Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Disposizioni in materia di compensi e di numero di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate dalla Regione)
1. Alle finalità di contenimento della spesa per le società pubbliche di cui all’articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" si provvede secondo quanto previsto da questo articolo.
2. Il numero complessivo di componenti dei consigli di amministrazione delle società di capitale aventi sede nel territorio regionale, delle quali la Regione detiene, anche insieme con le Province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti pubblici aventi sede nel territorio regionale, una partecipazione di oltre il 50 per cento del capitale sociale, è definito con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Province e gli altri enti pubblici detentori di quote azionarie, assicurando il contenimento della spesa pubblica per l’attività degli organi societari.
3. La predetta deliberazione persegue l’obiettivo del contenimento della spesa per l’organizzazione delle società, coniugandolo con quello di promuovere la più ampia integrazione delle attività e delle azioni della Regione, delle Province autonome, degli enti locali e degli altri enti pubblici, nonché della conseguente esigenza di assicurare un’adeguata partecipazione degli altri soci in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società.
4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto da questo articolo la Regione promuove le necessarie modificazioni degli statuti societari entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 2.
5. Per i compensi del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 2 si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dalla normativa statale, prendendo a riferimento i compensi dei corrispondenti organi della Regione. In ogni caso l’ammontare dei compensi attribuito all’insieme dei componenti del consiglio di amministrazione non può superare l’importo massimo previsto per cinque componenti.
6. Quanto previsto da questo articolo non si applica alle società costituite ai sensi della normativa delle Province autonome o, comunque, controllate dalle medesime o da altri enti pubblici aventi sede nel rispettivo territorio provinciale.
ARTICOLO 2
(Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 e successive modificazioni concernente “Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa”)
1. L’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 è sostituito dal seguente:
“1. L’indennità regionale verrà corrisposta nella misura dell’80 per cento della retribuzione in godimento e comunque fino ad una misura massima di euro 800,00. Tale importo può essere rideterminato annualmente dalla Giunta regionale in misura non superiore alla media della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.”.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.
3. Al maggior onere, valutato nella misura massima annua di euro 445.090,00, si provvede con lo stanziamento del capitolo 1985 della spesa del bilancio 2008 che presenta sufficiente disponibilità. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.
ARTICOLO 3
(Stato patrimoniale iniziale delle aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. Al comma 2 dell’articolo 54 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente “Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona” è aggiunto il seguente periodo: “I criteri e le modalità di valutazione e contabilizzazione dello stato patrimoniale iniziale delle nuove aziende pubbliche di servizi alla persona vengono determinati dal regolamento regionale. I valori così determinati possono essere mantenuti anche nei bilanci successivi.”.
ARTICOLO 4
(Norma interpretativa dell’articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 “Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali”, dell’articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni “Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale” e dell’articolo 61 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni “Ordinamento degli Uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale”)
1. Il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali, nei casi indicati al comma 2 dell’articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni va inteso nel senso di riconoscere il rimborso delle spese di cui al comma 1 in tutti i casi in cui non vi sia stato l’accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.
2. Il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia in favore del personale e degli amministratori comunali, nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell’articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni va inteso nel senso di riconoscere il rimborso di dette spese anche nei casi in cui sia stata disposta l’archiviazione del procedimento penale e di quello volto all’accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.
3. Il rimborso delle spese legali nei casi indicati dall’articolo 8 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 e successive modificazioni e dall’articolo 61 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni, va inteso nel senso di ricomprendervi anche le spese peritali e di giustizia e di riconoscere il rimborso di dette spese anche nei casi in cui non vi sia stato l’accertamento della responsabilità penale, amministrativa o contabile, nonché in quelli nei quali sia stata disposta l’archiviazione del procedimento penale e di quello volto all’accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 4 dicembre 2007
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DELLAI