Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Capo I
Accelerazione della realizzazione di opere pubbliche
ARTICOLO 1
Procedure contributive in materia di opere pubbliche)
1. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 gli incentivi per opere pubbliche previste da normative regionali di settore sono assegnati, prioritariamente, nella misura del 70 per cento per lavori di importo complessivo fino a 500.000 euro e, nella misura del restante 30 per cento, per lavori di importo complessivo superiore a 500.000 euro, che siano cantierabili entro centoventi giorni dalla data in cui sono disponibili i finanziamenti. Un’opera si considera cantierabile in presenza del progetto definitivo approvato e corredato delle autorizzazioni previste.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi finanziati nell’ambito di programmi e iniziative comunitarie, nell’ambito dei programmi attuativi regionali e nazionali finanziati con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), nonche’ agli interventi finanziati a valere sugli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina
dei Consorzi di sviluppo industriale), sull’articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e sull’articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, della viabilita’, dell’edilizia, scolastica, sociale e sanitaria.
3. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie ai soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ai fini della predisposizione della progettazione definitiva relativa a lavori di importo complessivo fino a 1 milione di euro, con priorita’ per il completamento di opere gia’ avviate, nonche’ per opere di edilizia scolastica, di risparmio energetico, di adeguamento alle norme antisismiche e di abbattimento delle barriere architettoniche.
4. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 3 sono concesse con procedimento a sportello in un’unica soluzione, sono erogate nella misura del 95 per cento delle spese di progettazione con il provvedimento di concessione e sono restituite, senza interessi, entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede alla consegna di una copia del progetto. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell’anticipazione finanziaria e il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione dell’anticipazione, nonche’ l’esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l’organo concedente puo’ concedere una proroga del termine per larestituzione dell’anticipazione e per la consegna di copia el progetto o, previa deliberazione della Giunta regionale, fissarne uno nuovo.
5. Alla legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 dell’articolo 8 e’ aggiunto il seguente periodo:
<<Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dell’intervento, l’approvazione dell’elenco annuale dei lavori di cui all’articolo 7 sostituisce l’approvazione del progetto preliminare.>>;
b) dopo il comma 9 bis dell’articolo 9 sono inseriti i seguenti:
<<9 ter. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis sono affidati preferibilmente con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa di cui all’articolo 17.
9 quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis possono essere affidati con il criterio del prezzo piu’ basso ove ritenuto motivatamente piu’ adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio di cui al comma 9 ter.
9 quinquies. Per l’affidamento degli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis le stazioni appaltanti devono, preferibilmente, utilizzare le tariffe professionali previste per le categorie interessate quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento.>>;
c) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 prima della parola <<con>> e’ inserita la seguente: <<preferibilmente>>;
d) dopo il numero 8) del comma 3 dell’articolo 17 e’ inserito il seguente:
<<8 bis) innovazione tecnologica o di processo nell’opera da realizzare;>>;
e) al comma 3 dell’articolo 22 dopo le parole <<procedura negoziata>> sono
inserite le seguenti: <<di importo superiore a 500.000 euro>>;
f) al comma 1 dell’articolo 50 dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente:
<<La Giunta regionale puo’ approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale di cui all’articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operativita’ di ogni singolo settore.>>;
g) al comma 4 dell’articolo 50 dopo le parole <<per materia>> sono aggiunte le seguenti: <<e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario>>;
h) al comma 5 dell’articolo 51 prima delle parole <<La deliberazione di cui al comma 4>> sono inserite le seguenti: <<Qualora il delegatario non sia gia’ stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all’articolo 7,>>;
i) dopo la lettera a) del comma 7 dell’articolo 51 e’ inserita la seguente:
<<a bis) l’eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;>>;
j) il comma 1 dell’articolo 56 e’ sostituito dal seguente:
<<1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, e’ disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare.
L’importo del finanziamento e’ commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell’opera. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento e’ disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intendono raggiungere, la tipologia dell’intervento, i tempi di realizzazione e la spesa preventivata.>>;
k) il comma 2 dell’articolo 56 e’ sostituito dal seguente:
<<2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell’ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l’aliquota massima del 10 per cento dell’ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l’aliquota massima del 5 per cento dell’ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto.>>;
l) dopo il comma 6 bis dell’articolo 56 e’ aggiunto il seguente:
<<6 ter. Per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la concessione del finanziamento e’ disposta, in via definitiva, sulla base di uno studio di fattibilita’ certificato dal responsabile del procedimento comprendente, quale parte integrante, il quadro economico dell’opera.>>;
m) dopo il comma 5 dell’articolo 68 e’ aggiunto il seguente:
<<5 bis. Qualora non ricorra la necessita’ espropriativa, per le opere finanziate ai sensi dell’articolo 56, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonche’ la concessione di un’eventuale proroga spettano all’organo concedente il contributo. I termini possono essere prorogati un’unica volta e comunque in misura non superiore al 40 per cento del termine
inizialmente previsto. In caso di mancato rispetto del termine finale, l’organo concedente, su istanza del beneficiario, puo’, in presenza di motivate ragioni, confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero confermare il contributo quando i lavori siano
gia’ stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell’interesse pubblico.>>.
6. I rientri delle anticipazioni confluiscono nel bilancio regionale con vincolo di destinazione a ulteriori predisposizioni di progetti. L’iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per tali finalita’ viene effettuata con la legge di assestamento del bilancio dell’anno successivo all’avvenuta riscossione.
7. Per le finalita’ previste dal comma 4 e’ autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 3.10.2.2007 e del capitolo 7010 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione "Spese per anticipazioni finanziarie agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici" e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l’anno 2009.8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unita’ di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 per l’importo a fianco di ciascuno elencati:
a) unita’ di bilancio 2.4.2.1053 - capitolo 2295 per 800.000 euro per l’anno 2009;
b) unita’ di bilancio 5.1.1.1088 - capitolo 6037 per 460.000 euro per l’anno 2009;
c) unita’ di bilancio 4.5.2.1081 - capitolo 3870 per 220.000 euro per l’anno 2009;
d) unita’ di bilancio 10.1.1.1163 - capitolo 9039 per 20.000 euro per l’anno 2009.
9. In relazione ai rientri previsti dal comma 6 e’ istituito “per memoria” all’unita’ di bilancio 3.2.132 il capitolo 40 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione "Rientri delle anticipazioni finanziarie concesse agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici".
10. Dopo il comma 6 quater dell’articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonche’ modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), e’ aggiuntoil seguente:
<<6 quinquies. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a costituire, modificare o estinguere, in nome e per conto della Regione, diritti di servitu’ di acquedotto o diritti di servitu’ comunque connessi con l’esercizio delle proprie finalita’ istituzionali.>>.
ARTICOLO 2
(Modifiche alla legge regionale 13/2005)
1. Alla legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio
idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 <<Disposizioni in materia di risorse idriche>>), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 13 dell’articolo 11 e’ inserito il seguente:
<<13 bis. Nelle more di applicazione dell’articolo 28 e comunque entro il 31 dicembre 2010, puo’ essere disposto il trasferimento di personale alle Autorita’ d’ambito da parte delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica di cui le stesse Autorita’ si sono avvalse per l’espletamento delle loro funzioni. In tale ipotesi deve essere assicurato al personale trasferito il mantenimento della qualifica professionale e del livello di inquadramento corrispondente a quello posseduto al momento del trasferimento.>>;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 12 e’ inserito il seguente:
<<2 bis. Le Autorita’ d’ambito sono autorita’ espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’), e del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302
(Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’), e successive modifiche, per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei
loro programmi di intervento di cui al comma 2. Per tali opere le funzioni di autorita’ espropriante possono essere delegate dall’Autorita’ ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale cosi’ come previsto dall’articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
327/2001. Per tali opere la dichiarazione di pubblica utilita’ disposta ai sensi dell’articolo 67 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, puo’ essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. In tal caso l’approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente
competente costituisce, se necessaria, variante allo strumento urbanistico senza la necessita’ dell’approvazione regionale. Fermo restando quanto previsto dal Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 302/2002, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all’articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto, in ordine all’obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.>>;
c) dopo il comma 5 dell’articolo 24 e’ inserito il seguente:
<<5 bis. Le Autorita’ d’ambito, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita’ previste nei loro programmi di intervento di cui all’articolo 12, comma 2, possono indire Conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche. I compiti di cui al presente comma possono essere delegati dalle Autorita’ ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale.>>.
ARTICOLO 3
(Disposizioni in materia di tariffe dell’autorizzazione integrata ambientale)
1. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite dagli allegati I, II e III del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalita’ anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59), e applicate ai sensi dell’articolo 6, comma 23, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), per l’istruttoria nei casi:
a) di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
b) di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
c) di rinnovo dell’autorizzazione;
d) di nuovo rilascio dell’autorizzazione a seguito di modifica sostanziale;
e) di riesame dell’autorizzazione che dia luogo a modifica sostanziale;
f) di aggiornamento dell’autorizzazione a seguito di modifica non sostanziale e di riesame dell’autorizzazione che dia luogo a modifica non sostanziale.
2. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite dall’allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008 e applicate ai sensi dell’articolo 6, comma 23, della legge regionale 2/2006, relative ai controlli di ARPA consistenti nelle attivita’ di verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti, di verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel piano di monitoraggio, di verifica della regolare trasmissione dei dati, di verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell’autorizzazione e di verifica presso lo stabilimento dell’osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell’autorizzazione integrata ambientale.
3. Sono ridotte del 65 per cento le tariffe di cui al comma 2 relative agli impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini di cui al punto 6.6 dell’allegato I al decreto legislativo 59/2005.
4. Le percentuali di riduzione delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate del 5 per cento nel caso di imprese certificate UNI EN ISO 14001 e del 10 per cento nel caso di imprese in possesso della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit. Tali ulteriori riduzioni della tariffa non sono tra loro cumulabili.
5. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle tariffe gia’ versate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 6, comma 23, della legge regionale 2/2006.
7. Ai fini di cui al comma 6, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a restituire, senza interessi, le quote delle tariffe versate in eccedenza agli aventi diritto.
8. Gli aventi diritto alla restituzione trasmettono al Servizio competente in materia di autorizzazione integrata ambientale, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5, l’istanza di restituzione recante la quantificazione dell’importo a essi spettante, determinato dalla differenza fra l’ammontare gia’ versato e quello dovuto, ricalcolato in base alle linee guida di cui al comma 5 e con l’applicazione della percentuale di cui ai commi 1, 2 e 4, nonche’ l’indicazione delle modalita’ di accreditamento di tale somma.
9. Al comma 25 dell’articolo 6 della legge regionale 2/2006 le parole <<da una convenzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>.
10. L’istanza di cui al comma 8 e’ corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008. I moduli dell’istanza e della dichiarazione sostitutiva sono pubblicati sul sito internet della Regione.
11. Per le finalita’ previste dal comma 7, relativamente alle istruttorie di cui ai commi 1 e 4, e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 2.4.1.2060 e del capitolo 2320 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione "Restituzione agli aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe previste per istruttorie connesse all’autorizzazione integrata ambientale" e con lo stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2009.
12. Per le finalita’ previste dal comma 7, relativamente ai controlli di cui ai commi 2, 3 e 4, e’ autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 2.4.1.2060 e del capitolo 2330 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione "Restituzione agli aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe previste per attivita’ di controllo connesse all’autorizzazione integrata ambientale" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2009.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 11 e 12 si provvede mediante storno a carico delle unita’ di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 per l’importo a fianco di ciascuno elencati:
a) unita’ di bilancio 11.4.1.1192 - capitolo 2223 per 500.000 euro per l’anno 2009;
b) unita’ di bilancio 11.4.1.1192 - capitolo 2323 per 10.000 euro per l’anno 2009.
ARTICOLO 4
(Modifiche alla legge regionale 17/2008 e alla legge regionale 30/2007)
1. Al comma 10 dell’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole <<Comune di Tarvisio>> sono sostituite dalle seguenti: <<Commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil istituito con legge regionale 2/1999>>.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 4, comma 10, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 2.2.2.1047 e al capitolo 9118 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui denominazione le parole “al Comune di Tarvisio” sono sostituite dalle seguenti: “al Commissario straordinario”.
3. In via di interpretazione autentica dell’articolo 5, comma 20, della legge regionale 17/2008, il finanziamento straordinario al Comune di Trieste per le attivita’ di recupero, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo di Trieste si intende finalizzato anche al sollievo e alla riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo contratto per le attivita’ medesime.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all’unita’ di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
5. In via di interpretazione autentica dell’articolo 4, commi 8 e 9, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), i contributi pluriennali al Comune di Trieste, parte dell’accordo di programma di cui all’articolo 4, comma 8, della legge regionale 30/2007, per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva nelle aree di proprieta’ comunale, si intendono finalizzati anche al sollievo e alla riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo contratto per gli interventi medesimi.
6. Gli oneri derivanti dell’applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all’unita’ di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 6156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
ARTICOLO 5
(Interpretazione autentica dell’articolo 161 della legge regionale 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche)
1. In via di interpretazione autentica dell’articolo 161, comma 1, della legge regionale 2/2002, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi anche a favore di altri enti a carattere privato diversi dalle associazioni senza fine di lucro, ma che appartengono alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), cosi’ come definite dall’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale), e purche’ l’investimento proposto persegua la finalita’ dell’accrescimento del patrimonio pubblico.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unita’ di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui denominazione dopo le parole <<di associazioni senza fini di lucro>> sono aggiunte le seguenti: <<nonche’ di altri enti a carattere privato che appartengono alla categoria delle ONLUS>>.
Capo II
Norme in materia di accelerazione delle procedure per la ealizzazione di opere strategiche di interesse regionale
ARTICOLO 6
(Finalita’ e ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo hanno lo scopo di accelerare la realizzazione di
opere regionali di interesse strategico, nonche’ di dotare la Regione di strumenti che ne facilitino la realizzazione.
2. Fino al completamento della riforma urbanistica e all’entrata in vigore del nuovo strumento di pianificazione generale regionale, la Regione dichiara l’interesse strategico delle opere regionali relative alle infrastrutture di trasporto, della mobilita’ e della logistica, nonche’ di quelle previste in piani o programmi di settore oppure di interventi singoli con le modalita’ e per gli effetti delle disposizioni che seguono.
3. La Giunta regionale, ai fini e per gli effetti del comma 2, approva in via preliminare l’elenco delle opere per le quali intende dichiarare l’interesse strategico entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge e lo sottopone al Consiglio delle Autonomie locali per l’intesa di cui all’articolo 36 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione del parere vincolante da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Acquisiti gli atti d’intesa e il parere della Commissione consiliare, la Giunta regionale approva in via definitiva l’elenco delle opere d’interesse strategico.
ARTICOLO 7
(Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita’ e della logistica)
1. Gli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti, oltre a produrre gli effetti di cui all’articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita’), prevalgono dalla data di efficacia degli stessi sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani di cui al capo II della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’ edilizia e del paesaggio), anche nelle more del loro recepimento nello strumento di pianificazione generale regionale.
2. A decorrere dalla data di efficacia degli atti di pianificazione di cui al comma 1 e’ sospesa ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni degli atti di pianificazione stessi, limitatamente alle aree individuate per la realizzazione delle opere medesime, per il periodo massimo di tre anni.
3. Il Comune adegua il proprio strumento di pianificazione generale, territoriale e urbanistica agli atti di pianificazione di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di efficacia degli stessi.
4. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sul Comune, nel caso in cui vi sia una accertata e persistente inattivita’ nell’esercizio delle funzioni pianificatorie rese obbligatorie in forza della presente legge.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta regionale assegna all’ente inadempiente, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza.
Decorso inutilmente tale termine e sentito il Comune interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.
6. L’approvazione del progetto preliminare di opere dichiarate di interesse strategico costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale dalla data della notifica dell’approvazione stessa al Comune territorialmente interessato.
7. Il progetto definitivo delle medesime opere e’ approvato a seguito della determinazione favorevole della conferenza di servizi, resa con le modalita’ di cui agli articoli 22 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L’approvazione del progetto definitivo costituisce accertamento di conformita’ urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilita’ dei relativi lavori.
8. La pubblicazione del progetto dell’atto di pianificazione di cui al comma 1, disposta nel rispetto delle norme di settore e integrata dall’affissione all’Albo del Comune interessato e dalla pubblicazione sul sito internet della Regione, assolve agli adempimenti di pubblicita’ previsti dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
9. Ferme restando le disposizioni normative a tutela della concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali.
10. Nelle more dell’efficacia degli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti i Comuni possono variare lo strumento urbanistico generale per adeguarlo alle previsioni del Sistema infrastrutturale dei trasporti contenute nel Piano urbanistico regionale generale (PURG) e nelle sue varianti, nonche’ all’intesa Stato-Regione Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita’ produttive).
ARTICOLO 8
(Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione)
1. La Giunta regionale delibera motivatamente, secondo le procedure di cui all’articolo 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale delle opere incluse in atti pianificatori e programmatori di settore. Tale deliberazione e’ pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Gli interventi inclusi in atti pianificatori o programmatori regionali di settore, dichiarati di interesse strategico ai sensi dell’articolo 6, comma 3,
prevalgono sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani territoriali infraregionali disciplinati dall’articolo 14 della legge regionale 5/2007 qualora nella procedura di formazione del piano o programma sia garantita la partecipazione del pubblico e degli enti locali interessati.
3. Il responsabile del procedimento adotta, per le finalita’ di cui al comma 2, gli atti necessari a garantire la partecipazione del pubblico e degli Enti locali interessati a integrazione delle norme procedurali di formazione del piano o programma qualora queste non prevedano in modo esplicito le richieste forme partecipative.
4. Alla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6, comma 3, sono allegati gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione degli interventi del piano o del programma nello strumento urbanistico generale comunale.
5. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e la notifica al Comune interessato del provvedimento di approvazione del piano o programma determinano gli effetti di cui all’articolo 7, commi 2, 8 e 9.
6. L’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della conferenza di servizi secondo le modalita’ previste dagli articoli 22 e seguenti della legge regionale 7/2000 produce gli effetti previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dall’articolo 7.
ARTICOLO 9
(Opere strategiche puntuali)
1. La Giunta regionale puo’ deliberare motivatamente, su richiesta dei Comuni interessati, previa conforme deliberazione dei Consigli comunali, e secondo le procedure di cui all’articolo 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale di interventi puntuali che richiedono una tempestiva realizzazione dei lavori qualora non siano utilmente esperibili le procedure ordinarie di legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1 comprende gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal progetto di interesse strategico regionale ed e’ pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e all’Albo pretorio del Comune interessato.
3. La deliberazione di cui al comma 1 prevale sulle destinazioni d’uso dello strumento urbanistico generale comunale e produce gli effetti di cui all’articolo 7, commi 2, 6, 8 e 9.
4. L’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della conferenza di servizi secondo le modalita’ previste dagli articoli 22 e seguenti della legge regionale 7/2000 produce gli effetti previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dell’articolo 7.
Capo III
Accelerazione e semplificazione delle procedure in materia di protezione civile
ARTICOLO 10
(Procedure di accelerazione straordinarie)
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, Province, Comuni, Consorzi di bonifica, Comunita’ montane e Autorita’ d’ambito o i soggetti gestori dalle stesse delegati inviano alla Protezione civile della Regione l’elenco delle opere in corso di progettazione preliminare o definitiva relative alla messa in sicurezza del territorio regionale e finanziate dall’Amministrazione regionale, con l’esclusione delle opere finanziate dalla Protezione civile della Regione, indicando per ciascuna di esse le autorizzazioni ricevute. Entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato alla protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati gli interventi afferenti la Protezione civile, i quali sono coordinati dalla Protezione civile della Regione in conformita’ alle procedure per essa definite.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di competenza dell’Amministrazione regionale.
ARTICOLO 11
(Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 1/2007)
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole: <<Centro operativo di protezione civile>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero del sistema integrato di protezione civile>>.
ARTICOLO 12
(Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile)
1. Per consentire nel piu’ breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile disposti ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), si prescinde dalla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
2. Il decreto dell’Assessore regionale delegato alla Protezione civile che autorizza l’avvio dell’intervento costituisce dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza e indifferibilita’ dell’opera, nonche’ avvio del procedimento espropriativo e autorizza l’occupazione d’urgenza dei suoli per l’immissione in possesso e l’inizio dei lavori.
3. Lo stesso decreto e’ inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione o a mano, ai proprietari reperibili o, se irreperibili, e’ pubblicato all’Albo comunale per almeno sette giorni.
Con la stessa comunicazione sono fissati luogo, data e modalita’ per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.
4. Completate le opere urgenti di protezione civile, le stesse sono consegnate con apposito atto all’ente territoriale competente, che provvede al completamento delle procedure finalizzate all’acquisizione delle aree, anche previa stipulazione dell’atto di cessione del bene, ovvero mediante emanazione del decreto di esproprio.
5. Al fine di completare le procedure di cui al presente articolo, con decreto dell’Assessore regionale delegato alla Protezione civile sono assegnate agli enti territoriali competenti le risorse finanziarie quantificate a cura della Protezione civile della Regione; ai fini della rendicontazione, gli enti individuati con il predetto decreto dell’Assessore regionale delegato alla Protezione civile devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell’ente o dal responsabile del procedimento, che attesti che le risorse finanziarie assegnate sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di assegnazione.
ARTICOLO 13
(Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile)
1. Per consentire nel piu’ breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile previsti dai piani straordinari di emergenza a seguito dell’emanazione di specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), ovvero disposti ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 64/1986, continua ad applicarsi quanto previsto dall’articolo 5 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale).
Capo IV
Misure urgenti in materia di attivita’ produttive
ARTICOLO 14
(Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi)
1. Nel quadro degli interventi di cui all’articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.
Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita’ europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita’ europee del 7 luglio 2004), a integrazione di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo, al fine di ridurre il rischio sottostante le operazioni poste in essere a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a rilasciare controgaranzie nei limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria, a valere sulle proprie disponibilita’ di bilancio.
2. Le controgaranzie di cui al comma 1, rilasciate alle condizioni e secondo le modalita’ indicate con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta dell’Assessore regionale alle attivita’ produttive e dell’Assessore regionale alle finanze, coprono tanto la quota di rischio garantita dal Fondo regionale di garanzia per le PMI, quanto la quota garantita dai Confidi convenzionati ai sensi dell’articolo 12 bis, comma 10, della legge regionale 4/2005.
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unita’ di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1545, 1546, 1547,
1745, 1746 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
4. Nel quadro degli interventi di cui all’articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 4/2005, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese e’ autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005, anche a
fronte di variazioni degli indicatori, valutati in sede istruttoria, superiori alla soglia indicata dall’articolo 22, comma 4, lettera b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 354 (Regolamento concernente criteri e modalita’ per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l’adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005), su motivato parere della Commissione valutatrice di cui all’articolo 7 della legge regionale 4/2005 in relazione alla situazione di crisi economica e finanziaria dei mercati nazionale e internazionale.
5. Nel quadro dei medesimi interventi di cui al comma 4, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese e’ autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del capo I della legge regionale 4/2005, anche a fronte di obiettivi raggiunti in misura inferiore a quella preventivata, qualora in presenza di un giudizio pienamente positivo, con riguardo agli indicatori diversi da quello afferente alla fattibilita’ economico finanziaria, in riferimento all’allegato C del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 354/2008, e con riguardo agli indicatori qualitativi di cui alla lettera B dell’allegato D del regolamento medesimo.
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 e’ inserito il seguente:
<<1 bis. Per le finalita’ di cui al comma 1 e subordinatamente all’approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), in merito alle quali puo’ darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attivita’ economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA), di cui all’articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all’articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita’ commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).>>.
7. Ai commi 3, 5, 6, 7 e 9, lettere a) e c), dell’articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 dopo la parola <<cogaranzie>> sono aggiunte le seguenti: <<e garanzie>>.
8. Al fine di attenuare le tensioni finanziarie delle PMI aventi sede o unita’ produttiva nel territorio regionale derivanti dalla maggiore difficolta’ di accesso al credito conseguente alla crisi dei mercati internazionali, al comma 5 dell’articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 dopo le parole <<consolidamento finanziario a medio termine>> sono inserite le seguenti: <<, nonche’ per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere>>.
9. Al comma 7 dell’articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 dopo le parole <<in linea capitale>> sono aggiunte le seguenti: <<, ovvero per operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento di piani di ammortamento per il rimborso di pregresse esposizioni finanziarie e in caso di altre rimodulazioni dei rapporti in essere, in linea capitale e interessi.>>.10. Alla lettera b) del comma 9 dell’articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 dopo la parola <<garanzia>> sono aggiunte le seguenti: <<e la cogaranzia>>.
11. Dopo l’articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 12 ter (Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attivita’ produttive)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese artigiane, industriali,del commercio, del turismo e dei servizi aventi sede o unita’ produttiva nelterritorio regionale vantati nei confronti delle grandi o medie imprese e delle pubbliche amministrazioni.
2. La provvista di cui al comma 1 e’ integrata dalle banche selezionate con un’ulteriore provvista per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall’Amministrazione regionale.3. Le banche emittenti sono individuate mediante procedura di evidenza pubblica; in tale sede le banche intenzionate a emettere obbligazioni finalizzate ai sensi del comma 1 comunicano alla Regione l’ammontare e le caratteristiche tecniche dell’emissione obbligazionaria e dello specifico programma di smobilizzo crediti che intendono finanziare attraverso la provvista.
4. Le obbligazioni sono costituite in serie speciale e sono rimborsabili entro cinque anni.
5. Le banche danno evidenza dell’utilizzo della provvista regionale nella documentazione di offerta relativa alle emissioni obbligazionarie ai sensi del presente articolo.
6. Le banche comunicano tempestivamente alla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie ogni evento connesso alla vita dei prestiti obbligazionari.
7. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano crediti nei confronti di imprese di grande o media dimensione, con priorita’ per i crediti maturati da imprese o nei confronti di imprese inserite in piani di crisi settoriali o territoriali.
8. Le operazioni di smobilizzo di cui al comma 1 riguardano altresi’ crediti nei confronti della pubblica amministrazione da effettuarsi con le modalita’ previste dalla normativa vigente in materia. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, l’Amministrazione regionale, gli Enti regionali, le Autonomie locali e funzionali e gli Enti e le Aziende del Servizio sanitario regionale, certificano, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.
9. Le operazioni di smobilizzo dei crediti sono effettuate a condizioni di mercato secondo modalita’ definite con regolamento regionale.
10. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata, per le finalita’ di cui al comma 1, a costituire nell’ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE) il “Fondo regionale smobilizzo crediti”, amministrato con contabilita’ separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese, aventi sede o unita’ produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.
11. Il “Fondo regionale smobilizzo crediti” provvede alla restituzione della provvista al “Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale” di cui all’articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), entro il termine di sei anni dal conferimento, e commisura la durata dei finanziamenti con la stessa concessi, prevedendone il rientro integrale entro il termine predetto.
12. Le modalita’ e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
13. Per le finalita’ di cui al comma 10 e subordinatamente all’approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008.
14. La vigilanza sulla gestione del “Fondo regionale smobilizzo crediti” e’ esercitata dalla Direzione centrale attivita’ produttive.
Art. 12 quater (Conferma dei contributi)
1. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d’impresa, nonche’ trasferimento dell’azienda o ramo d’azienda in gestione o in proprieta’ per atto tra vivi o per causa di morte, le agevolazioni previste dalla legislazione regionale nei confronti delle imprese dei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio, del turismo e dei servizi, assegnate o concesse, possono essere, rispettivamente, concesse o confermate, purche’ il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell’impresa avvenga senza soluzione di continuita’.>>.
12. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11, sono riferiti, ai sensi del comma 46, lettera e), al “Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale”.
13. Le disposizioni di cui all’articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11, trovano applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole:
<<riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili,>> sono soppresse.
15. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 23/2001 e’ inserito il seguente <<2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente
all’approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.>>.
16. Nella situazione di crisi economica e finanziaria l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a rimodulare le modalita’ e i termini del rimborso delle obbligazioni acquistate ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 5, della legge regionale 23/2001 anche attraverso la proroga della scadenza originaria fino al 31 dicembre 2015.
17. Per le finalita’ di cui al comma 16 l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a modificare la convenzione sottoscritta con l’Istituto emittente, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 23/2001, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a seguito di proposta dell’Assessore regionale alle attivita’ produttive di concerto con l’Assessore alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, per la disciplina delle modalita’ di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonche’ di utilizzo delle provviste.
18. Al comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell’industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), le parole: <<limitatamente ai progetti valutati di alto livello dal Comitato tecnico consultivo per la politica industriale,>> sono soppresse.
19. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 21, comma 2, della legge regionale 47/1978, come modificato dal comma 18, fanno carico all’unita’ di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
20. L’articolo 21, comma 2, della legge regionale 47/1978, come modificato dal comma 18, trova applicazione per tutti i progetti finanziati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture industriali previsti dall’articolo 21, comma 1, e dall’articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria <<Interventi per l’innovazione a favore del comparto industriale>>), anche se l’impresa beneficiaria ha gia’ presentato la rendicontazione finale di spesa.
21. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate per l’anno 2009 a valere sugli interventi di cui all’articolo 15, comma 4, lettera a), della legge regionale 3/1999, come modificata dall’articolo 3, comma 45, lettera b), della legge regionale 17/2008, anche se pervenute oltre il termine stabilito dall’articolo 15, comma 3, della legge regionale 3/1999 e non oltre il 15 marzo.
22. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 21 fanno carico all’unita’ di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
23. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), e’ inserita la seguente:
<<b bis) dai conferimenti delle autonomie locali e funzionali;>>.
24. Dopo il comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale 12/2002 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresi’ per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonche’ per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.
1 ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.>>.
25. Al comma 1 dell’articolo 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita’ commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), le parole <<cinque anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<sette anni>>.
26. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 96, comma 1, della legge regionale 29/2005, come modificato dal comma 25, fanno carico all’unita’ di bilancio 1.3.2.1018 e al capitolo 9322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui denominazione le parole “della durata massima di cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “della durata massima di sette anni”.
27. Per le finalita’ di cui all’articolo 96 della legge regionale 29/2005, come modificato dal comma 25, e con riferimento agli oneri di cui al comma 26, l’organo gestore e’ autorizzato a trasferire per un importo massimo fino a 1 milione di euro le disponibilita’ di competenza della gestione agevolativa di cui all’articolo 51 della legge regionale 12/2002, a favore degli interventi agevolati di cui all’articolo 96 della legge regionale 29/2005.
28. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 98 della legge regionale 29/2005 e’ inserita la seguente:
<<c bis) conferimenti delle autonomie locali e funzionali;>>.
29. Dopo il comma 3 dell’articolo 98 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. In particolare, le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresi’ per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonche’ per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.
3 ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.>>.
30. Al comma 23 dell’articolo 3 della legge regionale 17/2008 le parole <<entro il limite di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 giugno 2009>>.
31. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 3, comma 23, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 30, fanno carico all’unita’ di bilancio 1.1.2.1005 e al capitolo 6335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
32. Al comma 7 dell’articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita’ venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), dopo la parola <<abrogati>> sono aggiunte le seguenti: <<a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1>>.
33. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: <<Tale limite puo’ essere superato nel caso di partecipazioni societarie finalizzate a sviluppare e ristrutturare la filiera lattiero-casearia in zona montana.>>.
34. Al fine di promuovere il sistema produttivo regionale e sostenere efficacemente le vocazioni specifiche del suo territorio, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi per attivita’ di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l’attuazione di progetti di promozione all’estero che valorizzino la qualita’ delle produzioni e dei comparti locali.
35. I contributi sono concessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono l’attivita’ promozionale di cui al comma 34 attraverso le proprie articolazioni funzionali, in misura non superiore al 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di 300.000 euro.
36. Con regolamento regionale sono definiti le tipologie di intervento, le modalita’ di presentazione delle domande e delle rendicontazioni, nonche’ i criteri di valutazione delle domande medesime.
37. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 34 fanno carico all’unita’ di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
38. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), dopo le parole <<l’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti>> sono inserite le seguenti: <<, il cui procedimento di autorizzazione o concessione sia stato avviato dopo l’entrata in vigore della presente legge,>>.
39. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a costituire presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie un Fondo di rotazione, denominato “Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale”, di seguito denominato “Fondo”, da gestire con contabilita’ separata, secondo quanto disposto dall’articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita’ regionale).
40. Al Fondo di cui al comma 39 affluiscono:
a) le risorse proprie che l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a trasferire ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007;
b) le cedole obbligazionarie e i rientri di capitale in relazione all’acquisto di obbligazioni, ai sensi del comma 48;
c) gli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria;
d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi.
41. Il Fondo e’ gestito e amministrato dall’Assessore alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, che si avvale del Servizio programmazione e affari generali della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie; i relativi ordini di pagamento e di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che puo’ delegare il Direttore centrale della
programmazione, risorse economiche e finanziarie o altro dirigente della Direzione stessa. Il mandato ad amministrare conferito all’organo gestore del Fondo e’ attribuito con rappresentanza.
42. Tenendo conto dei flussi di cassa di entrata e di spesa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, e’ autorizzata a determinare l’ammontare della dotazione del Fondo, di cui al comma 40, lettera a), e i conseguenti trasferimenti di cassa al Fondo stesso, fermo restando quanto stabilito in sede di prima applicazione dal comma 50.
43. Le entrate del Fondo di cui al comma 40, lettere b), c) e d), rimangono nella disponibilita’ del medesimo; sono a carico del Fondo le ritenute fiscali e le spese per la tenuta del conto.
44. Ogniqualvolta ne valuti l’opportunita’ in relazione ai flussi di cassa del bilancio regionale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, e’ autorizzata a determinare i rientri al bilancio regionale stesso da parte del Fondo, a far carico sulle disponibilita’ di cui al comma 40, lettere a), b), c) e d); il gestore del Fondo provvede in tal caso al versamento delle somme cosi’ determinate a favore di apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.
45. Con le medesime deliberazioni di cui al comma 42, la Giunta regionale apporta al bilancio di previsione le necessarie variazioni nelle unita’ di bilancio e capitoli dello stato di previsione dell’entrata e della spesa;
dette deliberazioni costituiscono presupposto per l’aggiornamento del Programma operativo di gestione di cui all’articolo 28 della legge regionale 21/2007.
46. Il Fondo e’ autorizzato a concedere anticipazioni alle gestioni fuori bilancio dei seguenti Fondi di rotazione, per le rispettive finalita’:
a) Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE);
b) Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA);
c) Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia;
d) Fondo regionale di garanzia per le PMI;
e) Fondo regionale smobilizzo crediti, costituito nell’ambito del FRIE, ai sensi dell’articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, come inserito dal comma 11 del presente articolo;
f) Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo.
47. Gli atti amministrativi con cui si dispongono le anticipazioni devono prevedere il rientro delle anticipazioni stesse a favore del Fondo entro sei anni dalla data degli atti stessi.
48. Al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi, il Fondo e’ autorizzato altresi’ ad acquistare obbligazioni, della durata non superiore a sei anni, ai sensi ovvero per le finalita’ delle seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 26/1995;
b) legge regionale 23/2001;
c) legge regionale 2/2002;
d) legge regionale 12/2002;
e) capo I della legge regionale 4/2005, e successive modifiche;
f) legge regionale 29/2005.
49. La ripartizione delle risorse per l’attuazione dei commi 46 e 48 e’ determinata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fatto salvo quanto previsto al comma 50.
50. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) alle attivita’ di cui al comma 46, lettere a), b), c), e) e f), e’ destinata una somma complessiva pari a 200 milioni di euro; la determinazione dei Fondi di rotazione destinatari delle anticipazioni di cui al comma 46, nonche’ delle somme da concedere a ciascuno di essi e’ assunta dalla Giunta regionale;
b) alle attivita’ di cui al comma 46, lettera d), e’ destinata una somma complessiva pari a 50 milioni di euro;
c) alle attivita’ di cui al comma 48 e’ destinata una somma complessiva pari a 150 milioni di euro; la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l’allocazione delle risorse di cui al presente comma per l’attuazione di quanto disposto dal comma 48.
51. Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 48, il gestore del Fondo e’ autorizzato a stipulare con l’istituto emittente apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per la disciplina delle modalita’ per l’acquisto e il rimborso delle obbligazioni, nonche’ per l’utilizzo della provvista.
52. Il livello e le condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese sono disciplinati da appositi regolamenti regionali, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta di concerto fra l’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie e l’Assessore regionale alle attivita’ produttive, nel rispetto della normativa comunitaria
in materia di aiuti di Stato; la Giunta regionale stabilisce i termini entro cui deve essere effettuato il rimborso delle obbligazioni, entro la durata massima di cui al comma 48.
53. Il Fondo e’ dotato di autonomia patrimoniale ed e’ gestito, con evidenza contabile separata, dal soggetto gestore del Fondo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, nonche’, per quanto concerne il trattamento fiscale, delle norme di cui all’articolo 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale); la gestione del Fondo deve evidenziare i pagamenti e gli incassi, relativamente a ogni singola operazione compresa fra quelle previste dalla presente legge.
54. Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), e successive modifiche; la Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, il controllo sulla gestione del Fondo.
55. Le risorse di cui al comma 40, lettera a), sono trasferite dal bilancio regionale in favore del Fondo attraverso l’utilizzo di capitoli di spesa appositamente istituiti e gestiti presso la Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, Servizio programmazione e affari generali;
al medesimo Servizio compete la gestione dei relativi capitoli di entrata.
56. In corrispondenza dell’assunzione di ciascun impegno di spesa necessario per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 si provvede all’accertamento contestuale di un’entrata di pari importo a favore del bilancio regionale.
57. Il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 55 e’ effettuato anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 17, della legge regionale 14/2003, in conseguenza dell’adozione della deliberazione di cui al comma 42.
58. La cessazione del Fondo e’ disposta con decreto del Presidente della Regione e, contestualmente o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso; al termine della liquidazione tutte le risorse del Fondo affluiscono al bilancio della Regione, con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata.
59. Per le finalita’ di cui ai commi 39 e 40, lettera a), e’ autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2009, a carico dell’unita’ di bilancio 10.2.2.3461 e del capitolo 9900 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009–2011 e del bilancio per l’anno 2009, con la denominazione “Trasferimenti al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale”, e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l’anno 2009.
60. In relazione al disposto di cui al comma 39 sono istituiti nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2011 e del bilancio per l’anno 2009 l’unita’ di bilancio 4.5.270 con la denominazione “Rientri da concessione di crediti” e il capitolo 999 con la denominazione “Rientri derivanti dall’applicazione dell’articolo 14, comma 38, della legge regionale 11/2009”, e con lo stanziamento di 400 milioni di euro per l’anno 2009.
61. Nel caso in cui il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 4/2005 sia soggetto a escussione, i conseguenti oneri finanziari sono rimborsati dal bilancio regionale, con riferimento alle unita’ di bilancio e capitoli di cui al comma 3 del presente articolo.
ARTICOLO 15
(Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese)
1. Nella situazione di crisi economica e finanziaria, ai fini di accelerare le procedure di spesa a favore del sistema delle imprese, l’Amministrazione regionale, gli organismi gestori di contributi e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzati, su richiesta dei beneficiari, a effettuare erogazioni in via anticipata sui canali contributivi previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 21 e 22 della legge regionale 47/1978;
b) capo I e V della legge regionale 4/2005;
c) articolo 11 della legge regionale 26/2005;
d) articolo 53 bis della legge regionale 12/2002.
2. In deroga all’articolo 39 della legge regionale 7/2000 e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, l’erogazione in via anticipata e’ disposta alla presentazione della rendicontazione senza ulteriori attivita’ di controllo e senza necessita’ di ulteriori garanzie, ferme restando le risultanze della successiva istruttoria.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche se l’impresa beneficiaria ha gia’ presentato la rendicontazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’erogazione in via anticipata e’ disposta sino alla misura del 30 per cento dell’importo concesso, al netto di quanto gia’ eventualmente erogato in via anticipata.
5. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), nella misura del 100 per cento a fronte delle spese connesse all’attivita’ di certificazione ai sensi dell’articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 7/2000, relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) articoli 21 e 22 della legge regionale 47/1978, e successive modifiche;
b) articolo 11 della legge regionale 26/2005;
c) articolo 53 bis della legge regionale 12/2002.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica, anche se l’impresa beneficiaria ha gia’ presentato la rendicontazione finale di spesa, ai progetti finanziati ai sensi dei seguenti regolamenti regionali:
a) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 260/2007 e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 451 (Regolamento d’attuazione del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni);
b) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalita’ e procedure per l’attuazione degli interventi a favore dell’innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall’articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 <<Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico>> e dalla programmazione comunitaria);
c) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 344 (Regolamento concernente i criteri e le modalita’ per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell’articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria), e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 421 (Regolamento concernente i criteri e le modalita’ per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell’articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e ai sensi della programmazione comunitaria).
7. A far data dal 2010 le disposizioni di cui al presente articolo possono avere applicazione anche per quanto concerne le tipologie di progetti finanziati per il tramite dei fondi strutturali FESR di cui al Programma Operativo Regionale (POR) Competitivita’ Regionale e Occupazione 2007-2013, con decorrenze, limiti, modalita’ e termini stabiliti dalla competente Autorita’ di Gestione al fine di garantire gli adempimenti di cui all’articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con quanto indicato dall’articolo 27 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), e dalle disposizioni di cui al relativo regolamento che disciplina gli aspetti relativi alla gestione e all’attuazione del programma.
8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all’unita’ di bilancio 1.6.2.1036 e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 di seguito elencati:
a) capitolo 8020 - relativamente al disposto di cui alla lettera a);
b) capitolo 9338 - relativamente al disposto di cui alla lettera b);
c) capitolo 8657 - relativamente al disposto di cui alla lettera c).
ARTICOLO 16
(Contributi straordinari al Comune di Arta Terme per la stagione termale 2009)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Arta Terme per interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l’anno in corso.
2. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 9111 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per
interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l’anno in corso>> e con lo stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
ARTICOLO 17
(Finanziamento dei piani di azione locale delle Comunita’ montane e delle Province di Gorizia e Trieste)
1. Per attivare anticipatamente gli investimenti, semplificando le procedure amministrative e contrastare gli effetti sociali della crisi economica in atto sulla societa’ regionale utilizzando risorse regionali gia’ stanziate per la specifica finalita’, ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dai piani di azione locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), e definiti per il triennio 2009-2011 ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 4/2008, e’ autorizzata ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 21/2007 la spesa pluriennale di 21.248.287,50 euro, in ragione di 7.248.287,50 euro per l’anno 2009 e di 7 milioni di euro per ognuno degli anni 2010 e 2011, con onere a carico dell’unita’ di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unita’ di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. Al finanziamento dei piani di azione locale di cui al comma 1, secondo le disposizioni della legge regionale 4/2008, l’Amministrazione regionale provvede altresi’ con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), iscritte all’unita’ di bilancio 9.2.2.1158 e derivanti dalle
assegnazioni delle quote annuali non impegnate, comprese quelle da iscrivere in corso di esercizio nel triennio 2009-2011.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all’unita’ di bilancio 9.2.2.1158 e al capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
5. Gli interventi, anche di tipo contributivo, inseriti nei piani di azione locale di cui al comma 1 sono attuati dalle Comunita’ montane e dalle Province di Gorizia e Trieste, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera a), della legge regionale 1/2006, fatta salva diversa determinazione in merito all’individuazione del soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento contenuta nei piani medesimi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 4/2008.
6. La versione definitiva dei piani di cui al comma 1, prevista dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale 4/2008, conseguente alla presentazione all’Amministrazione regionale, in sede di prima applicazione della legge regionale 4/2008, delle proposte sulle quali l’Amministrazione regionale abbia comunicato la manifestazione di interesse ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 4/2008, e’ trasmessa dai Presidenti delle Comunita’ montane e delle Province di Gorizia e Trieste alla Regione entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta che i piani non siano finanziati
dall’Amministrazione regionale.
ARTICOLO 18
(Interpretazione autentica dell’articolo 73, comma 2, e dell’articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000)
1. In attuazione delle disposizioni normative contenute nell’articolo 73, comma 2, della legge regionale 7/2000, il comma 1 dell’articolo 32 della medesima legge si applica anche a tutti i programmi Konver-Italia – periodo 16.03.1995 – 31.12.1999 che alla data di entrata in vigore della legge regionale 7/2000 avevano ancora in corso i rapporti contributivi di cui ai finanziamenti predetti.
Capo V
Aiuti de minimis nel settore della pesca
ARTICOLO 19
(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 17/2008)
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17/2008 e’ sostituito dal seguente:
<<1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a predisporre un regime di aiuti de minimis nel settore della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, con la concessione agli operatori del settore della pesca marittima di compensazioni conseguenti all’arresto definitivo ovvero di aiuti in materia di compensazione socio-economica nel rispetto della programmazione nazionale e comunitaria.>>.
2. Gli oneri di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 1.1.1.1001 e al capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 la cui denominazione e’ sostituita con la seguente “Ristoro, in regime di aiuti de minimis, ai pescatori per la fuoriuscita precoce dal settore della pesca, ovvero aiuti in materia di compensazione socio-economica”.
Capo VI
Interventi nel settore lavoro e formazione professionale
ARTICOLO 20
(Lavoro somministrato per esigenze straordinarie connesse alla crisi economica)
1. Al fine di garantire la funzionalita’ delle misure anticrisi nel settore del lavoro l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a utilizzare personale somministrato nel limite massimo di dieci unita’ e per la durata massima di ventiquattro mesi.
2. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa di 290.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 e con lo stanziamento di 290.000 euro per l’anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
ARTICOLO 21
(Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarieta’ difensivi)
1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unita’ locali nel territorio regionale che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulino contratti di solidarieta’ difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all’integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale, interessati dalla conseguente riduzione dell’orario di lavoro.
2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri, le condizioni e le modalita’ di concessione dei benefici di cui al comma 1.
3. Condizione per la concessione dei benefici di cui al comma 1 e’ la preventiva concessione, da parte del competente organo nazionale a favore dell’impresa richiedente,dell’integrazione salariale connessa alla stipulazione del contratto di solidarieta’ difensivo ovvero del contributo di solidarieta’.
4. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4491 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione “Sostegno alla stipulazione dei contratti di solidarieta’ difensivi” e con lo stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2009.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2001 e del bilancio per l’anno 2009.
ARTICOLO 22
(Sostegno al reddito dei collaboratori a progetto)
1. Nei limiti delle risorse di cui al comma 5 e nei soli casi di fine lavoro, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a riconoscere una somma, liquidata in un’unica soluzione, di entita’ non superiore al 30 per cento del reddito percepito nell’anno precedente, ai collaboratori a progetto di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale del Friuli Venezia Giulia (INPS) di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i quali soddisfino tutte le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari e inferiore al minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e siano stati accreditati presso la gestione separata dell’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 un numero di mensilita’ non inferiore a tre;
b) con riferimento all’anno di riferimento siano accreditati presso la gestione separata dell’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 un numero di mensilita’ non inferiore a tre;
c) non risultino accreditati nell’anno precedente almeno due mesi presso la gestione separata dell’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995;
d) rispettino quanto previsto dall’articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche.
2. Il trattamento di cui al comma 1 e’ cumulabile con quello previsto dall’articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, e successive modifiche, ma in ogni caso la somma liquidata complessivamente non puo’ comunque superare il 30 per cento del reddito percepito nell’anno precedente.
3. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a trasferire le risorse di cui al comma 1 all’ INPS che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, eroga il trattamento fino a esaurimento delle risorse disponibili.
4. Con convenzione, l’Amministrazione regionale definisce con l’INPS gli aspetti operativi e procedurali connessi all’erogazione del trattamento di cui al comma 1, nonche’ le modalita’ di effettuazione del relativo monitoraggio.
5. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa di 5.210.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4680 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione "Trasferimenti all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale del Friuli Venezia Giulia per il sostegno dei collaboratori a progetto" e con lo stanziamento di 5.210.000 euro per l’anno 2009.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
7. Con regolamento regionale sono determinati le modalita’ di richiesta, i criteri e le modalita’ di concessione del trattamento di cui al comma 1.
ARTICOLO 23
(Finanziamento al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane dell’EBIART)
1. Ai sensi dell’articolo 68 bis della legge regionale 12/2002 viene ulteriormente finanziato il Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane dell’EBIART (Ente bilaterale artigianato) con un importo di 500.000 euro per ilsostegno al reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a cinque dipendenti, che abbiano concordato, per i propri dipendenti o parte di essi, con le organizzazioni sindacali il ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, e successive modifiche, e a quanto previsto nell’“Accordo quadro di cui al punto 6 dell’Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2009 tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Friuli Venezia Giulia relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga nel 2009”, sottoscritto il 13 maggio 2009 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le parti sociali.
2. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8603 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione “Fondo per il sostegno al reddito per le aziende artigiane dell’EBIART” e con lo stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.
ARTICOLO 24
(Progetti a favore di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali)
1. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunita’ tra uomo e donna, prestazioni di attivita’ socialmente utili mediante l’utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali.
2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalita’ di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonche’ le modalita’ di presentazione dei progetti.
3. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa di 2.700.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4681 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione "Sostegno alle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di attivita’ socialmente utili mediante l’utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali" e con lo stanziamento di 2.700.000 euro per l’anno 2009.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
ARTICOLO 25
(Accelerazione di procedimenti in materia di formazione professionale)
1. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti organici di adeguamento,
semplificazione e razionalizzazione dei regolamenti vigenti in materia di formazione professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 19, della legge regionale 17/2008, con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate, con riferimento a interventi formativi gia’ avviati che coinvolgono direttamente le imprese regionali in attivita’ formative di lavoratori occupati e non occupati, specifiche disposizioni di deroga dai termini temporali previsti per il completamento di progetti e la relativa rendicontazione, fermo restando il rispetto dei vincoli e delle procedure previste dai regolamenti comunitari recanti disposizioni in materia di impiego del Fondo sociale europeo.
Capo VII
Accelerazione di procedure di spesa in materia di politiche per la famiglia
ARTICOLO 26
(Modifiche alla legge regionale 11/2006 e alla legge regionale 20/2005)
1. Al comma 1 dell’articolo 7 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita’), le parole <<, sulla base di programmi concordati e inseriti nella programmazione locale>> sono soppresse.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 4530 e 8469 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. All’articolo 10 della legge regionale 11/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
<<2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all’applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell’erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.>>;
b) al comma 3 le parole <<su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al comma 2>>;
c) il comma 5 bis e’ sostituito dal seguente:
<<5 bis. Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate dalla Regione anche in forma diretta.>>;
d) il comma 5 ter e’ sostituito dal seguente:
<<5 ter. Qualora i benefici economici di cui al comma 2 siano erogati direttamente dalle mministrazioni comunali, la Regione concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai Comuni stessi per la gestione dei relativi procedimenti contributivi riservando a tal fine a valere sulle somme complessivamente trasferite quote specifiche il cui importo massimo e’ fissato di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale.>>.
4. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 10 della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 3, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 4530 e 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
5. Il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 11/2006 e’ abrogato.
6. Dopo l’articolo 21 della legge regionale 11/2006 e’ inserito il seguente:
<<Art. 21 bis (Delega di funzioni amministrative)
1. L’esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge, puo’ essere delegato, in tutto o in parte, ad altre amministrazioni pubbliche o a lnsiel SpA.
2. Qualora venga esercitato il potere di delega di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati secondo le modalita’ stabilite dalla Giunta regionale.>>.
7. AI comma 2 bis dell’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole <<agli anni scolastici 2006-2007 e 007-2008>> sono sostituite dalle seguenti:
<<agli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009>>.
8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 15 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 7, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
ARTICOLO 27
(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 4/2001)
1. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole <<o il recupero>> sono sostituite dalle seguenti: <<, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero>>.
2. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 4/2001 le parole <<a primo rischio decrescente>> sono sostituite dalle seguenti: <<da escutere successivamente ad ogni altra garanzia prestata>>.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 4/2001 e’ inserito il seguente:
<<5 bis. La garanzia del Fondo e’ cumulabile, a fronte dello stesso intervento edilizio, con eventuali agevolazioni richieste o ottenute a valere su leggi regionali o statali.>>.
ARTICOLO 28
(Norme in materia di edilizia residenziale)
1. Nel caso di separazione personale dei coniugi il trasferimento della residenza di uno dei coniugi beneficiari di contributo non comporta la revoca del medesimo qualora il ricorso per la separazione venga presentato entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.
2. I provvedimenti di revoca del contributo assunti prima dell’entrata in vigore della presente legge sono annullati previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a riassegnare le quote di contributo dagli stessi gia’ restituite o in corso di restituzione.
4. Per le finalita’ di cui al comma 3 la relativa spesa fa carico al fondo per l’edilizia residenziale di cui all’articolo 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica).
ARTICOLO 29
(Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della regionale 6/2003 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi in conto capitale pari agli interessi di mora maturati e non pagati, a fronte di mutui contratti dai privati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), per l’acquisto, la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero della casa di abitazione.
1 ter. I contributi di cui comma 1 bis sono concessi ed erogati alla banca mutuante in nome e per conto del mutuatario che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2009, non abbia pagato dall’1 luglio 2008 le rate di mutuo alle scadenze previste dai piani di ammortamento, per difficolta’ finanziarie dovute alla fruizione nei medesimi periodi degli ammortizzatori sociali.
1 quater. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 11/2009, sono definiti con regolamento ai sensi dell’articolo 12 i criteri e le modalita’ per la concessione e l’erogazione dei contributi.>>.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 10, comma 1 bis, della legge regionale 6/2003, come inserito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
Capo VIII
Disposizioni in materia societaria
ARTICOLO 30
(Bic Sviluppo Italia FVG)
1. Al fine di consentire la puntuale definizione delle previsioni di cui al protocollo d’intesa finalizzato al trasferimento della proprieta’ di Bic-Sviluppo Italia FVG SpA sottoscritto tra Regione, Ministero dello sviluppo economico e Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, in attuazione dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla Finanziaria regionale Friulia SpA una garanzia fidejussoria in relazione alle eventuali sopravvenienze passive o inesistenza di poste attive che non trovino gia’ copertura nelle disposizioni contrattuali, nel limite massimo del prezzo di cessione.
2. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definiti termini e modalita’ della garanzia fidejussoria concessa.
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unita’ di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1547 e 1747 dello stato di preisione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 2011 e del bilancio per l’anno 2009.
Capo IX
Disposizioni finali
ARTICOLO 31
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello ella sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 4 giugno 2009.