NORMATIVA
Normativa regionale - Marche
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Legge regionale 4 agosto 2008, n. 27
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Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione” alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del consiglio regionale” e alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Modifiche all’articolo 22 della l.r. 20/2001)
1. I commi 3 e 3 bis dell’articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) sono sostituiti dai seguenti: “3. Una unità di personale addetto a ciascuna segreteria può essere scelta tra persone esterne all’amministrazione ed alla stessa può essere affidato anche l’incarico di responsabile. 3 bis. Ferma restando la spesa massima complessiva prevista per l’unità di cui al comma 3, in deroga all’organico di cui al comma 1, possono essere individuate due unità di personale esterne all’amministrazione. Con tali unità di personale possono essere instaurati alternativamente: a) rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo parziale, con prestazioni lavorative pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno; b) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.”. 2. Il comma 3 ter dell’articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente: “3 ter. La Giunta regionale può nominare responsabile della segreteria anche una delle due unità di cui al comma 3 bis.”. 3. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente: “4. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici.”. 4. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 20/2001 sono aggiunti i seguenti: “4 bis. Il rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato. 4 ter. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico. Il personale di cui al comma 4, assegnato alle segreterie, è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti. 4 quater. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale assegnato alle segreterie è determinato dalla Giunta regionale, sulla base dell’equiparazione con le categorie contrattuali dell’ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e tiene conto degli incrementi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dello stesso comparto.”.
ARTICOLO 2 (Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 20/2001)
1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 20/2001 è aggiunto il seguente: “Art. 22 bis - (Addetti alla guida di autovetture). 1. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell’attività dei componenti della Giunta regionale è assegnato alle segreterie degli stessi componenti della Giunta regionale. A tale personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 bis, 4 ter e 4 quater dell’articolo 22.”.
ARTICOLO 3 (Modifica all’articolo 26 della l.r. 20/2001)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 20/2001 è aggiunto il seguente: “3 bis. Per i dipendenti regionali di cui al comma 3 ter dell’articolo 28 non si applica la lettera b) del comma 3.”.
ARTICOLO 4 (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 20/2001)
1. Il comma 3 ter dell’articolo 28 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente: “3 ter. Fermo restando il vincolo numerico della complessiva dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui all’articolo 34, comma 2, gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 3 quater, per la copertura dei posti vacanti della stessa dotazione. Gli incarichi sono conferiti mediante specifica selezione, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Per la durata dell’incarico i dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio.”. 2. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 28 della l.r. 20/2001 è inserito il seguente: “3 quater. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 ter è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica; b) una specializzazione professionale altamente qualificata, desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate presso pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, della durata di almeno tre anni.”.
ARTICOLO 5 (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2003)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) sono inseriti i seguenti: “2 bis. Nel rispetto del vincolo numerico della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio, gli incarichi di posizione dirigenziale di progetto e di funzione di cui al comma 1 possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, a dipendenti regionali di categoria D a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 2 ter, per la copertura dei posti vacanti della stessa dotazione. Gli incarichi sono conferiti mediante specifica selezione, secondo criteri e modalità stabiliti dall’Ufficio di Presidenza, sentita la competente Commissione consiliare, previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Per la durata dell’incarico i dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. 2 ter. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 bis è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica; b) una specializzazione professionale altamente qualificata desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate presso pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, della durata di almeno tre anni.”.
ARTICOLO 6 (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 14/2003)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 14/2003 sono inseriti i seguenti: “3 bis. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell’attività dei componenti dell’Ufficio di Presidenza è assegnato alle segreterie degli stessi componenti dell’Ufficio di Presidenza. A tale personale si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 ter, 3 quater e 3 quinquies. 3 ter. Il rapporto di lavoro del personale regionale assegnato alle segreterie è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato. 3 quater. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico. 3 quinquies. Il trattamento economico omnicomprensivo è determinato dall’Ufficio di Presidenza, sulla base dell’equiparazione con le categorie contrattuali dell’ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e tiene conto degli incrementi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dello stesso comparto.”.
ARTICOLO 7 (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/1988)
1. L’articolo 4 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:“Art. 4 1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, all’assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di personale entro i seguenti limiti: a) gruppi fino a tre consiglieri: due unità, di cui una appartenente alla categoria D3 ed una alla C o a categorie inferiori; b) gruppi da quattro a sei consiglieri: quattro unità, di cui una appartenente alla categoria D3, una alla D1 e due alla C o a categorie inferiori; c) gruppi da sette a dieci consiglieri: cinque unità, di cui una appartenente alla categoria D3, due alla D1 e due alla C o a categorie inferiori; d) gruppi da undici a tredici consiglieri: sei unità, di cui una appartenente alla categoria D3, due alla D1 e tre alla C o a categorie inferiori; e) gruppi con oltre tredici consiglieri: nove unità di cui una appartenente alla categoria D3, quattro alla D1 e quattro alla categoria C o a categorie inferiori. 2. I gruppi che, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal comma 1 e con spesa a carico del bilancio della Regione: a) di dipendenti dello Stato, degli Enti locali e di altri enti pubblici; b) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo per quelli di cui alla lettera a) del comma 1, due unità per quelli di cui alle lettere b), c) e d) e tre unità per quelli di cui alla lettera e) del medesimo comma 1. 3. E’ consentita ad ogni gruppo una assegnazione di personale in numero e con categorie diverse dal comma 1 purché la spesa complessiva a carico del bilancio della Regione non superi il limite rappresentato dalla predetta assegnazione. 4. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), l’incarico, che non può superare quello della legislatura, è conferito dall’Ufficio di Presidenza su richiesta nominativa del presidente del gruppo, alternativamente: a) con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico corrispondente a quello relativo al posto non ricoperto da personale regionale o comandato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa; b) con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa il cui corrispettivo economico è equivalente al costo di un dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. All’incarico di collaborazione coordinata e continuativa non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 5. Ciascun consigliere, che non faccia parte della Giunta o dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può richiedere di essere assistito da una unità di personale per l’espletamento della attività di supporto dei propri compiti istituzionali. Il personale medesimo è assegnato al gruppo consiliare di appartenenza del consigliere regionale. 6. Alle funzioni di cui al comma 5 è adibito personale regionale o personale dello Stato, degli Enti locali o di altri enti pubblici di categoria non superiore alla D o equivalente. 7. Almeno il 60 per cento, con arrotondamento per difetto, del contingente complessivo del personale assegnato ai gruppi ai sensi dei commi 1 e 5 è composto da personale della Regione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 8. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è determinato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sulla base dell’equiparazione con le categorie contrattuali dell’ordinamento professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali e tiene conto degli incrementi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dello stesso comparto.”.
ARTICOLO 8 (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 34/1988)
1. L’articolo 5 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente: “Art. 5 1. Previa richiesta nominativa del Presidente del gruppo e di ciascun consigliere, rispettivamente per il personale di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 4, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all’assegnazione ai gruppi stessi del personale che vi consenta. Qualora il personale richiesto presti servizio presso la Giunta regionale, l’assegnazione è disposta dalla Giunta regionale. 2. Il personale assegnato ai gruppi ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 4, presta servizio alle dipendenze funzionali del presidente del gruppo secondo le modalità concordate tra l’Ufficio di Presidenza e i gruppi stessi. 3. Il rapporto di lavoro del personale regionale assegnato ai gruppi è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato. Il personale regionale è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico. Il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti. 4. Il personale regionale di cui al comma 3 alla cessazione dell’incarico è riassegnato alla struttura di provenienza. 5. Gli incarichi di cui al comma 1 cessano di avere efficacia a decorrere dalla prima seduta successiva alla elezione del nuovo Consiglio regionale. 6. Agli adempimenti conseguenti alla costituzione del rapporto di comando provvede la Giunta regionale, su richiesta dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, cui i gruppi e i consiglieri fanno pervenire le proprie indicazioni nominative.”.
ARTICOLO 9 (Riorganizzazione amministrativa)
1. La Regione, al fine della riorganizzazione del proprio assetto, applica il secondo periodo del comma 536 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). 2. Il termine finale di validità delle graduatorie concorsuali per le quali trova applicazione la disposizione del comma 1 è fissato alla data del 31 dicembre 2008.
ARTICOLO 10 (Norma finanziaria)
1. Per l’anno 2008 gli oneri finanziari conseguenti all’applicazione della presente legge trovano copertura nelle risorse già stanziate a carico dell’UPB 2.07.01 e della UPB 1.01.01, che comprendono anche le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale regionale di cui all’articolo 31 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali, in data 22 gennaio 2004. 2. Le risorse di cui all’articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004, comparto Regioni ed Autonomie locali, che concorrono al finanziamento della spesa di cui al comma 1, sono portate in detrazione, in misura corrispondente, dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività della Giunta e del Consiglio regionale. 3. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà determinata dalle rispettive leggi finanziarie.
ARTICOLO 11 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Il personale in servizio presso le segreterie dei componenti della Giunta regionale, le segreterie particolari dei componenti dell’Ufficio di Presidenza o presso i gruppi consiliari, nonché gli assistenti consiliari e gli addetti alla guida di autovetture che, alla data di entrata in vigore della presente legge, intendono mantenere il rapporto di lavoro stabilito dalla disciplina previgente inviano, rispettivamente alla struttura della Giunta regionale e del Consiglio regionale competente in materia di personale, apposita comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. 2. In fase di prima applicazione della presente legge il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al comma 1 è fissato nella misura percepita alla data di entrata in vigore della stessa legge. 3. I gruppi che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono di personale dello Stato, degli Enti locali o di altri enti pubblici possono mantenere i comandi attivati in base alla legislazione previgente fino alla loro scadenza. 4. Ai fini della copertura dei posti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 34/1988, sostituito dall’articolo 7, e di quelli di responsabile di segreteria dei componenti della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, gli organi competenti devono utilizzare il personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già impiegato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che ha maturato un’anzianità complessiva nelle predette posizioni di almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della medesima legge.
ARTICOLO 12 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati: a) l’articolo 6 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari); b) l’articolo 18 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale).
Formula Finale: LA PRESENTE LEGGE E’ PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLA REGIONE MARCHE. DATA AD ANCONA, ADDÌ 04 AGOSTO 2008
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