Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art. 1
(Sostituzione dell’articolo 1) (1)
Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 3) (2)
Art. 3
(Modificazione all’articolo 4) (3)
Art. 4
(Modificazioni all’articolo 5)
1. (4)
2. (5)
3. (6)
4. (7)
5. (8)
Art. 5
(Sostituzione dell’articolo 6) (9)
Art. 6
(Modificazioni all’articolo 9)
1. (10)
2. (11)
3. (12)
Art. 7
(Disposizioni di coordinamento)
1. Alla l.r. 46/1998 sono apportate, inoltre, le seguenti modificazioni:
a) le parole: “segretario comunale” e “segretari comunali”, salvo che agli articoli 5, comma 1, lettera q), 11, 12, 13 e 14, sono rispettivamente sostituite, anche nel titolo della legge, dalle seguenti: “segretario dell’ente locale” e “segretari degli enti locali”;
b) alla parola: “Sindaco”, ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: “, Presidente della Comunità montana e Presidente del BIM”, comprensive dell’articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.
Art. 8
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 2, 7 e 10 della l.r. 46/1998 sono abrogati.
Art. 9
(Disposizioni transitorie)
1. Il consiglio di amministrazione in carica al momento della costituzione dell’Agenzia resta in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato.
2. I beni e le risorse finanziarie gestiti dal consiglio di amministrazione, attraverso il BIM, sono trasferiti all’Agenzia a far data dalla sua costituzione.
3. Il segretario del BIM in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è iscritto alla parte prima dell’Albo regionale dei segretari entro venti giorni dall’entrata in vigore della medesima. In sede di prima applicazione e, comunque, sino al conferimento del nuovo incarico ai sensi della presente legge, al segretario in servizio è riconosciuta, ai fini della retribuzione di posizione, la collocazione nella fascia di appartenenza al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Sostituisce l’art. 1 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.
(2) Sostituisce l’art. 3 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.
(3) Modifica il comma 1 dell’art. 4 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.
(4) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell’art. 5 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.
(5) Modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 5 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.
(6) Modifica la lettera c) del comma 1 dell’art. 5 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.
(7) Sostituisce la lettera f) del comma 1 dell’art. 5 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.
(8) Modifica la lettera i) del comma 1 dell’art. 5 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.
(9) Sostituisce l’art. 6 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.
(10) Modifica la lettera a) del comma 1 dell’art. 9 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.
(11) Modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 9 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.
(12) Sostituisce il comma 4 dell’art. 9 della L.R. 19 agosto 1998, n. 46.