una dettagliata relazione sull’attività svolta, con la relativa documentazione e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c), e). 6. Il dirigente responsabile del Servizio regionale competente, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 5, con provvedimento motivato dispone la cancellazione dal Registro delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al comma 5 e per quelle per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui all’articolo 3 della legge n. 266/1991. 7. Contro il diniego di iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione dal Registro regionale è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 266/1991. 8. Il Presidente della Giunta regionale invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del Registro regionale all’Osservatorio Nazionale per il Volontariato di cui all’articolo 12 della legge n. 266/1991; entro la stessa data ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. Copia del Registro regionale viene trasmessa alla Direzione Regionale delle Entrate ai fini degli accertamenti di competenza.
ARTICOLO 4 (Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati)
1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli enti pubblici, operanti nel settore di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività, purché questo sia compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L’eventuale diniego all’accesso deve essere motivato dal responsabile della struttura o del SERVIZIO interessato. 2. L’accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l’organizzazione di volontariato in ordine alle modalità di presenza del volontario e di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio. 3. Gli accordi devono prevedere tra l’altro: a) la riconoscibilità del volontario e dell’organizzazione di appartenenza; b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l’attività svolta e delle norme di utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio; c) il rispetto della privacy degli utenti.
ARTICOLO 5 (Corsi di formazione)
1. Allo scopo di rendere più agevole il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione, all’interno della programmazione di settore, promuove corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale negli ambiti di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato. 2. La Regione riconosce alle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale di cui all’articolo 3 della presente legge, la possibilità di organizzare attività formative nei settori di competenza, avvalendosi del supporto dei Centri di servizio per il volontariato istituiti in ambito regionale ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 266/1991. 3. Qualora la normativa vigente preveda che per lo svolgimento di una particolare attività di volontariato sia obbligatoria la frequenza di un corso di preparazione o di aggiornamento dei volontari, con eventuale esame finale, i corsi possono essere sempre organizzati anche dalle organizzazioni iscritte nel Registro regionale e dai Centri di servizio per il volontariato di cui al comma 2.
ARTICOLO 6 (Diritto di accesso ai documenti amministrativi e di informazione)
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui all’articolo 3 è riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni e agli atti amministrativi nei modi previsti dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge n. 266/1991 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti, ai fini di cui al comma 1, quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni di volontariato. 3. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale, è garantita l’informazione sull’attività legislativa e regolamentare del Consiglio regionale attraverso l’invio gratuito, da parte della Regione, a ciascuna organizzazione di ogni numero del Bollettino Ufficiale. 4. L’Ufficio di presidenza di ciascuna Commissione permanente del Consiglio regionale invia trimestralmente all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 8 l’elenco delle proposte di legge presentate.
ARTICOLO 7 (Conferenza regionale del Volontariato)
1. È istituita la Conferenza regionale del volontariato quale strumento di partecipazione consultiva e propositiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse. 2. La Conferenza si riunisce almeno due volte l’anno con il compito di: a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalità definite dall’articolo 1, comma 2, e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato, gli altri soggetti del Terzo settore e le istituzioni pubbliche; b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato; c) fare osservazioni in merito all’attività svolta nell’anno precedente dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 8; d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all’Osservatorio regionale sulla base dei settori d’intervento maggiormente rappresentativi, della territorialità provinciale e dei criteri definiti dal regolamento della Conferenza regionale di cui al comma 3. È stabilita incompatibilità tra gli aderenti alle organizzazioni che gestiscono i centri di servizio per il volontariato e i componenti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la Regione Molise (articolo 15 della legge n. 266/1991). Ogni organizzazione non può essere rappresentata con propri associati in più di uno degli organismi che comportano designazioni da parte della Conferenza regionale. 3. La Conferenza regionale si dota di un proprio regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento, individua e seleziona le sue politiche operative, definisce i rapporti esterni. 4. La prima riunione della Conferenza è convocata dall’Assessore regionale alle politiche sociali che dispone le ulteriori convocazioni, in via sostitutiva, ove ne ravvisi la necessità o nel caso che nella seduta precedente sia mancato il numero legale. 5. Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte da un dipendente regionale appartenente alla categoria "D" designato dal Direttore della Direzione generale regionale competente per materia.
ARTICOLO 8 (Osservatorio regionale sul volontariato)
1. È istituito presso l’Assessorato regionale alle politiche sociali l’Osservatorio regionale sul volontariato. 2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da: a) il dirigente responsabile del Servizio regionale competente o suo delegato, che lo presiede; b) un rappresentante dei comuni della regione designato dall’associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI), sede regionale; c) un rappresentante della Lega delle Autonomie Locali, sede regionale; d) un rappresentante delle province della regione designato dall’Unione Province d’Italia (UPI), sede regionale (UPROM); e) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale di cui all’articolo 3, designati dalla Conferenza regionale di cui all’articolo 7. Dell’Osservatorio fanno parte, senza diritto di voto, un rappresentante del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato presso la Regione Molise e un rappresentante dei Centri di servizio per il volontariato indicato in maniera congiunta dai tre centri operanti sul territorio regionale. 3. L’Osservatorio è integrato, ogni volta che ne venga ravvisata la necessità, dagli Assessori regionali competenti nei vari settori d’intervento o loro delegati. Il Presidente dell’Osservatorio può invitare a partecipare alle sedute i dirigenti regionali competenti nelle materie oggetto di esame, nonché i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato interessate. 4. Le funzioni di segretario dell’osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale di categoria "D" designato dal Direttore della Direzione generale competente. 5. Qualora entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta formale non siano pervenute tutte le designazioni previste dal comma 2 il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione dell’Osservatorio regionale in presenza di almeno i due terzi delle designazioni. 6. L’integrazione dell’Osservatorio con i membri eventualmente non designati all’atto della costituzione è effettuata con successivo decreto. 7. I componenti dell’Osservatorio regionale cessano dall’incarico al momento del rinnovo del Consiglio regionale, fatte salve le disposizioni regionali in tema di prorogatio. 8. Ai membri dell’Osservatorio regionale esterni all’Amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute. 9. L’Osservatorio regionale si riunisce su convocazione del suo presidente almeno quattro volte l’anno. Può essere convocato, altresì, in via straordinaria, su richiesta motivata del suo presidente, di uno degli assessori regionali competenti nei settori di intervento del volontariato, da almeno 20 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale o da almeno sei membri dello stesso Osservatorio. 10. L’Osservatorio regionale ha i seguenti compiti: a) avanzare alla Giunta e al Consiglio regionale proposte nelle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato; b) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato; c) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato; d) fornire ogni utile apporto per lo sviluppo del volontariato; e) promuovere e sviluppare un confronto e un raccordo costante con le istituzioni pubbliche e tutti i soggetti del volontariato; f) esaminare le caratteristiche e valutare lo stato delle convenzioni di cui all’articolo 13; g) esprimere parere sulle proposte di riparto dei fondi di cui all’articolo 10; h) seguire l’attuazione della presente legge e redigere un rapporto annuale da inviare alla Giunta e al Consiglio regionale. 11. L’Osservatorio invia annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta. 12. L’Osservatorio si avvale per l’adempimento dei propri compiti del personale e dei mezzi messi a disposizione dall’Assessorato alle politiche sociali.
ARTICOLO 9 (Comitato di gestione del Fondo speciale presso la Regione Molise)
1. Ai sensi del D.M. 8 ottobre 1997, n. 2, comma 2, lettera a), l’Assessore regionale alle politiche sociali o, su sua delega, il Presidente della IV Commissione consiliare rappresenta la Regione all’interno del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all’articolo 15 della legge n. 266/1991.
ARTICOLO 10 (Contributi alle organizzazioni di volontariato)
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, lettera a), della legge n. 266/1991, entro i limiti dello stanziamento del relativo capitolo del bilancio regionale annuale, la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge n. 266/1991, presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui all’articolo 3. 2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato iscritte regolarmente nel Registro regionale devono presentare istanza alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. 3. I progetti presentati ai sensi del comma 1 sono valutati dall’Osservatorio regionale sul volontariato con l’apporto tecnico delle strutture regionali competenti per materia, sulla base di specifiche linee guida approvate dalla Giunta regionale. 4. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, provvede al riparto dei fondi dopo aver acquisito il parere dell’Osservatorio regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale. La Commissione consiliare rende il parere entro trenta giorni dall’acquisizione della richiesta. Si prescinde dal parere nel caso di infruttuoso decorrere del termine suddetto. 5. Dell’attribuzione di contributi viene data comunicazione al Comune nel quale l’organizzazione beneficiaria ha sede o opera.
ARTICOLO 11 (Controlli)
1. L’Assessorato regionale alle politiche sociali esercita le funzioni di controllo sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all’articolo 3, anche se non convenzionate, mediante l’attività ispettiva del dipendente apparato amministrativo, con l’eventuale concorso di unità operanti in altre strutture regionali tenuto conto degli specifici settori d’intervento. 2. Il controllo si realizza attraverso visite ordinarie e straordinarie a campione; è obbligatorio in caso di segnalazioni da parte di enti pubblici, di cittadini o forze sociali; ha lo scopo di verificare la conformità delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato alle prescrizioni legislative, il perdurare dei requisiti previsti per l’iscrizione, la regolare tenuta della documentazione contabile, la marginalità e lo scopo solidaristico di eventuali attività commerciali e produttive. 3. Delle visite di controllo deve essere redatto regolare processo verbale, datato e sottoscritto oltre che da chi effettua l’ispezione dal legale rappresentante dell’organizzazione interessata. 4. Le eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate vengono comunicate dal dirigente del servizio regionale competente al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore regionale competente, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cancellazione dal Registro regionale e di revoca dei contributi di cui all’articolo 10.
ARTICOLO 12 (Fondo regionale dei beni mobili dismessi)
1. I beni mobili dismessi dalla Regione, dagli Enti e dalle Agenzie regionali dal proprio inventario patrimoniale sono devoluti ad uno specifico fondo denominato: "Fondo regionale dei beni mobili dismessi" destinato alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale o agli organismi iscritti in albi regionali istituiti in attuazione di norme nazionali in materia di associazionismo di promozione sociale. 2. Il Fondo è affidato alla gestione dell’Assessorato regionale alle risorse finanziarie – Servizio Patrimonio. Le modalità e i criteri di gestione sono definiti da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 13 (Convenzioni)
1. La Regione, gli enti locali, gli enti sub-regionali, ivi compresa l’A.S.Re.M., possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro regionale di cui all’articolo 3 che dimostrino attitudine e capacità operative in relazione all’attività da svolgere. 2. Ogni anno la Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale e la Conferenza regionale del volontariato definisce i criteri e i settori di intervento delle organizzazioni di volontariato per il conferimento delle priorità nella stipula delle convenzioni. 3. Le convenzioni devono garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, prevedere forme di valutazione delle prestazioni e di controllo della loro qualità e di verifica dei risultati. 4. In particolare le convenzioni devono contenere: a) l’indicazione dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo alla scelta di una organizzazione per la stipula della convenzione; b) l’individuazione delle specifiche attività di volontariato e dei relativi destinatari, nel quadro della programmazione della Regione e delle finalità statutarie dell’organizzazione interessata; c) le condizioni di salvaguardia dell’autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto degli indirizzi regionali e della libertà dei soggetti destinatari; d) l’impegno a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione; e) le modalità necessarie ad ottenere i contributi e i rimborsi per i costi di funzionamento, in rapporto agli impegni e alle attività dell’organizzazione di volontariato, compresa la copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie connesse alle attività stesse e alla responsabilità civile verso terzi, nonché le spese per la formazione; f) l’elenco delle strutture, degli strumenti e delle attrezzature messe a disposizione dell’organizzazione di volontariato ed eventuali costi di strutture e mezzi privati; g) le modalità di rapporto tra l’organizzazione di volontariato e l’ente convenzionante; h) il numero e la qualificazione di eventuali lavoratori dipendenti o autonomi delle cui prestazioni si avvale l’organizzazione di volontariato, purché nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’organizzazione e nel rispetto della normativa vigente, oppure necessari a qualificare e specializzare l’attività svolta; i) l’indicazione della formazione di base necessaria per l’espletamento dell’attività convenzionata; j) le modalità di verifica e controllo sull’attività svolta; k) la durata del rapporto convenzionale; l) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi; m) la precisa individuazione delle modalità e dei tempi di corresponsione dei contributi dovuti e di rendicontazione delle spese sostenute. 5. La Giunta regionale per garantire l’uniformità nelle modalità di stipula delle convenzioni e i criteri di erogazione delle attività può emanare atti di indirizzo e direttive.
ARTICOLO 14 (Regione e organizzazioni convenzionate)
1. La Regione, gli Enti e le Agenzie regionali, al fine di favorire e migliorare le attività delle organizzazioni di volontariato con esse convenzionate ai sensi dell’articolo 13, possono concedere a titolo gratuito l’uso di spazi, di attrezzature, di beni mobili e immobili di proprietà o a loro disposizione a condizioni da definirsi da parte della Giunta regionale. 2. Le organizzazioni di volontariato nel periodo di valenza della convenzione con la Regione possono, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, apporre su eventuali tesserini e uniformi utilizzate dai volontari impegnati, nonché sui veicoli ad esse appartenenti, lo stemma ufficiale della Regione Molise, in aggiunta a quello dell’organizzazione. La convenzione di cui all’articolo 13 regolamenta anche l’uso dello stemma della Regione da parte delle organizzazioni di volontariato.
ARTICOLO 15 (Rapporti con i Centri di servizio per il volontariato)
1. Al fine di realizzare le opportune integrazioni e garantire la necessaria informazione a tutte le organizzazioni di volontariato i programmi, i preventivi e i conti consuntivi predisposti dai soggetti gestori dei Centri di servizio per il volontariato, istituiti ai sensi della legge n. 266/1991 e del decreto attuativo 8 ottobre 1997, sono trasmessi, a cura del Comitato di gestione del fondo speciale presso la Regione Molise, dopo l’avvenuta approvazione, alla Giunta regionale e all’Osservatorio regionale sul volontariato, accompagnati anche da una relazione sull’attività svolta dallo stesso Comitato.
ARTICOLO 16 (Esenzione da tributi regionali)
1. Ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 460/1997, le ONLUS sono esentate dal pagamento dei tributi regionali e dai connessi adempimenti.
ARTICOLO 17 (Norme transitorie)
1. In sede di prima attuazione della presente legge si intendono iscritte ad ogni effetto nel Registro regionale di cui all’articolo 3 le organizzazioni di volontariato già regolarmente iscritte con formale provvedimento regionale. 2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge le convenzioni già stipulate tra le organizzazioni di volontariato e gli enti previsti devono essere adeguate alle disposizioni di cui all’articolo 13, pena la cancellazione delle organizzazioni interessate dal Registro regionale. 3. Entro e non oltre sessanta giorni dall’approvazione del regolamento interno della Conferenza regionale del volontariato, la stessa provvede a rinnovare tutte le sue rappresentanze interne ed esterne già elette.
ARTICOLO 18 (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte, per l’esercizio finanziario riferito al corrente anno, con lo stanziamento già iscritto per l’attuazione dell’abrogata legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3, e successive modifiche, nonché con il capitolo n. 38600, che assume la nuova denominazione: "Nuove norme per la promozione del volontariato nella regione Molise". Per gli anni successivi le leggi approvative del bilancio regionale determinano l’importo del relativo stanziamento.
ARTICOLO 19 (Disposizioni abrogative)
1. Sono abrogate le leggi regionali 27 gennaio 1995, n. 3, e 18 marzo 1997, n. 5, nonché ogni altra norma regionale concernente le attività di volontariato in contrasto o incompatibile con la presente legge. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dai relativi decreti di attuazione, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 460/1997.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 05 aprile 2007
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