NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 60
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Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Organizzazione) 1. La presente legge disciplina l’organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule in coerenza con le disposizioni stabilite dalla legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani) e dall’Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 marzo 2002 (Linee guida per uniformare le attività di coordinamento in ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale ai fini del trapianto). 2. L’organizzazione di cui al comma 1 è costituita da: a) Strutture del Servizio Sanitario Regionale che effettuano o partecipano attivamente all’effettuazione dell’attività di trapianto di organi, tessuti e cellule; b) Centro Regionale Trapianti; c) Comitato regionale per i trapianti; d) Coordinatori locali. 3. Nel rispetto della particolare specializzazione delle diverse funzioni di coordinamento e in ottemperanza alla legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo), il Registro regionale dei donatori volontari di midollo osseo è istituito e riveste proprie funzioni ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 1996, n. 1862 (Istituzione e funzionamento del Registro regionale dei donatori volontari di midollo osseo). ARTICOLO 2 (Competenze della Regione) 1. Sono compiti della Regione: a) il controllo sulle attività dei Centri regionali e interregionali sulla base delle apposite linee guida del Ministero competente, ove emanate; b) le attività di autorizzazione, vigilanza e controllo sulle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi, tessuti e cellule sulla base dei requisiti e degli standard minimi di attività di cui all’articolo 16 della l. 91/1999 e agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 191/2007; c) la promozione dell’aggiornamento permanente degli operatori sanitari e amministrativi coinvolti nelle attività connesse all’effettuazione dei trapianti; d) la promozione di attività di informazione ed educazione sanitaria in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti; e) l’adesione al Centro Interregionale di Riferimento e l’approvazione delle direttive all’Azienda ospedaliera universitaria S. Martino per la stipula delle convenzioni attuative; f) l’approvazione delle direttive riguardanti l’articolazione organizzativa e le modalità di funzionamento del Centro Regionale Trapianti; g) la nomina del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti; h) la nomina del Comitato regionale dei trapianti. ARTICOLO 3 (Strutture del Servizio Sanitario Regionale che effettuano o partecipano attivamente all’effettuazione dell’attività di trapianto di organi, tessuti e cellule) 1. Le caratteristiche di multidisciplinarietà, multiprofessionalità e multisettorialità tipiche dell’attività trapiantologica sono garantite attraverso lo strumento organizzativo dei dipartimenti, anche interaziendali o integrati, al fine di garantire la sinergia e la integrazione delle competenze e delle strutture coinvolte a vario titolo nei diversi percorsi diagnostici e terapeutici. 2. L’Azienda ospedaliera universitaria San Martino, sede delle strutture maggiormente coinvolte nell’attività trapiantologica: a) costituisce all’interno della propria organizzazione il Dipartimento trapianti d’organo articolando le relative afferenze delle strutture coinvolte secondo i criteri clinico organizzativi ritenuti maggiormente funzionali ai diversi percorsi diagnostico-terapeutici; b) regola mediante apposite convenzioni le relazioni con le altre Aziende sanitarie regionali in materia di trapianti; c) stipula sulla base di direttive regionali l’accordo con il Centro Interregionale di Riferimento anche per le altre Aziende sanitarie regionali. 3. Il Dipartimento trapianti d’organo di cui al comma 2 cura l’attuazione delle convenzioni con il Centro Interregionale di Riferimento al quale sono attribuite le seguenti funzioni: a) gestione delle liste di attesa e assegnazione degli organi nell’ambito dell’organizzazione di afferenza in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro Nazionale Trapianti, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all’articolo 8, comma 6 della l. 91/1999; b) valutazione immunologica dei riceventi e dei donatori finalizzata al trapianto d’organi. ARTICOLO 4 (Centro Regionale Trapianti) 1. Il Centro Regionale Trapianti ha sede presso l’Azienda ospedaliera universitaria San Martino di Genova ed opera in stretto collegamento con il competente Dipartimento della Regione. 2. Il funzionamento del Centro Regionale Trapianti è assicurato dal Coordinatore di cui all’articolo 6, comma 1. 3. L’articolazione organizzativa e le modalità di funzionamento sono definite da apposito regolamento adottato dall’Azienda ospedaliera universitaria San Martino sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale. 4. Il Centro Regionale Trapianti è finanziato con specifiche e vincolate risorse del Fondo sanitario regionale. ARTICOLO 5 (Funzioni del Centro Regionale Trapianti) 1. Il Centro Regionale Trapianti svolge le seguenti funzioni: a) promuove le attività di prelievo di organi, tessuti e cellule nelle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione; b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali di cui all’articolo 9, in accordo con le linee guida del Centro Nazionale Trapianti; c) promuove e coordina le attività di informazione, educazione sanitaria e crescita culturale in materia di donazione di organi nella popolazione promossa dalla Regione in collaborazione con le associazioni di volontariato; d) promuove iniziative di formazione permanente ed aggiornamento del personale sanitario coinvolto nella donazione di organi; e) cura il collegamento per le materie di competenza con il Centro Interregionale di Riferimento e con il Centro Nazionale Trapianti; f) coordina le attività di raccolta e trasmissione al Sistema Informativo Trapianti dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro Nazionale Trapianti; g) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle équipe sanitarie e degli organi e tessuti nel territorio di competenza; h) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato; i) implementa ed assicura il funzionamento del registro regionale dei decessi con lesioni cerebrali; j) applica e diffonde le linee guida nazionali nell’ambito delle attività di donazione e trapianto. ARTICOLO 6 (Coordinatore del Centro Regionale Trapianti) 1. Il Centro Regionale Trapianti è coordinato da un Dirigente medico, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dei Direttori generali delle Aziende sanitarie, per la durata di cinque anni rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito esperienza nel settore dei trapianti. 2. Il Coordinatore Regionale è coadiuvato, nello svolgimento dei propri compiti, dal Comitato regionale dei trapianti di cui all’articolo 8. ARTICOLO 7 (Personale sanitario e amministrativo del Centro Regionale Trapianti) 1. Al Centro Regionale Trapianti è assegnato, dall’Azienda sanitaria che ne ospita la sede, il personale del ruolo sanitario e del ruolo amministrativo individuato nelle direttive regionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f). ARTICOLO 8 (Comitato regionale dei trapianti) 1. Il Comitato regionale dei trapianti è nominato dalla Giunta regionale, è presieduto dall’Assessore regionale alla Salute o suo delegato ed è composto: dai Coordinatori locali, di cui all’articolo 9, dai responsabili delle strutture per i prelievi e per i trapianti di organi, tessuti e cellule e delle strutture cliniche specialistiche che operano nel settore dei trapianti presenti nel territorio regionale, da un rappresentante medico del trapianto pediatrico e da un funzionario della Regione Liguria. Alle riunioni del Comitato partecipa il Coordinatore di cui all’articolo 6, comma 1. 2. Il Comitato regionale dei trapianti: a) svolge funzioni di organo consultivo nei confronti della Giunta regionale e del Centro Regionale Trapianti, con particolare riferimento alle attività di autorizzazione, vigilanza e controllo sulle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti, sulla base dei requisiti e degli standard minimi di attività per lo svolgimento dei compiti assegnati, di cui all’articolo 16 della l. 91/1999; b) coadiuva il Coordinatore regionale, di cui all’articolo 6. 3. Lo svolgimento delle sedute, le modalità di convocazione ed in generale il funzionamento del Comitato regionale dei trapianti sono disciplinati dallo stesso Comitato in apposito regolamento. 4. Il Comitato regionale dei trapianti presenta annualmente alle Organizzazioni di rappresentanza dei cittadini operanti nel settore una relazione sull’attività svolta e ne acquisisce pareri, osservazioni e proposte. 5. Ai componenti del Comitato regionale dei trapianti non compete alcun compenso. ARTICOLO 9 (Coordinatori locali) 1. I Direttori generali delle Aziende sanitarie ed Enti equiparati ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modifiche ed integrazioni, nominano un Coordinatore locale per le attività di donazione e prelievo di organi e tessuti scelto fra i medici dell’Azienda che abbiano maturato esperienza nel settore dei trapianti. La nomina ha durata per un periodo di cinque anni rinnovabili. Le funzioni del Coordinatore locale sono: a) assicurare l’immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti, al Centro regionale al fine dell’assegnazione degli organi; b) coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo; c) curare i rapporti con le famiglie dei donatori; d) organizzare attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza. 2. Il monitoraggio e la verifica delle attività svolte dai Coordinatori locali sono assicurate dal Coordinatore del Centro Regionale Trapianti che ne riferisce, ogni anno, al competente Dipartimento della Regione. 3. Nell’esercizio dei loro compiti i Coordinatori possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale sanitario e amministrativo delle Aziende sanitarie o Enti equiparati. ARTICOLO 10 (Norme transitorie e di prima applicazione) 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva: a) le direttive riguardanti l’articolazione organizzativa e le modalità di funzionamento del Centro Regionale Trapianti; b) l’adesione al Centro Interregionale di Riferimento e l’approvazione delle direttive all’Azienda ospedaliera universitaria S. Martino per la stipula delle convenzioni attuative; c) la nomina del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti; d) la nomina del Comitato regionale dei trapianti. 2. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, l’Azienda ospedaliera universitaria S. Martino: a) costituisce il Dipartimento trapianti d’organo; b) stipula le convenzioni con le altre Aziende sanitarie regionali in materia di trapianti; c) approva il regolamento di cui all’articolo 4, comma 3. Entro lo stesso termine il Comitato regionale dei trapianti approva il regolamento di cui all’articolo 8, comma 3. 3. Fino a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, fino all’avvio del nuovo modello organizzativo, gli organismi di cui alla legge regionale 23 novembre 1995, n. 54 (Norme in materia di attività di prelievo e trapianto d’organo) continuano ad esercitare le loro funzioni. 4. In deroga all’articolo 41, comma 3, della l.r. 41/2006 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la continuità e l’alta professionalità raggiunta nella gestione delle funzioni relative ai trapianti, anche a seguito dell’avvio del nuovo sistema organizzativo, la Direzione del Dipartimento trapianti d’organo, di cui all’articolo 3, comma 2, è attribuita al Direttore del Dipartimento costituito ai sensi della l.r. 54/1995, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 11 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Regionale. ARTICOLO 12 (Abrogazione di norme) 1. La legge regionale 23 novembre 1995, n. 54 (Norme in materia di attività di prelievo e trapianto d’organo) è abrogata. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 4 dicembre 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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