NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39
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Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La Regione Liguria, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, prevede, quali strumenti della propria azione, i Programmi Regionali d’Intervento Strategico, di seguito denominati P.R.I.S., che, per la realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale previste dalla vigente normativa statale, adottano le soluzioni necessarie a garantire la sostenibilità delle scelte, a risolvere le problematiche delle collettività e dei territori coinvolti dalle realizzazioni suddette. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i P.R.I.S. operano per realizzare obiettivi di programmazione strategica integrata con particolare riferimento alle opere infrastrutturali di interesse regionale.
ARTICOLO 2 (Strumenti di comunicazione e di partecipazione)
1. Nella fase antecedente la definizione dei P.R.I.S. gli Enti locali avviano appositi percorsi di comunicazione e di coinvolgimento delle comunità locali interessate, atti a garantire il principio della partecipazione nelle scelte. 2. Nella fase successiva alla definizione dei P.R.I.S. la Regione ne promuove la massima e piena conoscenza, d’intesa con i competenti Enti locali.
ARTICOLO 3 (Programmi regionali d’intervento strategico)
1. La Regione promuove, con il coinvolgimento dei competenti Enti locali, la definizione dei P.R.I.S. qualora vi siano ambiti territoriali interessati dalla realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) cosiddetta “legge obiettivo” ed ai sensi delle disposizioni del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 2. I P.R.I.S., strumenti operativi di programmazione strategica integrata a regia regionale, coordinano, d’intesa con gli Enti locali interessati e con i soggetti attuatori delle opere di cui al comma 1, la realizzazione delle medesime con le conseguenti necessità di riqualificazione dei contesti territoriali interessati, garantendo la sostenibilità delle scelte, compensando eventuali disagi e risolvendo le problematiche delle collettività coinvolte. 3. I P.R.I.S. possono, altresì, essere attivati dalla Regione, d’intesa con i competenti Enti locali, per realizzare, in coerenza con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, obiettivi di programmazione strategica integrata fondati sulla coesione territoriale e finalizzati allo sviluppo economico e sociale, al riequilibrio ed alla riqualificazione del territorio, con l’apporto di finanziamenti pubblici e di risorse private, anche mediante gli opportuni sistemi di finanza di progetto e di partenariato.
ARTICOLO 4 (Contenuto dei P.R.I.S.)
1. I P.R.I.S., al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, presentano, di norma, i seguenti elementi costitutivi: a) individuazione dell’ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il programma; b) analisi dei fabbisogni territoriali, economici e sociali relativi ai suddetti ambiti; c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai conseguenti interventi; d) individuazione dei soggetti partecipanti e dei relativi ruoli; e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e sociali comprensive delle occorrenti misure ed opere compensative; f) regole di attuazione e regole di gestione relative all’attuazione del programma; g) valutazione dei costi; h) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata; i) individuazione dei percorsi informativi e partecipativi di cui all’articolo 2.
ARTICOLO 5 (Approvazione dei P.R.I.S.)
1. Per l’approvazione dei P.R.I.S. la Giunta regionale promuove gli opportuni strumenti concertativi, come previsti dalla vigente normativa statale e regionale, con i soggetti interessati. 2. Dalla data dell’atto di approvazione di ciascun P.R.I.S. decorre il vincolo decennale di inderogabilità degli impegni assunti dalle Amministrazioni sottoscriventi, relativamente ai soli interventi infrastrutturali per i quali operano le garanzie di tutela sociale di cui all’articolo 6. 3. L’approvazione dei P.R.I.S. comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche previste nei medesimi, nonché l’indifferibilità e l’urgenza dei relativi lavori, al fine dell’acquisizione degli edifici, dei manufatti e delle occorrenti aree. 4. Dell’approvazione del programma è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione; la Regione può promuovere ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
ARTICOLO 6 (Garanzie di tutela sociale)
1. La Regione tutela lo status dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 3, comma 1; a tal fine, il requisito della residenza e della dimora deve sussistere in epoca anteriore all’approvazione del progetto preliminare dell’infrastruttura. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è posto a carico dei soggetti attuatori delle infrastrutture l’obbligo di corresponsione di un’indennità speciale in favore dei soggetti di cui al comma 1 destinata a compensare la loro ricollocazione in abitazioni ad uso prima casa nonché ogni altra spesa definita accessoria a tale ricollocazione. L’indennità speciale è quantificata in euro 40.000,00 per unità immobiliare residenziale ed è aggiornata annualmente sulla base dell’indice ISTAT. 3. L’indennità speciale di cui al comma 2 spetta ai seguenti soggetti: a) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione autonoma; b) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione in una nuova abitazione realizzata nell’ambito del Programma di cui all’articolo 3. 4. Ai locatari che richiedano la ricollocazione in alloggi realizzati attraverso programmi di iniziativa pubblica non spetta l’indennità speciale di cui al comma 2. 5. L’indennità di cui al comma 2 spetta all’Ente proprietario degli alloggi nella misura di euro 30.000,00 per la ristrutturazione e la messa a norma degli alloggi interessati e di euro 10.000,00 per le spese di trasloco ed allaccio utenze. 6. Per l’assegnazione degli alloggi di cui al comma 4 il Comune accerta, nei confronti dei soggetti interessati, la sussistenza del requisito della residenza e della dimora negli immobili di cui al comma 1 e della non titolarità della piena proprietà di altri alloggi adeguati al nucleo familiare sul territorio regionale. 7. Il Comune procede all’assegnazione degli alloggi ristrutturati di cui al comma 5 adottando apposite procedure. 8. Il Comune provvede all’occorrente progettazione nel caso di ricollocazione in insediamenti abitativi dei soggetti di cui al comma 3, lettera b); i relativi oneri finanziari sono posti a carico dei soggetti di cui al comma 2. 9. Il programma di cui all’articolo 3 individua le linee di tutela delle attività produttive incompatibili con la realizzazione dell’infrastruttura, al fine di garantire la continuità occupazionale e produttiva d’intesa con le parti sociali interessate. 10. Le garanzie di tutela sociale di cui al presente articolo possono essere applicate, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, anche a soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili o compromessi dalla realizzazione di opere infrastrutturali, individuate nell’ambito dei P.R.I.S. di cui all’articolo 3, anche per interventi in corso di realizzazione e su richiesta dei competenti Enti locali.
ARTICOLO 7 (Tavolo Tecnico per le Infrastrutture)
1. La progettazione preliminare delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui all’articolo 3, comma 1, inserite nei Programmi delle infrastrutture strategiche approvati dal Cipe ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della l. 443/2001 e delle infrastrutture di interesse regionale, è definita attraverso un percorso partecipato con i soggetti interessati alla realizzazione delle opere. 2. E’ istituito, al fine di cui al comma 1, presso il competente Dipartimento regionale, il Tavolo Tecnico per le Infrastrutture della legge obiettivo e per le Infrastrutture di interesse regionale che opera per la definizione, concordata fra la Regione, gli Enti locali interessati ed i soggetti proponenti, dei progetti di cui al comma 1. 3. La progettazione preliminare delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, redatta ai sensi degli articoli 164 e seguenti del d.lgs. 163/2006, deve, fra l’altro, essere corredata dal P.R.I.S. di cui all’articolo 3, comma 1, per la definizione delle opere e misure compensativedell’impatto territoriale e sociale di cui all’articolo 165, comma 3, del citato decreto legislativo, nel rispetto dei limiti economici previsti dal medesimo. 4. Il Direttore del competente Dipartimento regionale o suo delegato presiede il Tavolo di cui al comma 2.
ARTICOLO 8 (Monitoraggio sulle infrastrutture)
1. Presso l’Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’articolo 13 della legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche e integrazioni sono istituite due Sezioni specifiche delle quali l’una destinata alla comunicazione e partecipazione di cui all’articolo 2 comma 1 nonché al monitoraggio sulla realizzazione delle infrastrutture della legge obiettivo e d’interesse regionale, e l’altra che accerti e verifichi gli adempimenti dell’articolo 2 comma 1 nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui agli articoli 7, 21 e 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale). 2. La composizione e le modalità di funzionamento delle Sezioni di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta regionale d’intesa con le Amministrazioni locali interessate.
ARTICOLO 9 (Norma transitoria)
1. La Regione provvede, ove occorra, alla formulazione del P.R.I.S. di cui all’articolo 3, comma 1, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, per le quali sia già intervenuta l’approvazione della progettazione preliminare o della progettazione definitiva da parte del Cipe ai sensi degli articoli 165 e 166 del d.lgs. 163/2006, individuando gli eventuali occorrenti strumenti di finanziamento.
ARTICOLO 10 (Modifica della lettera b) del comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 38/2007)
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 26 della legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 (organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo), le parole “della presente legge” sono sostituite dalle parole “del PQR”. 2. Al punto 2) della lettera b) del comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 38/2007, le parole “o i progetti convenzionati” sono sostituite dalle parole “o gli Accordi di programma, fatta eccezione per i Programmi Regionali di Intervento Strategico (P.R.I.S.)”, e le parole “della presente legge” sonosostituite dalle parole “del PQR”.
ARTICOLO 11 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della Spesa del bilancio per l’anno finanziario 2007: a) prelevamento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa dall’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”; b) iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 18.104 “Spese per il sistema informativo regionale policentrico”. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 12 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 3 dicembre 2007
IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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