Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art.1
(Proroga della sospensione delle procedure di rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per determinate categorie protette)
1. Il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2008), così come integrato e modificato dalla legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2009), è differito di ulteriori 12 mesi.
Art. 2
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro
Nota all’art. 1
Comma 1.
Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”.
Art. 14: “Procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
Comma 2: “2. Gli occupanti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli realizzati ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data di pubblicazione della presente legge non risultano titolari dell'ordinanza sindacale di assegnazione prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 18/1997, nel caso in cui si tratti di soggetti ultrasessantacinquenni, di nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap, di famiglie monoparentali con prole, sempre che l'uso dell'alloggio non sia stato sottratto agli aventi titolo, godono per la durata di tre anni della sospensione delle procedure previste dall'articolo 30 della citata legge regionale n. 18/1997. Tale sospensione non può essere concessa ai nuclei familiari o ai soggetti che hanno conseguito la detenzione dell'alloggio, indipendentemente da eventuali dichiarazioni degli assegnatari o detentori aventi titolo, con azioni anche associative di violenza ovvero cagionando danni a persone o cose. La sospensione della procedura di sgombero non si applica per i nuclei familiari che hanno occupato immobili che, per determinazioni dell'amministrazione comunale, devono essere abbattuti o utilizzati per altre finalità in esecuzione di programmi di riqualificazione”.
Legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009”.