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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 4 luglio 2008, n. 24
Disciplina di riordino delle Comunità Montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA la seguente legge:

TITOLO I
PARTE GENERALE

ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel quadro della leale cooperazione con il sistema delle autonomie locali, disciplina, con la presente legge, il riordino delle Comunità montane, detta disposizioni per lo sviluppo della cooperazione locale e introduce norme a favore dei piccoli Comuni.

TITOLO II
RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE
CAPO I
ASSETTO ISTITUZIONALE DELLE COMUNITA’ MONTANE

ARTICOLO 2
(Obiettivi e principi)

1. Il presente Titolo detta disposizioni per il riordino delle Comunità montane della Liguria anche in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).
2. La Regione riconosce il ruolo delle Comunità montane per la valorizzazione del territorio montano promuovendo la ottimale ed equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, per lo sviluppo sociale, economico e territoriale delle zone montane.
3. La Regione, con le presenti norme, disciplina la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento delle Comunità montane.

ARTICOLO 3
(Natura e ruolo)

1. Le Comunità montane sono enti costituiti tra Comuni, ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, che svolgono funzioni proprie e funzioni conferite. Esse promuovono, programmano ed attuano le politiche a favore della popolazione e del territorio montano, raccordandosi con i Comuni membri a livello strategico, organizzativo e gestionale.

ARTICOLO 4
(Ambiti territoriali)

1. Gli ambiti territoriali delle Comunità montane sono definiti in modo da consentire in maniera ottimale l’attivazione delle politiche a favore della montagna, l’esercizio delle deleghe di funzioni regionali e provinciali, nonché un efficiente esercizio associato del maggior numero possibile di funzioni e servizi comunali.
2. Il territorio della Regione, sulla base dei criteri stabiliti dal presente articolo, è suddiviso in ambiti territoriali, in numero non superiore a tredici, entro ciascuno dei quali è possibile istituire una sola Comunità montana.
3. Gli ambiti territoriali devono avere:
a) una quota altimetrica media non inferiore a quattrocento metri sul livello del mare;
b) una superficie territoriale minima pari a centotrenta chilometri quadrati;
c) una popolazione residente pari ad almeno seimila abitanti;
d) un indice di vecchiaia superiore al valore medio nazionale;
e) un numero minimo di cinque Comuni;
f) territori appartenenti alla medesima Provincia.
4. Possono far parte degli ambiti territoriali di cui al comma 1 i Comuni
già ricompresi nelle zone omogenee di cui all’articolo 1 della legge regionale
19 aprile 1996, n. 20 (Riordino delle Comunità montane) e successive modifiche
ed integrazioni, con esclusione dei Comuni:
a) costieri;
b) con popolazione superiore a ottomila abitanti;
c) con popolazione superiore a duemila abitanti e quota altimetrica media fino a duecento metri sul livello del mare;
d) che non presentano continuità territoriale con ambiti territoriali della Provincia di appartenenza;
e) non in grado di garantire l’omogeneità con l’ambito.
5. Gli ambiti territoriali sono indicati nell’”Allegato A” alla presente legge nel quale sono riportati i Comuni che fanno parte di ogni ambito e le planimetrie che definiscono i confini di ognuno.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alle successive revisioni dell’”Allegato A”, che si rendessero necessarie al fine dell’ottimale determinazione territoriale degli ambiti per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

ARTICOLO 5
(Costituzione delle Comunità montane)

1. Le Comunità Montane possono essere costituite da Comuni, anche non contigui, ricadenti all’interno dello stesso ambito territoriale di cui all’articolo 4.
2. Per la costituzione di una Comunità montana occorrono almeno cinque Comuni.
3. I Comuni associati in una Comunità montana non possono far parte contemporaneamente di una Unione di Comuni.

ARTICOLO 6
(Procedura di costituzione della Comunità montana)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, previa formale deliberazione dell’organo competente, presentano alla Regione la proposta congiunta per la costituzione della Comunità montana, tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 5 e ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. La proposta dei Comuni per la costituzione di una Comunità montana individua almeno le medesime dieci funzioni o servizi, fra quelli indicati nell’“Allegato B” alla presente legge, che tutti i Comuni proponenti conferiscono alla Comunità montana.
3. Per le proposte che prevedono Comunità montane con più di dieci Comuni, e almeno cinque Comuni lo richiedano con proposta congiunta, il territorio delle stesse può essere suddiviso in due ambiti omogenei per garantire un razionale svolgimento delle funzioni e dei servizi. In tal caso l’obbligo di conferimento delle medesime dieci funzioni o servizi di cui al comma 2 vige esclusivamente all’interno di ciascun ambito omogeneo.
4. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto costituisce la Comunità montana, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta regionale produce effetti dalla data della sua pubblicazione.

ARTICOLO 7
(Procedura di adesione alla Comunità montana)

1. Il Comune appartenente all’ambito territoriale di una Comunità montana già costituita fra altri Comuni può aderire presentando alla Comunità montana proposta di adesione formalmente adottata dall’organo competente.
2. La proposta di adesione contiene il conferimento delle funzioni o dei servizi comunali già svolti in forma associata dalla Comunità montana per conto di tutti i Comuni aderenti.
3. Il Consiglio generale della Comunità montana esprime con deliberazione il proprio parere sulla proposta di adesione entro sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.
4. Il Comune presenta alla Regione la proposta di adesione, corredata del parere favorevole di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla presentazione della proposta alla Comunità montana.
5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio atto, decreta l’adesione del Comune alla Comunità montana, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta regionale produce effetti dalla data della sua pubblicazione.

ARTICOLO 8
(Recesso del Comune dalla Comunità montana)

1. Il Comune appartenente ad una Comunità montana può, con provvedimento motivato dell’organo competente, deliberare il recesso dalla Comunità montana dandone comunicazione alla stessa e alla Regione, al fine della formalizzazione dello scorporo ai sensi del comma 3.
2. Al fine di salvaguardare la funzionalità e gli equilibri economico finanziari della Comunità montana, la comunicazione di recesso, di cui al comma 1, deve pervenire entro il termine perentorio del 31 agosto.
3. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, decreta il recesso del Comune dalla Comunità montana con decorrenza dal 1°gennaio del secondo anno successivo.
4. In caso di inosservanza del termine perentorio di cui al comma 2, la comunicazione di recesso si intende presentata il 1° gennaio dell’anno successivo.

ARTICOLO 9
(Funzioni delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane sono titolari:
a) di funzioni proprie attribuite dalle leggi statali e regionali;
b) degli interventi per la montagna stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali;
c) dell’esercizio di ogni altra funzione conferita dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell’ambito delle rispettive competenze;
d) dell’esercizio associato di funzioni proprie comunali o delegate, conferite dai Comuni aderenti.

ARTICOLO 10
(Comuni non appartenenti a Comunità montane)

1. Ferma restando la previgente classificazione dei Comuni montani e parzialmente montani, la non appartenenza di Comuni alle Comunità montane non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
2. Per l’attuazione degli interventi speciali a favore delle zone montane previsti dalla normativa statale e regionale, i Comuni individuati ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane)) che non facciano parte di alcuna Comunità montana possono convenzionarsi con una Comunità montana limitrofa.

ARTICOLO 11
(Rapporti convenzionali)

1. La Comunità montana può stipulare convenzioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, anche con Comuni non facenti parte della Comunità montana per l’esercizio, in modo programmato, di servizi e di attività.
2. Le convenzioni regolano espressamente i rapporti tra gli enti interessati.

ARTICOLO 12
(Gestione di servizi e forme associative)

1. Le Comunità montane, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per l’esercizio di servizi, possono avvalersi degli strumenti gestionali e di cooperazione previsti dalla legge per i Comuni e per le Province.

CAPO II
ORDINAMENTO DELLE COMUNITA’ MONTANE

ARTICOLO 13
(Statuto e regolamenti)

1. La Comunità montana è disciplinata dalle norme della presente legge e dal proprio statuto.
2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente ed in particolare prevede:
a) la denominazione e la sede della Comunità montana;
b) la disciplina del funzionamento degli organi;
c) le forme di collaborazione fra Comunità montane, con i Comuni e la Provincia e gli altri enti operanti nel territorio;
d) le forme di partecipazione dei Comuni alle attività della Comunità montana;
e) le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
f) i criteri e le modalità per la partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità;
g) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell’ente che non sia già espressamente disciplinato.
3. La Comunità montana adotta i regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni, nel rispetto dello statuto.

ARTICOLO 14
(Approvazione dello statuto)

1. Lo statuto è approvato dal Consiglio generale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nelle successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche dello statuto.
2. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, depositato presso la segreteria della Comunità ed affisso all’albo pretorio dei Comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi.
3. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 15
(Organi della Comunità montana)

1. Sono organi della Comunità montana:
a) il Consiglio generale;
b) la Giunta esecutiva;
c) il Presidente.

ARTICOLO 16
(Composizione e funzionamento del Consiglio generale)

1. Il Consiglio generale è composto dal Sindaco di ciascun Comune facente parte della Comunità oppure da un Consigliere Assessore o da un Consigliere da lui nominato entro la prima seduta utile del Consiglio generale.
2. Il Consiglio generale della Comunità montana è regolarmente costituito quando sono presenti la maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi previsti dalla presente legge.
3. Il Consiglio generale adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

ARTICOLO 17
(Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei Consiglieri)

1. Ai componenti il Consiglio generale della Comunità montana si applicano in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza le norme previste per i Consiglieri comunali.
2. Il componente del Consiglio decade dalla carica alla scadenza del mandato di Sindaco o di Assessore o di Consigliere comunale o in caso di scioglimento del Consiglio comunale.

ARTICOLO 18
(Insediamento del Consiglio)

1. La convocazione della prima seduta del Consiglio generale della costituita Comunità montana è disposta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione di cui all’articolo 6, comma 4, dal Consigliere più giovane di età, che la presiede.
2. Nella prima riunione il Consiglio generale si pronuncia sulla regolarità della propria composizione, ai sensi degli articoli 16 e 17, ed elegge il Presidente ed i componenti della Giunta esecutiva.

ARTICOLO 19
(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio generale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità montana. Esso adotta i seguenti atti fondamentali:
a) lo statuto dell’ente e le sue modificazioni;
b) l’elezione della Giunta esecutiva e del Presidente;
c) il parere sull’adesione di Comuni alla Comunità montana;
d) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
e) il Piano di sviluppo socio-economico ed i relativi aggiornamenti;
f) i regolamenti, eccetto quelli sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
g) i criteri generali per l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
h) la nomina del Revisore dei conti;
i) la presa d’atto del conferimento delle funzioni delegate dai Comuni, dalle Province, dalla Regione;
j) la presa d’atto dell’acquisizione dell’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate;
k) le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 non possono essere assunte in via d’urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle relative alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta esecutiva. In tal caso, devono essere sottoposte all’esame del Consiglio generale entro trenta giorni dalla data dell’adozione e perdono efficacia se non sono ratificate entro sessanta giorni. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti fino al momento della negata ratifica.

ARTICOLO 20
(Composizione, competenze e durata della Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è composta da un numero di membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, pari a tre, elevabile fino a cinque per le Comunità montane che esercitano almeno tredici delle funzioni o servizi di cui all’articolo 6.
2. La Giunta esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge e dallo statuto ad altri organi della Comunità montana.
3. La Giunta esecutiva dura in carica tre anni.

ARTICOLO 21
(Elezione della Giunta esecutiva, del Presidente e del Vice Presidente)

1. Il Consiglio generale della Comunità montana elegge nel proprio seno il Presidente e gli altri componenti della Giunta esecutiva.
2. L’elezione avviene a scrutinio palese o, su richiesta, a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio generale a maggioranza assoluta dei voti.
4. La Giunta esecutiva, nella prima seduta, elegge a maggioranza, nel proprio seno, il Vice Presidente.
5. Non può essere eletto Presidente chi ha già ricoperto la carica per due mandati consecutivi.

ARTICOLO 22
(Casi di decadenza della Giunta esecutiva e dei suoi componenti)

1. L’intera Giunta esecutiva decade e il Consiglio generale procede a nuove elezioni nella seduta successiva nei seguenti casi:
a) in caso di cessazione del Presidente;
b) in caso di cessazione della maggioranza dei suoi componenti;
c) in caso di cessazione dei due terzi dei componenti del Consiglio generale;
d) in caso di riduzione del numero minimo, previsto dall’articolo 20, delle funzioni o dei servizi di cui all’articolo 6.
2. In caso di cessazione dalla carica di Consigliere, l’Assessore della Giunta esecutiva decade.

ARTICOLO 23
(Controllo e potere sostitutivo)

1. La Regione scioglie il Consiglio generale della Comunità montana qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
a) atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge, di regolamento o di statuto;
b) mancata approvazione del bilancio di previsione e del provvedimento di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio;
c) mancata elezione del Presidente e della Giunta esecutiva entro sessanta giorni dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;
d) irregolare costituzione dell’organo di governo;
e) dissesto economico-finanziario.
2. Nei casi previsti al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, mediante decreto, dispone lo scioglimento del Consiglio generale e nomina un commissario straordinario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto medesimo.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera b), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta esecutiva il relativo schema, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario ad acta affinchè lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta esecutiva, il Presidente assegna al Consiglio con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione decorso il quale si sostituisce, mediante Commissario ad acta, alla Comunità montana inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
4. Qualora la Comunità montana, sebbene invitata a provvedere entro congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad acta, nominato dal Difensore civico regionale su attivazione della Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente.
Il Commissario provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico.

ARTICOLO 24
(Mozione di sfiducia)

1. Il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta esecutiva cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia sul Presidente, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

ARTICOLO 25
(Presidente e Vice Presidente)

1. Il Presidente della Comunità montana rappresenta l’Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta esecutiva, sovraintende al funzionamento degli uffici ed all’esecuzione degli atti. Esercita altresì le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovraintende all’attuazione di tutte le funzioni attribuite o delegate alla Comunità montana.
2. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in caso di assenza o di impedimento.

ARTICOLO 26
(Indennità e rimborso spese)

1. Al Presidente ed ai componenti della Giunta esecutiva è attribuita un’indennità di funzione mensile come determinata nell’“Allegato C”.
2. Il Consiglio generale della Comunità montana può stabilire un aumento delle indennità di cui al comma 1 fino ad un importo massimo complessivo pari al 10 per cento delle indennità spettanti, nonché le modalità ed i criteri per la ripartizione della maggiorazione, tenendo conto della funzione svolta dal Vice Presidente.
3. Le indennità di funzione previste dal presente articolo non sono cumulabili con altre indennità di funzione percepite dai medesimi soggetti, fatta salva la facoltà di opzione.
4. L’indennità di cui al comma 1 è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.
5. E’ fatto divieto alle Comunità montane di istituire altre forme di emolumenti per la partecipazione a organismi costituiti nei propri ordinamenti.
6. Ai componenti del Consiglio generale e della Giunta esecutiva che, per ragioni connesse all’espletamento del loro mandato, si rechino in missione fuori dal Comune ove ha sede la Comunità montana, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
7. Ai componenti del Consiglio generale e della Giunta esecutiva che risiedono fuori del Comune ove ha sede la Comunità montana sono dovute le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi della Comunità montana.

ARTICOLO 27
(Revisore dei conti)

1. La revisione economico-finanziaria della Comunità montana è affidata ad un unico revisore dei conti eletto dal Consiglio generale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il revisore dei conti è scelto tra:
a) iscritti al registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili);
b) iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

ARTICOLO 28
(Direzione delle attività gestionali)

1. La direzione complessiva delle attività gestionali della Comunità montana è affidata ad un Segretario generale.
2. In particolare, il Segretario generale:
a) svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva e ne dirige l’attività di assistenza e verbalizzazione;
b) esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente;
c) roga, avendo titolo, i contratti nei quali la Comunità montana è parte e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse della stessa.
3. Per motivi di contenimento della spesa, la Comunità montana può avvalersi a tempo parziale, e tramite convenzione con l’Amministrazione di appartenenza, dell’attività del Segretario di altra Comunità montana ovvero avvalersi, previa intesa con la Regione, di dipendenti regionali in possesso di adeguata qualifica.
4. E’ fatto divieto alle Comunità montane di istituire la figura del Direttore generale o altre figure apicali equipollenti.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 29
(Finanza delle Comunità montane)

1. Per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Comunità montane sono attribuite specifiche risorse finanziarie sulla base delle norme dell’ordinamento della finanza pubblica statale e delle leggi regionali.
2. La finanza delle Comunità montane è costituita da:
a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
b) trasferimenti comunitari, statali e regionali per le spese di investimento;
c) trasferimenti dalla Regione, Provincia e Comune per l’esercizio di funzioni attribuite o delegate;
d) contributi ordinari dei Comuni membri della Comunità montana;
e) risorse derivanti dal ricorso al credito, nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
f) altre entrate.
3. Le Comunità montane applicano le disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

ARTICOLO 30
(Patrimonio)

1. Le Comunità montane possono avere patrimonio proprio, acquisito a titolo originario o derivato, ovvero trasferito in forza di specifiche disposizioni dalla Regione o da altro ente pubblico.
2. La Regione, le Province e i Comuni, previa convenzione, possono conferire mandato alla Comunità montana per la gestione dei loro beni demaniali o patrimoniali.
3. La Regione, le Province e i Comuni possono conferire in uso alla Comunità montana i loro beni demaniali o patrimoniali, al fine dell’esercizio delle funzioni proprie della Comunità montana o di quelle conferite alla stessa.

ARTICOLO 31
(Finanziamenti regionali)

1. La Regione concorre al finanziamento delle Comunità montane attraverso:
a) contributi per le spese di funzionamento e per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi ulteriori rispetto al numero minimo di cui all’articolo 6;
b) contributi per le spese di investimento;
c) assegnazioni per l’esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane;
d) altri finanziamenti previsti da specifiche disposizioni di leggi regionali.
2. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi all’Unione nazionale comuni comunità ed enti della montagna (UNCEM) regionale per progetti finalizzati all’attuazione della presente legge.

ARTICOLO 32
(Contributi per le spese di funzionamento e per la gestione associata delle funzioni)

1. La Giunta regionale delibera annualmente il riparto dei fondi per le spese di funzionamento delle Comunità montane sulla base dei seguenti criteri:
a) 20 per cento da ripartirsi in parti uguali tra le singole Comunità montane;
b) 20 per cento da ripartirsi in proporzione alla superficie territoriale delle Comunità montane;
c) 20 per cento da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente nei Comuni facenti parte della Comunità montana;
d) 40 per cento da ripartirsi, sulla base dei criteri e del massimale stabiliti dalla Giunta regionale, tra le Comunità montane che gestiscono l’esercizio associato di ulteriori funzioni e servizi dei Comuni aderenti, eccedenti il numero minimo previsto dall’articolo 6.
2. Nel caso in cui la quota di fondi spettante ad una Comunità montana ai sensi del comma 1, lettera d), risulti superiore al massimale stabilito dalla Giunta regionale, la parte eccedente è ripartita con i criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
3. Qualora i Comuni aderenti conferiscano alla Comunità montana funzioni o servizi finanziati con leggi regionali di settore, la Giunta regionale può definire i criteri di riparto dei finanziamenti regionali al fine di incentivare la gestione associata degli stessi.

ARTICOLO 33
(Contributi per le spese di investimento)

1. La Giunta regionale delibera, nei limiti delle disponibilità di bilancio, il riparto dei fondi per le spese di investimento delle Comunità montane sulla base dei seguenti criteri:
a) 30 per cento da ripartirsi in parti uguali tra le singole Comunità montane;
b) 25 per cento da ripartirsi in proporzione alla superficie territoriale delle Comunità montane;
c) 25 per cento da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente nei Comuni facenti parte della Comunità Montana;
d) 20 per cento da ripartirsi, sulla base dei criteri e del massimale stabiliti dalla Giunta regionale, tra le Comunità montane che gestiscono l’esercizio associato di ulteriori funzioni e servizi dei Comuni aderenti, eccedenti il numero minimo previsto dall’articolo 6.
2. Nel caso in cui la quota di fondi spettante ad una Comunità montana, ai sensi del comma 1, lettera d), risulti superiore al massimale stabilito dalla Giunta regionale, la parte eccedente è ripartita con i criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

ARTICOLO 34
(Fondo per la montagna)

1. La Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, ripartisce tra le Comunità montane ed i Comuni aventi diritto ai sensi dell’articolo 10, il fondo per la montagna di cui all’articolo 3 della l.r. 33/1997 sulla base dei seguenti criteri:
a) 30 per cento in proporzione alla superficie territoriale di ciascun ente;
b) 10 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun ente risultante al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
c) 60 per cento in base all’indice di presidio calcolato sul rapporto tra territorio e popolazione.
2. La Giunta regionale può destinare fino al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 al finanziamento di interventi di tutela e sviluppo della montagna ligure, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della l.r. 33/1997, anche su proposta di almeno due Comunità montane o di dieci Comuni di cui al comma 1.

ARTICOLO 35
(Assegnazioni per le spese connesse all’esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane)

1. Per le spese relative all’esercizio delle funzioni amministrative regionali attribuite o delegate alle Comunità montane, la Giunta regionale ripartisce annualmente le assegnazioni ad ogni Comunità montana secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.

CAPO IV
PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 36
(Metodo ed obiettivi della programmazione e cooperazione interistituzionale)

1. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali e per il raggiungimento delle proprie finalità la Comunità montana assume il metodo e gli strumenti della programmazione e della cooperazione con i Comuni membri, con i quali opera in stretto raccordo, e con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio.
2. Lo sviluppo dei processi e degli strumenti di cui al comma 1 è preordinato a:
a) favorire le condizioni per la realizzazione di interventi ed iniziative attraverso la coordinazione e l’integrazione di competenze e risorse facenti capo ai Comuni membri o derivanti da altri soggetti pubblici e privati;
b) armonizzare l’azione della Comunità montana con quella della Regione, degli organi periferici dello Stato e degli organismi ed enti operanti sul territorio di competenza;
c) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
d) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio finalizzate all’assunzione di decisioni consapevoli;
e) favorire la comunicazione e la circolazione delle conoscenze e delle informazioni concernenti l’ambito territoriale;
f) rendere flessibile l’uso delle risorse e delle strutture organizzative, anche mediante lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti e meccanismi di raccordo telematici.

ARTICOLO 37
(Piano di sviluppo socio-economico)

1. Le Comunità montane adottano il Piano di sviluppo socio-economico e provvedono ai relativi aggiornamenti nei modi previsti dallo statuto tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti l’ambito territoriale di riferimento.
2. Il Piano di sviluppo socio-economico costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione ed individua le linee generali di attività della Comunità montana per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 9, da realizzarsi mediante programmi annuali di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell’esercizio.
3. La Giunta regionale individua le linee guida per la redazione del Piano.
4. Il Piano di sviluppo socio-economico è adottato dal Consiglio generale della Comunità montana ed approvato dalla Provincia di riferimento entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della coerenza con la programmazione provinciale.

TITOLO III
PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI

ARTICOLO 38
(Oggetto e finalità)

1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione tra gli enti, detta disposizioni per la promozione e l’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni, attraverso il metodo della concertazione, mediante il sostegno e lo sviluppo, in particolare, di forme stabili di cooperazione, al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale ed assicurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’ esercizio delle funzioni e dei servizi.
2. Per esercizio associato di funzioni e servizi si intende sia il conferimento di funzioni comunali sia l’affidamento alla forma associativa di compiti di gestione inerenti un servizio comunale.

ARTICOLO 39
(Gestioni associate)

1. La Regione valorizza ed incentiva, sulla base dell’iniziativa degli enti interessati, la costituzione di gestioni associative tra i Comuni non appartenenti a Comunità montane, specialmente di minore dimensione demografica, nelle forme autonomamente individuate fra quelle disciplinate dagli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, mediante l’individuazione concertata degli ambiti territoriali adeguati e delle modalità ottimali di esercizio associato. La Regione promuove, in particolare, le unioni di Comuni.
2. Sono considerati di minore dimensione demografica i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

ARTICOLO 40
(Piano delle gestioni associate)

1. La Regione, al fine di rendere effettivo da parte dei Comuni l’esercizio delle funzioni ad essi conferite, individua ambiti ottimali per l’esercizio delle stesse concordandoli con i Comuni nelle sedi concertative.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con la procedura di cui all’articolo 41, approva il Piano delle gestioni associate che individua, sulla base delle proposte dei Comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati ed i livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, tenendo conto di indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo sulla base dei quali i Comuni possono realizzare la gestione delle funzioni e dei servizi in modo efficace, efficiente ed economico.
3. Il Piano delle gestioni associate indica, in particolare, gli ambiti territoriali, le forme e le modalità associative individuati dai Comuni interessati, le funzioni ed i servizi associati, la tipologia degli incentivi a favore delle diverse forme associative ed i criteri per la loro concessione.
4. La Comunità montana costituisce ambito territoriale adeguato e livello ottimale di esercizio associato per tutti i Comuni che la costituiscono. Il Piano effettua la ricognizione delle Comunità montane ai fini di cui al presente Titolo.

ARTICOLO 41
(Procedura per l’adozione del Piano delle gestioni associate)

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta avanzata dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), gli indirizzi generali per la formulazione del Piano delle gestioni associate e definisce le procedure di concertazione con i Comuni interessati.
2. I Comuni, entro sessanta giorni dalla comunicazione relativa alla avvenuta approvazione degli indirizzi generali di cui al comma 1 ed in coerenza con gli stessi, indicano, con atto deliberativo adottato dall’organo competente, gli ambiti territoriali e la forma associativa che intendono adottare.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Regione agisce in via sostitutiva.
4. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale dopo aver esperito la concertazione con i Comuni interessati nelle forme individuate nell’atto di cui al comma 1. Sullo schema di atto deliberativo è acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.
5. La delibera che approva il Piano delle gestioni associate è trasmessa al Consiglio regionale.
6. Il Piano delle gestioni associate è aggiornato con cadenza annuale dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 42
(Criteri preferenziali per la concessione di contributi finanziari agli enti locali)

1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di Comuni stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali e di premialità per gli interventi posti in essere in forma associata.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche ai provvedimenti provinciali relativi all’erogazione di contributi agli enti locali disposti in forza di leggi regionali.

ARTICOLO 43
(Requisiti generali per l’incentivazione)

1. I contributi sono concessi alle gestioni associate fra un numero minimo di Comuni pari a tre e per un numero minimo di funzioni fra quelle individuate nell’“Allegato B” pari a sette.
2. I contributi sono concessi alle gestioni associate fra Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti per ogni singolo Comune.
3. I contributi sono concessi a favore delle unioni di Comuni costituite per un minimo di cinque anni.
4. I contributi sono erogati al Comune capofila della forma associativa prescelta per la gestione associata.

ARTICOLO 44
(Finanziamenti e criteri generali per l’incentivazione della gestione associata)

1. La Regione incentiva l’esercizio associato di funzioni e servizi tramite la concessione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di contributi per spese correnti e di investimento e il trasferimento di risorse statali sulla base dei criteri di cui al presente articolo.
2. Il Piano delle gestioni associate specifica la tipologia, i criteri e
le modalità per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla deliberazione del Consiglio di cui all’articolo 41, comma 1 e di quanto previsto dalle disposizioni seguenti.
3. A fini perequativi, la Regione stabilisce le quote di finanziamento degli interventi di sostegno a favore dei Comuni di cui al presente Titolo, in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno e di capacità fiscale.
4. I contributi sono graduati tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri:
a) minore dimensione demografica dei Comuni;
b) minore densità demografica;
c) marginalità socio economica ed infrastrutturale;
d) numero delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata fra quelli individuati nell’“Allegato B”;
e) criteri perequativi di cui al comma 3.
5. I contributi sono concessi a domanda, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le modalità stabilite dal Piano.
6. I contributi sono concessi con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata.
7. Il Piano può prevedere l’erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata.
8. La concessione dei contributi è effettuata entro l’anno finanziario di riferimento nei limiti delle previsioni annuali di bilancio.

ARTICOLO 45
(Monitoraggio)

1. I destinatari degli incentivi di cui al presente Titolo trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull’effettivo funzionamento della forma associata e sulla gestione delle risorse attribuite, comprensiva dell’indicazione dei risultati ottenuti in termini di miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’esercizio della funzione o del servizio, sulla base del modello approvato con decreto del Dirigente competente.
2. La Regione, sulla base del monitoraggio di cui al comma 1, provvede alla decurtazione dei contributi già concessi ove non sia comprovata l’effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI

ARTICOLO 46
(Finalità)

1. La Regione promuove e valorizza il ruolo svolto dai piccoli Comuni nel governo equilibrato del territorio, nella conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e delle tradizioni culturali locali e nella definizione di un sistema di servizi ai cittadini in grado di assicurare livelli adeguati di qualità e di efficienza.
2. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano ai piccoli Comuni aventi popolazione residente inferiore a cinquemila abitanti, risultante dalla situazione anagrafica al 1° gennaio di ogni anno.
3. La Regione prevede azioni prioritarie e specifiche misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni, anche di carattere finanziario e fiscale, nell’ambito degli atti della programmazione regionale e degli altri provvedimenti attuativi della legislazione regionale ed in particolare in materia di:
a) servizi scolastici e formativi;
b) servizi culturali;
c) servizi sociali;
d) servizi di trasporto pubblico locale;
e) viabilità secondaria;
f) ambiente e territorio;
g) attività artigianali e commerciali.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adegua ai principi ed ai criteri di cui al comma 3 gli atti programmatori già vigenti previsti dalle leggi regionali di settore. In mancanza di specifica previsione normativa relativa alla programmazione in alcuna delle materie elencate al comma 3, la Regione, entro lo stesso termine, provvede a definire con specifici atti gli interventi di cui al comma 3.
5. Gli interventi di sostegno di cui al presente Titolo sono definiti tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
a) minore dimensione demografica dei Comuni;
b) minore densità demografica;
c) comuni con quota altimetrica media superiore a 500 metri sul livello del mare;
d) marginalità socio economica ed infrastrutturale;
e) appartenenza del piccolo Comune ad una forma associativa fra quelle previste dal Titolo III;
f) criteri perequativi di cui al comma 6.
6. A fini perequativi la Regione stabilisce le quote di finanziamento degli interventi di sostegno a favore dei Comuni in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno e di capacità fiscale.

ARTICOLO 47
(Gestione associata delle funzioni e dei servizi)

1. La Regione promuove e sostiene, prioritariamente rispetto agli altri soggetti interessati, la gestione associata dei servizi e delle funzioni per i piccoli Comuni nella prospettiva dimensionale ottimale, per garantirne efficacia, efficienza e qualità secondo le disposizioni contenute nel Titolo III.

ARTICOLO 48
(Relazioni solidali con i piccoli Comuni)

1. La Regione fornisce assistenza giuridica, amministrativa e tecnica alle amministrazioni dei piccoli Comuni.
2. In particolare, la Regione:
a) promuove attività ed iniziative di formazione e sensibilizzazione connesse a temi particolari o all’introduzione di nuovi strumenti normativi o regolamentari di competenza regionale;
b) presta, a richiesta delle Amministrazioni comunali, supporto operativo su specifici temi anche con riferimento all’attività istruttoria per specifici provvedimenti, in ambiti di attività di competenza o di interesse regionale;
c) rafforza la cooperazione solidale anche mediante assistenza ed interventi con strumenti telematici.

ARTICOLO 49
(Accordi quadro per il sostegno ai piccoli Comuni)

1. Al fine di promuovere il ruolo dei piccoli Comuni, la Regione stipula accordi quadro con i piccoli Comuni, le Province interessate, le Aziende sanitarie e ospedaliere, le Comunità montane, gli Enti parco e tutte le altre Amministrazioni pubbliche allo scopo di assicurare, in particolare, misure per il sostegno dei servizi di pubblica utilità, la parità di accesso ai servizi e la qualità degli stessi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la stipulazione di accordi quadro in particolare nelle seguenti aree di intervento:
a) istituti scolastici e sistemi di trasporto degli studenti;
b) infrastrutture informatiche e telematiche finalizzate a ridurre il “digital divide”;
c) servizi postali;
d) farmacie rurali e dei piccoli Comuni;
e) polizia locale;
f) sistemi di trasporto pubblico integrativo;
g) empori di paese e attività tradizionali, artigianali e artistiche.
3. La Regione disciplina i procedimenti di approvazione e gestione degli accordi quadro con deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 50
(Incentivi fiscali)

1. La Regione, con legge finanziaria, può determinare l’entità della riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese costituite nel territorio dei piccoli Comuni in condizioni di marginalità socio economica ed infrastrutturale o trasferite negli stessi da Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.
2. La Regione, nella determinazione delle imposte relative alla tassa automobilistica, imposta regionale sulle benzine e all’addizionale sul gas metano può prevedere, con legge finanziaria, agevolazioni fiscali finalizzate a favorire i residenti nei piccoli Comuni in condizioni di marginalità socio economica ed infrastrutturale.

ARTICOLO 51
(Valorizzazione e supporto delle buone pratiche)

1. La Regione supporta e valorizza le buone pratiche volte alla sostenibilità ambientale dei piccoli Comuni quali certificazioni ambientali, Agenda 21 ed altri strumenti innovativi, anche attraverso l’introduzione di opportuni criteri di premialità nell’accesso ai finanziamenti, supporto tecnico e coordinamento, animazione territoriale e facilitazione nella progettazione a valere sui fondi comunitari, promozione e comunicazione.
2. La Regione promuove l’individuazione e la gestione di obiettivi e azioni di miglioramento ambientale e l’adozione di modelli innovativi di “governance” territoriale in modo condiviso a livello comprensoriale sulla base di modalità operative flessibili e funzionali all’integrazione delle politiche tra diversi enti territoriali.

ARTICOLO 52
(Cofinanziamento a carico di piccoli Comuni)

1. La concessione di contributi da parte della Regione ai Comuni con popolazione pari od inferiore a mille abitanti può essere subordinata, qualora previsto, ad un onere di cofinanziamento posto a carico degli stessi, in misura non superiore al 10 per cento dell’importo totale delle iniziative ammesse a contributo regionale.

ARTICOLO 53
(Semplificazione amministrativa)

1. Fatte salve specifiche disposizioni della normativa comunitaria in materia, per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore ad euro 20.000,00 erogati con fondi ad esclusivo carico del bilancio regionale e a qualunque titolo dalla Regione ai piccoli Comuni, è sufficiente la presentazione, da parte del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo, di una certificazione attestante l’ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

ARTICOLO 54
(Agevolazioni tariffarie)

1. Al fine di favorire l’introduzione di tariffe agevolate a favore dei residenti nei Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, la Regione può stipulare apposite convezioni con i gestori di servizi pubblici locali ed in particolare con quelli operanti nei settori del servizio idrico integrato, dei trasporti, dei rifiuti e delle energie alternative.

TITOLO V
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

ARTICOLO 55
(Norme per l’esercizio della delega in agricoltura)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le Comunità montane, come ridelimitate ai sensi della presente legge, esercitano, quali enti delegati, le funzioni in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale già delegate dalla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana), dalla legge regionale 10 dicembre 2007, n. 42 (Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l’attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013) e da ogni altra legge regionale.
2. Fino alla data indicata al comma 1, le funzioni in materia di agricoltura e foreste continuano ad essere esercitate dalle Comunità montane delimitate ai sensi della l.r. 20/1996 e successive modificazioni e dai Consorzi di Comuni per le deleghe in agricoltura di cui alla l.r. 6/1978, individuati ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 20/1996.
3. La delega in agricoltura di cui alla l.r. 6/1978 è esercitata dagli enti individuati dalla Giunta regionale sentite le Province ed i Comuni interessati e può essere assegnata a Comunità montane, Consorzi di Comuni e Province.

ARTICOLO 56
(Deleghe e attribuzioni di funzioni regionali)

1. Per i territori non ricompresi nelle Comunità montane derivanti dal riordino di cui alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino alla modifica delle singole leggi regionali di settore, le deleghe e le attribuzioni di funzioni regionali, già conferite alle Comunità montane ai sensi della normativa vigente, sono esercitate dagli enti individuati con atto della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati.
2. La Regione provvede al riordino delle deleghe e delle attribuzioni di funzioni di cui al comma 1 entro il termine del 30 giugno 2009.

ARTICOLO 57
(Piano di sviluppo socio-economico delle Comunità montane)

1. Il Piano di sviluppo socio-economico, di cui all’articolo 37, unitamente al programma operativo del primo anno, è adottato dalla Comunità montana entro sei mesi dalla costituzione ed approvato dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della coerenza con la programmazione provinciale.

ARTICOLO 58
(Piano delle gestioni associate)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria la proposta per la definizione degli indirizzi generali di cui all’articolo 41, comma 1, entro sessanta giorni dalla definizione del processo di riordino delle Comunità montane disciplinato al Titolo II ed entro centottanta giorni dal medesimo termine elabora il Piano delle gestioni associate di cui all’articolo 40 e, a seguito delle necessarie procedure, assegna i contributi ai Comuni beneficiari.

ARTICOLO 59
(Accordi quadro per il sostegno ai piccoli Comuni)

1. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, disciplina i procedimenti di approvazione e gestione degli accordi quadro, di cui all’articolo 49, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione stipula gli accordi quadro di cui all’articolo 49, comma 1.

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 60
(Disposizioni per l’attuazione del riordino delle Comunità montane)

1. Entro il 30 ottobre 2008 la Giunta regionale adotta le necessarie disposizioni per l’attuazione del riordino delle Comunità montane di cui al Titolo I e per la disciplina degli effetti ad esso conseguenti, al fine di garantire condizioni minime di operatività delle Comunità montane dal 1° gennaio 2009. A tal fine, con decreto del Presidente della Giunta regionale, possono essere nominati Commissari straordinari o Commissari ad acta.
2. La Giunta regionale, in particolare nel caso di soppressione di Comunità montana, assume gli atti necessari alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti al 30 aprile 2008.
3. I componenti degli organi delle Comunità montane, costituite ai sensi della l.r. 20/1996, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla nomina, ai sensi del comma 1, del Commissario straordinario o del Commissario ad acta ovvero fino all’insediamento degli organi delle nuove Comunità montane.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai componenti degli organi delle Comunità montane sono dovute esclusivamente le indennità previste dall’articolo 26, nella misura ivi stabilita.
5. E’ fatto divieto alle Comunità montane di corrispondere ai componenti degli organi indennità od altri emolumenti, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo, diversi da quelli previsti dall’articolo 26.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

ARTICOLO 61
(Tabella delle funzioni e dei servizi)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può procedere a modifiche ed integrazioni alla tabella delle funzioni e dei servizi di cui all’articolo 6, comma 2, “Allegato B” alla presente legge.

ARTICOLO 62
(Modifica alla legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse))

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 14/1996, dopo le parole: “Ai fini della redazione del piano di cui al comma 1, le Province” sono aggiunte le seguenti: “tenendo anche conto delle priorità indicate dalle Comunità montane”.

ARTICOLO 63
(Disposizioni abrogate)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:
a) il Titolo I e il Titolo IV della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all’unificazione dei comuni);
b) la legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (Riordino delle Comunità montane);
c) gli articoli 5, 21 e 22 della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
d) la legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 (Nuove rideterminazioni delle Comunità montane).

ARTICOLO 64
Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Nuove disposizioni per le zone montane))

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 33/1997 le parole: “per la cui attuazione valgono le norme di cui all’articolo 5 della legge regionale 20/1996” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 33/1997 le parole: “fra le Comunità montane” sono soppresse e le parole: “dall’articolo 32, comma 1, della legge regionale 20/1996” sono sostituite dalle seguenti: “dalle apposite disposizioni regionali”.
3. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 33/1997 le parole: “nel Piano pluriennale di sviluppo socio-economico e nei Programmi annuali operativi di cui agli articoli 24 e 28 della legge regionale 20/1996” sono sostituite dalle seguenti: “negli atti programmatori degli Enti beneficiari”.
4. Al comma 2 e al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 33/1997 le parole: “Le Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “Gli Enti beneficiari”.
5. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 33/1997 le parole: “di cui all’articolo 28 della legge regionale 20/1996” sono soppresse.

ARTICOLO 65
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008, mediante:
a) prelevamento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente” e contestuale iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 1.104 “Rapporti con gli Enti Locali”;
b) utilizzazione degli stanziamenti iscritti alla U.P.B. 13.112 “Spese di funzionamento delle Comunità montane” e all’U.P.B. 13.212 “Investimenti a favore dell’economia montana”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dalle funzioni attribuite o delegate, di cui all’articolo 35, si provvede annualmente con gli stanziamenti iscritti all’U.P.B. 18.103 “Spesa per le deleghe a Enti Locali”.

ARTICOLO 66
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova 4 luglio 2008
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)


ALLEGATO 1
Allegato A - AMBITI TERRITORIALI
(Planimetrie che definiscono i confini degli ambiti territoriali – Le planimetrie in oggetto non sono acquisite nel sito)
Note:
(1) Atlante statistico dei comuni (ISTAT 2006)
(2) Annuario statistico regionale Liguria 2007 (Regione Liguria 2007)
Ambito territoriale Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i Prov COMUNE Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) VALLE SCRIVIA GE BUSALLA 17,12 5.883 VAL POLCEVERA GE CAMPOMORONE 26,14 7.482 VALLE SCRIVIA GE CASELLA 7,78 3.182 VAL POLCEVERA GE CERANESI 30,92 3.878 VALLE SCRIVIA GE CROCEFIESCHI 11,56 585 VALLE SCRIVIA GE ISOLA DEL CANTONE 47,80 1.503 GE1 VAL POLCEVERA GE MIGNANEGO 18,37 3.623 VALLE SCRIVIA GE MONTOGGIO 46,33 2.026 VALLE SCRIVIA GE RONCO SCRIVIA 30,50 4.433 VAL POLCEVERA GE SANT’OLCESE 21,92 5.913 VALLE SCRIVIA GE SAVIGNONE 21,78 3.187 VAL POLCEVERA GE SERRA RICCO’ 26,15 7.885 VALLE SCRIVIA GE VALBREVENNA 35,13 785 VALLE SCRIVIA GE VOBBIA 33,20 472

Ambito territoriale Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i Prov COMUNE Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) FONTANABUONA GE BARGAGLI 16,25 2.729 VALLE SCRIVIA GE DAVAGNA 22,10 1.858 VAL TREBBIA GE FASCIA 11,03 116 VAL TREBBIA GE FONTANIGORDA 16,62 294 GE2 VAL TREBBIA GE GORRETO 18,53 136 VAL TREBBIA GE MONTEBRUNO 17,54 255 VAL TREBBIA GE PROPATA 16,80 162 VAL TREBBIA GE RONDANINA 12,63 80 VAL TREBBIA GE ROVEGNO 45,07 555 VAL TREBBIA GE TORRIGLIA 58,81 2.291

Ambito territoriale Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i Prov COMUNE Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) VALLE STURA GE CAMPO LIGURE 23,78 3.055 VALLE STURA GE MASONE 29,82 3.922 GE3 ARGENTEA GE MELE 16,93 2.662 VALLE STURA GE ROSSIGLIONE 47,20 2.953 VALLE STURA GE TIGLIETO 24,47 614

Ambito territoriale Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i Prov COMUNE Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) FONTANABUONA GE AVEGNO 11,03 2.328 FONTANABUONA GE CICAGNA 11,54 2.547 FONTANABUONA GE COGORNO 9,06 5.389 FONTANABUONA GE COREGLIA LIGURE 8,00 257 GE4 FONTANABUONA GE FAVALE DI MALVARO 16,66 499 FONTANABUONA GE LORSICA 17,78 510 FONTANABUONA GE LUMARZO 25,48 1.536 FONTANABUONA GE MOCONESI 16,14 2.641 FONTANABUONA GE NEIRONE 29,58 1.023 FONTANABUONA GE ORERO 15,86 569 FONTANABUONA GE SAN COLOMBANO CERTENOLI 41,23 2.539 FONTANABUONA GE TRIBOGNA 7,05 592 FONTANABUONA GE USCIO 9,64 2.334

Ambito territoriale Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i Prov COMUNE Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) VALLI AVETO-GRAVEGLIA- STURLA GE BORZONASCA 79,99 2.104 VALLI AVETO-GRAVEGLIA- STURLA GE MEZZANEGO 28,81 1.467 GE5 VALLI AVETO-GRAVEGLIA- STURLA GE NE 64,05 2.301 VALLI AVETO-GRAVEGLIA- STURLA GE REZZOAGLIO 105,20 1.160 VALLI AVETO-GRAVEGLIA- STURLA GE SANTO STEFANO D’AVETO 55,26 1.257

Ambito territoriale Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i Prov COMUNE Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) INTEMELIA IM AIROLE 14,74 456 INTEMELIA IM APRICALE 19,68 582 INTEMELIA IM BAJARDO 24,54 290 INTEMELIA IM CASTEL VITTORIO 25,71 366 INTEMELIA IM DOLCEACQUA 20,23 2.021 INTEMELIA IM ISOLABONA 12,40 715 IM1 INTEMELIA IM OLIVETTA SAN MICHELE 13,84 257 INTEMELIA IM PERINALDO 21,04 903 INTEMELIA IM PIGNA 53,70 880 INTEMELIA IM ROCCHETTA NERVINA 15,04 255 INTEMELIA IM SAN BIAGIO DELLA CIMA 4,60 1.256 INTEMELIA IM SEBORGA 4,91 323 INTEMELIA IM SOLDANO 3,58 879 INTEMELIA IM VALLEBONA 5,99 1.214

Ambito territoriale Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i Prov COMUNE Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) ARGENTINA-ARMEA IM BADALUCCO 15,84 1.234 ARGENTINA-ARMEA IM CARPASIO 16,05 176 ARGENTINA-ARMEA IM CASTELLARO 8,69 1.127 ARGENTINA-ARMEA IM CERIANA 32,12 1.270 IM2 ARGENTINA-ARMEA IM MOLINI DI TRIORA 58,02 689 ARGENTINA-ARMEA IM MONTALTO LIGURE 13,85 361 ARGENTINA-ARMEA IM POMPEIANA 5,39 843 ARGENTINA-ARMEA IM TERZORIO 1,86 196 ARGENTINA-ARMEA IM TRIORA 67,76 407

Ambito territoriale Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i Prov COMUNE Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) VALLE ARROSCIA IM AQUILA DI ARROSCIA 10,08 194 VALLE ARROSCIA IM ARMO 9,26 116 DELL’OLIVO IM AURIGO 9,46 351 VALLE ARROSCIA IM BORGHETTO D’ARROSCIA 25,54 450 DELL’OLIVO IM BORGOMARO 23,24 888 DELL’OLIVO IM CARAVONICA 4,90 314 DELL’OLIVO IM CESIO 8,92 284 DELL’OLIVO IM CHIUSANICO 13,67 596 DELL’OLIVO IM CHIUSAVECCHIA 3,30 494 VALLE ARROSCIA IM COSIO DI ARROSCIA 40,53 273 DELL’OLIVO IM DIANO ARENTINO 8,32 701 IM3 DELL’OLIVO IM DIANO SAN PIETRO 11,76 1.046 DELL’OLIVO IM DOLCEDO 19,32 1.335 DELL’OLIVO IM LUCINASCO 8,20 279 VALLE ARROSCIA IM MENDATICA 30,72 231 VALLE ARROSCIA IM MONTEGROSSO PIAN LATTE 10,23 128 DELL’OLIVO IM PIETRABRUNA 9,95 587 VALLE ARROSCIA IM PIEVE DI TECO 40,61 1.401 DELL’OLIVO IM PONTEDASSIO 14,47 2.262 VALLE ARROSCIA IM PORNASSIO 27,70 634 DELL’OLIVO IM PRELA’ 15,38 504 VALLE ARROSCIA IM RANZO 11,73 541 VALLE ARROSCIA IM REZZO 37,42 389 DELL’OLIVO IM VASIA 10,75 439 VALLE ARROSCIA IM VESSALICO 10,35 296 DELL’OLIVO IM VILLA FARALDI 9,61 469

Ambito territoriale Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i Prov COMUNE Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) MEDIA/BASSA VAL DI VARA SP BEVERINO 36,02 2.306 MEDIA/BASSA VAL DI VARA SP BOLANO 14,67 7.622 MEDIA/BASSA VAL DI VARA SP BORGHETTO DI VARA 27,33 989 MEDIA/BASSA VAL DI VARA SP BRUGNATO 11,97 1.229 MEDIA/BASSA VAL DI VARA SP CALICE AL CORNOVIGLIO 34,13 1.185 ALTA VAL DI VARA SP CARRO 33,62 642 SP1 ALTA VAL DI VARA SP CARRODANO 20,97 515 MEDIA/BASSA VAL DI VARA SP FOLLO 23,12 5.990 ALTA VAL DI VARA SP MAISSANA 45,44 686 MEDIA/BASSA VAL DI VARA SP PIGNONE 16,21 637 MEDIA/BASSA VAL DI VARA SP RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA 36,92 3.396 ALTA VAL DI VARA SP ROCCHETTA DI VARA 32,26 837 ALTA VAL DI VARA SP SESTA GODANO 69,39 1.514 ALTA VAL DI VARA SP VARESE LIGURE 136,58 2.215 ALTA VAL DI VARA SP ZIGNAGO 27,86 512

Ambito territoriale Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i Prov COMUNE Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) VAL BORMIDA SV ALTARE 11,74 2.164 VAL BORMIDA SV BARDINETO 29,60 664 VAL BORMIDA SV BORMIDA 22,43 453 VAL BORMIDA SV CALIZZANO 63,21 1.597 VAL BORMIDA SV CARCARE 10,36 5.703 VAL BORMIDA SV CENGIO 18,79 3.686 VAL BORMIDA SV COSSERIA 13,73 1.062 SV1 VAL BORMIDA SV DEGO 67,77 1.977 VAL BORMIDA SV MALLARE 32,60 1.269 VAL BORMIDA SV MASSIMINO 7,73 127 VAL BORMIDA SV MILLESIMO 15,87 3.332 VAL BORMIDA SV MURIALDO 37,49 866 VAL BORMIDA SV OSIGLIA 29,15 497 VAL BORMIDA SV PALLARE 21,30 967 VAL BORMIDA SV PIANA CRIXIA 29,59 840 VAL BORMIDA SV PLODIO 8,21 610 VAL BORMIDA SV ROCCAVIGNALE 17,46 724

Ambito territoriale Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i Prov COMUNE Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) INGAUNA SV ARNASCO 6,01 580 POLLUPICE SV BALESTRINO 11,27 585 POLLUPICE SV BOISSANO 8,67 2.274 POLLUPICE SV CALICE LIGURE 19,36 1.525 INGAUNA SV CASANOVA LERRONE 24,30 788 INGAUNA SV CASTELBIANCO 14,76 295 INGAUNA SV CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA 16,68 193 INGAUNA SV CISANO SUL NEVA 12,15 1.799 INGAUNA SV ERLI 16,57 255 INGAUNA SV GARLENDA 8,26 1.208 POLLUPICE SV GIUSTENICE 17,43 939 SV2 POLLUPICE SV MAGLIOLO 19,18 813 INGAUNA SV NASINO 21,56 217 INGAUNA SV ONZO 8,23 220 POLLUPICE SV ORCO FEGLINO 17,72 859 INGAUNA SV ORTOVERO 9,83 1.411 POLLUPICE SV RIALTO 19,84 581 INGAUNA SV STELLANELLO 17,55 843 INGAUNA SV TESTICO 10,15 225 POLLUPICE SV TOIRANO 18,63 2.371 POLLUPICE SV TOVO SAN GIACOMO 9,58 2.408 INGAUNA SV VENDONE 10,11 397 POLLUPICE SV VEZZI PORTIO 9,69 776 INGAUNA SV ZUCCARELLO 10,74 345

Ambito territoriale Comunità montana ex LR 20/1996 e s.m.i Prov COMUNE Superficie Km2 (fonte ISTAT (1)) Numero Abitanti Residenti (2006) (fonte Regione Liguria (2)) DEL GIOVO SV GIUSVALLA 19,13 463 DEL GIOVO SV MIOGLIA 20,02 546 SV3 DEL GIOVO SV PONTINVREA 24,87 857 DEL GIOVO SV SASSELLO 100,45 1.817 DEL GIOVO SV STELLA 43,26 3.023 DEL GIOVO SV URBE 31,48 821

ALLEGATO 2
Allegato B - TABELLA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO6, PER LA GESTIONE ASSOCIATA
1. Reclutamento e concorsi, trattamento giuridico ed economico del personale.
2. Relazioni sindacali, formazione delle risorse umane, pari opportunità.
3. Servizi civici, anagrafe, stato civile, elettorale.
4. Difensore civico comunale, informazione e comunicazione, relazioni con il pubblico.
5. Sedi di uffici pubblici, edifici destinati a pubblico servizio.
6. Strade comunali, manutenzione, emergenze, sgombero neve.
7. Giardini e verde pubblico.
8. Organizzazione e gestione del volontariato di antincendio boschivo e di protezione civile.
9. Predisposizione di piani di emergenza di protezione civile.
10. Aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco.
11. Calendario raccolta funghi.
12. Appalti di lavori, forniture, servizi.
13. Servizio economico e finanziario e controllo interno.
14. Uffico tecnico.
15. Ufficio legale.
16. Raccolta dei rifiuti.
17. Tributi, servizi fiscali, entrate tributarie, ICI.
18. Servizi informatici, risorse telematiche, reti, banche dati, servizio statistico.
19. Urbanistica, piani regolatori e varianti.
20. Catasto.
21. Edilizia, regolamento edilizio, procedure espropriative, sportello unico dell’edilizia.
22. Polizia municipale e sicurezza.
23. Organizzazione canili.
24. Servizi educativi per la prima infanzia (nidi, servizi integrativi ecc.).
25. Interventi educativi per i minori (case famiglia e comunità per minori).
26. Coordinamento delle scuole (ISA) e convenzioni con quelle dell’infanzia.
27. Servizi per lo studio, pulmini scolastici e trasporto alunni, mensa scolastica.
28. Diritto allo studio, inserimento alunni disabili, gestione borse di studio.
29. Servizi culturali, biblioteche, archivi storici, musei, patrimonio culturale.
30. Attività culturali, cinema, teatri, educazione permanente degli adulti.
31. Servizi per la famiglia, relazioni con INPS ed erogazione assegni,
sportello sociale di cittadinanza, contributi economici per povertà, benefici casa, barriere architettoniche.
32. Servizi sociali, genitorialità, nascita, mediazione familiare, infanzia, minori, terza età attiva, nuove povertà.
33. Servizi sociosanitari, persone con disabilità fisica o psichica, non autosufficienti, anziani.
34. Integrazione persone a rischio esclusione sociale (stranieri, nomadi, apolidi, ex carcerati, tossicodipendenti, senza fissa dimora, ecc.).
35. Terzo settore, associazionismo, volontariato, cooperazione internazionale.
36. Sviluppo economico, sportello unico per le attività produttive (SUAP).
37. Commercio, fiere e mercati, annona.
38. Interventi per promuovere il turismo - pro loco.
39. Gestione impianti sportivi.

ALLEGATO 3
Allegato C - TABELLA DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE MENSILE AL PRESIDENTEED AI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 26
Presidente Giunta esecutiva € 1.000,00Componenti Giunta esecutiva € 400,00


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