NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte
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Legge regionale 4 novembre 2004, n. 29
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Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2003
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Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art. 1 (Approvazione del rendiconto)
1. Il rendiconto generale della Regione, per l’esercizio finanziario 2003, è approvato con le risultanze riportate nell’allegato A.
Art. 2 (Entrate di competenza)
1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, accertate nell’esercizio finanziario 2003, per la competenza propria dell’esercizio stesso, risultano stabilite dal conto finanziario in euro 10.755.764.605,42 delle quali sono state riscosse euro 8.615.850.904,73 e restano da riscuotere euro 2.139.913.700,69.
Art. 3 (Spese di competenza)
1. Le spese impegnate nell’esercizio finanziario 2003 per la competenza propria dell’esercizio stesso, ammontano a euro 10.723.727.946,35. I pagamenti effettuati ammontano a euro 8.136.600.702,10 e ne restano da pagare euro 2.587.127.244,25.
Art. 4 (Residui attivi dell’esercizio finanziario 2002 e precedenti)
1. I residui attivi, che all’inizio dell’esercizio finanziario 2003 ammontavano a euro 3.165.599.708,00 sono stati riaccertati alla fine dell’esercizio finanziario 2003 in euro 2.973.052.557,51 per un minor importo di euro 192.547.150,49. Le somme riscosse sono state euro 985.411.493,85 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a euro 1.987.641.063,66.
Art. 5 (Residui passivi)
1. I residui passivi, che all’inizio dell’esercizio finanziario 2003 ammontavano a euro 2.895.730.948,41, sono stati riaccertati alla fine dell’esercizio finanziario 2003 in euro 2.759.425.458,04 per un minor importo di euro 136.305.490,37. Le somme pagate sono state euro 1.461.287.270,03 e quelle rimaste da pagare ammontano a euro 1.298.138.188,01.
Art. 6 (Residui attivi alla chiusura dell’esercizio)
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi: a) rimasti da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell’esercizio finanziario 2003 (articolo 2) euro 2.139.913.700,69; b) rimasti da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti (articolo 4) euro 1.987.641.063,66 totale euro 4.127.554.764,35.
Art. 7 (Residui passivi alla chiusura dell’esercizio)
1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi: a) rimasti da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell’esercizio finanziario 2003 (articolo 3) euro 2.587.127.244,25; b) rimasti da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) euro 1.298.138.188,01 totale euro 3.885.265.432,26.
Art. 8 (Situazione di cassa)
1. Il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 è determinato in euro 4.145.722,05 come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale (allegato B) ed approvato dalla Giunta regionale, nonché dal seguente prospetto: - fondo di cassa chiusura dell’esercizio finanziario 2002 euro 771.295,60; - riscossioni effettuate nell’esercizio finanziario 2003 euro 9.601.262.398,58; - pagamenti eseguiti nell’esercizio finanziario 2003 euro 9.597.887.972,13; - fondo di cassa finale esercizio 2003 euro 4.145.722,05.
Art. 9 (Situazione finanziaria)
1. Alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 è accertato un avanzo finanziario di euro 246.435.054,14 come risulta dal seguente prospetto: - fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 euro 4.145.722,05; - ammontare dei residui attivi euro 4.127.554.764,35; - ammontare dei residui passivi euro 3.885.265.432,26; - avanzo finanziario euro 246.435.054,14.
Art. 10 (Elenco delle società e dei consorzi a partecipazione regionale)
1. Ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale recante: Regolamento regionale di contabilità - articolo 4 legge regionale 7/2001), si allega l’elenco delle società e dei consorzi a partecipazione regionale (allegato C).
Art. 11 (Attività finanziarie e patrimoniali)
1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario per l’anno 2003 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 4.726.946.022,88. 2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell’esercizio finanziario per l’anno 2003 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 5.206.898.497,83.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 novembre 2004 Enzo Ghigo
Nota all’articolo 10 - Il testo dell’articolo 36 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. (Regolamento regionale recante: Regolamento regionale di contabilità- art. 4 legge regionale 7/2001) è il seguente: “Art. 36 (Predisposizione) 1. Ai fini della predisposizione del progetto del rendiconto generale, per quanto concerne il conto del bilancio la Direzione regionale competente: a) procede, per ciascun capitolo dell’entrata e della spesa della gestione della competenza e sulla base delle scritture contabili tenute dalla Regione e della documentazione profferta dal tesoriere, alla rilevazione delle risultanze contabili al 31 dicembre dell’anno cui il rendiconto si riferisce in termini di accertamenti, riscossioni e versamenti e di impegni, ordinazioni e pagamenti; procede, analogamente e per i movimenti previsti, per quanto concerne la gestione dei residui; b) relativamente alla gestione dei residui, determina i residui passivi da cancellare dal bilancio per effetto di perenzione amministrativa nei termini indicati nell’articolo 23, comma 8; procede, contestualmente, all’esame dei residui perenti dei precedenti esercizi al fine di accertare se permangano i presupposti delle relative obbligazioni giuridiche; c) sulla base delle rilevazioni e valutazioni effettuate, determina l’esatto ammontare delle somme da iscrivere come risultanze effettive della gestione della competenza del bilancio, delle somme da trasferire alla gestione dei residui, delle somme della gestione dei residui da conservare nella stessa gestione e delle somme che contribuiscono alla determinazione del saldo finanziario del bilancio in termini di avanzo o disavanzo di amministrazione; d) ai sensi dell’articolo 33, comma 2, della l.r. 7/2001, determina l’articolazione dell’avanzo di amministrazione in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento di spese in conto capitale e fondi di ammortamento; e) per quanto concerne la gestione della cassa procede, per ciascun capitolo dell’entrata e della spesa, alla rilevazione, in termini di versamenti e pagamenti, delle risultanze contabili al 31 dicembre dell’anno cui il rendiconto si riferisce registrandole come movimenti effettivi del conto del bilancio; f) acquisisce dal tesoriere della Regione, ove non ancora pervenuti, i titoli dell’entrata e della spesa non estinti per l’annullamento e il trasporto a carico della gestione dei residui dell’esercizio in corso; g) procede alla definizione e alla chiusura al 31 dicembre dell’anno cui il rendiconto si riferisce delle operazioni del fondo economale e delle aperture di credito dei funzionari delegati. 2. Ai fini della predisposizione del progetto del rendiconto generale, per quanto concerne il conto generale del patrimonio la Direzione regionale competente: a) procede alla ricognizione dei beni indicati nell’articolo 37, quali risultanti anche dalla classificazione stabilita dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato); b) applicando i criteri di valutazione indicati nell’articolo 38, determina la consistenza delle componenti da iscrivere tra le attività e le passività del conto, sulla base delle risultanze già in suo possesso ovvero acquisendole dai competenti uffici; c) procede alla ricognizione dei crediti di modesto importo e dei crediti di difficile esazione al fine di proporne rispettivamente la cancellazione, ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 7/2001, ovvero il trasferimento al conto generale del patrimonio, ai sensi dell’articolo 37, comma 5, della l.r. 7/2001, conto nel quale permangono sino al compimento dei termini di prescrizione. 3. I manuali di cui all’articolo 3 indicano le ulteriori modalità per la predisposizione del progetto del rendiconto generale."
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