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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 4 marzo 2010, n. 15
Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.


1. L’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:
“Art. 3 - Definizione di impresa artigiana.
1. È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti:
a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o attività di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa;
b) è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all’articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all’articolo 3 bis e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale;
c) rispetta i limiti dimensionali di cui all’articolo 4.
2. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.”.


ARTICOLO 2
Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.


1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis - Esercizio dell’impresa artigiana.
1. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.
2. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
a) nelle società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2;
b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;
c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;
d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonale la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società;
e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società di cui al comma 2, l’impresa mantiene la qualifica di impresa artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
4. L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma itinerante o su posteggio.
5. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o ad essi adiacenti ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio connessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all’albo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali.”.


ARTICOLO 3
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.


1. Prima del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 sono inseriti i seguenti:
“01. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane da parte delle Commissioni provinciali per l’artigianato.
02. La tenuta dell’albo delle imprese artigiane è assicurata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione.
03. La tenuta dell’albo delle imprese artigiane e le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 02 sono regolamentate tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con Unioncamere regionale.”.
2. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 dopo le parole: “e alla sua separata sezione” sono inserite le parole: “di cui all’articolo 11” e le parole: “, ha effetto costitutivo” sono soppresse.
3. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, le parole: “anche imprese industriali di minori dimensioni, così come definite dal CIPI” sono sostituite dalle parole: “anche altre piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese”.
4. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:
“3. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari di impresa artigiana regolarmente iscritti all’albo o alla sua separata sezione hanno titolo all’iscrizione negli elenchi secondo le disposizioni contenute nella legge 4 luglio 1959, n. 463 “Estensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari” e successive modifiche ed integrazioni.”.
5. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 le parole: “da lire due milioni a lire cinque milioni” sono sostituite dalle parole: “da euro 1.000,00 a euro 2.500,00”.


ARTICOLO 4
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.


1. L’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:
“Art. 6 - Iscrizione all’albo.
1. Colui che intraprende l’esercizio di una impresa artigiana deve presentare alla Commissione provinciale per l’artigianato della provincia dove ha sede l’impresa, esclusivamente in via telematica, apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 3 bis e 4 nonché l’esistenza di eventuali sedi secondarie.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata per le imprese individuali dall’imprenditore artigiano o da un suo procuratore generale o speciale, per le imprese costituite in forma di società dal legale rappresentante, da eventuali procuratori generali o speciali o dagli amministratori, nel rispetto, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, di quanto previsto per l’iscrizione al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane decorre dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.
4. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione alla competente Commissione provinciale per l’artigianato è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
5. Successivamente all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, la Commissione provinciale per l’artigianato, in sede di controllo, valuta la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria, dell’istruttoria richiesta al comune ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
6. La Commissione provinciale per l’artigianato, in caso di esito negativo dell’istruttoria di cui al comma 5, provvede d’ufficio alla cancellazione dall’albo entro il termine di novanta giorni dalla data di cui al comma 3, salva l’eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.
7. Il provvedimento di cancellazione, che accerta la mancanza fin dall’origine dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 3 bis e 4, produce effetti dalla data di cui al comma 3 ed è notificato all’impresa entro il termine di trenta giorni dall’adozione.
8. La comunicazione unica per la costituzione dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasmessa,
attraverso apposite misure telematiche, alla competente Commissione provinciale per l’artigianato, equivale alla comunicazione di cui al comma 1.”.


ARTICOLO 5
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.


1. L’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:
“Art. 7 - Iscrizione d’ufficio all’albo.
1. La Commissione provinciale per l’artigianato provvede d’ufficio all’iscrizione all’albo delle imprese che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista dall’articolo 6, comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 6, comma 4.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata sulla base degli elementi istruttori forniti dal comune e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’iscrizione d’ufficio decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento.
4. Non possono essere iscritte all’albo d’ufficio le società a responsabilità limitata pluripersonali di cui all’articolo 3 bis, comma 2, lettera d).”.


ARTICOLO 6
Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.


1. L’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:
“Art. 8 - Comunicazione di modificazione, sospensione e cessazione di attività artigiana.
1. I titolari delle imprese individuali e i soci amministratori o i rappresentanti legali delle società artigiane devono comunicare, esclusivamente in via telematica, alla Commissione provinciale per l’artigianato della provincia dove ha sede l’impresa, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, le modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell’impresa nonché la sospensione o la cessazione dell’attività.
2. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 1, la Commissione provinciale per l’artigianato, in sede di controllo, valuta il permanere dei requisiti per l’iscrizione all’albo sulla base delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria, dell’istruttoria richiesta al comune ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. In caso di esito negativo la Commissione provinciale per l’artigianato provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3.
3. L’obbligo di comunicazione delle modificazioni concerne anche la variazione del numero dei dipendenti quando determina la perdita della natura artigiana dell’impresa per il superamento dei limiti dimensionali di cui all’articolo 4.
4. Per la presentazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 3 si osserva quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.
5. L’inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 3 è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 900.”.


ARTICOLO 7
Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.


1. L’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell’artigianato», già modificata con leggi regionali 6 giugno 1989, n. 16 e 10 agosto 1989, n. 27”, è così sostituito:
“Art. 9 - Cancellazione dall’albo per cessazione dell’attività o perdita dei requisiti.
1. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 6, la Commissione provinciale per l’artigianato, sulla base degli elementi comunicati dalle imprese interessate, nonché, qualora si rendano necessarie, dell’istruttoria e della certificazione fornite dal comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, dispone la cancellazione dall’albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l’iscrizione.
2. La Commissione ha facoltà di disporre d’ufficio accertamenti e controlli, anche in loco.
3. La Commissione, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, provvede alla cancellazione d’ufficio dall’albo nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.
4. La cancellazione dall’albo ha effetto dalla data di cessazione dell’attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.
5. In caso d’invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2 per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
6. Non può essere cancellata dall’albo l’impresa individuale o societaria che nel corso dell’anno solare ha superato, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, i limiti occupazionali di cui al comma 1 dell’articolo 4.”.


ARTICOLO 8
Abrogazione dell’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.


1. L’articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è abrogato.


ARTICOLO 9
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.


1. L’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è
così sostituito:
“Art. 11 - Consorzi e società consortili.
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell’albo artigiani.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, i cui associati sono in possesso dello status di impresa artigiana nelle proporzioni previste dal comma 2 dell’articolo 5 possono iscriversi nella separata sezione dell’albo.
3. Possono altresì iscriversi nella separata sezione dell’albo i consorzi di secondo grado quando i due terzi degli organismi consorziati sono a loro volta iscritti nella separata sezione dell’albo e detengono la maggioranza degli organi deliberanti.
4. Le forme associative di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenute a fornire all’atto dell’iscrizione l’elenco delle imprese associate.
5. I consorzi e le società consortili comunicano annualmente alla Commissione provinciale per l’artigianato le cessazioni e le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese associate intervenute successivamente all’iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani.
Comunicano altresì la cessazione del consorzio o della società consortile.
6. Per la tenuta della separata sezione dell’albo si applicano le disposizioni previste per l’albo provinciale delle imprese artigiane.
7. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3, regolarmente iscritti, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all’artigianato.”.


ARTICOLO 10
Abrogazione dell’articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.


1. L’articolo 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come inserito dall’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 16 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 concernente “Disciplina dell’artigianato”” e modificato dall’articolo 5 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio”, è abrogato.


ARTICOLO 11
Abrogazione dell’articolo 11 ter della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.


1. L’articolo 11 ter della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come inserito dall’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 16, è abrogato.


ARTICOLO 12
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.


1. L’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:
“Art. 13 - Obblighi di comunicazione.
1. Le Commissioni provinciali per l’artigianato comunicano alla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all’Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli Ispettori del lavoro le cancellazioni, le modificazioni e le iscrizioni all’albo entro dieci giorni
dall’adozione del relativo provvedimento.”.


ARTICOLO 13
Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.


1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 16, le parole “tribunale competente per territorio” sono sostituite dalle parole “giudice ordinario competente per territorio”.


ARTICOLO 14
Modifiche al Titolo II della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.


1. Al Titolo II della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 le parole: “Organi di autogoverno dell’artigianato” sono sostituite dalle parole: “Funzionamento delle commissioni per l’artigianato”.


ARTICOLO 15
Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.


1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato””, è così sostituito:
“1. La Commissione provinciale per l’artigianato è costituita in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:
a) da tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore nominati dalla Giunta regionale;
b) dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato permanente;
c) dal direttore dell’Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, è così sostituito:
“2. I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione scegliendolo fra gli esperti e il Vicepresidente.
Lo stesso soggetto non può rivestire la carica di Presidente per più di due mandati.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, è così sostituito:
“3. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, è così sostituito:
“4. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.”.
5. Al comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, le parole: “per cinque riunioni consecutive” sono sostituite dalle parole: “per tre riunioni consecutive non giustificate”.
6. Al comma 7 dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, le parole: “su designazione dei soggetti aventi titolo ai sensi del comma 1” sono soppresse.


ARTICOLO 16
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.


1. Al punto 1) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 le parole: “anche mediante periodiche revisioni d’ufficio” sono soppresse.
2. Dopo il punto 2) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è inserito il seguente:
“2 bis) effettuare controlli sul mantenimento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle imprese iscritte all’albo, operando su un campione non inferiore al 10 per cento;”.
3. I punti 3) e 4) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 sono abrogati.
4. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è abrogato.


ARTICOLO 17
Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.


1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e deleghe di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, è così sostituito:
“2. L’organizzazione e le attività inerenti al funzionamento delle Commissioni provinciali per l’artigianato sono di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali le Commissioni hanno sede.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è così sostituito:
“3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il Presidente della Commissione provinciale per l’artigianato, nomina il segretario della Commissione scegliendolo tra il personale dei ruoli camerali.”.


ARTICOLO 18
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.


1. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle parole: “sei mesi”.


ARTICOLO 19
Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.


1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, è così sostituito:
“2. La Commissione è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:
a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato permanente;
b) da cinque esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al settore, nominati dalla Giunta regionale.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è abrogato.
3. Il comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è abrogato.
4. Il comma 6 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è così sostituito:
“6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla competente struttura regionale.”.
5. Al comma 7 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, dopo le parole: “Commissioni provinciali per l’artigianato” sono aggiunte le parole: “e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza”.
6. Il comma 8 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51, è così sostituito:
“8. La commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.”.
7. Il comma 10 dell’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è così sostituito:
“10. I componenti decadono dall’ufficio in caso di mancata partecipazione per tre riunioni consecutive non giustificate.”.


ARTICOLO 20
Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.


1. I punti 3) e 4) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 sono abrogati.
2. Il punto 5) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è così sostituito:
“5) formula criteri e pareri vincolanti per le Commissioni provinciali per l’artigianato al fine di assicurare uniformità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con la competente struttura della Regione;”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
“2 bis. Alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui al comma 2 possono essere invitati i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessate in relazione alle materie trattate i quali partecipano con funzioni consultive, anche tramite un proprio delegato.”.


ARTICOLO 21
Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.


1. L’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, è così sostituito:
“Art. 22 - Competenze dovute ai membri della Commissione regionale per l’artigianato.
1. Ai componenti della Commissione regionale per l’artigianato, estranei all’amministrazione regionale, è dovuta un’indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute e ai gruppi di lavoro determinata secondo quanto previsto dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 ”Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione” e successive modifiche ed integrazioni.
2. A tutti i componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali.
3. Ai componenti della Commissione, incaricati dello svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in un comune diverso da quello di residenza, è dovuto il rimborso spese con le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali.”.


ARTICOLO 22
Inserimento del Titolo III bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.


1. Dopo il Titolo III della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è inserito il seguente:
“TITOLO III BIS - Agenzie per le imprese artigiane
Art. 32 bis - Disciplina.
1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale la Regione riconosce le agenzie per le imprese artigiane.
2. Le agenzie svolgono attività di informazione, orientamento ed assistenza a favore di coloro che vogliono avviare un’impresa artigiana attestando la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 6 nonché per la modificazione o cancellazione di cui agli articoli 8 e 9, rilasciando una dichiarazione di conformità.”.


ARTICOLO 23
Abrogazione dell’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.


1. L’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19, e conseguentemente il Titolo IV sono abrogati.


ARTICOLO 24
Inserimento del Titolo IV bis nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67.


1. Dopo il Titolo IV della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 è inserito il seguente:
“TITOLO IV BIS - Eccellenza artigiana
Art. 33 bis - Eccellenza artigiana.
1. La Regione tutela, promuove e riconosce le lavorazioni dell’artigianato che presentano elevati livelli qualitativi in quanto espressione di manualità, creatività e originalità in rapporto alla tradizione, alla cultura e all’economia del territorio, alla tipicità delle tecniche di lavorazione e dei materiali utilizzati, alle arti applicate, al design e all’innovazione.
2. La Giunta regionale definisce i requisiti e le modalità per la selezione delle imprese cui attribuire il riconoscimento di Eccellenza artigiana.
3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è disposto con provvedimento del dirigente regionale della struttura competente in materia di artigianato ed è annotato nell’albo provinciale delle imprese artigiane.”.


ARTICOLO 25
Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.


1. I commi 2 e 3 dell’articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificati dall’articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40, sono abrogati.


ARTICOLO 26
Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.


1. L’articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come da ultimo modificato dall’articolo 19 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”, è così sostituito:
“Art. 35 - Norme finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 3 dell’articolo 5, quantificati in euro 800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011, 2012, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0054 “Azioni a sostegno dell’associazionismo artigiano” del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.
2. Le camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di segreteria di cui all’articolo 18.
3. Salvo quanto disposto in altre leggi, la Regione determina, sentiti gli enti locali interessati, il fabbisogno per l’esercizio delle funzioni di competenza degli enti locali medesimi.”.


ARTICOLO 27
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.


1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituita:
“a) gli atti di istruzione, verifica e certificazione ai fini dell’iscrizione d’ufficio o della cancellazione dall’albo delle imprese artigiane;”.
2. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 le parole: “È delegata” sono sostituite dalle parole: “È attribuita”.
3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, dopo le parole: “commissioni provinciali per l’artigianato” sono aggiunte le parole: “sino all’accreditamento delle agenzie per le imprese artigiane”.


ARTICOLO 28
Norme transitorie e finali.


1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua le modalità telematiche per il necessario coordinamento tra le procedure utilizzate per la comunicazione unica al registro delle imprese e l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione di impresa artigiana dall’albo.
2. Le Commissioni provinciali per l’artigianato e la Commissione regionale per l’artigianato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le proprie funzioni fino all’insediamento delle nuove Commissioni, che deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dal computo dei due mandati previsti dal comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificato dall’articolo 15 della presente legge, è comunque escluso il mandato in essere all’entrata in vigore della presente legge.
4. Le nuove Commissioni provinciali per l’artigianato, costituite in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, cessano di operare al momento dell’adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di accreditamento di cui al comma 5. Dalla medesima data i compiti e le funzioni attribuiti dalla presente legge alle Commissioni provinciali per l’artigianato sono attribuiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con esclusione delle funzioni istruttorie di accertamento dei requisiti di impresa artigiana previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come modificati dalla presente legge, che sono attribuite alle Agenzie per le imprese artigiane in conformità a quanto previsto dall’articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e dai relativi provvedimenti attuativi.
5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta un provvedimento per disciplinare l’accreditamento, la vigilanza e l’esercizio delle attività delle agenzie per le imprese artigiane previste dall’articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come introdotto dall’articolo 22 della presente legge.
6. Per il perseguimento delle finalità previste dall’articolo 33 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, come introdotto dall’articolo 24 della presente legge, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni artigiane più rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua le lavorazioni artigiane nel cui ambito operano le imprese cui attribuire il riconoscimento di Eccellenza artigiana.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 4 marzo 2010



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