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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale 4 novembre 2009, n. 18
Celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Finalità


1. La Regione Emilia-Romagna promuove, organizza e finanzia iniziative e manifestazioni culturali per celebrare il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, in raccordo con il Comitato interministeriale "150 anni dell’Unità d’Italia" di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2007 (Istituzione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia) e 18 luglio 2008 (Nomina e organizzazione del Comitato interministeriale per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia).


ARTICOLO 2
Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni


1. Con decreto del Presidente della Regione è costituito un apposito Comitato regionale per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, di seguito denominato comitato promotore, composto da sei rappresentanti: tre indicati dalla Giunta regionale e tre indicati dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa.
2. Il comitato promotore è organismo consultivo e propositivo della Regione e resta in carica fino alla fine delle celebrazioni o, comunque, fino alla completa attuazione delle iniziative programmate e in corso di realizzazione.
3. I rappresentanti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Regione e ricoprono l’incarico a titolo gratuito. Ai rappresentanti è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e autorizzate.
4. Il comitato promotore elegge, nel proprio seno, un presidente e un vicepresidente.


ARTICOLO 3
Programmazione delle iniziative


1. Il comitato promotore predispone il programma generale dei progetti e delle iniziative che si svolgeranno nella regione, in un quadro di valorizzazione delle esperienze territoriali anche in raccordo con le altre iniziative del territorio, e lo sottopone alla Giunta regionale per la sua approvazione.
2. La Giunta regionale delibera, con il parere favorevole dell’Ufficio di presidenza, sulle proposte del comitato promotore, approva il programma delle iniziative e delle manifestazioni di cui al comma 1, assume i relativi impegni finanziari.
3. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole dell’Ufficio di presidenza, designa, ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), il funzionario delegato all’erogazione della spesa, a cui favore accredita, in un’unica soluzione anticipata per ciascun anno di attività, la somma impegnata.


ARTICOLO 4
Segreteria operativa


1. Il comitato promotore si avvale, per le sue funzioni, di una segreteria operativa composta da personale messo a disposizione dalla Giunta regionale e dall’Assemblea legislativa.
2. Il funzionario delegato all’erogazione della spesa, di cui all’articolo 3, comma 3, è assegnato alla segreteria operativa.


ARTICOLO 5
Oneri finanziari


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente
stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa vigenti, apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, o mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001.
2. La Regione è autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi in caso di eventuali assegnazioni da parte dello Stato o di contributi da parte degli enti locali, in ordine alle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.


ARTICOLO 6
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 novembre 2009 VASCO ERRANI



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