Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Articolo 1
(Finalità)
l. La presente legge in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e con il Piano sanitario regionale, con il Piano sociale regionale e con la programmazione regionale in materia di formazione, detta norme per il sostegno e la qualificazione dell’attività di assistenza familiare domiciliare.
2. Per attività di assistenza familiare domiciliare si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, non in rapporto di parentela con l’assistito, anche straniere, a favore di persone anziane o diversamente abili in situazione di non autosufficienza, a rischio di istituzionalizzazione.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma l sono promosse e attuate iniziative di:
a) formazione;
b) promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) informazione, assistenza, supporto e consulenza;
d) sostegno economico;
e) monitoraggio e verifica degli interventi.
ARTICOLO 2
(Formazione)
l. La Regione promuove la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento del personale addetto all’assistenza familiare domiciliare.
2. Le attività di formazione sono rivolte in particolare a fornire competenze nel lavoro di cura e aiuto, igiene alimentare, personale ed ambientale, elementi di gerontologia, geriatria, psicologia, problematiche dell’handicap, miglioramento del contesto abitativo, indipendenza e sicurezza domestica, capacità di orientamento e interazione con il sistema dei servizi nonché, per le persone straniere, ad assicurare l’apprendimento di base e il miglioramento della conoscenza della lingua, della cultura e della tradizione italiana.
3. In esito al percorso formativo è previsto il rilascio di un attestato di frequenza con profitto, ai sensi delle Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione degli interventi di formazione e politiche attive del lavoro approvate con deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 285 e successive modificazioni, in cui vengono rappresentati gli esiti degli apprendimenti maturati nel percorso formativo, in termini di competenze, riconoscibili come crediti formativi.
Saranno riconoscibili, inoltre, come crediti formativi in ingresso gli apprendimenti comunque acquisiti dalla persona compresi i titoli conseguiti all’estero, attestanti l’acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 4.
4. La Giunta regionale individua i soggetti attuatori, i destinatari, la durata, le modalità e il contenuto dei programmi di formazione e aggiornamento, gli incentivi per la frequenza, nonché i criteri per il rilascio dell’attestato di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi.
ARTICOLO 3
(Selezione del personale nei Paesi esteri)
1. Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione promuove azioni finalizzate all’inserimento lavorativo in ambito regionale di lavoratori stranieri da impiegare nell’assistenza familiare domiciliare, attraverso percorsi formativi da realizzarsi nel Paese d’origine del cittadino extracomunitario.
2. Alle persone individuate ai sensi del comma 1, nel rispetto della normativa statale vigente, è garantito titolo di preferenza nell’ambito delle quote d’ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari assegnate alla Regione.
ARTICOLO 4
(Promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro)
1. Le Province, per garantire un servizio di cura qualificato e regolare nonché per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, predispongono elenchi di persone disponibili all’assistenza familiare domiciliare con indicazione specifica di coloro che sono in possesso dell’attestato di cui al comma 3 dell’articolo 2 e di eventuali altri titoli di formazione nell’area assistenziale.
2. La Giunta regionale, sentite le Province, stabilisce, con proprio atto, i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 1, gli obblighi degli iscritti, le modalità di tenuta, di aggiornamento e di pubblicazione degli elenchi.
ARTICOLO 5
(Attività di informazione e assistenza)
1. Le Province e i Comuni, con la collaborazione di soggetti pubblici, privati e del privato sociale, garantiscono l’attività di informazione, assistenza e consulenza in favore delle famiglie e del personale addetto all’assistenza familiare domiciliare.
2. Le attività di cui al comma 1 sono rivolte in particolare a sostenere le persone singole e le famiglie nell’avvio e nella gestione del rapporto di lavoro, con riferimento agli aspetti di natura sia amministrativa che relazionale e a garantire al personale addetto all’assistenza familiare domiciliare regolari condizioni di vita e di lavoro.
ARTICOLO 6
(Interventi di sostegno economico)
1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che si avvalgono di personale addetto all’assistenza familiare domiciliare per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, anche attraverso intese tra Comuni, Province, terzo settore e associazionismo sociale, al fine di agevolare l’erogazione di contributi mensili, diretti a ridurre gli oneri derivanti dai contratti di lavoro.
2. La Giunta regionale stabilisce con proprio regolamento:
a) i soggetti che possono richiedere il contributo mensile di cui al comma 1;
b) i requisiti necessari ai fini dell’ammissione al contributo con riferimento, in particolare:
1) alla situazione economica del nucleo familiare della persona richiedente, valutata secondo il metodo ISEE;
2) alla situazione di non autosufficienza, qualora riscontrata, debitamente certificata;
3) alla durata e alle condizioni stabilite nel contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza familiare domiciliare;
c) la commisurazione del contributo mensile rapportata ai requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) del presente comma.
3. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 si impegnano a far partecipare il personale addetto all’assistenza familiare domiciliare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all’articolo 2.
4. Il contributo mensile è erogato dai Comuni sulla base di appositi finanziamenti concessi dalla Regione e ripartiti in relazione alla popolazione ultrasessantacinquenne e alla popolazione diversamente abile residente nell’ambito territoriale di riferimento di cui al Piano sociale regionale.
5. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni compatibili con leggi regionali.
ARTICOLO 7
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza annuale entro il 30 novembre, informa il Consiglio regionale circa l’attuazione della presente legge evidenziando i risultati da essa ottenuti nell’ambito del sostegno e della qualificazione dell’attività di assistenza familiare domiciliare.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta una relazione fornendo in particolare le seguenti informazioni:
a) in che modo e con il coinvolgimento di quali soggetti si è realizzata l’attività di informazione e assistenza rivolta a sostenere le persone singole e le famiglie;
b) la qualità percepita della formazione erogata da parte dei soggetti che hanno frequentato i corsi formativi ed i risultati ottenuti sul fronte della selezione dei soggetti formati;
c) in che misura le persone singole e le famiglie ritengono accresciuta la qualità della prestazione lavorativa a seguito della partecipazione ai corsi formativi del personale addetto all’attività di assistenza familiare domiciliare.
3. La Giunta regionale per le finalità di cui al comma 1, attiva processi di monitoraggio e verifica avvalendosi dell’Osservatorio sociale regionale di cui all’art. 37 della l.r. 3/1997.
ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3, è autorizzata per l’anno 2007, la spesa di euro 300.000,00 da finanziarsi mediante l’utilizzo delle risorse a carico della programmazione regionale per la formazione.
2. Per gli oneri derivanti dagli interventi di sostegno economico di cui all’articolo 6, è autorizzata per l’anno 2007, la spesa di euro 300.000,00, da finanziarsi mediante l’utilizzo di quota parte delle risorse, a carico del Servizio sanitario regionale, già destinate al finanziamento dell’incentivo economico denominato “assegno di cura” di cui alla l.r. 24/2004, in quanto misura complementare agli interventi sanitari e socio-sanitari, nonché mediante l’utilizzo di quota parte degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale per la l. 328/2000 e per la l.r. 3/1997 e successive modificazioni, secondo le modalità in esse previste.
3. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità,
è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 3 ottobre 2007
LORENZETTI
Note:
Nota all’art. 1, comma 1:
La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 13 novembre 2000, n. 265.
Nota all’art. 2, comma 3:
La deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n.
285 è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 20 luglio 2005, n. 31.
Nota all’art. 7, comma 3:
La legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3,
recante “Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali”, è pubblicata nel B.U.R. 29 gennaio 1997, n. 6.
Il testo dell’art. 37 è il seguente: «Art. 37 Osservatorio sociale regionale.
1. È istituito, presso la Giunta regionale l’Osservatorio sociale con il compito di acquisire un quadro conoscitivo della realtà regionale, a supporto dell’attività di programmazione e verifica degli interventi di politica sociale.
2. L’Osservatorio in particolare:
a) fornisce una ricognizione ed una interpretazione dello stato e dell’evoluzione dei bisogni sociali della popolazione, nonché dei processi sociali ad essi sottesi, anche effettuando ricerche ed indagini;
b) valuta la rispondenza fra risorse impiegate, livelli di attività e grado di soddisfazione dei bisogni;
c) valuta i contenuti sociali e i modelli organizzativi del sistema dei servizi sociali e dei servizi di area sociale.
3. L’Osservatorio collabora con i soggetti sociali e garantisce il raccordo fra i singoli osservatori, uffici, enti ed istituti di ricerca avvalendosi di uno specifico sistema di rilevazione, osservazione e monitoraggio.
4. L’Osservatorio si può articolare in sezioni di ricerca.
5. Il Consiglio regionale provvede con proprio atto amministrativo a definire composizione e modalità di funzionamento dell’Osservatorio.».
Note all’art. 8, commi 2 e 3:
La legge regionale 22 novembre 2004, n. 24, recante “Assegno
di cura per l’assistenza a domicilio di anziani gravemente non autosufficienti”, è pubblicata nel B.U.R. 1° dicembre 2004, n. 51.
Per la legge 8 novembre 2000, n. 328, si veda la nota all’art. 1, comma 1.
Per la legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, si veda la nota all’art. 7, comma 3.
La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13,
recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11.
Il testo dell’art. 27, comma 3, lettera c) è il seguente: «Art. 27 Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».