Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Istituzione ed obiettivi
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale membro fondatore alla costituzione della “Rete europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della Convenzione europea del paesaggio”, d’ora in avanti denominata RECEP.
2. La RECEP è un’organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e regionali europei, sotto l’egida del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’applicazione della Convenzione europea del paesaggio a livello locale e regionale, partendo dalla valorizzazione delle esperienze esistenti.
3. La RECEP è disciplinata dagli articoli dal 21 al 79 del Codice civile alsaziano e mosellano, nonché dal proprio Statuto. Essa è iscritta nel Registro delle Associazioni del Tribunal d’istance di Strasburgo, Francia.
ARTICOLO 2
Partecipazione della Regione
1. La partecipazione della Regione alla RECEP è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l’associazione non persegua fini di lucro;
b) che lo Statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla RECEP.3. I diritti inerenti alla qualità di membro fondatore della RECEP sono esercitati dal Presidente della Regione o un suo delegato.
4. Ogni modifica dello Statuto della RECEP deve essere previamente comunicata alla Giunta ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l’Assemblea legislativa, in attuazione dell’articolo 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
ARTICOLO 3
Rappresentanti regionali negli Organi dell’Associazione
1. La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli Organi della RECEP in conformità allo Statuto della medesima.
ARTICOLO 4
Partecipazione finanziaria
1. La Regione aderisce con il versamento della quota iniziale di ammissione per la costituzione del patrimonio della RECEP, per l’importo di 10.000,00 euro, e con una quota di iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello Statuto di RECEP e nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.
2. La Regione può concedere contributi per la realizzazione di programmi specifici su temi e obiettivi attinenti alla RECEP, nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio e secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria
1. Per far fronte all’onere derivante dal versamento della quota iniziale di ammissione per la costituzione del patrimonio pari a 10.000,00 euro, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, al bilancio di previsione, utilizzando i fondi a tale specifico scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui al capitolo 86350, afferente alla Unità previsionale di base 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell’elenco n. 2 allegato alla legge regionale di bilancio, e all’istituzione di un’apposita U.P.B. e relativo capitolo e relativa dotazione finanziaria, a norma di quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Agli oneri relativi alle quote di iscrizione annuali e agli eventuali contributi per la realizzazione di programmi specifici su temi e obiettivi attinenti alla RECEP, la Regione fa fronte mediante l’istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001.
ARTICOLO 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 aprile 2007
VASCO ERRANI