Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modificazione all’articolo 2)
1. La lettera abis) del comma primo dell’articolo 2 della legge regionale 1°giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), è sostituita dalla seguente:
“abis) le attività di istruzione tecnico-professionale e di formazione professionale della fondazione si svolgono, in particolare, attraverso la gestione dei corsi di studi ad indirizzo agrario, in conformità agli ordinamenti dell’istruzione tecnica e professionale, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’accesso all’università. Possono essere attivati corsi post-diploma, nelle attività di istruzione di cui alla lettera a), anche in collaborazione con università.”.
ARTICOLO 2
(Modificazioni all’articolo 2bis)
1. Al comma 1 dell’articolo 2bis della l.r. 12/1982, le parole: “del corso di studi quinquennale gestito” sono sostituite dalle seguenti: “dei corsi di studi gestiti”.
2. Il comma 2 dell’articolo 2bis della l.r. 12/1982 è sostituito dal seguente:
“2. L’incarico di direzione dei corsi di studi è affidato ad un docente di materie tecnico-professionali, in possesso di laurea, che abbia insegnato per almeno cinque anni presso la Fondazione e abbia svolto, per analogo periodo, attività di sperimentazione nella Fondazione stessa o altre attività in ambito agricolo per enti pubblici o privati.”.
ARTICOLO 3
(Disposizione relativa al personale scolastico dell’Institut agricole régional)
1. Al personale insegnante e di direzione in organico presso l’Institut agricole régional alla data di entrata in vigore della presente legge o che, a tale data, vi abbia insegnato per almeno due anni scolastici, si applica la disposizione di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 18 (Modificazioni alla legge regionale 1°giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima)).
ARTICOLO 4
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall’applicazione degli articoli 1 e 3 è determinato in euro 80.000 per l’anno 2010, euro 170.000 per l’anno 2011 e in annui euro 300.000 a decorrere dal 2012.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 nell’UPB 1.11.8.12 (Contributi a fondazioni per la formazione professionale).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:
a) nell’unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) per euro 80.000 per l’anno 2010 e per euro 170.000 per l’anno 2011 a valere sull’accantonamento previsto al punto F1 (regionalizzazione della motorizzazione civile) dell’allegato n. 2/A al bilancio stesso;
b) nell’unità previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare) per euro 300.000 per l’anno 2012.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 5
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 4 agosto 2010.
Il Presidente
ROLLANDIN