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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge regionale 4 agosto 2009 n. 25
Misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei alle imprese in funzione anti-crisi.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


CAPO I
AIUTI TEMPORANEI ALLE IMPRESE IN FUNZIONE ANTI-CRISI


ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)


1. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01), con la quale sono determinate le categorie di aiuti di Stato ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del Trattato CE, e del relativo quadro di riferimento statale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 giugno 2009, n. 131, autorizzato con decisione 2009/4277/CE della Commissione, del 28 maggio 2009, la presente legge detta misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei per le imprese operanti nel territorio regionale, anche in deroga alla normativa regionale vigente, per favorire la ripresa dell’economia locale, per promuovere lo sviluppo economico e per rilanciare la competitività del sistema produttivo regionale.


ARTICOLO 2
(Aiuti di importo limitato)


1. Per le finalità di cui all’articolo 1, fino al 31 dicembre 2010, fatta salva la disciplina di cui al paragrafo 4.7 della Comunicazione (2009/C 83/01), è autorizzata la concessione di aiuti di importo limitato, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2. della medesima Comunicazione della Commissione europea, nel limite massimo di 500.000 euro per impresa calcolato, al lordo delle imposte dovute, per il finanziamento delle iniziative ammesse ad agevolazione ai sensi delle seguenti leggi e disposizioni regionali:
a) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);
b) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);
c) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane);
d) 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia);
e) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell’agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);
f) 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti);
g) articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010).
2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono inoltre concessi, nei limiti e alle condizioni di cui al capo II, al fine di sostenere il comparto agroalimentare, anche in considerazione degli svantaggi strutturali e ambientali permanenti, per consolidare e promuovere lo sviluppo economico e per rilanciare la competitività delle società cooperative e delle altre imprese che operano nella filiera della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.


ARTICOLO 3
(Aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato)


1. Fatta salva la disciplina di cui al paragrafo 4.7 della Comunicazione (2009/C 83/01), è autorizzata l’applicazione del tasso di interesse agevolato di cui al paragrafo 4.4.2. della medesima Comunicazione della Commissione europea, al quale aggiungere il premio di rischio del destinatario definito in attuazione della comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, considerando la capacità creditizia e la qualità delle garanzie prestate sui mutui stipulati per il tramite della società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A., a valere sulle seguenti leggi regionali:
a) l.r. 33/1993;
b) l.r. 19/2001;
c) l.r. 6/2003;
d) l.r. 3/2006.


CAPO II
AIUTI TEMPORANEI DI IMPORTO LIMITATO A FAVORE DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE E DELLE ALTRE IMPRESE OPERANTI NEL COMPARTO AGROALIMENTARE


ARTICOLO 4
(Soggetti beneficiari)


1. I contributi di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono concessi, a titolo di aiuti di importo limitato, a favore delle società cooperative che:
a) hanno sede operativa e svolgono la propria attività nel territorio regionale;
b) sono in possesso, alla data del 1° gennaio 2008, della qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente tramite l’iscrizione in appositi albi o registri;
c) svolgono prevalentemente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
2. I contributi di cui agli articoli 6 e 7 sono concessi, a titolo di aiuti di importo limitato, anche a favore di altre imprese, diverse da quelle di cui al comma 1, che:
a) hanno sede operativa e svolgono la propria attività nel territorio regionale;
b) risultano iscritte, alla data del 1° gennaio 2008, al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), ovvero al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell’articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile);
c) svolgono esclusivamente attività di trasformazione di prodotti agricoli per la produzione e successiva commercializzazione di prodotti riconducibili in prevalenza ad almeno una delle seguenti tipologie:
1) prodotti agricoli rientranti nei sistemi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario;
2) prodotti agro-alimentari tradizionali della regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.


ARTICOLO 5
(Contributi alla capitalizzazione)


1. La Regione può erogare alle società cooperative di cui all’articolo 4, comma 1, fino ad un importo massimo di euro 60.000, contributi in conto capitale per progetti di sviluppo aziendale o di consolidamento dei mezzi patrimoniali aziendali a fronte di operazioni di capitalizzazione iniziale e di successivi incrementi di capitale sociale, effettuati non oltre i tre mesi antecedenti la data di presentazione della relativa domanda ovvero a fronte di incrementi al patrimonio netto, determinati dalla destinazione degli utili dell’ultimo esercizio approvato a riserve indivisibili.
2. L’ammontare dei contributi è determinato nella misura del triplo del nuovo apporto di capitale sociale sottoscritto e versato per l’attuazione del relativo progetto di sviluppo aziendale o di consolidamento dei mezzi patrimoniali aziendali ovvero dell’incremento del patrimonio netto per effetto della destinazione a riserve indivisibili degli utili dell’ultimo esercizio approvato.
3. Ai fini della concessione dei contributi, è considerato capitale sociale versato anche la cessione totale o parziale dei crediti relativi ai conferimenti dei prodotti agricoli dei soci.
4. Per beneficiare dei contributi, le società cooperative interessate devono impegnarsi a non ridurre il capitale sociale versato e gli eventuali contributi alla capitalizzazione concessi per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di concessione dei contributi.


ARTICOLO 6
(Contributi in conto interessi)


1. La Regione può erogare alle società cooperative e alle altre imprese di cui all’articolo 4, fino ad un importo massimo annuo di euro 15.000, contributi in conto interessi, calcolati ex post, per le seguenti forme di finanziamento autorizzate da istituti di credito:
a) prestiti di conduzione o di anticipazione;
b) anticipazioni su crediti.
2. L’ammontare dei contributi è determinato nel limite massimo del 50 per cento degli interessi passivi a carico dei soggetti beneficiari, con esclusione degli oneri accessori e delle relative spese.


ARTICOLO 7
(Contributi in conto esercizio e per lo sviluppo aziendale)


1. La Regione può erogare alle società cooperative e alle altre imprese di cui all’articolo 4 contributi in conto esercizio e per lo sviluppo aziendale, nel limite massimo del 60 per cento, per:
a) spese di trasporto per la raccolta del prodotto primario oggetto di trasformazione;
b) spese per l’energia elettrica e i combustibili destinati alla produzione di energia termica, limitatamente alle spese sostenute nell’ambito dell’attività di trasformazione e commercializzazione;
c) spese per lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue e dei reflui di lavorazione;
d) spese per premi pagati per l’ottenimento di fideiussioni a garanzia di prestiti di conduzione o di anticipazione contratti con istituti di credito;
e) spese per la partecipazione ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario;
f) spese sostenute per la consulenza in materia di pianificazione e controllo di gestione;
g) spese per la consulenza tecnico-scientifica per il miglioramento dei processi produttivi e dei prodotti;
h) spese per studi e analisi di mercato e consulenze o strategie di marketing.


ARTICOLO 8
(Procedimento)


1. La domanda di ammissione ai contributi di cui agli articoli 5, 6 e 7 deve essere presentata, su modelli appositamente predisposti, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata struttura competente, corredata della documentazione necessaria.
2. La struttura competente provvede all’espletamento dell’istruttoria, verificando la completezza e la regolarità delle domande, valuta l’ammissibilità delle medesime e procede all’erogazione dei contributi con provvedimento del dirigente responsabile.
3. L’erogazione dei contributi è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dalle imprese beneficiarie.


ARTICOLO 9
(Controlli e revoca dei contributi)


1. La struttura competente dispone, anche a campione, ispezioni amministrative e contabili presso le imprese beneficiarie per la verifica del rispetto della veridicità di quanto dichiarato, degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente capo e dal provvedimento di concessione.
2. I contributi di cui al presente capo sono revocati nel caso in cui sia comprovata l’utilizzazione dei medesimi in maniera non conforme alle finalità e ai limiti previsti ovvero se dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dalle imprese beneficiarie.
3. I contributi di cui all’articolo 5 sono inoltre revocati nel caso in cui non sia rispettato l’impegno di cui al comma 4 del medesimo articolo.
4. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all’inadempimento riscontrato.
5. La revoca comporta l’obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l’intero ammontare del contributo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.
6. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.


ARTICOLO 10
(Disposizioni finanziarie)


1. L’onere complessivo derivante dall’applicazione del presente capo è determinato in annui euro 1.000.000 per gli anni 2009 e 2010.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell’obiettivo programmatico 2.2.2.08 (Interventi a favore della cooperazione).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell’obiettivo programmatico 2.2.2.02 (Infrastrutture nell’agricoltura):
a) al capitolo 41803 (Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) per annui euro 300.000 per gli anni 2009 e 2010;
b) al capitolo 41801 (Contributi per la conservazione di paesaggi e alpeggi) per annui euro 200.000 per gli anni 2009 e 2010;
c) al capitolo 41804 (Contributi per infrastrutture rurali) per annui euro 500.000 per gli anni 2009 e 2010.
4. Per l’applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le variazioni necessarie.


CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI


ARTICOLO 11
(Monitoraggio e relazioni)


1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono oggetto di monitoraggio e comportano la predisposizione delle relazioni ed il rilascio delle dichiarazioni di cui all’articolo 9 del d.P.C.M. 3 giugno 2009 da parte delle strutture regionali competenti per materia.


ARTICOLO 12
(Disposizioni finali)


1. La Giunta regionale definisce, con proprie deliberazioni, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, ogni ulteriore modalità, anche procedimentale, necessaria per l’attuazione della presente legge, ivi compresi i limiti percentuali dei contributi concedibili ai sensi del capo II, rapportati alle diverse tipologie di iniziative e di imprese beneficiarie.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applica la normativa statale e comunitaria di riferimento.


ARTICOLO 13
(Dichiarazione d’urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 4 agosto 2009.
Il Presidente
ROLLANDIN



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