NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria
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Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1
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Modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Modificazione dell’art. 42, comma 1)
Il comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) è sostituito dal seguente: “1. Il Consiglio regionale è composto da trenta membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato.”.
ARTICOLO 2 (Modificazione dell’art. 67, comma 2)
Il comma 2 dell’articolo 67 della legge regionale n. 21/2005 è sostituito dal seguente: “2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiori ad otto, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.”.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Data a Perugia, 4 gennaio 2010 LORENZETTI
NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE) Nota al titolo della legge: ? La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, è pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S..
Nota all’art. 1: Il testo vigente dell’art. 42 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 42 Composizione. 1. Il Consiglio regionale è composto da trenta membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato. 2. Il sistema di elezione del Consiglio e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato. 3. La legge elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato.».
Nota all’art. 2: Il testo vigente dell’art. 67 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 67 Giunta regionale. 1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione ed esercita collegialmente le proprie funzioni. 2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiori ad otto, di cui uno con funzioni di Vice Presidente. 3. I componenti della Giunta nominati al di fuori del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale. 4. Nella Giunta deve essere garantita una presenza equilibrata di uomini e donne. 5. Gli Assessori esercitano le funzioni ad essi attribuite dal Presidente, conformandosi alle direttive da questi impartite, e sono individualmente responsabili degli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.».
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