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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 4 marzo 2010, n. 14
Modifiche alle leggi regionali 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche, 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche, 27 novembre 1984, n. 56 in materia di trasferimento di competenze della gestione amministrativa riguardo al finanziamento dei gruppi e al trattamento economico dei consiglieri regionali.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


CAPO I
Modifiche delle leggi regionali 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche, 27 novembre 1984, n. 56 in materia di finanziamento dei gruppi consiliari


ARTICOLO 1
Modifica dell’articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche.


1. Il comma 2 dell’articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche è così sostituito:
“2. Il finanziamento, di cui al comma 1, è assegnato con decreto del dirigente della struttura regionale competente e corrisposto in rate mensili.”.


ARTICOLO 2
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche.


1. Il terzo comma dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche è così sostituito:
“Durante il semestre conclusivo di ogni legislatura della Regione del Veneto il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato ad aggiornare l’ammontare del contributo mensile di cui al primo comma sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel corso della legislatura medesima.”.


CAPO II
Modifiche della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9e successive modifiche in tema di trattamento indennitariodei consiglieri


ARTICOLO 3
Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e
successive modifiche.


1. Al comma 1 dell’articolo 7 le parole “dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4” sono sostituite dalle parole “disposizioni attuative dell’Ufficio di Presidenza”.
2. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così sostituito:
“2. L’istruttoria ed ogni altro atto relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità sono curati dall’Ufficio di Presidenza che può delegarli al dirigente della struttura regionale competente.”.


ARTICOLO 4
Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche.


1. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche è aggiunto il comma 6 bis:
“6 bis. L’assegno vitalizio è corrisposto a partire dal mese successivo a quello maturato il diritto all’assegno medesimo. Nel caso in cui il Consigliere sia già in possesso, al momento della cessazione del mandato, dei requisiti di legge per l’acquisizione dell’assegno nonché nei casi previsti alle lett. b), c), d) dell’articolo 9 l’assegno è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della cessazione del mandato.”.


ARTICOLO 5
Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche.


1. Dopo il secondo comma dell’articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche è aggiunto il seguente secondo comma bis:
“L’assegno di reversibilità è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla morte del Consigliere o del precedente titolare o dal mese successivo alla data in cui è venuto meno per quest’ultimo il diritto a beneficiarne.”.


ARTICOLO 6
Modifica dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche.


1. Al comma 1 dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche, le parole “l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale” sono sostituite da “Il dirigente della struttura regionale competente”.


ARTICOLO 7
Abrogazioni e norma transitoria.


1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 20 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9;
b) il regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4;
c) l’articolo 45 comma 5 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.
2. In attesa delle disposizioni attuative dell’Ufficio di Presidenza di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 così come modificato dall’articolo 3 comma 1 della presente legge, gli articoli 8, 9, 11, 12, 15 e 16 del regolamento regionale 30 giugno 1973 continuano ad applicarsi.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 4 marzo 2010



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