Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità) 1.
La Regione, nel rispetto della Costituzione ed in attuazione del principio di sussidiarietà e reciprocità, persegue lo sviluppo sociale, civile ed economico dei territori dei piccoli Comuni, attraverso la promozione ed il sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali, culturali in essi esercitate e la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l’adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali. 2. Ai fini della presente legge per i piccoli Comuni si intendono quelli con popolazione fino a mille abitanti sulla base dell’ultima rilevazione demografica. 3. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture la Regione ne promuove ed incentiva la gestione associata. 4. La Regione incentiva l’utilizzo delle moderne tecnologie dell’informatica nel processo di ammodernamento di piccoli Comuni nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.
ARTICOLO 2
(Linee generali di intervento)
1. Ai fini della presente legge, la Regione attribuisce ai piccoli comuni risorse finanziarie tenuto conto della realtà sociale, delle situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale e della qualità della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali. 2. Le situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale sono individuate annualmente e verificate sulla base di indicatori economici, sociali, territoriali, ambientali e demografici, stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sentita la Conferenza permanente delle Autonomie locali. 3. Nella individuazione degli indicatori di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi di studi ed elaborazioni, anche già esistenti, effettuati da università o da enti pubblici o privati di ricerca. 4. Nell’ambito dei fattori di disagio indicati sulla base degli studi ed elaborazioni effettuate ai sensi del comma precedente, la Giunta regionale determina annualmente una graduatoria generale del disagio, d’intesa con la Commissione consiliare competente, sentita la Conferenza permanente delle Autonomie locali, attribuendo un contributo annuale ai Comuni che versano in situazioni di maggiore disagio. Il contributo annuale per ciascun Comune è determinato dalla Giunta regionale in relazione al numero dei Comuni inseriti nella graduatoria ed alle risorse disponibili nel bilancio regionale dell’anno finanziario di riferimento. 5. Se il comune realizza le attività e gli interventi in forma associata, può beneficiare del contributo a copertura delle spese che la gestione associata comporta. 6. Non è concesso il contributo per le spese che risultano già interamente coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati. 7. Termini e modalità per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
ARTICOLO 3
(Interventi per l’erogazione di servizi utili alla collettività)
1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono del territorio, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con i soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi utili alla collettività nei piccoli comuni. 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire l’erogazione di servizi utili alla collettività presso i piccoli comuni anche attraverso centri polifunzionali. 3. Nei centri polifunzionali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è possibile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell’attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati. 4. La Giunta regionale, previo accordo con gli uffici scolastici regionali, incentiva il mantenimento in attività degli istituti scolastici nei piccoli comuni e, su richiesta degli istituti scolastici, favorisce la cessione a titolo gratuito di attrezzature e strumenti informatici di proprietà regionale dismessi. 5. La Giunta regionale, al fine di favorire il mantenimento di una efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale nei Comuni di cui all’articolo 1 della presente legge, può erogare forme aggiuntive di sostegno all’indennità di residenza così come disciplinata da leggi statali e regionali. Con apposito regolamento, da approvarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le tipologie di intervento con riferimento anche al volume di fatturato.
ARTICOLO 4
(Semplificazione delle rendicontazioni)
1. Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore ad euro 20 mila, erogati a qualunque titolo dalla Regione ai comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti, è sufficiente la presentazione, da parte dell’amministrazione comunale, di una certificazione attestante l’ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.
ARTICOLO 5
(Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni)
1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, la Giunta regionale dispone incentivi finanziari e premi di insediamento, con riferimento alle spese di trasferimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, a favore di coloro che trasferiscono la loro residenza o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune della regione con popolazione superiore a diecimila abitanti o da comuni di altre regioni ad un comune in situazioni di marginalità di cui all’articolo 2, comma 1, con popolazione inferiore a mille abitanti, impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, pena la revoca del beneficio. 2. I premi di insediamento di cui al comma 1 sono stabiliti in euro 2 mila annui, da erogarsi per un massimo di cinque annualità consecutive, previa verifica del mantenimento della residenza o della sede di effettivo svolgimento dell’attività economica. Il diritto al premio di insediamento si consegue per i trasferimenti effettuati dopo l’entrata in vigore della presente legge. 3. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici di cui al comma 1.
ARTICOLO 6
(Agevolazioni tributarie ed economiche)
1. La Regione favorisce, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, la salvaguardia delle attività commerciali e artigianali nei piccoli comuni di cui all’articolo 1, in condizioni di marginalità socio-economica, attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati. 2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri per l’assegnazione degli incentivi di cui al comma 1.
ARTICOLO 7
(Attività e servizi)
1. Per garantire le finalità di sviluppo sostenibile ed un equilibrato governo del territorio, la Regione assicura, nei piccoli comuni, l’efficienza, la qualità dei servizi essenziali ed iniziative di sostegno allo sviluppo della vita civile e sociale della comunità locale, con particolare riferimento ai centri di aggregazione sociale che dimostrano di avere una forte valenza attuale quali espressione di cittadini associati per la gestione senza scopo di lucro di attività sociali e del tempo libero rivolte in particolare ai giovani, agli anziani ed alle categorie più deboli e svantaggiate. 2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per tali luoghi di cittadinanza attiva dei piccoli comuni, espressione di momenti significativi di aggregazione e di esercizio di diverse attività economiche e sociali, incentiva la realizzazione, in un unico edificio o in edifici viciniori, di centri multifunzionali in cui concentrare la pluralità di servizi quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di comunicazione, commerciali, di pubblica sicurezza, di volontariato ed associazionismo culturale e ricreativo. 3. A tale scopo la Regione sostiene il recupero di edifici non utilizzati o sottoutilizzati, mediante l’erogazione ai comuni di un contributo una tantum quale concorso alle spese di allestimento di detti centri multifunzionali per un massimo di euro 100 mila per ogni comune.
ARTICOLO 8
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e tipici)
1. La Regione favorisce la promozione dei territori, della cultura e delle tradizioni popolari e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici dei piccoli comuni, attraverso la implementazione dei percorsi enogastronomici del Molise. 2. La Regione concorre al potenziamento del sistema dei percorsi enogastronomici del Molise inerenti ai piccoli comuni finalizzato alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio ed alla tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni culturali ed alimentari locali. 3. I piccoli comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di denominazione dei prodotti tipici, possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agro-alimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura, posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quest’ultimo, "luogo di produzione del" seguita dal nome del prodotto.
ARTICOLO 9
(Interventi a favore dei residenti)
1. La Regione concede ai residenti nei piccoli comuni contributi per: a) iniziative nel campo dei servizi alla persone e in particolare dei servizi educativi per l’infanzia e per l’adolescenza, dei servizi sociali, del sostegno al diritto allo studio e di altre attività educative e associative; b) agevolazioni per favorire l’insediamento e il mantenimento della residenza, anche per l’acquisto dell’abitazione principale, per la ristrutturazione di vecchi edifici o case; c) contributo spese una-tantum per ogni nuova nascita od adozione avvenuta all’interno di famiglie residenti nel comune nella misura di: 1) euro 2 mila per il primo figlio; 2) euro 5 mila per il secondo figlio; 3) euro 10 mila per il terzo figlio; 4) euro 15 mila per ogni figlio successivo al terzo. I contributi previsti per i figli successivi al primo sono ripartiti in tre rate annue consecutive di pari importo, previa verifica del mantenimento della residenza. 2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altre forme di agevolazione o contribuzione già stabilite per le medesime finalità. 3. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
ARTICOLO 10
(Interventi per la mobilità)
1. La Regione eroga ai piccoli comuni contributi finalizzati: a) alla manutenzione della rete stradale comunale; b) all’attivazione di servizi di trasporto, finalizzati al miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, in particolare da parte delle persone anziane, dei minori, delle persone con handicap. 2. La Giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
ARTICOLO 11
(Politiche di sostegno alla permanenza delle popolazioni residenti nei piccoli comuni)
1. La Regione Molise promuove la permanenza di una stabile popolazione residente nei piccoli comuni mediante i seguenti interventi: a) erogazione di un contributo ordinario fino a 30 mila euro in favore dei Comuni che abbiano deliberato aliquote più favorevoli dell’imposta comunale sugli immobili in favore dei proprietari che stipulano contratti di locazione a canone agevolato; b) sostegno alla sperimentazione di percorsi di forme di teleinsegnamento e di attività extrascolastiche.
ARTICOLO 12
(Politiche di sostegno alle piccole e medie imprese operanti nei piccoli comuni)
1. La Regione Molise promuove la permanenza di uno stabile tessuto economico di piccole e medie imprese (PMI) nei piccoli comuni mediante interventi a sostegno di forme innovative di distribuzione commerciale, con particolare riferimento all’e-commerce, e di iniziative volte alla promozione del territorio e dei prodotti tipici, alla valorizzazione e potenziamento del turismo culturale ed eno-gastronomico.
ARTICOLO 13
(Disposizioni finali)
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. 2. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, in merito agli interventi effettuati ai sensi degli articoli 2, 3, 5, 7, 9 e 10 della presente legge.
ARTICOLO 14
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti previsti nella U.P.B. n. 526 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009. 2. Per gli esercizi successivi si provvederà con le stesse leggi approvative dei bilanci.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 3 marzo 2009