NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 3 novembre 2009, n. 47
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Semplificazioni normative a vantaggio del 3° settore
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Inserimento dell’articolo 14 bis della legge regionale 1 giugno 1993, n. 23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) e successive modifiche ed integrazioni) 1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 14 bis (Convenzioni per l’affidamento di beni e servizi) 1. La Regione Liguria e gli Enti del Settore regionale allargato, come individuati ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)) possono riservare annualmente alle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), una quota dell’importo complessivo degli affidamenti ai terzi delle forniture di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 della l. 381/1991. Le modalità di affidamento e le relative quote percentuali sono definite annualmente con legge collegata alla finanziaria regionale. 2. La Regione può promuovere e sostenere gli Enti locali e gli altri enti pubblici infraregionali, compresi quelli economici, che riservano quote dell’importo complessivo degli affidamenti ai terzi delle forniture di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 della l. 381/1991.”. ARTICOLO 2 (Modifica dell’articolo 15 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni) 1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: “d) concessioni ad enti pubblici, compresi quelli economici, nonché alle società di capitale a partecipazione pubblica, di contributi o finanziamenti agevolati finalizzati a favorire l’affidamento alle cooperative sociali di forniture di beni o servizi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della l. 381/1991;”. 2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 23/1993, è inserita la seguente: “d bis) contributi a favore di cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della l. 381/1991 che assumono soggetti deboli o a rischio di emarginazione sociale segnalati dai Distretti sociosanitari, anche al di fuori delle categorie indicate nell’articolo 4 della legge stessa.”. 3. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 15 della l. r. 23/1993, è sostituita dalla seguente: ”c) contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse per i crediti bancari in ogni loro forma o per operazioni di leasing e factoring, concessi alle cooperative sociali;”. ARTICOLO 3 (Modifica dell’articolo 16 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: “4. Possono accedere agli interventi di cui all’articolo 15, comma 2, lettera d) gli enti pubblici, compresi quelli economici, nonché le società di capitale a partecipazione pubblica, che stipulano convenzioni, ove possibile con la forma della concessione, con cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b). I contributi ed i finanziamenti agevolati non possono superare la misura del venti per cento del corrispettivo previsto da tali convenzioni e sono determinati proporzionalmente al numero degli insediamenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati in virtù delle convenzioni stesse. Tali convenzioni devono avere durata pluriennale e prevedere la verifica ed il monitoraggio sugli inserimenti lavorativi effettuati.”. 2. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 23/1993, è inserito il seguente: “4 bis. Possono accedere agli interventi di cui all’articolo15, comma 2, lettera d bis), le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) per nuove assunzioni dei soggetti indicati all’ articolo 15, comma 2, lettera d bis).”. 3. Al comma 8 dell’articolo 16 della l.r. 23/1993, la parola “triennali” è sostituita dalla seguente: “pluriennali”. ARTICOLO 4 (Modifica dell’articolo 17 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni le parole “consorzi fidi per la cooperazione, ove essi esistano,” sono sostituite dalle seguenti: “FI.L.S.E. S.p.A.”. ARTICOLO 5 (Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni) 1. L’articolo 18 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 18 (Fondi a sostegno della cooperazione sociale) 1. La Giunta regionale può istituire fondi di rotazione, la cui gestione è affidata a FI.L.S.E. S.p.A., a favore delle cooperative sociali e loro consorzi al fine di sostenere: a) gli interventi di cui all’articolo 16, comma 8; b) i finanziamenti a breve termine volti allo smobilizzo dei crediti diretti ed indiretti verso la Pubblica Amministrazione; c) gli interventi per il consolidamento della struttura finanziaria e la capitalizzazione. 2. La Giunta regionale può istituire fondi per finanziare le iniziative previste dall’articolo 15.”. ARTICOLO 6 (Inserimento dell’articolo 19 bis della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Dopo l’articolo 19 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 19 bis(De minimis) 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono concessi nell’ambito del regime “de minimis” di cui alla vigente normativa comunitaria.”. ARTICOLO 7 (Modifica dell’articolo 20 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni) 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: “a) l’Assessore delegato competente, che la presiede;” 2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 23/1993, è abrogata. 3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 23/1993 è sostituita dalla seguente: “c) il Dirigente della struttura regionale competente;” 4. Le lettere h), i), l) del comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 23/1993 sono abrogate. 5. Il comma 1 bis dell’articolo 20 della l.r. 23/1993 è abrogato. ARTICOLO 8 (Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) e successive modifiche ed integrazioni) 1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 11/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “Ufficio scolastico regionale” sono inserite le seguenti: “e, nei percorsi di Inclusione sociale, in accordo con gli Istituti preposti al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale”. ARTICOLO 9 (Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2004, n. 23 (Interventi di sostegno al sistema della formazione professionale) e successive modifiche ed integrazioni) 1. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 23/2004 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “può anche essere alimentato” sono sostituite dalle seguenti: “è alimentato”. ARTICOLO 10 (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modifiche ed integrazioni) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: “2 bis. Nelle sedi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale di cui all’articolo 5 è consentita l’apertura e l’esercizio di un punto di somministrazione di alimenti e bevande secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modifiche ed integrazioni.”. ARTICOLO 11 (Modifica dell’articolo 5 della l.r. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 5 della l.r. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti: “3 ter. L’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale a carattere regionale, aventi articolazioni territoriali autonome, si estende alle articolazioni territoriali autonome. A tal fine l’istanza di iscrizione è corredata dall’elenco delle rispettive articolazioni territoriali. 3 quater. Le associazioni di promozione sociale di cui al comma 1 in possesso dei requisiti prescritti sono iscritte al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, previo parere positivo dell’Osservatorio, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine il parere si intende acquisito. 3 quinquies. Le associazioni di promozione sociale costituite da meno di un anno non sono tenute ad allegare all’istanza di iscrizione la presentazione del bilancio e la relazione dell’attività svolta.”. 2. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 30/2004 la parola “annuale” è sostituita dalla seguente: “biennale”. ARTICOLO 12 (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 30/2004 le parole “in forma attualizzata” sono sostituite dalle parole “attraverso l’utilizzo di un apposito fondo”. ARTICOLO 13 (Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modifiche ed integrazioni) 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 15/1992 e successive modifiche ed integrazioni sono inseriti i seguenti: “3 ter. L’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di volontariato a carattere regionale, aventi articolazioni territoriali autonome, si estende alle articolazioni territoriali autonome. A tal fine l’istanza di iscrizione disciplinata al comma 1 è corredata dall’elenco delle rispettive articolazioni territoriali. 3 quater. Le associazioni di volontariato in possesso dei requisiti prescritti sono iscritte al Registro regionale delle associazioni di volontariato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo parere positivo dell’Osservatorio, da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine il parere si intende acquisito. 3 quinquies. Le associazioni di volontariato costituite da meno di un anno non sono tenute ad allegare all’istanza di iscrizione la presentazione del bilancio e la relazione dell’attività svolta.”. 2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 15/1992 le parole “di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “ogni due anni”. ARTICOLO 14 (Modifica dell’articolo 10 della l.r. 15/1992 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 15/1992 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente: “1 bis. La Giunta regionale, in via sperimentale, può riconoscere alle associazioni di protezione civile e antincendio boschivo iscritte al Registro di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e d), costituite da non meno di 18 mesi, contributi finalizzati per spese di gestione, debitamente documentate, sostenute nell’esercizio dell’attività soprattutto se riferite alle emergenze.”. ARTICOLO 15 (Inserimento del comma 4 quinquies dell’articolo 21 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modifiche ed integrazioni) 1. Dopo il comma 4 quater dell’articolo 21 della l.r. 12/2006 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente: “4 quinquies. La Giunta regionale con proprio provvedimento può stabilire indirizzi e criteri uniformi in materia di contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.”. ARTICOLO 16 (Modifica dell’articolo 56 della l.r. 12/2006 e successive modifiche ed integrazioni) 1. Il comma 6 dell’articolo 56 della l.r. 12/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: “6. I soggetti che ricevono contributi pubblici per investimenti in conto capitale destinati ad opere sociali devono garantire, anche con autocertificazione, che l’attività ivi svolta si mantenga secondo le finalità sociali per almeno dieci anni, pena la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali. La Regione verifica il mantenimento di tale finalità e per motivi di interesse pubblico può autorizzare anche una finalizzazione sociale diversa da quella originaria. I soggetti stessi sono inoltre tenuti a presentare idonea certificazione delle spese sostenute tali da giustificare esclusivamente il contributo assegnato, secondo le procedure fissate dalla Giunta.”. ARTICOLO 17 (Modifica dell’articolo 50 della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modifiche ed integrazioni) 1. Il comma 4 dell’articolo 50 della l.r. 6/2009 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: “4. I soggetti che ricevono contributi pubblici per investimenti in conto capitale destinati alle opere di cui al presente articolo devono garantire, anche con autocertificazione, che l’attività ivi svolta si mantenga secondo le finalità della presente legge per almeno dieci anni, pena la restituzione del contributo maggiorato degli interessi legali. La Regione verifica il mantenimento di tale finalità e per motivi di interesse pubblico può autorizzare anche una finalizzazione sociale diversa da quella originaria. I soggetti stessi sono inoltre tenuti a presentare idonea certificazione delle spese sostenute tali da giustificare esclusivamente il contributo assegnato, secondo le procedure fissate dalla Giunta.”. ARTICOLO 18 (Modifica dell’articolo 2 del regolamento regionale 14 maggio 1993, n. 1 (Regolamento dell’Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato) e successive modifiche ed integrazioni) 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 1/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: “a) l’Assessore competente, che lo presiede;”. 2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 1/1993, è abrogata. 3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 1/1993, è sostituita dalla seguente: “c) il Dirigente della struttura regionale competente;”. 4. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 1/1993, è sostituita dalla seguente: “e) due esperti in materie giuridico-economiche, indicati dal Forum regionale del Terzo Settore;”. 5. Il comma 2 dell’articolo 2 del regolamento regionale 1/1993, è abrogato. ARTICOLO 19 (Sostituzione dell’articolo 7 del regolamento regionale 1/1993 e successive modifiche ed integrazioni) 1. L’articolo 7 del regolamento regionale 1/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 7 (Funzionamento dell’Osservatorio) 1. L’Osservatorio si riunisce su convocazione del Presidente e le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e delle riunioni viene redatto apposito verbale.”. ARTICOLO 20 (Abrogazione dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1993 e successive modifiche ed integrazioni) 1. L’articolo 8 del regolamento regionale 1/1993 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato. ARTICOLO 21 (Modifica dell’articolo 12 del regolamento regionale 1/1993) 1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 12 del regolamento regionale 1/1993, è aggiunto il seguente periodo: “L’iscrizione ad un settore non pregiudica che l’associazione possa anche svolgere attività identificabili in altri settori.”. ARTICOLO 22 (Modifica dell’articolo 5 del regolamento regionale 20 ottobre 2005, n. 1 (Regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modifiche ed integrazioni) 1. Al comma 4 dell’articolo 5 del regolamento regionale 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “della maggioranza dei componenti” sono sostituite dalle seguenti: “ di tre componenti”. ARTICOLO 23 (Modifica all’articolo 30 della l.r. 6/2009) 1. Alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 30 della l.r. 6/2009 prima della parola “sviluppare” sono inserite le seguenti: “attivare e” e sono soppresse le seguenti: “previsto dall’articolo 48 della l.r. 12/2006”. ARTICOLO 24 (Norme transitorie) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla revisione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 30/2004 e successive modifiche ed integrazioni e a tal fine si procede alla cancellazione delle articolazioni territoriali delle associazioni di promozione sociale a carattere regionale che facciano richiesta di essere ricomprese nell’iscrizione della rispettiva associazione di promozione sociale a carattere regionale. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla revisione del Registro regionale delle associazioni di volontariato di cui alla l.r. 15/1992 e successive modifiche ed integrazioni e a tal fine si procede alla cancellazione delle articolazioni territoriali delle associazioni di volontariato a carattere regionale che facciano richiesta di essere ricomprese nell’iscrizione della rispettiva associazione di volontariato a carattere regionale. ARTICOLO 25 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione: a) dell’articolo 2, si provvede, ai sensi della l.r. 23/1993 e successive modifiche ed integrazioni, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio, all’U.P.B. 10.105 “Azioni a favore di Associazioni ed enti operanti in campo sociale”; b) dell’articolo 13, si provvede, ai sensi della l.r. 15/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio, all’U.P.B. 10.105 “Azioni a favore di Associazioni ed enti operanti in campo sociale”. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 3 novembre 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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