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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 4 agosto 2008, n. 13
Promozione della ricerca e sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Oggetto(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nell’esercizio della propria potestà legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i sistemi produttivi, prevista dall’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, promuove, con la presente legge, lo sviluppo del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione per favorire la crescita sociale, economica ed occupazionale, nel rispetto dei principi statutari di sostenibilità ambientale e di qualità sociale, al fine di:
a) realizzare il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, attraverso la cooperazione e l’interazione tra i diversi attori operanti nel territorio regionale, creando un collegamento stabile tra mondo della ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, ivi compresi quelli della pubblica amministrazione e le attività sociali, mondo del credito e il territorio, attraverso l’integrazione delle politiche regionali di settore e le risorse umane, strumentali e finanziarie, sia pubbliche che private;
b) sviluppare la competitività del sistema produttivo regionale, sostenendo interventi in materia di ricerca e valorizzandone i relativi risultati, incentivando la diffusione dell’innovazione, l’incontro tra la domanda e l’offerta di ricerca e innovazione nonché la nascita e lo sviluppo di imprese innovative;
c) diffondere la cultura della ricerca scientifica anche a sostegno dell’innovazione, nonché la conoscenza dei programmi, delle attività e dei risultati conseguiti;
d) promuovere la realizzazione di un sistema integrato tra istituzioni pubbliche e private che, incentivando lo sviluppo della ricerca e la condivisione della conoscenza tecnologica, contribuisca ad elevare la competitività del sistema regionale, anche assicurando il miglioramento della qualità della vita attraverso il potenziamento degli standard di benessere diffuso.

ARTICOLO 2
(Obiettivi)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) promuovere e sostenere progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzati dalle imprese e dalle loro aggregazioni;
b) promuovere e sostenere l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) a servizi specialistici relativi alla ricerca e all’innovazione;
c) promuovere e sostenere l’interazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nel sistema della ricerca, anche attraverso la creazione di una rete regionale di centri di competenza per la ricerca e l’innovazione tecnologica;
d) promuovere e sostenere il trasferimento di competenze scientifiche e tecnologiche dal sistema della ricerca a quello delle imprese, attraverso il finanziamento di programmi di ricerca congiunti;
e) promuovere e sostenere iniziative volte a rafforzare l’apertura e la collaborazione internazionale in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
f) promuovere e sostenere gli investimenti in processi, prodotti e servizi innovativi nelle PMI e nelle grandi imprese, anche promuovendo la costituzione di reti di imprese, sia tra PMI sia tra PMI e grandi imprese, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale delle innovazioni introdotte;
g) favorire azioni volte ad accrescere la competitività delle imprese attraverso incentivazioni finalizzate al sostegno dei processi di brevettazione;
h) promuovere e sostenere attività di trasferimento tecnologico in favore delle PMI, anche attraverso il ricorso ad appositi intermediari di innovazione;
i) promuovere e sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, in particolare nel settore dell’economia della conoscenza e delle tecnologie avanzate;
l) attrarre, formare e mantenere nel sistema regionale della ricerca un capitale umano adeguatamente qualificato;
m) favorire la crescita professionale nonché la qualificazione e riqualificazione degli operatori del settore mediante processi di alta formazione mirati all’evoluzione delle professionalità;
n) favorire il trasferimento di conoscenze e competenze, sostenendo l’utilizzo di risorse umane dell’università e di centri di ricerca nelle imprese per attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
o) favorire la crescita professionale dei lavoratori coinvolti nei
processi innovativi attraverso la formazione continua;
p) promuovere e sostenere la qualità della nuova occupazione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente e della contrattazione collettiva di settore;
q) intraprendere specifiche azioni di comunicazione sui risultati della ricerca scientifica a sostegno dell’innovazione.
2. La Regione assicura il raccordo degli interventi previsti dalla presente legge con quelli relativi a settori di competenza regionale aventi connessione con le attività di ricerca e innovazione, al fine di realizzare in modo coerente ed integrato gli obiettivi di cui al comma 1.

ARTICOLO 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione ed alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
d) innovazione del processo: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori l’aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
e) innovazione organizzativa: l’applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell’impresa, nell’organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
f) trasferimento tecnologico: il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie tra enti di ricerca e sistema industriale, al fine di favorire l’acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche;
g) laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico: le strutture costituite per svolgere progetti di ricerca industriale e innovazione, nonché funzioni specialistiche finalizzate al trasferimento tecnologico;
h) centri per l’innovazione: le strutture costituite per svolgere attività e servizi di trasferimento tecnologico.

ARTICOLO 4
(Rapporti tra la Regione, le università, gli enti di ricerca e pubbliche amministrazioni)

1. La Regione conclude specifici accordi con le università e gli enti di ricerca operanti nel Lazio per lo svolgimento delle seguenti azioni:
a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata con una banca dati, anche telematica, per l’utilizzo delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle università e negli enti di cui al presente comma, per favorire l’accesso degli utilizzatori alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
b) la facilitazione dell’accesso alle apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle università e negli enti di ricerca da parte delle imprese;
c) la promozione delle prestazioni svolte presso le imprese da personale con competenze scientifiche e tecniche delle università e degli enti di ricerca, insediati nel territorio regionale;
d) la realizzazione di strumenti ed attività di supporto per l’organizzazione di programmi dedicati al trasferimento tecnologico ed alla connessa diffusione di conoscenze nell’ambito delle istituzioni scientifiche;
e) lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l’accesso e la partecipazione delle università e degli enti di ricerca insediati nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di ricerca;
f) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale, promossi da università o altri enti di ricerca insediati nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese in forma singola o associata.
2. La Regione può promuovere, stimolare e concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche regionali, nazionali ed europee, per promuovere il consolidamento di uno spazio regionale in tema di ricerca e innovazione e favorire il coordinamento degli strumenti di programmazione regionale con quelli comunitari e statali in materia.

ARTICOLO 5
(Rapporti tra la Regione ed i soggetti del partenariato)

1. La Regione attiva le procedure di concertazione con le parti economiche e sociali nell’elaborazione del programma strategico e dei piani annuali di attuazione di cui agli articoli 10 e 12, nonché nell’attuazione degli interventi dagli stessi previsti.
2. La Regione, attraverso la predisposizione di appositi strumenti di informazione, consultazione e partecipazione, promuove la circolazione e la diffusione delle informazioni e dei dati, anche al fine di favorire la partecipazione alla definizione delle priorità di intervento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo della ricerca e dell’innovazione e, in particolare, delle imprese e dei gestori dei servizi di pubblica utilità.

ARTICOLO 6
(Rete regionale della ricerca e dell’innovazione)

1. La Regione, al fine di favorire la connessione della pluralità dei soggetti operanti nelle diverse fasi della filiera della ricerca e dell’innovazione e facilitare l’utilizzo delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti sul territorio regionale, nonché la loro trasformazione in innovazioni atte a rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale, attraverso la società finanziaria per lo sviluppo economico del Lazio (FI.LA.S. Spa), promuove la costituzione della “Rete regionale della ricerca e dell’innovazione”, di seguito denominata rete.
2. La Regione, per lo sviluppo della rete, sostiene interventi finalizzati a:
a) qualificare le strutture di ricerca, con particolare riferimento ad impianti, macchinari ed attrezzature idonei alla realizzazione di specifici programmi di ricerca ed innovazione orientati all’esigenze del sistema imprenditoriale;
b) valorizzare il proprio ruolo nazionale ed internazionale, attraverso lo sviluppo di iniziative volte a rafforzare l’apertura e la collaborazione, a livello europeo ed internazionale, in materia di ricerca ed innovazione, favorendo la partecipazione di imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati ai programmi comunitari ed internazionali di ricerca;
c) promuovere la ricerca e l’innovazione nelle imprese del Lazio finalizzata al miglioramento dell’efficienza ambientale ed energetica lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti;
d) incrementare e qualificare le risorse umane impegnate nelle attività di ricerca, d’innovazione e di trasferimento tecnologico, sostenendo, in particolare, l’inserimento di giovani ricercatori nel sistema dell’università e della ricerca pubblica, la mobilità e lo scambio, anche a livello internazionale, di ricercatori e manager d’impresa e promuovendo la formazione di specifiche competenze tecnico-scientifiche e manageriali di “agenti dell’innovazione”, per facilitare la comunicazione e la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello dell’impresa, nonché favorire la crescita e diffusione di una cultura innovativa d’impresa;
e) individuare, in settori strategici per lo sviluppo del Lazio, centri di competenza ed innovazione quali nodi della Rete stessa, con funzione di collegamento tra il mondo della ricerca e quello produttivo.
3. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione si avvale della consulenza del comitato strategico di cui all’articolo 13 e della FI.LA.S. Spa e, in particolare, nell’ambito degli interventi previsti dal comma 2, per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) evidenziazione delle esigenze di innovazione, in particolare delle PMI;
b) promozione della ricerca finalizzata all’innovazione;
c) fornitura di consulenza ed assistenza per l’introduzione di innovazioni nelle imprese;
d) elaborazione di sistemi premianti che favoriscano forme di collaborazione delle imprese tra loro ed i centri di ricerca al fine di promuovere l’innovazione;
e) promozione della creazione di imprese innovative, in particolare di spin off, nel mondo della ricerca.

ARTICOLO 7
(Interventi in materia di ricerca, sviluppo ed innovazione per lo sviluppo del sistema produttivo regionale)

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, in collaborazione, in particolare, con le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, nei settori di interesse regionale, riguardanti in particolare:
a) progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto;
b) investimenti in processi ed in prodotti innovativi nelle PMI, anche promuovendo la costituzione di reti di imprese;
c) utilizzazione, da parte delle PMI, di servizi specialistici relativi alla ricerca e all’innovazione, anche con riferimento all’assistenza e all’attribuzione di “rating” di natura tecnologica per migliorare i rapporti tra le imprese e le istituzioni finanziarie;
d) progetti per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, in particolare, orientate all’utilizzo di conoscenze e competenze nel settore della ricerca, favorendone anche la localizzazione in specifici incubatori e ricorrendo ad adeguate forme di ingegneria finanziaria;
e) investimenti in processi, prodotti e servizi innovativi nella produzione di beni e servizi a rilevanza ambientale, sociale e culturale, individuando specifici strumenti diretti a coinvolgere le aziende pubbliche e a sollecitare la domanda pubblica.

ARTICOLO 8
(Interventi per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche)

1. La Regione, al fine di favorire il trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema delle PMI, finanzia in particolare:
a) progetti di ricerca e sviluppo, presentati congiuntamente da PMI e centri di ricerca pubblici o privati, riguardanti miglioramenti delle condizioni di produzione e con compartecipazione ai costi da parte dei soggetti privati; la quota di finanziamento regionale è commisurata all’apporto di risorse private, e comunque non può superare l’importo del 50 per cento del progetto stesso;
b) attività di trasferimento tecnologico che permettano alle PMI di acquisire innovazioni tecnologiche dai soggetti detentori delle stesse, privilegiando forme di cooperazione con il sistema dei poli e dei parchi tecnologici regionali e con le grandi imprese di filiera;
c) attività volte a rendere più agevole l’incorporazione di innovazione da parte delle imprese, facendo anche eventualmente ricorso ad appositi agenti di innovazione.

ARTICOLO 9
(Distretti tecnologici e poli di eccellenza competitiva)

1. La Regione promuove, inserendone la programmazione nell’ambito del programma strategico di cui all’articolo 10, anche attraverso idonee provvigioni finanziarie, il rafforzamento delle esperienze in materia di distretti tecnologici e poli di eccellenza competitiva e la loro integrazione nella rete, al fine di favorire la concentrazione delle risorse sui temi strategici per l’economia regionale ed una migliore collaborazione tra la ricerca, l’industria, la finanza ed il sistema istituzionale.

ARTICOLO 10
(Programma strategico regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico)

1. La Regione, in conformità agli obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale comunitaria, statale e regionale, adotta il programma strategico regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico, di seguito denominato programma strategico, di durata triennale, nel quale sono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi strategici per le politiche di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.
2. Il programma strategico, in particolare, prevede:
a) i settori di interesse prioritario e, per ciascun settore, le strategie di intervento e gli obiettivi specifici da perseguire nel triennio di validità;
b) l’insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio, con indicazione delle relative fonti;
c) la ripartizione annuale delle risorse, le modalità di finanziamento ed i soggetti ammissibili degli interventi;
d) le modalità per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché la previsione degli effetti sull’ambiente delle innovazioni prodotte attraverso il programma.

ARTICOLO 11
(Adozione, approvazione e verifica del programma strategico)

1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno dell’anno precedente il triennio di riferimento, approva il programma strategico, adottato dalla Giunta regionale, previa concertazione con le parti economiche e sociali. Il programma strategico, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati.
2. Il programma strategico mantiene validità fino all’approvazione del successivo.
3. La Giunta regionale presenta, entro il 31 marzo successivo allo scadere del triennio di riferimento, al Consiglio regionale una relazione sull’attuazione del programma strategico. La relazione, predisposta avvalendosi di specifici indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto, fornisce informazioni analitiche, quantitative e qualitative, sugli effetti concreti delle politiche attuate e sugli interventi finanziati in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

ARTICOLO 12
(Piano annuale)

1. Ai fini dell’attuazione del programma strategico, nonché di un suo eventuale aggiornamento sulla base del monitoraggio e della valutazione effettuati con le modalità previste nel programma stesso, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di ricerca ed innovazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, adotta, entro il mese di marzo di ogni anno, un piano, nel quale sono individuati, per l’anno di riferimento, gli interventi, i soggetti ammessi, le risorse, nonché i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi stessi.

ARTICOLO 13
(Attività di valutazione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di ricerca ed innovazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, istituisce, con deliberazione, il comitato strategico per la ricerca e l’innovazione, presieduto dall’assessore proponente e composto da esperti di alta qualificazione e di elevata professionalità e da tre consiglieri regionali indicati, tenendo conto della rappresentanza dell’opposizione, nonché il nucleo di valutazione dei singoli progetti. La stessa deliberazione definisce la composizione del nucleo di valutazione ed i criteri per l’individuazione di appositi revisori di comprovata competenza ed indipendenza, nonché le modalità di funzionamento e gli oneri a carico della Regione relativi agli organismi suddetti.
2. Il comitato strategico per la ricerca e l’innovazione svolge funzioni di proposta e consulenza generale e di analisi di scenario, ai fini della definizione del programma strategico e dei piani annuali di cui all’articolo 12.
3. Il nucleo di valutazione dei singoli progetti, relativi agli interventi previsti dai piani annuali di cui all’articolo 12, svolge i seguenti compiti:
a) coordina le attività espletate dai revisori di cui al comma 1, anche esterni all’amministrazione regionale, per la selezione dei progetti presentati ai fini della concessione dei contributi, ai sensi della presente legge;
b) effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti segnalandone eventuali criticità;
c) certifica la regolare esecuzione e la conclusione dei progetti finanziati.

ARTICOLO 14
(Bilancio regionale della ricerca e dell’innovazione)

1. E’ istituito, tra gli strumenti programmatici di bilancio, il bilancio regionale della ricerca e dell’innovazione, allo scopo di consentire l’ottimizzazione delle attività di indirizzo e controllo nonché di garantire la massima trasparenza e visibilità sociale della politica per la ricerca e l’innovazione.
2. Il bilancio regionale della ricerca e dell’innovazione evidenzia in modo descrittivo le risorse complessive, pubbliche e private, riferite ad attività di ricerca e innovazione nella Regione e, in particolare, le risorse regionali, le risorse per la ricerca previste in base a normative di settore, le risorse proprie degli enti e società strumentali della Regione, le risorse di fonte privata, esplicitamente riferite ad attività di ricerca e di innovazione che, in modo integrato con le risorse regionali, costituiscono l’ammontare complessivo delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi programmati.

ARTICOLO 15
(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato.
2. I contributi esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142 del 14 maggio 1998.
3. I contributi soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

ARTICOLO 16
(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Regione adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo le procedure di cui agli articoli 10 e 11, il primo programma strategico.
2. Sono escluse dalla concessione dei contributi previsti dalla presente legge le imprese che non applicano integralmente i contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative nelle categorie di appartenenza.

ARTICOLO 17
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli di cui alle UPB C12 e C22.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 4 agosto 2008
Marrazzo


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