Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Servizi informativi strumentali)
1. Il servizio pubblico di cui all’articolo 1, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell’ Universita’ di Trieste) e successive modifiche, svolto da Insiel SpA a favore degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali della regione, e’ strumentale all’attivita’ della Regione in quanto reso nell’interesse, in funzione e su incarico della stessa.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica dell’articolo 1, primo comma, della legge regionale 22/1972, e successive modifiche, ai fini di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 248/2006.
3. Gli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio pubblico di cui al comma 1 gravano sul bilancio regionale.
ARTICOLO 2
(Partecipazioni ad Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad acquistare la partecipazione azionaria detenuta dal Consorzio Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA nell’Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ autorizzata la spesa complessiva di 5.400.000 euro per l’anno 2010 a carico dell’unita’ di bilancio 11.4.2.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l’anno 2010 con riferimento:
a) per 1 milione di euro al capitolo 1200;
b) per 4.400.000 euro al capitolo 1205 che viene istituito con la denominazione “Oneri per l’acquisto di societa’ partecipate dalla Regione- ricorso al mercato finanziario”.
3. All’onere di 1 milione di euro per l’anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 2, lettera a), si provvede mediante storno di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 10.3.2.1168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 con riferimento al capitolo 1496.
4. All’onere di 4.400.000 euro per l’anno 2010 derivante dal disposto di cui al comma 2, lettera b), si provvede mediante storno di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 10.3.2.1168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 con riferimento al capitolo 1497.
ARTICOLO 3
(Modifiche statutarie di Friulia Spa)
1. Al fine di garantire al socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia maggiore efficacia nell’azione di controllo sulle strategie di gestione adottate dalla societa’ “Finanziaria Regionale Friulia Venezia Giulia - Societa’ per Azioni - Friulia SpA”, la Regione promuove le modifiche statutarie atte a introdurre il sistema di amministrazione e controllo di cui agli articoli da 2380 bis a 2409 septies del codice civile.
ARTICOLO 4
(Modifica all’articolo 4 della legge regionale 24/2009)
1. Al comma 22, dell’articolo 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole <<ARES soc. a. r. l.>> sono aggiunte le seguenti: <<al valore desumibile dal patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato>>.
ARTICOLO 5
(Norme concernenti l’Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont Spa e modifiche all’articolo 21 della legge regionale 26/2005)
1. Le erogazioni previste da convenzioni esecutive delle disposizioni contenute all’articolo 14, comma 33, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), o da convenzioni esecutive del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, gia’ nella disponibilita’ di Agemont SpA, sono a questa attribuiti in via definitiva a titolo di versamento socio in conto capitale, fermi e integri restando gli obblighi di garanzia alle operazioni imprenditoriali ancora in essere.
2. All’esito delle modifiche dello statuto previste dall’articolo 2, comma 28, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono confermati a favore dell’Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA i contributi di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), relativi ai progetti previsti nella graduatoria approvata nell’anno 2007.
3. All’articolo 21 della legge regionale 26/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole <<, e enti pubblici;>> sono sostituite dalle seguenti: <<enti pubblici, associazioni di categoria e organismi di ricerca;>>;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
<<2 bis. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.>>.
4. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 21, comma 1, della legge regionale 26/2005, come modificato dalla lettera a) del comma 3, continuano a fare carico all’unita’ di bilancio 6.5.2.1130 e al capitolo 5134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.
ARTICOLO 6
(Norme concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, e’ autorizzata a destinare le risorse di cui all’articolo 14, comma 49, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), in deroga ai vincoli di destinazione stabiliti dall’articolo 14, comma 50, lettere a), b) e c), ripartendole diversamente tra le finalita’ di cui ai commi 46 e 48, anche modificando, ove occorra, le deliberazioni di destinazione gia’ assunte.
2. Sono abrogati i commi 62, 105 e 106 dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).
ARTICOLO 7
(Modifica alla legge regionale 29/2005)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita’ commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), e successive modifiche, dopo l’articolo 14 e’ inserito il seguente:
<<Art. 14 bis
(Esercizi allocati sul territorio di piu’ Comuni)
1. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di piu’ Comuni contermini, la competenza a ricevere la denuncia d’inizio attivita’ ovvero a rilasciare l’autorizzazione commerciale nonche’ in materia di sanzioni amministrative e’ del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.
2. Nel caso di esercizi di grande struttura, il Comune, sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita, rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.
3. Ai fini di quanto prescritto ai commi 1 e 2, il Comune rilascia l’autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.>>.
ARTICOLO 8
(Contributo straordinario a favore dell’Autorita’ portuale di Trieste)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore dell’Autorita’ portuale di Trieste, finalizzato allo sviluppo di servizi multimodali e multi cliente da e per il porto di Trieste.
2. La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 1 avverra’ in un’unica soluzione sulla base della presentazione, da parte del beneficiario, di un programma triennale che preveda un incremento delle merci trasportate con modalita’ ferroviaria.
3. Il beneficiario della contribuzione straordinaria di cui al comma 1 e’ tenuto a presentare istanza alla Direzione centrale mobilita’ e infrastrutture di trasporto, corredata del programma triennale di cui al comma 2, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2010 a carico dell’unita’ di bilancio 4.3.2.1078 e del capitolo 1003 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 del bilancio 2010, con la denominazione “Contributo straordinario all’autorita’ portuale di Trieste per lo sviluppo di servizi multimodali e multi cliente da e per il porto di Trieste”.
5. All’onere di 3 milioni di euro per l’anno 2010 derivante dall’applicazione del disposto di cui al comma 4, si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unita’ di bilancio/capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 rispettivamente per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) 800.000 euro dall’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 e dal capitolo 1600;
b) 1.800.000 euro dall’unita’ di bilancio 3.7.1.1067 e dal capitolo 3977;
c) 400.000 euro dall’unita’ di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490.
ARTICOLO 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 4 giugno 2010.