NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 4 luglio 2008, n. 22
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Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero,
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
Articolo 1 Integrazioni all’articolo 8)
1. All’articolo 8, comma 1 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modifiche e integrazioni, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere: “b bis) al rilascio di nullaosta nei confronti dei seguenti atti: 1. progetti di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime e delle Autorità Portuali; 2. concessioni di durata superiore ai sei anni o che importino impianti di difficile rimozione; 3. concessioni o autorizzazioni che comportino trasformazione di destinazione d’uso di colonie o bagni di beneficenza, di spiagge libere attrezzate e di attività produttive di natura industriale e artigianale; 4. concessioni per estrazioni di arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo e del mare territoriale; b ter) al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi della Parte III, Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni nei confronti: 1. delle opere di difficile rimozione di cui alle tipologie A, B ed E della Tabella “Tipologia delle opere” allegata alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24 maggio 2001; 2. delle opere di facile rimozione di cui alla tipologia C della Tabella “Tipologia delle opere” allegata alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24 maggio 2001, nonché piscine anche prefabbricate se comportanti strutture fisse di allocazione, passeggiate, percorsi pubblici, scogliere e impianti solari a servizio delle strutture balneari, se di dimensioni eccedenti i 20 mq. di superficie. b quater) all’approvazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi e Progetti Urbanistici Operativi che interessino aree demaniali marittime, comprensiva del rilascio dell’autorizzazione di massima di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e di cui all’articolo 52 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e al successivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui alla Parte III, Titolo I, Capo IV, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni, per gli interventi ricompresi nelle tipologie di cui alla lettera b ter) in deroga alla sub-delega ai Comuni prevista dalle sopracitate disposizioni regionali.”.
ARTICOLO 2 (Modifiche all’articolo 10)
1. Le lettere c) ed e) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 13/1999 e successive modifiche e integrazioni sono così sostituite: “c) al rilascio e rinnovo, sulla base delle indicazioni del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo e del Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, di concessioni relative a beni del demanio marittimo e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell’ambito portuale; e) alla vigilanza sulle aree demaniali marittime, intendendosi per tali le funzioni di polizia amministrativa inerenti il rispetto delle ordinanze comunali sull’utilizzo del demanio, nonché l’esercizio dei poteri di controllo sulla rispondenza delle modalità di utilizzazione delle aree demaniali marittime alla normativa statale e regionale in materia e sulla conforme realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari rispetto al titolo demaniale rilasciato, ivi compresa l’osservanza dell’obbligo per i titolari delle concessioni demaniali di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione.”.
ARTICOLO 3 (Modifiche e integrazioni all’articolo 11)
1. Alla rubrica dell’articolo 11 della l.r. 13/1999 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole “utilizzazione delle aree” sono aggiunte le parole “del demanio marittimo”. 2. Il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: “1. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato PUD) di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), costituisce specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, rivolta a disciplinare il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale al fine dell’esercizio di tutte le attività oggetto di conferimento. Il piano di utilizzazione contiene indirizzi e criteri per assicurare la pianificazione integrata dell’assetto costiero e la tutela del paesaggio, il mantenimento delle visuali verso il mare e la non cementificazione del litorale.”. 3. Dopo il comma 3 dell’art.11 è aggiunto il seguente comma: “3 bis. Il PUD contiene l’obbligo per i titolari delle concessioni di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione.”.
ARTICOLO 4 (Inserimento degli articoli da 11 bis a 11 sexies)
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 13/1999 e successive modifiche e integrazioni, sono inseriti i seguenti: “Articolo 11 bis (Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime) 1. Il Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all’articolo 10 comma 1, lettera c), da redigere obbligatoriamente a cura di ogni Comune costiero, in attuazione del PUD, è finalizzato principalmente a garantire un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione, la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico-ricreativa, una miglior fruizione dell’arenile da parte del pubblico e la minore occupazione con strutture permanenti. Tale Progetto, una volta adottato dal Comune, previa consultazione con le Associazioni di categoria, è trasmesso alla Regione per l’acquisizione del nullaosta demaniale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) bis. 2. I Comuni sprovvisti del Progetto di utilizzo comunale, in attesa di dotarsi di tale Progetto, non possono rilasciare concessioni su aree libere, beneficiare di contributi regionali che interessino le aree demaniali marittime, nè autorizzare interventi sulle stesse aree che eccedano l’ordinaria manutenzione. 3. Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime, deve garantire: a) una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale; b) la predisposizione di percorsi per l’accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare indicativamente ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l’accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da parte dei gestori degli stabilimenti balneari; c) il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali ostacoli; d) le regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità e tempistiche di smontaggio delle opere che devono essere rimosse nel periodo invernale, al fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi; e) la previsione di una adeguata cartellonistica, posta in luoghi di grande frequentazione, indicante l’ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l’accesso alla fascia di libero transito; f) la disciplina degli specchi acquei eventualmente adibiti ad usi diversi dalla balneazione. 4. I Comuni già dotati di Progetto di utilizzo devono verificare la rispondenza dello stesso ai criteri sopra riportati e, se del caso, adeguarlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l’operatività delle limitazioni di cui al comma 2.Articolo11 ter (Obblighi nelle spiagge libere attrezzate) 1. Nelle spiagge libere attrezzate è previsto, fra gli altri, a carico del concessionario o del gestore l’assolvimento dei seguenti obblighi: a) garantire le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello-tipo indicato nelle linee guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 512/2004, ben visibile all’ingresso dell’area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati; b) garantire la visitabilità e l’effettiva possibilità di accesso al mare alle persone handicappate; c) non occupare con volumi di servizio di qualunque natura una superficie dell’area concessionata maggiore del 20 per cento dell’area in concessione. Tali volumi non possono occupare, comunque, più di 50 mq. di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nullaosta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o di particolare offerta di servizi; d) mantenere liberi da ogni tipo di attrezzatura del concessionario almeno il 50 per cento dell’area in concessione e il 50 per cento del fronte mare. Articolo 11 quater (Aree ad uso turistico-ricreativo ricadenti nella giurisdizione delle Autorità Portuali) 1. Nelle aree aventi destinazione turistico-ricreativa soggette alla giurisdizione delle Autorità Portuali, l’Autorità Portuale è tenuta a redigere un Progetto di utilizzo avente i contenuti di cui all’articolo 11 bis e soggetto a nullaosta della Regione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b bis); in attesa dell’adozione di tale Progetto valgono le limitazioni di cui all’articolo 11 bis, comma 2. Articolo 11 quinquies (Violazioni urbanistico-edilizie e paesistico-ambientali) 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 47 del Codice della Navigazione e dell’articolo 1, comma 250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), per gravi violazioni edilizie si intendono la realizzazione abusiva di volumi in cemento armato o in muratura armata in difformità dai titoli abilitativi rilasciati e realizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Articolo 11 sexies (Sanzioni) 1. Oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, l’inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 250,00 a euro 1.000,00 in caso di inosservanza dell’obbligo di cui articolo 11, comma 3 bis; b) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 11 ter, comma 1, lettere a), b), c), d). 2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono comminate dal Comune e dall’Autorità di polizia giudiziaria competente all’accertamento dell’illecito. 3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni e utilizzati con esclusivo indirizzo di riqualificazione e mantenimento delle aree demaniali libere al fine di garantirne la fruizione e la balneazione, nonché il servizio di salvamento.”.
ARTICOLO 5 (Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non operano nei confronti delle istanze di concessioni demaniali marittime e degli Strumenti urbanistici Attuativi e dei Progetti Urbanistici Operativi già presentati o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 6 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati i commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 11 della l.r. 13/1999 e sue successive modificazioni.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 4 luglio 2008 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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