NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 4 novembre 2008, n. 40
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Sostituzione dell'art. 10 )fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati) della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza)
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza))
1. L’articolo 10 della l.r. 28/2004 è sostituito dal seguente: “Articolo 10 (Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati) 1. La Regione Liguria, in attuazione dell’articolo 2 dello Statuto, promuove la costituzione insieme agli enti locali e ad altri soggetti, pubblici e privati, della Fondazione regionale per il sostegno alle vittime dei reati di seguito denominata Fondazione, con sede a Genova. 2. La Fondazione ha lo scopo di offrire, con tempestività e rapidità rispetto al bisogno, un’assistenza di natura economica e di sostegno psicologico-trattamentale per alleviare il disagio delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionale e locale, qualora, da delitti non colposi, derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. 3. La Fondazione può intervenire quando il reato è avvenuto nel territorio regionale ovvero, nei casi in cui il reato è avvenuto fuori del territorio regionale, qualora le vittime siano cittadini residenti in Liguria. 4. La Fondazione pone in essere azioni finalizzate a rimuovere nell’immediatezza del fatto le più rilevanti situazioni di difficoltà in cui vengono a trovarsi la vittima e la sua famiglia a seguito del reato, fra cui in particolare: cure mediche ad elevato contenuto specialistico, sostegno scolastico per brevi periodi ai figli della vittima, contributi per il mancato introito causato dall’assenza dal lavoro. 5. La Fondazione non interviene nei casi in cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso. Qualora tale evenienza sia accertata successivamente, la Fondazione chiederà la restituzione delle somme versate e delle spese sostenute. La Fondazione può chiedere informazioni anche preventive alle amministrazioni pubbliche interessate. 6. La richiesta di intervento alla Fondazione è avanzata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto o dal Sindaco del Comune di residenza della vittima. 7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva lo Statuto della Fondazione dopo aver sentito, anche agli effetti della partecipazione alla Fondazione stessa, gli enti locali e gli altri soggetti di cui al comma 1. 8. La Giunta regionale ed il Presidente della Giunta, nell’ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento della Fondazione. 9. La Regione partecipa alla costituzione del Fondo di dotazione della Fondazione. 10. La Regione attribuisce alla Fondazione contributi per lo svolgimento di azioni specifiche a favore delle vittime di reati. 11. La Giunta, allo scopo di verificare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, sottopone ogni due anni al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell’attività svolta dalla Fondazione.”.
ARTICOLO 2 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alle Unità Previsionali di Base 1.102 “Spesa per l’attività di governo” e 1.202 “Politiche per la sicurezza e la tutela del cittadino”. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 4 novembre 2008 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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