Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifica dell’articolo 66, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Alla fine della lettera d), comma 1, articolo 66 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112” è inserito il seguente periodo:
“e, per quanto riguarda l’edilizia convenzionata, l’introduzione di agevolazioni sui prezzi del riscatto, in misura superiore a quanto stabilito dall’articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, volte a favorire la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. A tal fine, entro il 30 giugno 2010, la Giunta regionale detta criteri per un’omogenea determinazione da parte dei comuni delle agevolazioni sui prezzi di riscatto .”.
ARTICOLO 2
Modifica del comma 2, dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Al comma 2 dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel primo periodo le parole: “lettere b), i) e m)” sono sostituite dalle parole “lettere b) e i)”;
b) nel terzo periodo le parole: “lettera d),” sono sostituite dalle parole “lettere d) e m),”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.
Venezia, 4 marzo 2010