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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1
Modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Modificazione dell’art. 42, comma 1)


Il comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) è sostituito dal seguente:
“1. Il Consiglio regionale è composto da trenta membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato.”.


ARTICOLO 2
(Modificazione dell’art. 67, comma 2)


Il comma 2 dell’articolo 67 della legge regionale n. 21/2005 è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiori ad otto, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.”.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 4 gennaio 2010
LORENZETTI



NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)
Nota al titolo della legge:
? La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, è pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S..


Nota all’art. 1:
Il testo vigente dell’art. 42 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 42 Composizione.
1. Il Consiglio regionale è composto da trenta membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato.
2. Il sistema di elezione del Consiglio e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.
3. La legge elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato.».


Nota all’art. 2:
Il testo vigente dell’art. 67 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 67 Giunta regionale.
1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione ed esercita collegialmente le proprie funzioni.
2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiori ad otto, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.
3. I componenti della Giunta nominati al di fuori del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.
4. Nella Giunta deve essere garantita una presenza equilibrata di uomini e donne.
5. Gli Assessori esercitano le funzioni ad essi attribuite dal Presidente, conformandosi alle direttive da questi impartite, e sono individualmente responsabili degli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.».



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