Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Procedure per l’avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione)
1. La presente legge avvia la riforma per il governo del territorio finalizzata a stabilire le norme fondamentali per la disciplina delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, il riordino e la manutenzione della materia urbanistica, in attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.
2. La Regione dispone il riassetto della materia dell’urbanistica e della pianificazione territoriale in attuazione del principio di sussidiarieta’, adeguatezza e semplificazione, uso razionale del territorio e ai fini della trasparenza, snellimento, partecipazione, completezza dell’istruttoria, efficienza, efficacia ed economicita’ dell’azione amministrativa.
3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio che si compone del Documento territoriale strategico regionale e della Carta dei valori.4. I Comuni partecipano attivamente alla formazione dei documenti di cui al comma 3.
5. Il Documento territoriale strategico regionale e’ lo strumento con il quale la Regione stabilisce le strategie della propria politica territoriale, individua i sistemi locali territoriali e ne definisce i caratteri, indirizza e coordina la pianificazione degli enti territoriali, nonche’ i piani di settore.
6. La Carta dei valori e’ il documento nel quale sono contenuti i valori fondamentali della Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati, tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmente competenti in quanto costituiscono, per vocazione e potenzialita’, patrimonio identitario della Regione il cui riconoscimento e’ presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.
7. La Giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Le linee guida, entro trenta giorni dalla loro deliberazione, sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare che si devono esprimere entro novanta giorni, trascorsi i quali i pareri si intendono acquisiti.
8. Il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale predispone il Piano del governo del territorio e il Rapporto ambientale mediante valutazione ambientale strategica (VAS)
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, in successive fasi con presentazione e discussione in apposite Conferenze di pianificazione.
9. Alle Conferenze di pianificazione, convocate e presiedute dall’Assessore competente alla pianificazione territoriale, partecipano la Regione, le Province, i Comuni e gli altri Enti istituzionali competenti in materia territoriale, nonche’ i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica che possono presentare contributi relativi agli interessi di propria spettanza finalizzati alla formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale.
10. Alle Conferenze di pianificazione possono altresi’ partecipare gli altri soggetti portatori di
interessi afferenti il territorio, preventivamente individuati dalla Giunta regionale, al fine di
apportare ulteriori elementi di conoscenza per la formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Della indizione delle Conferenze viene dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione.
Qualsiasi interessato puo’ partecipare al procedimento tramite apporti documentali. Il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale tiene conto, ai fini della redazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale, dei risultati delle Conferenze di pianificazione.
11. Il Piano del governo del territorio e’ sottoposto agli adempimenti relativi alle consultazioni transfrontaliere di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 152/2006.
12. Il Piano del governo del territorio con il Rapporto ambientale e’ sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare ed e’ adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
13. Il Piano del governo del territorio con il Rapporto ambientale, adottato dalla Giunta regionale, e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale.
14. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione chiunque puo’ presentare osservazioni.
Nel medesimo periodo i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica rendono il parere circostanziato.
15. Il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale redige la relazione valutativa di piano entro novanta giorni dalla scadenza dicui al comma 14.
16. La relazione valutativa di piano e’ il documento di sintesi che contiene la cronistoria del procedimento di formazione del Piano del governo del territorio e di valutazione ambientale strategica (VAS), valuta gli apporti dei soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica e le osservazioni pervenute.
17. Il Piano del governo del territorio con il Rapporto ambientale e’ sottoposto al parere della competente Commissione consiliare, e’ approvato, previa deliberazione della Giunta regionale, con
decreto del Presidente della Regione, e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. L’avviso dell’avvenuta approvazione e’ pubblicato
contestualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in un quotidiano a diffusione regionale e nazionale e nel sito internet della Regione.
18. Ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) l’autorita’ procedente e l’autorita’ competente si identificano nella Giunta regionale che individua, su proposta della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, anche i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica, nonche’ la Regione Veneto, l’Austria e la Slovenia.
19. La documentazione costituita da studi, analisi e documenti tecnici in possesso dell’Amministrazione regionale dal 1978, tra cui la documentazione tecnica contenuta nel Piano urbanistico regionale generale (PURG), nel Piano territoriale regionale generale (PTRG), nel Piano territoriale regionale strategico (PTRS) e nel Piano territoriale regionale (PTR) adottato, puo’ essere utilizzata nella formazione del Piano del governo del territorio.
20. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale).
21. Al comma 1 dell’articolo 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’ edilizia e del paesaggio), le parole: <<Fino all’entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore della L.R. 21
ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 <<Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’ edilizia e del paesaggio>>),>> sono soppresse.
ARTICOLO 2
(Norma transitoria nelle more dell’approvazione del Piano del governo del territorio)
1. Nelle more dell’approvazione dello strumento di pianificazione regionale di cui all’articolo 1, il Piano urbanistico regionale generale vigente (PURG), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. (Approvazione del progetto definitivo del Piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia), puo’ essere modificato, secondo i criteri
e le procedure individuati dal presente articolo, nei seguenti casi:
a) adeguamento a norme statali e comunitarie;
b) coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione regionale;
c) introduzione di nuove misure dirette allo sviluppo turistico, economico o alla tutela e valorizzazione del territorio della Regione.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 il Piano urbanistico regionale generale (PURG) puo’ essere modificato entro il termine di due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Le modifiche di cui al comma 1 vengono predisposte dall’Amministrazione regionale sulla base di appositi indirizzi programmatici e settoriali che sono sottoposti al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare. I pareri vengono espressi nel termine di novanta giorni, trascorsi i quali gli stessi si intendono acquisiti.
4. Gli elaborati cartografici e normativi redatti per la variante di cui al comma 1 sono sottoposti al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare e adottati dalla Giunta regionale. Gli elaborati sono depositati presso la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e pubblicati sul sito internet della Regione.
Nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di deposito chiunque puo’ formulare osservazioni.
5. Il Presidente della Regione approva gli elaborati, previa deliberazione della Giunta regionale, con le eventuali modifiche apportate in recepimento del parere del Consiglio delle autonomie locali, della Commissione consiliare e delle osservazioni accolte. Il decreto di approvazione e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
6. La procedura disciplinata dal presente articolo e’ soggetta a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche. La Giunta regionale con deliberazione disciplina le fasi del processo di valutazione ambientale strategica da svolgersi all’interno della procedura di modifica del Piano urbanistico regionale generale (PURG).
ARTICOLO 3
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 1 e 2 fanno carico all’unita’ di bilancio 3.1.1.1056 e al capitolo 1733 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009>>
ARTICOLO 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 3 dicembre 2009.