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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 3 novembre 2009, n. 48
Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità) 1. Con la presente legge la Regione intende valorizzare la persona anziana, ultra sessantenne, affinché possa continuare a realizzare, per tutto l’arco della vita, un progetto gratificante, socialmente dignitoso, dotato di senso per sé e per la comunità di appartenenza. 2. A tal fine, la Regione promuove e sostiene politiche a favore degli anziani, per favorire un invecchiamento attivo capace di valorizzare ogni persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro. 3. La Regione intende altresì contrastare tutti i fenomeni di esclusione e discriminazione verso le persone anziane, sostenendo azioni che rimuovano gli ostacoli ad una piena inclusione sociale. ARTICOLO 2 (Programmazione ed interventi) 1. La Regione, attraverso i necessari raccordi con la normativa regionale di settore, persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati negli ambiti della protezione e promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali. 2. La Giunta regionale emana indirizzi affinché, attraverso gli atti programmatori previsti dalle leggi di settore, si definiscano le azioni per l’applicazione della presente legge. 3. La programmazione degli interventi è inserita all’interno del Piano Sociale Integrato Regionale, di durata triennale, di cui all’articolo 25 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari). ARTICOLO 3 (Formazione permanente) 1. La Regione individua nell’educazione e nella formazione lungo tutto l’arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità ed in particolare: a) incentiva la mutua formazione inter e intragenerazionale, tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere; b) favorisce, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il ruolo attivo dell’anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, durante l’orientamento o i percorsi di prima formazione; c) valorizza e sostiene le attività delle Università Popolari a favore della terza età, comunque denominate, tese all’educazione non formale in diversi campi del sapere; d) promuove, valorizzando le esperienze professionali acquisite, metodologie didattiche, tese a rispondere ai diversi interessi formativi delle nuove generazioni. 2. La Regione sostiene azioni volte a rendere le persone anziane capaci di affrontare le problematiche e le criticità connesse alla modernità ed, in particolare, mira a sostenere percorsi formativi che siano finalizzati a: a) progettare un invecchiamento attivo per i soggetti prossimi alla pensione e per gli anziani ancora giovani, ma già in pensione, con una particolare attenzione ai temi dell’impegno civile e della cittadinanza attiva; b) ridurre il digital divide e conoscere i servizi della rete informatica; c) promuovere stili di consumo intelligenti ed ecocompatibili e gestire efficacemente il risparmio; d) perseguire la sicurezza stradale e domestica; e) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, in particolare sociali, economici, storici ed artistici. ARTICOLO 4 (Completamento dell’attività lavorativa) 1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le parti sociali, favorisce la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, rivolti a persone in età matura e finalizzati: a) al trattenimento in servizio, garantendo nell’ambiente di lavoro, condizioni adeguate al mantenimento dello stato di salute e di benessere psicofisico della persona anziana; b) a sostenere la fuoriuscita graduale dal mercato del lavoro; c) a promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani; d) alla sicurezza sul posto di lavoro per le persone più anziane. ARTICOLO 5 (Prevenzione e benessere) 1. Al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, la Regione promuove azioni tese al mantenimento del benessere della persona durante l’invecchiamento, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita, l’educazione motoria e fisica. A tal fine, la Regione può promuovere e sostenere protocolli operativi tra associazioni di volontariato e di promozione sociale e le Aziende sanitarie locali. 2. La Regione promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale, agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di esclusione ed isolamento sociale e limitare l’ospedalizzazione e l’inserimento in strutture assistenziali residenziali. A tale scopo sostiene la diffusione sul territorio di spazi e luoghi di incontro, socializzazione, espressività, in un’ottica intergenerazionale e interculturale. ARTICOLO 6 (Cultura e turismo sociale) 1. Anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Liguria, la Regione sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l’accesso a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del patrimonio di conoscenze degli anziani per promuovere la cultura e le tradizioni liguri all’esterno della Regione stessa. 2. La Regione e gli Enti locali, anche con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, favoriscono la partecipazione degli anziani ad attività culturali, ricreative e sportive prodotte e proposte dalla comunità ligure, elaborate anche al fine di sviluppare interrelazioni e senso comunitario tra le persone coinvolte. ARTICOLO 7 (Impegno civile) 1. La Regione incentiva la partecipazione degli anziani alla vita della comunità locale, anche attraverso l’impegno civile nel volontariato in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale. 2. Il volontariato civile degli anziani costituisce una forma di promozione dell’invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità e al contempo finalizzati alla diffusione di una nuova cultura della vecchiaia. 3. I progetti di volontariato civile specifici per gli anziani possono essere promossi dagli Enti locali e realizzati da Enti del Terzo Settore, devono essere finalizzati al bene della comunità e possono essere inseriti nella programmazione sociale territoriale. 4. Agli anziani che operano nei progetti sociali di volontariato civile può essere riconosciuto, per il tramite delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modifiche e integrazioni, o delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modifiche e integrazioni, un rimborso forfettario per le spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dagli Enti locali promotori dei progetti. 5. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e privati tesi a sviluppare il volontariato civile degli anziani. ARTICOLO 8 (Nuove tecnologie) 1. Per consentire una fruizione più immediata e una maggiore diffusione dei servizi offerti alle persone anziane, la Regione: a) sostiene la diffusione e l’implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, quali card informatizzate, portali telematici, piattaforme tecnologiche; b) promuove la stipula di accordi e convenzioni con gli Enti locali o con soggetti pubblici e privati tesi ad agevolare, anche economicamente, l’utilizzo dei servizi stessi. ARTICOLO 9 (Partnership) 1. La Giunta regionale, al fine di stimolare la responsabilità sociale delle imprese private e di creare valore aggiunto mediante l’apporto di risorse ulteriori a quelle stanziate dalla Regione per le finalità di cui alla presente legge, promuove la stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro in attuazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998). ARTICOLO 10 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio nelle seguenti Aree: Area X “Persona, Famiglia, Associazioni” - alla U.P.B. 10.101 “Fondo per le politiche sociali” - alla U.P.B. 10.201 “Fondo per le politiche sociali” Area XVIII “Gestionale” - alla U.P.B. 18.104 “Spesa per il sistema informativo policentrico”. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 3 novembre 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)


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