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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale 3 marzo 2009 n. 8
Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato
 
Il Consiglio regionale ha approvato



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA




Promulga la seguente legge




ARTICOLO 1

Finalità


1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, secondo i principi di efficienza e di riduzione della spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



ARTICOLO 2

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali



1. L’ambito territoriale ottimale per l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato coincide con l’intero territorio regionale, così come disposto dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 1999, n. 5.



ARTICOLO 3

Attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato



1. Tutte le funzioni e i compiti assegnati all’Autorità di ambito dalla legge regionale n. 5/1999, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da altra normativa di settore sono svolti dalla Regione. 2. Per la partecipazione degli enti locali alle attività di cui al comma 1, è istituito il Comitato di ambito per il servizio idrico integrato, di seguito denominato Comitato di ambito, con funzioni consultive e propositive. 3. L’Autorità di ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999 è soppressa e cessa di operare a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 2.



ARTICOLO 4

Comitato di ambito



1. Il Comitato di ambito è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto: a) dall’assessore regionale competente in materia di servizio idrico integrato; b) dai presidenti delle Province; c) dai sindaci dei comuni di Campobasso e di Isernia; d) dai sindaci di quindici Comuni individuati dall’Assemblea dei rappresentanti di tutti i Comuni della regione. 2. L’Assemblea, costituita dai sindaci o rispettivi assessori da loro delegati, è convocata dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta, nell’ordine, dal rappresentante del comune di Campobasso, dal rappresentante del comune di Isernia o, in assenza di entrambi, dal rappresentante del Comune con maggiore popolazione risultante dall’ultimo censimento. 3. L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti. 4. Per garantire la rappresentatività territoriale, i quindici Comuni di cui al comma 1, lettera d), sono individuati nel numero di due per ognuno dei sei ambiti territoriali delle Comunità montane e nel numero di tre per i restanti Comuni non appartenenti ai predetti ambiti, con esclusione dei comuni di Campobasso e di Isernia. 5. L’individuazione di cui al comma 4 è effettuata dall’Assemblea, su proposta formulata dai rappresentanti di ciascuno dei gruppi di Comuni di cui allo stesso comma 4 con le seguenti modalità: a) i rappresentanti di ognuno dei sei ambiti territoriali comunitari propongono un Comune scelto a maggioranza espressa in termini di rappresentanza della popolazione risultante dall’ultimo censimento ed un Comune scelto a maggioranza espressa in termini numerici tra quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; b) i rappresentanti dei restanti Comuni, con esclusione di Campobasso e di Isernia, propongono un Comune scelto a maggioranza espressa in termini di rappresentanza della popolazione risultante dall’ultimo censimento e due Comuni scelti a maggioranza espressa in termini numerici, di cui almeno uno con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. 6. L’individuazione di cui al comma 5 resta ferma per tre anni. Alla scadenza, l’Assemblea provvede a una nuova individuazione garantendo la rotazione dei Comuni individuati a maggioranza espressa in termini numerici. 7. In fase di prima attuazione della presente legge l’Assemblea è convocata, nel termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, dal Presidente in carica dell’Autorità di ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999, che la presiede. Entro lo stesso termine l’Assemblea effettua, con le procedure di cui ai precedenti commi, l’individuazione dei quindici Comuni componenti del Comitato di ambito.



ARTICOLO 5

Poteri sostitutivi



1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 dell’articolo 4, il Presidente della Giunta regionale, previa assegnazione di un congruo termine, provvede in sostituzione del Presidente dell’Autorità di ambito o dell’Assemblea. 2. La procedura sostitutiva di cui al comma 1 si applica altresì, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data della prima Assemblea convocata dal Presidente della Giunta regionale, per le successive individuazioni previste al comma 6 dell’articolo 4.



ARTICOLO 6

Funzionamento del Comitato di ambito



1. Il Comitato di ambito è presieduto dall’Assessore regionale e, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice-Presidente individuato dal Comitato stesso nella prima seduta valida. 2. I Presidenti delle Province ed i Sindaci, in caso di impedimento, delegano di volta in volta un Assessore a partecipare al Comitato di ambito. 3. Il Comitato di ambito è convocato dal Presidente quando sia necessario acquisire il parere ai sensi dell’articolo 7, comma 1, quando il Presidente ne ritenga opportuna la consultazione o quando ne facciano richiesta almeno cinque componenti. 4. Il Comitato di ambito delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali. 5. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, o un funzionario dallo stesso indicato in caso di impedimento, svolge le funzioni di segretario del Comitato di ambito.



ARTICOLO 7

Funzioni del Comitato di ambito



1. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere alla Giunta regionale ai fini: a) dell’approvazione del piano d’ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo e dal piano economico-finanziario, e dei suoi successivi aggiornamenti; b) dell’approvazione della convenzione e del relativo disciplinare per regolare i rapporti con i gestori del servizio idrico integrato; c) della scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato; d) della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e della sua eventuale modulazione ed articolazione; e) della definizione della programmazione regionale relativa alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali. 2. Il Comitato di ambito, inoltre, può essere consultato e può formulare proposte su qualsiasi questione attinente all’organizzazione e alla gestione del servizio idrico integrato. 3. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale la Giunta regionale può procedere prescindendone. 4. Eventuali discostamenti dai pareri espressi dal Comitato di ambito sono puntualmente motivati dalla Giunta regionale. 5. Le deliberazioni assunte dal Comitato di ambito sono comunicate per estratto a tutti i sindaci e sono pubblicate integralmente sul sito della Regione.



ARTICOLO 8

Struttura tecnica



1. Le funzioni tecnico-amministrative sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato. Con atto di organizzazione si provvede ad individuarne la nuova articolazione sulla base delle funzioni assegnate con la presente legge, individuando anche l’unità operativa organica di supporto al Comitato di ambito.



ARTICOLO 9

Liquidazione dell’Autorità di ambito costituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999



1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale della Direzione regionale competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato provvede, avvalendosi della collaborazione del dirigente di cui all’articolo 8, comma 1, e dell’eventuale supporto di un esperto esterno, alla redazione di un conto patrimoniale straordinario al fine di determinare, attraverso la rappresentazione contabile del complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza dell’Autorità di ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999 ed il relativo risultato finale differenziale, la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Lo stesso Direttore generale propone la dismissione dei rapporti contrattuali e di ogni altro rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione da parte della Regione delle attività di cui alla presente legge. 2. Nei successivi trenta giorni la Giunta regionale approva il conto patrimoniale straordinario e demanda al Presidente il trasferimento alla Regione Molise della consistenza netta della dotazione patrimoniale dell’Autorità di ambito mantenendo, ove possibile, i vincoli di destinazione previsti nel bilancio dell’Autorità stessa. Il Presidente della Giunta Regionale provvede con proprio decreto entro i successivi quindici giorni. 3. La Regione Molise subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Autorità di ambito residuanti.



ARTICOLO 10

Destinazione delle economie



1. Le economie a carattere permanente derivanti dall’attuazione della presente legge, come accertate dalla Giunta regionale e comunicate al Ministro dell’Economia e delle finanze, sono destinate al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nel territorio regionale, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera b), della legge n. 244/ 2007.



ARTICOLO 11

Personale dell’Autorità di ambito



1. Allo scopo di non disperdere le esperienze e le professionalità acquisite, la Regione Molise subentra nei contratti a tempo determinato con il personale non dirigenziale, in servizio presso l’Autorità di ambito alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto alla data del 1° gennaio 2008 e rientrante nei limiti delle previsioni contenute nella pianta organica approvata dalla stessa Autorità, sui posti liberi e disponibili di pari qualifica e profilo della dotazione organica regionale, adeguata di conseguenza ove necessario per effetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1. 2. Il personale trasferito dall’Autorità di ambito viene assegnato, con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 2, alla struttura regionale competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato. 3. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare ogni procedura intesa a non disperdere le esperienze e le professionalità acquisite dal personale di cui al comma 1, procedendo prioritariamente, ove consentito dalle vigenti disposizioni concernenti misure di coordinamento della finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda del medesimo personale che risulti in servizio a tempo determinato da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge presso l’Autorità di ambito, purché sia stato assunto a seguito della procedura selettiva esperita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per supportare l’attuazione del "Progetto operativo risorse idriche" nell’ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000/2006.



ARTICOLO 12

Norma di rinvio



1. Con successiva legge regionale, da adottarsi nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, viene disciplinata la forma di gestione del servizio idrico integrato nell’unico ambito territoriale ottimale, nel rispetto della normativa vigente e dei principi sanciti dall’articolo 1 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 38, fermo restando quanto disposto all’articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/ 2006 per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane.



ARTICOLO 13

Norme finali e transitorie



1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con la presente legge. 2. Fino all’effettiva attivazione della forma di gestione unitaria, gli enti locali continuano a gestire i servizi idrici di competenza ed esercitano le funzioni amministrative connesse.


Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 3 marzo 2009


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