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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 4 luglio 2007, n. 25
Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA la seguente legge:

TITOLO I
TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
CAPO I
FINALITA’ E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. Il presente testo unico disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

ARTICOLO 2
(Autoservizi pubblici non di linea)

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e sono effettuati, a richiesta dei soggetti trasportati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, di motocarrozzetta, di natante e di veicoli a trazione animale;
c) il servizio ad esclusiva finalità turistica eseguito con i veicoli di cui all’articolo 47, comma 1 lettere a), b), c), e n) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada);
d) il servizio di noleggio di autobus con conducente;
e) il servizio di noleggio di autobus con conducente a favore di disabili.

ARTICOLO 3
(Servizio di taxi)

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento delle vetture avviene in luogo pubblico.
2. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono
previste apposite aree, è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi.
3. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale, nell’ambito della quale la prestazione del servizio è obbligatoria.
4. Al servizio di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni di competenza dell’autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

ARTICOLO 4
(Servizio di noleggio con conducente)

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che richiede, presso la sede del vettore, una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

ARTICOLO 5
(Integrazione dell’esercizio di trasporti pubblici locali).

1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l’integrazione dell’esercizio di trasporti pubblici locali di linea con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale).

ARTICOLO 6
(Trasporto di disabili)

1. Gli Enti e le associazioni di assistenza, volontariato e promozione sociale possono effettuare trasporto pubblico non di linea a favore di disabili.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 del d.lgs. 395/2000 (attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1 ottobre 1998 modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori nonché riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento
di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali) ed essere titolari di idonei mezzi di trasporto attrezzati per disabili e dotati di personale conducente in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché di accompagnatori adeguatamente formati.

CAPO II
COMMISSIONE REGIONALE E RUOLO DEI CONDUCENTI

ARTICOLO 7
(Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio).

1. E’ istituita la Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea avente sede presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova.
2. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) un preside di Istituto professionale statale designato dal Dirigente dell’ufficio scolastico regionale nell’ambito di quattro nominativi proposti dai Centri di Servizi amministrativi delle singole Province, che la presiede;
b) quattro esperti del settore, di cui uno funzionario regionale, due designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative ed uno esperto in materia di handicap;
c) un esperto designato dall’Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Liguria;
d) un esperto designato dall’Ufficio Motorizzazione civile di Genova.
3. La Commissione è integrata da un esperto del settore nautico, designato dalla Capitaneria di porto di Genova nel caso in cui si debba procedere all’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di trasporto di persone con natanti.
4. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) organizzazione e svolgimento dell’esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità
all’esercizio del servizio con particolare riferimento alla valutazione della conoscenza geografica e toponomastica;
b) organizzazione e gestione di seminari propedeutici allo svolgimento dell’esame di cui alla lettera a).
5. Le funzioni di segreteria sono svolte dal membro esperto designato dalla Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Liguria.
6. Per la validità degli esami è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
7. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall’incarico ed il sostituto è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di presidenza sono assunte dal più anziano di età fra i componenti della Commissione.
9. La Commissione resta in carica quattro anni.
10. Ai componenti della Commissione sono corrisposti le indennità ed i rimborsi spesa di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20 (norme per l’attuazione dei programmi di investimento in sanità per l’ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)).
11. Per lo svolgimento delle sue attività la Commissione si avvale degli uffici della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova.

ARTICOLO 8
(Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)

1. E’ istituito presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizipubblici non di linea, di seguito denominato ruolo.
2. L’iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per
l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio di
autovetturacon conducente.
3. L’iscrizione nel ruolo è inoltre necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di:
a) sostituto del titolare della licenza o dell’autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato;
b) dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
4. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:
a) conducenti di autovettura e motocarrozzetta;
b) conducenti di natanti;
c) conducenti di veicoli a trazione animale.
5. E’ ammessa l’iscrizione in più sezioni del ruolo.

ARTICOLO 9
(Requisiti per l’iscrizione nel ruolo)

1. Per l’iscrizione nel ruolo i soggetti interessati presentano alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente per territorio, apposita domanda che attesti il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di un Paese della Unione Europea ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità ovvero condizioni di rifugiato politico;
b) assolvimento degli obblighi scolastici ovvero, per l’iscrizione alla sezione riservata ai
conducenti di veicoli a trazione animale, possesso della licenza elementare;
c) età non superiore agli anni sessantacinque per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale;
d) possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività di conducente;
e) possesso dei requisiti di abilitazione professionale di cui al comma 2;
f) superamento dell’esame di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a).
2. Il possesso del requisito della abilitazione professionale è soddisfatto qualora gli interessati:
a) abbiano conseguito, se conducenti di autovettura o di motocarrozzetta, il certificato di abilitazione professionale alla guida previsto dall’articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992;
b) abbiano conseguito, se conduttori di natante, i titoli professionali previsti dal d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 (approvazione del regolamento per la navigazione interna) e dal d.m. 16 febbraio 1971 (istituzione del nuovo titolo professionale di pilota-motorista per il personale navigante della navigazione interna).
3. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura provvede all’iscrizione a ruolo dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

ARTICOLO 10
(Materie d’esame)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla nomina della Commissione di cui all’articolo 7, sentite le organizzazioni di categoria, determina con propria deliberazione le materie d’esame per le varie sezioni del ruolo.

ARTICOLO 11
(Revisione del ruolo)

1. Il ruolo è soggetto a revisione periodica al fine di accertare la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di cui all’articolo 9.
2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura l’eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l’iscrizione e la permanenza nel ruolo.
3. I provvedimenti di sospensione o di cancellazione dal ruolo, assunti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in relazione alla perdita dei requisiti prescritti, sono
comunicati ai comuni ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Il trasferimento dell’iscrizione da un ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale della Liguria ha luogo su domanda dell’interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza.
5. Il trasferimento dell’iscrizione da un ruolo provinciale di altra Regione avviene, su istanza dell’interessato, previo superamento dell’esame di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a).

ARTICOLO 12
(Diritto di segreteria per iscrizione e revisione)

1. L’iscrizione nel ruolo, le denunce di modificazione e cancellazione ed altri atti, con
l’esclusione dei provvedimenti adottati su segnalazione delle competenti autorità, sono soggetti al pagamento di un diritto di segreteria a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

CAPO III
COMPETENZE PROVINCIALI E COMUNALI

ARTICOLO 13
(Competenze provinciali)

1. Qualora nel bacino di traffico di ciascuna provincia siano riconosciuti ambiti comprensoriali di rilevante integrazione socio-economica o di valenza territoriale adeguata tali da richiedere forme di coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, la provincia può promuovere intese con i comuni interessati al fine di circoscrivere tali ambiti e in essi assicurare detto coordinamento.
2. L’intesa viene perfezionata tramite apposita convenzione da stipularsi, ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), tra tutti i comuni del comprensorio. La convenzione, oltre a quanto prescritto dall’articolo 30, comma 2 del d.lgs. 267/2000, disciplina:
a) l’uniformazione dei regolamenti comunali;
b) i criteri per il coordinamento nella determinazione delle tariffe.

ARTICOLO 14
(Competenze comunali)

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative attuative in materia di
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea adottando specifici regolamenti al fine della realizzazione di un sistema integrato del trasporto pubblico non di linea con altre modalità di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
2. I comuni rilasciano l’autorizzazione per l’esercizio del servizio ad esclusiva finalità turistica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c).

ARTICOLO 15
(Commissione consultiva comunale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni nel cui territorio operano autoservizi pubblici non di linea, possono istituire commissioni con funzioni consultive in merito all’esercizio del servizio e all’applicazione dei regolamenti di cui all’articolo 16.
2. La Commissione esprime parere non vincolante sullo schema di regolamento comunale d’esercizio ai sensi dell’articolo 16.
3. Il comune determina la composizione della Commissione riconoscendo un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e alle associazioni degli utenti.
4. La Commissione adotta un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento e dura in carica quattro anni.

ARTICOLO 16
(Regolamenti comunali d’esercizio)

1. I comuni, sentita la Commissione di cui all’articolo 15, se istituita, approvano i regolamenti d’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c).
2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:
a) il numero delle licenze e delle autorizzazioni da immettere in servizio;
b) le modalità di utilizzo dell’auto di scorta per il servizio taxi;
c) la riconoscibilità esterna dei mezzi, ed in particolare del comune di appartenenza;
d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;
e) le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni;
f) le norme di comportamento per lo svolgimento del servizio in genere e per quello reso a particolari categorie di utenti quali persone anziane o handicappate;
g) i criteri per la determinazione delle tariffe.

ARTICOLO 17
(Determinazione delle tariffe)

1. Le tariffe relative ai servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e c) sono fissate ogni due anni dal comune.
2. Le tariffe relative ai servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dal comune sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro dei Trasporti 20 aprile 1993 (criteri per la
determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura).
3. I comuni, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori, possono prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti.

ARTICOLO 18
(Definizione del numero delle licenze e delle autorizzazioni)

1. I comuni determinano il numero delle licenze e delle autorizzazioni necessarie all’espletamento dei servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), definendo una metodologia di calcolo del fabbisogno di tali servizi, che tenga conto di variabili socio-economico-territoriali, tra le quali comprendere:
a) le licenze e le autorizzazioni già operanti;
b) l’offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
c) la popolazione e la sua distribuzione sul territorio;
d) le attività produttive;
e) i servizi socio-sanitari;
f) i servizi scolastici, sportivi, culturali e ricreativi;
g) l’offerta e le presenze turistiche.
2. La metodologia di calcolo è soggetta a verifica, anche attraverso indagini dirette, con
periodicità almeno quadriennale.
3. I comuni possono pervenire a modifiche del numero delle licenze e delle autorizzazioni di cui al comma 1, attraverso l’applicazione della metodologia di riferimento, in relazione a dimostrate variazioni di parametri caratteristici o a dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull’offerta.
4. I Comuni possono inoltre disporre interventi per il potenziamento del servizio taxi ai sensi della vigente normativa.

ARTICOLO 19
(Sostituzione alla guida)

1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti
temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all’articolo 8:
a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
b) per chiamata alle armi;
c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
f) in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono individuare un sostituto alla guida fra gli iscritti nel ruolo di cui all’articolo 8.
3. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata fino al compimento del ventunesimo anno d’età.
4. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all’articolo 8, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 230 bis del codice civile.

ARTICOLO 20
(Anagrafe dati servizi pubblici non di linea)

1. I Comuni trasmettono, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Regione l’elenco aggiornato delle licenze e autorizzazioni per i servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c).
2. I dati trasmessi confluiscono in un’apposita sezione dell’Osservatorio Regionale delle
Infrastrutture e dei Trasporti (O.R.I.T.) di cui all’articolo 13 della l.r. 31/1998.

CAPO IV
INTERVENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI TAXI

ARTICOLO 21
(Interventi)

1. La Regione concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi:
a) ai comuni;
b) ai titolari di licenza di taxi iscritti nel ruolo di cui all’articolo 8;
c) ai titolari di licenza di taxi riuniti in cooperative e consorzi di cui all’articolo 7, comma 1,
lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

ARTICOLO 22
(Contributi ai Comuni)

1. La Regione concede contributi ai comuni per l’installazione di colonnine fisse di chiamata nelle postazioni di taxi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

ARTICOLO 23
(Contributi ai titolari di licenza di taxi)

1. La Regione concede contributi ai titolari di licenza di taxi per i seguenti interventi di:
a) acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell’autoveicolo destinato al servizio, in sostituzione del precedente;
b) sostituzione dell’autovettura destinata al servizio con autovettura a combustibile non
tradizionale;
c) acquisto e installazione di dispositivi atti a consentire l’accesso al veicolo di servizio ai
soggetti portatori di handicap;
d) acquisto e installazione sul veicolo di uno o più dei seguenti dispositivi:
1) radiotelefono di servizio;
2) tassametro di tipo omologato;
3) allestimenti speciali, compresi divisori atti a garantire la sicurezza del conducente;
e) trasformazione del veicolo al fine di consentirne l’alimentazione a combustibile non
tradizionale.

ARTICOLO 24
(Contributi alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenze di taxi)

1. La Regione concede contributi alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenze di taxi per l’acquisto e l’installazione di apparecchiature collegate ai radiotelefoni di servizio, di sistemi di controllo, sicurezza e localizzazione del veicolo, di sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale.

ARTICOLO 25
(Misura del contributo)

1. I contributi per gli interventi di cui agli articoli 23 e 24 sono corrisposti nella misura del:
a) 15 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), elevabile fino al 20 per cento, nel caso di acquisto di veicolo già predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
b) 20 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b);
c) 75 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c);
d) 50 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all’articolo 23, comma 1, lettere d) ed e);
e) 50 per cento della spesa ammissibile per gli interventi di cui all’articolo 24.
2. I contributi di cui al comma 1, anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000,00 per ciascun richiedente e nei limiti del regime di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 69/2001 e successive modifiche e integrazioni della Commissione Europea,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 13 gennaio 2001.

ARTICOLO 26
(Esclusione dal contributo)

1. I contributi di cui all’articolo 23, ad esclusione di quelli previsti dal comma 1, lettera d), numero 3), e di cui all’articolo 24, ad esclusione di quelli relativi all’acquisto e
all’installazione di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo, non possono essere concessi a coloro che ne abbiano già beneficiato, ai sensi della presente legge, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione del contributo.

ARTICOLO 27
(Concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale determina i criteri e definisce la procedura per la concessione e
l’erogazione dei contributi di cui agli articoli 22, 23 e 24.
2. Nell’ambito della procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare le eventuali priorità o l’esclusività degli interventi da finanziare annualmente.
3. In relazione alle ipotesi previste alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 23, la Giunta regionale determina i criteri sentita la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, istituita ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap).

CAPO V
SANZIONI

ARTICOLO 28
(Sanzione per inosservanza dell’obbligo di prestazione del servizio taxi)

1. L’esercente del servizio di taxi che rifiuti, senza fondati motivi, la prestazione nell’area a cui la licenza si riferisce è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso gli utenti siano cittadini disabili.
2. Qualora l’autore dell’illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare,
l’illecito è contestato anche al titolare della licenza, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
3. L’accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli addetti ai servizi di polizia municipale ai sensi della legge regionale 8 agosto 1995 n. 40 (disciplina della polizia locale) e ai soggetti di cui all’articolo 6, comma 1 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
4. Le sanzioni sono comminate dal comune, nel cui territorio è stata commessa l’infrazione, che introita i relativi proventi.

ARTICOLO 29
(Sanzione per l’esercizio dell’attività senza l’iscrizione a ruolo dei conducenti)

1. Chiunque eserciti l’attività di trasporto di persone mediante servizi non di linea di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) senza aver ottenuto l’iscrizione a ruolo di cui
all’articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.
2. Per l’irrogazione della sanzione di cui al comma 1 si applica l’articolo 28, commi 3 e 4.

TITOLO II
TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE
CAPO I
AUTORIZZAZIONI

ARTICOLO 30
(Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni)

1. L’attività di noleggio di autobus con conducente è esercitata da imprese munite di autorizzazione finalizzata allo svolgimento professionale di tale attività e all’immatricolazione degli autobus da destinare all’esercizio dell’attività stessa.
2. Per il rilascio dell’autorizzazione è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) sede legale dell’impresa o presenza della principale organizzazione aziendale all’interno del territorio provinciale;
b) possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale di cui al d.lgs.
395/2000;
c) possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’articolo 7 del d.lgs. 395/2000;
d) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, comma 8 del d.lgs. 285/1992, per il personale adibito alla guida degli autobus;
e) numero di soggetti abilitati alla guida, compresi titolari e soci, corrispondente al numero di autobus in dotazione all’impresa in rapporto 1 a 1;
f) presenza, nel caso di trasporto di soggetti disabili, di accompagnatori adeguatamente formati all’assistenza degli stessi.

ARTICOLO 31
(Delega alle Province)

1. Sono delegate alle Province competenti per territorio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autobus con conducente), le funzioni amministrative relative al rilascio, alla sospensione e alla revoca delle autorizzazioni di cui all’articolo 30.
2. La Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rilascio dell’autorizzazione e le procedure per l’accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.
3. Le Province provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro novanta giorni decorrenti dalla richiesta per il rilascio dell’autorizzazione e dall’accertamento dell’infrazione per la sospensione e la revoca.
4. In caso di ritardo o di omissione nell’emanazione dei singoli atti, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro congruo termine, si sostituisce all’ente delegato nell’emanazione degli atti stessi.
5. In caso di persistente inattività dell’ente delegato o di ripetuto esercizio del potere
sostitutivo la Giunta regionale può disporre la revoca delle deleghe.

CAPO II
REGISTRO REGIONALE

ARTICOLO 32
(Registro)

1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle imprese esercenti
l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, al fine della predisposizione e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale delle imprese titolari delle
autorizzazioni.
2. A tal fine le Province, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmettono alla Regione l’elenco aggiornato delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la
specificazione del numero di autobus in dotazione, comprensivo dei numeri di targa e di telaio, e con l’annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui possa aver beneficiato la totalità delle imprese nazionali.

CAPO III
DIVIETI E SANZIONI

ARTICOLO 33
(Divieto di utilizzo)

1. Gli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche, non destinate alla totalità delle imprese nazionali, non possono essere adibiti ad attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

ARTICOLO 34
(Sanzioni)

1. La mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza, alla regolarità ed alla qualità del servizio, nonché alla regolarità della documentazione inerente il servizio è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 11 marzo 2004 (parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonchè dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione, in attuazione dell’articolo 3 della legge 11 agosto 2003 n. 218) e nel rispetto delle disposizioni di cui al
d.lgs. 285/1992.
2. L’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è disciplinata dalla l.r. 45/1982.
3. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Provincia nel cui territorio viene
rilevato l’illecito. A tal fine l’organo che ha provveduto all’accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l’atto di accertamento all’ente territorialmente competente per l’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti.
4. Qualora la violazione sia stata commessa da impresa autorizzata da ente diverso da quello territorialmente competente all’applicazione della sanzione pecuniaria, quest’ultimo è tenuto a segnalare la violazione all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione per gli eventuali ulteriori
provvedimenti.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 35
(Disposizioni transitorie in materia di autoservizi pubblici)

1. In fase di prima applicazione della presente legge sono iscritti al ruolo di cui all’articolo 8 coloro che risultano iscritti al ruolo istituito ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 40 (trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21).
2. Alla Commissione regionale di cui all’articolo 7, istituita ai sensi dell’articolo 10 della l.r.
40/1994 e successive modifiche e integrazioni, si applica la durata prevista dall’articolo 7, comma 9.

ARTICOLO 36
(Disposizioni transitorie in materia di noleggio di autobus con conducente)

1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali ai sensi della previgente normativa conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni di cui all’articolo 30.
2. I titolari delle licenze di cui al comma 1 presentano alla Provincia competente per territorio richiesta di sostituzione con l’autorizzazione di cui all’articolo 30 entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Provincia rilascia l’autorizzazione di cui al comma 2 entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

ARTICOLO 37
(Norma transitoria)

1. Per le domande presentate nell’anno 2007 ai fini dell’ottenimento dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 2 febbraio 2000 n. 7 (interventi regionali per la
riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi), continuano ad applicarsi le procedure previste dalla medesima normativa; le domande istruite con esito positivo, sono ammesse a finanziamento fino al raggiungimento della disponibilità dell’importo massimo di euro 200.000,00.

ARTICOLO 38
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal titolo I, si applicano le disposizioni della normativa statale vigente in materia.

CAPO II
ABROGAZIONI

ARTICOLO 39
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 25 luglio 1994, n. 40 (trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21);
b) legge regionale 28 ottobre 1997, n. 41 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1994, n. 40);
c) legge regionale 2 febbraio 2000, n. 7 (interventi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 37.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 40
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
- U.P.B. 6.201 “Investimenti per il trasporto pubblico locale”;
- U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”;
- U.P.B. 18.103 “Spese per le deleghe a Enti locali”.
2. Per l’anno finanziario 2007 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio:
- prelevamento di quota di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa dall’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale”;
- iscrizione dello stanziamento di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa all’U.P.B. 6.201 “Investimenti per il trasporto pubblico locale”.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 41
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 4 luglio 2007
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)


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