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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27
Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo
 

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Capo I
Norme di carattere generale


ARTICOLO 1
(Finalita’)


1. La Regione, nel rispetto dell’articolo 45 della Costituzione, riconosce il ruolo e la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita nel territorio.
2. La Regione, attraverso la presente legge:
a) diffonde i principi e i valori della cultura cooperativa e disciplina gli interventi finalizzati alla promozione, al sostegno e al consolidamento del movimento cooperativo e delle sue forme associative;
b) pone lo sviluppo della cooperazione fra gli obiettivi prioritari da perseguire e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalita’;
c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale;
d) disciplina le attribuzioni trasferite in materia di vigilanza e di tutela sulle societa’
cooperative, sui loro consorzi e sugli altri enti mutualistici con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 808 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative), e con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).


ARTICOLO 2
(Autorita’ di vigilanza e soggetti interessati)


1. Le funzioni di vigilanza sono esercitate:
a) dalla Direzione competente in materia di vigilanza sulla cooperazione, di seguito denominata Direzione;
b) dalla Commissione regionale per la cooperazione, di seguito denominata Commissione;
c) dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni;
d) dagli Organismi associativi o consortili, di livello regionale, di seguito denominati Organismi specializzati;
e) dalla Giunta regionale.
2. Fatte salve le diverse forme di controllo previste dalle disposizioni vigenti, la Regione esercita la vigilanza su societa’ cooperative e loro consorzi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, societa’ di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all’articolo 2517 del codice civile e societa’ cooperative europee aventi la sede legale nel suo territorio, alle condizioni e con le modalita’ disciplinate dalla presente legge.
3. La Regione esercita, altresi’, la vigilanza sui consorzi di societa’ cooperative per il
coordinamento della produzione e degli scambi, di cui all’articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), aventi nel territorio della regione l’ufficio destinato a svolgere attivita’ con i terzi, nonche’ sui gruppi cooperativi paritetici aventi nel suo territorio la sede legale della cooperativa che esercita la direzione e il controllo.


Capo II
Registro regionale delle cooperative


ARTICOLO 3
(Regime delle iscrizioni)


1. Sono iscritti nel Registro regionale delle cooperative, di seguito denominato Registro, le societa’ cooperative e i loro consorzi, i consorzi agrari, le banche di credito cooperativo e le societa’ cooperative europee, legalmente costituiti e aventi la sede legale nel territorio della regione.
2. Il Registro, pubblico e informatico, e’ tenuto dalla Regione e istituito presso la Direzione.
3. Il Registro e’ articolato in due sezioni ove sono iscritte, rispettivamente, le cooperative a mutualita’ prevalente e quelle diverse da quelle a mutualita’ prevalente, a loro volta suddivise nelle stesse categorie previste per l’Albo delle societa’ cooperative di cui al combinato disposto degli articoli 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante:
<<Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore>>), e degli articoli 2512 del codice civile e 223 sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, in ragione del tipo di scambio 4. La sezione delle cooperative a mutualita’ prevalente e’ suddivisa nelle ulteriori seguenti sottosezioni speciali:
a) cooperative sociali;
b) banche di credito cooperativo.
5. Le cooperative sociali sono inserite sia nella sottosezione speciale di cui al comma 4, lettera a), che nella categoria corrispondente alla natura dell’attivita’ svolta dalle stesse.
6. I consorzi agrari, le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti di cooperazione bancaria in genere sono inseriti in un elenco speciale di natura anagrafico - statistica.
7. Il funzionamento del Registro, per quanto non previsto dalla presente legge, e’ disciplinato con regolamento regionale.


ARTICOLO 4
(Effetti dell’iscrizione)


1. L’iscrizione nel Registro sostituisce a tutti gli effetti quella nell’Albo delle societa’ cooperative di cui all’articolo 3, comma 3, e ne determina le medesime conseguenze.
2. L’iscrizione nel Registro e’ condizione per godere di qualsiasi agevolazione di carattere fiscale o di altra natura concessa dalla legge a favore della cooperazione.


ARTICOLO 5
(Iscrizioni speciali)


1. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile), sono iscritti nella terza sezione del Registro, istituita al solo fine dell’espletamento dell’attivita’ di vigilanza.
2. Gli enti cooperativi di cui al comma 1 depositano direttamente alla Direzione la seguente documentazione:
a) l’atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell’ente cooperativo;
b) le cariche sociali e le relative variazioni;
c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.
3. Nella sezione di cui al comma 1 sono iscritti anche i consorzi di societa’ cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all’articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947, e i gruppi cooperativi paritetici, i quali sono tenuti, rispettivamente, a depositare l’estratto del contratto costitutivo del consorzio e l’accordo di partecipazione da parte delle cooperative aderenti.
4. Le cooperative aderenti a un gruppo cooperativo paritetico devono provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2497 bis del codice civile.
5. Le iscrizioni nella terza sezione del Registro sono pubblicate solo con le modalita’ di cui all’articolo 6, comma 4.


ARTICOLO 6
(Procedimento per l’iscrizione)


1. Con regolamento regionale e’ disciplinata la procedura di iscrizione dell’ente cooperativo nel Registro, che avviene per il tramite del competente registro delle imprese.
2. Gli enti cooperativi di cui all’articolo 5, comma 1, presentano alla Direzione la domanda di iscrizione nel Registro entro trenta giorni dalla loro costituzione.
3. La pubblicita’ dei dati del Registro e’ resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.
4. Le iscrizioni e le cancellazioni, nonche’ ogni altra operazione attinente al Registro, sono pubblicate, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.


ARTICOLO 7
(Comunicazioni)


1. La Direzione ha libero e gratuito accesso telematico ai dati e ai documenti presenti nel registro delle imprese relativi agli enti cooperativi.
2. Ogni informazione relativa agli enti cooperativi presente nel sistema informatico del registro delle imprese e’ comunicata alla Direzione.
3. Gli enti cooperativi adempiono all’obbligo annuale di deposito del bilancio di cui all’articolo 2512, secondo comma, del codice civile, con il deposito in via telematica del medesimo presso l’ufficio del registro delle imprese, mediante l’utilizzo del modello predisposto dalla Direzione.
4. Gli enti cooperativi depositano presso gli uffici della Direzione i
seguenti documenti:
a) il bilancio di cui all’articolo 2545 octies del codice civile;
b) i regolamenti interni;
c) copia della ricevuta dei versamenti effettuati ai fondi mutualistici di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa’ cooperative).


ARTICOLO 8
(Cancellazione)


1. La cancellazione dal Registro e’ disposta dalla Direzione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui l’ente cooperativo:
a) perda i requisiti necessari per l’iscrizione;
b) sia cancellato dal registro delle imprese;
c) trasferisca la propria sede legale ovvero, nel caso di cui all’articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947, trasferisca il proprio ufficio, destinato a svolgere attivita’ con i terzi, al di fuori del territorio della regione;
d) si sottragga all’attivita’ di vigilanza o non rispetti le finalita’ mutualistiche.


ARTICOLO 9
(Ricorsi)


1. Contro i provvedimenti conseguenti alle procedure di cui all’articolo 6, comma 1, e all’articolo 8 e’ ammesso ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.
2. La Giunta regionale decide sul ricorso sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione di cui all’articolo 11.


ARTICOLO 10
(Convenzione)


1. La Regione stipula una convenzione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la disciplina dei rapporti inerenti la gestione del Registro.


Capo III
Commissione regionale per la cooperazione


ARTICOLO 11
(Compiti della Commissione regionale per la cooperazione)


1. E’ istituita presso la Direzione la Commissione regionale per la cooperazione, quale organismo consultivo dell’Amministrazione regionale in materia di cooperazione.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere sui provvedimenti previsti dagli articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies e 2545 octiesdecies del codice civile;
b) esprimere parere in merito ai ricorsi di cui all’articolo 9;
c) esprimere parere in tutte le questioni per le quali il medesimo e’ prescritto da leggi o regolamenti ovvero quando vengono riscontrate particolari esigenze in ordine alla procedura di cui all’articolo 6;
d) esprimere parere quando viene richiesto dalla competente Direzione in ordine a progetti di legge e di regolamento, a studi in materia di cooperazione o ad altre iniziative nei confronti delle societa’ cooperative;
e) proporre provvedimenti, indagini, studi e iniziative in materia di cooperazione.
3. La Direzione da’ notizia, di volta in volta, alla Commissione sull’andamento del settore e sui principali problemi riscontrati.


ARTICOLO 12
(Composizione della Commissione regionale per la cooperazione)


1. La Commissione e’ composta:
a) dal Direttore della Direzione, il quale svolge le funzioni di Presidente;
b) dal Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione;
c) da rappresentanti effettivi e supplenti designati da ciascuna delle seguenti Associazioni regionali di cooperative di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), nel seguente numero: quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti designati dalla Confcooperative - Unione Regionale della Cooperazione Friuli Venezia Giulia, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalla Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia e due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dall’Associazione generale Cooperative Italiane - Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia.
2. In caso di assenza del Presidente le funzioni medesime sono svolte dal Direttore del Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione.
3. Quando tratti argomenti attinenti alle cooperative sociali ovvero alle banche di credito cooperativo la Commissione e’ integrata, rispettivamente, da un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni di cui al comma 1, lettera c), e da un rappresentante designato dagli Organismi specializzati di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c).
4. Alla Commissione sono invitati in via permanente, senza diritto di voto, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative.
5. Il Presidente puo’ far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, dirigenti regionali o loro delegati, nonche’ esperti.


ARTICOLO 13
(Disposizioni sull’istituzione e sul funzionamento della Commissione)


1. La Commissione e’ costituita, su proposta dell’Assessore competente, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
3. La Commissione e’ convocata dal Presidente e per la validita’ delle sedute e’ necessaria la presenza della meta’ piu’ uno dei componenti. La Commissione e’, altresi’, convocata su richiesta di almeno tre componenti, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta stessa.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parita’, prevale il voto del Presidente.
5. I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della Direzione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente, entrambi di categoria non inferiore alla C.
7. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare e’ determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale).


Capo IV
Attivita’ di revisione


ARTICOLO 14
(Modalita’ e soggetti abilitati)


1. Le revisioni ordinarie devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.
2. Le revisioni ordinarie sono effettuate dalla Direzione a mezzo di revisori iscritti nell’Elenco di cui all’articolo 21 ovvero da dipendenti dell’Amministrazione regionale, esperti in materia, di categoria non inferiore alla C, da essa incaricati. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni, le revisioni sono svolte dalle stesse a mezzo di revisori iscritti nell’Elenco e da esse incaricati.
3. Le revisioni delle banche di credito cooperativo sono effettuate dai soggetti individuati ai sensi dell’articolo 20 a mezzo di revisori iscritti nell’apposita sezione dell’Elenco di cui all’articolo 21, comma 7, da essi incaricati.
4. Nel caso in cui l’ente cooperativo abbia la necessita’ di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non abbia ancora ottenuto la revisione ordinaria puo’ formulare esplicita richiesta alla Direzione ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest’ultime.
5. Le Associazioni hanno l’obbligo di assoggettare a revisione ordinaria gli enti cooperativi a esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, a eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies del codice civile.
6. Le revisioni straordinarie sono effettuate dalla Direzione a mezzo di revisori incaricati sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni ordinarie e ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunita’, con l’osservanza delle disposizioni stabilite nel presente capo.


ARTICOLO 15
(Oggetto della revisione ordinaria e straordinaria)


1. La revisione ordinaria e’ finalizzata a:
a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell’ente, verificando l’effettivita’ della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l’ente, la qualita’ di tale partecipazione,
l’assenza di scopi di lucro dell’ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
c) accertare la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l’acquisizione del bilancio d’esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonche’, ove prevista, della certificazione di bilancio;
d) verificare l’eventuale esistenza del regolamento adottato dall’ente cooperativo, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), e accertare la correttezza e la conformita’ dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.
2. La revisione straordinaria accerta:
a) l’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
b) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;
c) il regolare funzionamento amministrativo-contabile dell’ente;
d) l’esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attivita’ specifiche promosse o assunte dall’ente;
e) la consistenza patrimoniale dell’ente e lo stato delle attivita’ e delle passivita’;
f) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l’effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore o alle tariffe vigenti, in osservanza alle disposizioni previste dalla legge 142/2001.


ARTICOLO 16
(Verbale di revisione)


1. La Direzione determina, con proprio provvedimento, le modalita’ e i termini di esecuzione della revisione e il modello del relativo verbale.
2. La Direzione determina, altresi’, con proprio provvedimento, il modello del verbale di revisione delle banche di credito cooperativo, nel rispetto dei principi e dei criteri contemplati nel modello di verbale approvato dal Ministero competente.


ARTICOLO 17
(Esecuzione delle revisioni)


1. Il revisore ha la facolta’ di diffidare gli enti cooperativi a eliminare le irregolarita’ sanabili, inviando contestualmente copia della diffida alla Direzione, ovvero, nel caso di enti cooperativi associati, anche alle Associazioni cui gli enti aderiscono. Alla scadenza del termine indicato nella diffida il revisore verifica l’avvenuta regolarizzazione con apposito accertamento.
2. Il revisore, qualora riscontri il permanere delle anomalie rilevate, trasmette alla Direzione il verbale di revisione con la proposta di provvedimento.
3. Nel caso di revisione di enti cooperativi associati, la trasmissione, nell’ipotesi di cui al comma 2, dei verbali alla Direzione avviene per il tramite delle Associazioni.
4. Il revisore comunica alla Direzione provinciale del lavoro la violazione di norme giuslavoristiche riscontrate nel corso degli accertamenti previsti dall’articolo 15, comma 2.
5. Gli enti cooperativi hanno l’obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione tutti i libri, i registri e ogni documento attinente all’attivita’ degli enti stessi, e di fornire i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
6. Il revisore, nel corso dell’espletamento del proprio incarico, ha la facolta’ di:
a) accedere presso la sede della cooperativa e in tutti gli altri luoghi di esercizio dell’attivita’, anche presso terzi, e sentire tutti i soggetti coinvolti nell’attivita’ dell’ente medesimo, compresi i terzi;
b) acquisire e trattenere la documentazione dell’ente cooperativo per un periodo massimo di trenta giorni, nonche’ estrarne copia;
c) siglare i libri sociali e gli altri documenti al fine di impedire alterazioni o manomissioni degli stessi.
7. Il revisore nell’esercizio delle proprie funzioni si intende incaricato di pubblico servizio.
8. Al revisore si applicano le cause di incompatibilita’ previste dall’articolo 2399 del codice civile.
9. Il revisore deve comunicare alla Direzione ovvero all’Associazione l’accettazione dell’incarico di revisione entro quindici giorni dalla data di ricezione del conferimento, pena la sospensione dall’Elenco di cui all’articolo 21 per un anno e la conseguente revoca degli incarichi eventualmente gia’ conferiti.
10. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 9, la sospensione dall’Elenco dei revisori dalle stesse incaricati.
11. Il revisore e’ tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio nei confronti dei terzi.


ARTICOLO 18
(Conclusione della revisione ordinaria)


1. Le revisioni ordinarie si concludono, per gli enti non associati, con un certificato di revisione rilasciato dalla Direzione e, per gli enti aderenti alle Associazioni, con un’attestazione di revisione rilasciata dall’Associazione stessa.
2. I certificati o le attestazioni di revisione di cui al comma 1 sono rilasciati ove si siano
conclusi senza rilievi di irregolarita’ gli accertamenti e le verifiche previste dall’articolo 15.3. Con regolamento regionale e’ determinata la validita’ dei documenti di cui al comma 1.
4. Le Associazioni trasmettono alla Direzione una copia dell’attestazione di revisione di cui al comma 1.
5. Gli enti cooperativi revisionati hanno l’obbligo di collaborare con il revisore, mettendo a sua disposizione ogni documento attinente all’attivita’ degli stessi e fornendo, altresi’, i dati, le informazioni e i chiarimenti loro richiesti.
6. Gli enti cooperativi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del verbale relativo alla piu’ recente revisione cooperativa ovvero a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del verbale medesimo;
l’avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati della vigilanza controllano il rispetto di tale disposizione, riferendone nel verbale.


ARTICOLO 19
(Dichiarazione sostitutiva)


1. Nel caso in cui l’ente cooperativo ha la necessita’ di certificare il possesso dei requisiti mutualistici, al fine del godimento di un’agevolazione o dell’applicazione di un provvedimento di favore, e non dispone del certificato di revisione o dell’attestazione di revisione relativi al periodo di vigilanza in corso, e’ tenuto a produrre alla Direzione e all’Associazione, cui eventualmente aderisce, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell’ente medesimo e, per asseverazione, dal Presidente del collegio sindacale.
2. Se il collegio sindacale non e’ previsto dalla legge o dall’atto costitutivo, o il Presidente dello stesso non e’ iscritto al registro dei revisori contabili, la sottoscrizione per asseverazione e’ apposta da un revisore contabile esterno, scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell’ente cooperativo e del legale rappresentante:
a) l’iscrizione nel Registro;
b) le eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento dell’agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l’applicazione;
c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi mutualistici, di cui agli articoli 28 e 29, o al fondo nazionale, ai sensi dell’articolo 11 della legge 59/1992, ovvero, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
d) il numero dei soci, come risultante dal libro soci;
e) l’indicazione dell’agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l’applicazione e dell’ente competente al riguardo, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti per poterne godere.
4. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato l’ultimo bilancio approvato, con l’indicazione degli estremi dell’avvenuto deposito presso il registro delle imprese.
5. L’ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall’articolo 14, comma 4.
6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione ordinaria o straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell’avvenuta notifica, puo’ essere utilizzata, da parte dell’ente cooperativo, al fine della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla Pubblica Amministrazione.


ARTICOLO 20
(Vigilanza sulle banche di credito cooperativo)


1. Fatte salve le competenze della Banca d’Italia e tenuto conto degli ambiti di pertinenza delle diverse autorita’ vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall’articolo 33 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi, secondo le modalita’ e nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, senza oneri per l’Amministrazione regionale.
2. Per le banche di credito cooperativo che aderiscono a un Organismo specializzato, riconosciuto dall’Amministrazione regionale d’intesa con la Banca d’Italia sulla base di requisiti di idoneita’ e rappresentativita’, la revisione cooperativa e’ disposta dall’Organismo stesso sulla base di una convenzione.
3. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un Organismo specializzato, ma aderiscono a una Associazione nazionale, la revisione e’ svolta dall’Associazione nazionale stessa, anche attraverso le sue articolazioni territoriali.
4. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un Organismo specializzato ne’ a un’Associazione nazionale, la revisione e’ effettuata dalla Direzione.
5. La Regione determina, con regolamento regionale, d’intesa con la Banca d’Italia, le modalita’ e i termini di esecuzione delle revisioni delle banche di credito cooperativo.


ARTICOLO 21
(Elenco dei revisori)


1. E’ istituito presso la Direzione l’Elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza della Direzione, di seguito denominato Elenco.
2. Nell’Elenco sono iscritti, su domanda, i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, abilitati all’esercizio delle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, ovvero iscritti al registro dei revisori contabili.
3. Possono essere, altresi’, iscritti i cittadini italiani ovvero i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea in possesso del diploma di istruzione media-superiore che abbiano conseguito un attestato di idoneita’ negli appositi corsi promossi dall’Amministrazione regionale ovvero dal Ministero competente.
4. I revisori iscritti nell’Elenco devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione ai pubblici uffici e non trovarsi, nell’esercizio dell’attivita’ di revisione, nelle condizioni di incompatibilita’ previste dalla legge.
5. La Direzione dispone la cancellazione dall’Elenco dei soggetti privi dei requisiti necessari a mantenere l’iscrizione e di quelli che non abbiano ultimato la revisione nei termini previsti dalla vigente disciplina.
6. Le Associazioni comunicano alla Direzione le circostanze che determinano, ai sensi del comma 5, la cancellazione dall’Elenco dei soggetti dalle stesse incaricati.
7. In apposita sezione dell’Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che abbiano conseguito l’abilitazione a effettuare le revisioni delle banche di credito cooperativo negli appositi corsi promossi dai soggetti di cui all’articolo 36 ovvero dal Ministero competente.
8. Agli iscritti nell’Elenco viene rilasciato un tesserino di identificazione nel quale deve essere indicato il numero di iscrizione nello stesso.


ARTICOLO 22
(Elenco regionale delle societa’ di revisione)


1. E’ istituito presso la Direzione l’elenco regionale delle societa’ di revisione per gli enti cooperativi aventi sede nella regione.
2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono iscritte, su domanda, le societa’ di revisione iscritte nel registro dei revisori contabili ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), alle quali e’ riservato l’esercizio della funzione di certificazione annuale di bilancio per gli enti cooperativi e loro consorzi.
3. Con successivo regolamento regionale sono definiti le modalita’ e i criteriper l’iscrizione nell’elenco e per la sua tenuta.
4. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, e’ allegata al progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.


ARTICOLO 23
(Provvedimenti)


1. I provvedimenti di cui agli articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies e 2545 octiesdecies del codice civile sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, sentito il parere della Commissione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su indicazione dell’Assessore competente, e’ disposta la nomina e la sostituzione dei soggetti preposti ai provvedimenti di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono scelti tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti in materia di lavoro.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. Il Direttore competente adotta gli atti successivi da emanarsi in relazione ai provvedimenti assunti.


Capo V
Spese ed entrate per la vigilanza e la promozione del comparto cooperativo


ARTICOLO 24
(Contributi, compensi e spese per l’attivita’ di vigilanza)


1. La spesa per le revisioni ordinarie e straordinarie e’ a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 5 e dal comma 6, nell’ipotesi di cui all’articolo 20, comma 4.
2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie all’Associazione cui l’ente aderisce ovvero ai soggetti incaricati dell’esecuzione della revisione a norma dell’articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto, per il soggetto revisionato, dei parametri del valore della produzione, del capitale sociale e del numero dei soci.
3. La Regione e’ autorizzata a erogare in via anticipata alle Associazioni la spesa annuale per le revisioni ordinarie nella misura massima consentita del 70 per cento della spesa preventivata, sulla base della programmazione annuale dell’attivita’ di vigilanza.
4. Con regolamento regionale sono definiti le modalita’ e i criteri per la concessione delle erogazioni in via anticipata di cui al comma 3.
5. Gli enti cooperativi tenuti alla redazione del bilancio in forma non abbreviata contribuiscono alla spesa relativa alle revisioni ordinarie nella misura e con le modalita’ che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto dei parametri di cui al comma 2.
6. Sono posti a carico delle banche di credito cooperativo gli oneri previsti per effettuare le revisioni ordinarie, nella misura e con le modalita’ che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, sulla base dei parametri relativi al numero dei soci e al totale dell’attivo.
7. In caso di mancato, ritardato o insufficiente pagamento del contributo di cui al comma 5 ovvero del contributo di cui al comma 6 di spettanza della Regione, la Direzione competente e’ autorizzata ad applicare una sanzione pari al 5 per cento del contributo, se detto pagamento e’ effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione e’ elevata al 15 per cento.
8. La riscossione coattiva delle somme dovute avviene mediante l’iscrizione a ruolo ed e’ disposta senza l’applicazione di interessi.
9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 7 hanno luogo con le modalita’ e le prescrizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
10. Il gettito dei versamenti effettuati ai sensi del comma 5, nonche’ i proventi delle sanzioni di cui al comma 7, sono destinati alle finalita’ di cui al comma 1.


ARTICOLO 25
(Oneri concernenti le procedure concorsuali)


1. Sono poste a carico della Regione le spese relative alle procedure di liquidazione delle societa’ cooperative, aventi sede nella regione, disposte ai sensi degli articoli 2545 terdecies e 2545 septiesdecies del codice civile, nonche’ i compensi agli stessi commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudano con la totale mancanza di attivo.
2. Qualora nelle procedure di liquidazione di cui al comma 1 l’attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese e i compensi ai commissari liquidatori e’ posta a carico della Regione la differenza necessaria.
3. Nei casi in cui sia comprovata l’impossibilita’ del rimborso integrale delle spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell’articolo 2545 sexiesdecies del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell’articolo 2545 octiesdecies del codice civile, nonche’ l’impossibilita’ del pagamento del compenso in favore dei medesimi nella misura fissata dall’autorita’ di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati, detti compensi e spese sono posti a carico della Regione integralmente o per la differenza necessaria.
4. Con decreto del Presidente della Regione sono fissate le modalita’ di determinazione dei compensi spettanti agli organi preposti alle procedure sottoposte alla vigilanza della Regione.


ARTICOLO 26
(Recupero somme giacenti)


1. Le somme depositate presso gli istituti di credito - in sede di chiusura delle procedure di liquidazione degli enti cooperativi - ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e dell’articolo 2494 del codice civile, quando tali somme non sono riscosse dagli interessati entro cinque anni dal deposito, sono devolute ai fini di cui all’articolo 25.
2. A tale scopo gli istituti di credito, alla scadenza del quinto anno successivo al deposito, versano le somme suddette alla tesoreria regionale, richiedendone l’imputazione all’apposito capitolo del bilancio dell’entrata e trasmettendo copie delle quietanze alla Direzione.
3. La presente disposizione si applica anche alle somme ancora giacenti presso i suddetti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.


Capo VI
Enti ausiliari della cooperazione


ARTICOLO 27
(Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo)


1. Per la vigilanza sugli enti cooperativi la Direzione si avvale:
a) delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 220/2002, per il tramite delle rispettive Associazioni regionali, cui aderiscono almeno cinquanta cooperative aventi la sede legale nel territorio della regione;
b) di altre Associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Presidente della Regione, e a cio’ autorizzate dalla Giunta regionale;
c) degli Organismi specializzati per lo svolgimento dell’attivita’ di revisione alle banche di credito cooperativo, riconosciuti dall’Amministrazione regionale d’intesa con la Banca d’Italia, sulla base di requisiti di idoneita’ e rappresentativita’.
2. Per ottenere il riconoscimento, le Associazioni di cui al comma 1, lettera b), presentano alla Direzione un’istanza corredata di una copia dell’atto costitutivo e dello statuto, dell’eventuale regolamento interno, delle dichiarazioni di adesione che non possono essere inferiori al numero di duecento enti cooperativi associati, aventi sede in almeno due province, con l’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e di un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell’Associazione richiedente.
3. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali o periferiche, e devono produrre un numero di dichiarazioni di disponibilita’ all’esecuzione degli incarichi di revisione, da parte di revisori iscritti nell’Elenco di cui
all’articolo 21, tale da garantire l’esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico.
4. Quando l’Associazione non risulta in grado di assolvere i compiti attribuiti, l’autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), puo’ essere revocata dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione.
5. Nell’esecuzione delle funzioni di vigilanza le Associazioni sono tenute a osservare le indicazioni impartite dalla Direzione.
6. Al fine di cui al comma 1, lettere a) e b), le Associazioni trasmettono alla Direzione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) copia del verbale di costituzione degli organi sociali;
c) copia degli atti concernenti le modifiche allo statuto, alla composizione degli organi sociali e al numero dei soci.
7. Le Associazioni trasmettono annualmente, entro il 31 marzo, alla Direzione:
a) la relazione annuale sull’attivita’ di vigilanza a esse demandata;
b) l’elenco degli enti cooperativi aderenti eventualmente corredato della documentazione comprovante l’adesione;
c) l’elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;
d) l’elenco degli enti cooperativi non revisionati.
8. L’Associazione e’ tenuta a effettuare la revisione fino alla cancellazione dell’ente cooperativo dall’elenco degli aderenti.


Capo VII
Iniziative, incentivi e sostegni


ARTICOLO 28
(Fondi mutualistici delle Associazioni)


1. Le Associazioni di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a) e b), possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall’articolo 11 della legge 59/1992, al fine di promuovere e finanziare nuove imprese, nonche’ iniziative tese allo sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica e all’incremento dell’occupazione. I fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da societa’ per azioni o da associazioni.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, le Associazioni, qualora non posseggano la personalita’ giuridica, nonche’ le associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, devono essere riconosciute dall’Amministrazione regionale.
3. I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati anche da contributi erogati da enti pubblici o da privati.
4. Con regolamento regionale sono disciplinati:
a) i criteri e le modalita’ per il riconoscimento delle Associazioni regionali e per l’approvazione dei relativi statuti, per l’approvazione degli statuti delle societa’ e delle associazioni di
gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi;
b) i criteri e le modalita’ per la vigilanza sulle societa’ e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.


ARTICOLO 29
(Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)


1. In attuazione dell’articolo 11, comma 7, della legge 59/1992, e’ istituito il fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
2. Le dotazioni del fondo di cui al comma 1 sono costituite dai versamenti, nella misura prevista dalla legge, di una quota degli utili annuali delle societa’ cooperative e loro consorzi, aventi sede nel territorio regionale, non aderenti ad Associazioni che hanno costituito propri fondi mutualistici ai sensi dell’articolo 11 della legge 59/1992 ovvero ai sensi dell’articolo 28.
3. Deve, inoltre, essere devoluto al fondo di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative di cui al comma 2 secondo le modalita’ previste dall’articolo 11, comma 5, della legge 59/1992.
4. Il gettito dei versamenti effettuati ai sensi dei commi 2 e 3 e’ destinato alle finalita’ di cui al comma 6.
5. Il fondo di cui al comma 1 puo’, altresi’, essere alimentato dal conferimento di fondi ordinari della Regione.
6. L’Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, e’ autorizzata a sostenere interventi a favore di enti e associazioni aventi come finalita’ statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione, escluse le Associazioni regionali di cooperative di cui all’articolo 27, nonche’ a favore degli enti cooperativi di cui al comma 2.
7. Con regolamento regionale sono determinati i regimi d’aiuto, le modalita’ e i criteri di utilizzo del fondo mutualistico, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 11 della legge 59/1992.


ARTICOLO 30
(Interventi a favore della cooperazione)


1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere i seguenti tipi di intervento, a favore delle cooperative:
a) concessione di garanzia;
b) finanziamento agevolato;
c) apporto di capitale in veste di socio sovventore;
d) contributo per servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, nonche’ per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale.
2. Con regolamento regionale sono determinati i regimi d’aiuto, le modalita’ e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per interventi a favore delle cooperative di cui al comma 1.


ARTICOLO 31
(Modalita’ di individuazione del soggetto attuatore)


1. L’Amministrazione regionale, mediante procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, individua il soggetto in possesso di comprovata competenza ed esperienza in materia di analisi, promozione, consolidamento e sviluppo delle cooperative, deputato all’attuazione degli interventi di cui agli articoli 29, comma 6, e 30, comma 1, secondo le rispettive discipline regolamentari.


ARTICOLO 32
(Finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo)


1. L’Amministrazione regionale riconosce il ruolo attivo delle Associazioni di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a) e b), nell’attuazione delle politiche di sviluppo e promozione del comparto e di diffusione dei principi cooperativi e ne promuove, sostiene e valorizza, in particolare, le iniziative caratterizzate da unitarieta’ propositiva e attuativa da parte di una pluralita’ di associazioni e accessibilita’ aperta e indifferenziata a tutti gli enti cooperativi della regione.
2. Al fine di supportare l’azione delle Associazioni, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere annualmente alle stesse finanziamenti, anche rapportati alla rappresentativita’ di ogni Associazione, destinati a sostenere le attivita’ programmate dalle medesime riguardanti in particolare iniziative per:
a) la promozione cooperativa, compresa la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative;
b) l’aggiornamento e la riqualificazione di soci, quadri e dirigenti di cooperative e dei propri operatori;
c) la divulgazione della cultura cooperativa e l’applicazione dei relativi principi nell’ambito dell’attivita’ didattica e scolastica, nonche’ la promozione dell’educazione imprenditoriale in forma cooperativa volta alla creazione di occasioni di collegamento tra scuola, territorio e mondo del lavoro, anche attraverso il Centro regionale per la cooperazione nelle scuole, cui le
associazioni destinano una quota del finanziamento annualmente concesso secondo i criteri e le modalita’ stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5;
d) la realizzazione di scambi di esperienze con organismi e organizzazioni nazionali e internazionali che operano nell’ambito della cooperazione;
e) l’organizzazione di attivita’ non aventi natura economica atte ad agevolare la gestione degli enti cooperativi e l’adozione da parte degli stessi del bilancio sociale;
f) lo svolgimento di attivita’ di consulenza volta al potenziamento delle cooperative in termini di presenza sul mercato e ottimizzazione dei processi organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
g) lo svolgimento di attivita’ statistiche e di rilevamento.
3. Una quota dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 e’ destinata alle Associazioni in parti uguali, il residuo e’ ripartito tenuto conto del numero delle cooperative associate, del valore della loro produzione, nonche’ del numero degli occupati nelle cooperative medesime, desunto dai dati occupazionali relativi all’anno precedente.
4. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a erogare anticipatamente alle Associazioni una quota non superiore al 70 per cento dello stanziamento annuale, ripartendo le quote spettanti proporzionalmente al numero degli enti cooperativi aderenti a ciascuna Associazione.
5. Con regolamento regionale sono definiti le percentuali del riparto, i
criteri e le modalita’ per la concessione dei finanziamenti e delle loro erogazioni anticipate.6. La rendicontazione annuale dei finanziamenti puo’ avvenire con le modalita’ di cui all’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).


CAPO VIII
Modifica dell’articolo 50 della legge regionale 29/2005concernente le aree relative alle fiere


ARTICOLO 33
(Modifica dell’articolo 50 della legge regionale 29/2005 concernente le aree relative alle fiere)


1. Al comma 9 dell’articolo 50 (Determinazione delle aree relative alle fiere), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, le parole: <<e ha validita’ quinquennale purche’ la domanda sia stata inoltrata nei termini di cui al comma 6>> sono soppresse.


Capo IX
Disposizioni transitorie, finanziarie e finali


ARTICOLO 34
(Disposizioni transitorie e finali)


1. Gli enti cooperativi iscritti all’Albo delle societa’ cooperative di cui all’articolo 3, comma 3, vengono iscritti al Registro di cui all’articolo 3.
2. Vengono iscritti, su domanda, nell’Elenco di cui all’articolo 21, i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D, che abbiano svolto in via continuativa attivita’ di revisione degli enti cooperativi da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge e i direttori del Servizio competente sulla vigilanza degli enti cooperativi con anzianita’ maturata di almeno tre anni al medesimo termine.
3. Vengono, altresi’, iscritti nell’Elenco i soggetti gia’ presenti nell’Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi, che abbiano svolto negli ultimi tre anni attivita’ di revisione.
4. La disciplina previgente relativa al funzionamento del Registro regionale delle cooperative e all’esercizio della funzione di vigilanza continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione ed espletati i conseguenti adempimenti procedurali, amministrativi e organizzativi.
5. La Commissione prevista dall’articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l’associazionismo cooperativo), continua a operare fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione della Commissione prevista all’articolo 11.
6. Le societa’ di certificazione presenti nell’elenco regionale delle societa’ di revisione istituito dall’articolo 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante <<Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l’associazionismo cooperativo>> e 7 febbraio 1992, n. 7, recante <<Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale>>), sono iscritte all’elenco di cui all’articolo 22.
7. La disciplina previgente relativa alle spese per le revisioni di competenza della Regione e agli oneri connessi ai provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 23 continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore delle misure attuative di cui agli articoli 24, commi 2 e 4, e 25, comma 4, nonche’ con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima.
8. La disciplina previgente relativa ai finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo continua a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 32, comma 5, nonche’ con riferimento ai procedimenti in corso alla data medesima, salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 6.
9. Al fine di accelerare lo sviluppo e il rafforzamento patrimoniale, il soggetto gestore dei mezzi finanziari di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato), e’ autorizzato ad applicare ai finanziamenti medesimi, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).
10. Il contributo per le spese di revisione previste dall’articolo 24, commi 5 e 6, nell’ipotesi di cui all’articolo 20, comma 4, nonche’ le somme di cui all’articolo 29, comma 2, possono essere riscossi anche per il tramite dell’Agenzia delle entrate mediante il sistema dei versamenti unitari e compensazioni di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonche’ di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).
11. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione possono prevedere nei propri statuti l’incremento di un componente della giunta camerale con la riserva a un rappresentante del settore delle cooperative.
12. La citazione delle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all’articolo 20 della legge regionale 79/1982, operata dall’articolo 12, comma 3, lettera g), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), deve intendersi riferita alle Associazioni di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a).


ARTICOLO 35
(Condivisioni informatiche)


1. La Regione determina con regolamento regionale le modalita’ e i criteri di utilizzo dello
strumento telematico nelle relazioni intercorrenti con i soggetti cui sono conferite le funzioni di vigilanza.


ARTICOLO 36
(Corsi di formazione e aggiornamento per revisori di enti cooperativi)


1. I soggetti di cui all’articolo 27 e la Regione promuovono corsi di formazione per l’abilitazione all’esercizio dell’attivita’ di revisione e per l’aggiornamento professionale dei revisori.
2. Al fine di verificare che i corsi di cui al comma 1 forniscano specifiche conoscenze tecniche per l’espletamento delle revisioni cooperative, la Direzione e’ sentita in merito all’adeguatezza dei programmi formativi e dei relativi esami.
3. La Banca d’Italia e’ sentita in merito all’adeguatezza dei programmi formativi e dei relativi esami concernenti i corsi di abilitazione all’attivita’ di revisione delle banche di credito cooperativo.


ARTICOLO 37
(Modifiche alla legge regionale 20/2006 in materia di cooperazione sociale)


1. All’articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
<<1. Possono essere iscritti all’Albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella regione che risultano iscritti nella sezione cooperative a mutualita’ prevalente del Registro regionale delle cooperative, ai sensi dell’articolo 111 septies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.>>;
b) La lettera b) del comma 2 e’ sostituita dalla seguente:
<<b) il numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative, sezione cooperative a mutualita’ prevalente, sottosezione e categoria di appartenenza;>>;
c) Il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
<<5. L’indicazione nella domanda del numero di iscrizione al Registro regionale delle cooperative puo’ essere omessa in caso di presentazione della stessa contestualmente alla presentazione della domanda per il Registro medesimo.>>.
2. All’articolo 6 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
<<5. E’ causa di cancellazione dall’Albo la violazione della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, nonche’ l’omessa applicazione nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ovvero la corresponsione ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, di trattamenti economici complessivi inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). E’, altresi’, causa di cancellazione dall’Albo l’inadempimento, accertato in via definitiva, agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.>>;
b) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
<<5 bis. La cancellazione dall’Albo per le cause di cui al comma 5 e’ disposta con decreto del direttore del Servizio, previo parere della Commissione regionale per la cooperazione.>>.
3. All’articolo 8 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
<<1. Le funzioni relative alla tenuta dell’Albo sono svolte da un dipendente della Direzione di categoria non inferiore alla D, nominato in qualita’ di Conservatore dell’Albo dalla Giunta regionale, che nelle medesime forme provvede a nominare il suo sostituto.>>;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
<<1 bis. Il Conservatore e’ responsabile della tenuta dell’Albo e deve convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge, rilascia d’ufficio il certificato di iscrizione e provvede alle pubblicazioni previste dai commi seguenti. Nella tenuta dell’Albo non sono ammesse cancellazioni o abrasioni.>>.
4. La disciplina previgente relativa all’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 20/2006 continua a trovare applicazione sino all’entrata in vigore dei regolamenti regionali di attuazione del Registro regionale delle cooperative ed espletati i conseguenti adempimenti procedurali e organizzativi.
5. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 20/2006 e’ aggiunta la seguente:
<<c bis) contributi per le spese relative alle modifiche statutarie di adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 3, comma 3.>>.
6. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 20/2006 e’ sostituito dal seguente:
<<1. La concessione degli incentivi di cui all’articolo 14 e’ subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, da presentare unitamente all’istanza di contributo resa dal legale rappresentante della cooperativa sociale, con la quale si attesta che il beneficiario:
a) rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
b) applica nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrisponde ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;
c) adempie agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.>>.
7. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 20/2006 e’ sostituita dalla
seguente:
<<i) le misure adottate in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001, le norme in materia di rapporti di lavoro applicate:
1) ai lavoratori, inclusi i soci lavoratori, nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;2) ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a fronte della corresponsione di trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;>>.
8. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 20/2006 le parole:
<<terapeutico e>> sono soppresse.
9. All’articolo 32 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. I mezzi finanziari attribuiti dalla Regione alle Province sulla base della previgente disciplina concernente le funzioni di incentivazione alla cooperazione sociale i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non siano stati ancora utilizzati dalle Province ai fini dell’esercizio di tali funzioni, sono da destinare alla realizzazione degli
interventi contributivi di cui all’articolo 14, fatto salvo il soddisfacimento delle esigenze finanziarie connesse ai procedimenti in corso di cui al comma 2.
3 ter. I contributi <<de minimis>> contemplati dal regolamento di cui al comma 2, qualora siano richiesti nel corso dell’esercizio 2008, possono essere concessi dalle Province anche sulle spese sostenute dai beneficiari nel corso dell’esercizio 2007.>>;
b) al comma 5, le parole: <<ai sensi della legge regionale 79/1982, e successive modifiche,>> sono soppresse.


ARTICOLO 38
(Abrogazioni)


1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l’associazionismo cooperativo);
b) la legge regionale 27 marzo 1986, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 - Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l’associazionismo cooperativo);
c) la legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 (Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante <<Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l’ associazionismo cooperativo>> e 7 febbraio 1992, n. 7, recante <<Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale>>);
d) i commi 23 e 24 dell’articolo 17 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);
e) i commi 85 e 86 dell’articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (modificativi della legge regionale 79/1982);
f) i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 6 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (modificativi della legge regionale 79/1982);
g) il comma 119 dell’articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (modificativo della legge regionale 79/1982);
h) il comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo della legge regionale 79/1982);
i) l’articolo 36 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (modificativo della legge regionale 79/1982);
j) l’articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (modificativo della legge regionale 79/1982);
k) i commi da 1 a 11 e 19 dell’articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Legge finanziaria 1997);
l) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato);
m) il Capo III (Interventi urgenti nel settore della cooperazione) della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (modificativo della legge regionale 28/1999);
n) i commi 90 e 91 dell’articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (applicativa della legge regionale 28/1999).


ARTICOLO 39
(Trattamento dei dati personali)


1. In conformita’ all’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Direzione e’ autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici, ovvero a privati ed enti pubblici economici, dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di trattamento nell’ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite dalla presente legge, nonche’ a dare diffusione ai medesimi.
2. Costituiscono finalita’ di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali la Regione e’ autorizzata al trattamento di dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 196/2003:
a) l’applicazione della disciplina in materia di vigilanza e Registro regionale delle cooperative;
b) l’applicazione della disciplina in materia di interventi per l’incentivazione della cooperazione e dell’associazionismo cooperativo;
c) l’applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali, ivi compresa la disciplina concernente la partecipazione agli stessi;
d) l’esercizio di attivita’ di vigilanza e controllo;
e) l’esercizio di attivita’ sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.


ARTICOLO 40
(Diritto di accesso)


1. In riferimento all’attivita’ di vigilanza cooperativa svolta dalla Direzione o dalle Associazioni, sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti, in relazione all’esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche e associazioni:
a) i verbali di revisione alle societa’ cooperative, con i relativi allegati, per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura del verbale; tale termine e’ prorogato se le notizie in essi contenute risultino sottoposte a segreto istruttorio penale o quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un’indebita concorrenza;
b) i documenti contenenti notizie sulla programmazione complessiva dell’attivita’ di vigilanza, nonche’ sulla modalita’ e sui tempi di svolgimento della stessa per un periodo di cinque anni;
c) i documenti contenenti richieste di intervento della vigilanza cooperativa per un periodo di cinque anni o finche’ perduri con l’ente vigilato il rapporto associativo o di lavoro, nell’ipotesi che la richiesta d’intervento pervenga da un socio o da un lavoratore ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un’indebita concorrenza;
d) i documenti contenenti notizie riguardanti gli enti cooperativi, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un’indebita concorrenza;
e) i documenti riguardanti gli incaricati della vigilanza e contenenti notizie sulla loro situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempre che dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.


ARTICOLO 41
(Scarti d’archivio)


1. La Direzione conserva per un periodo massimo di dieci anni, dalla data di cancellazione dell’ente cooperativo dal registro delle imprese, la documentazione inerente i bilanci di esercizio e di liquidazione, i bilanci finali di liquidazione e le cariche sociali con relativa certificazione antimafia, inviate dalle cooperative in adempimento alle prescrizioni imposte dalla normativa in materia di cooperazione.
2. Tutti i documenti contenuti negli archivi, diversi da quelli di cui al comma 1, possono essere conservati mediante riproduzione su supporto ottico. A tal fine la Direzione e’ autorizzata a predisporre la sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche previste dalla disciplina vigente in materia.


ARTICOLO 42
(Rinvio dinamico)


1. I rinvii alle disposizioni normative effettuati dalla presente legge si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.


ARTICOLO 43
(Norme finanziarie)


1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 13, comma 7, fanno carico all’unita’ previsionale di base 52.2.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 9833 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 24, comma 1, fanno carico all’unita’ previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 8771 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 24, commi 5 e 6, sono accertate e riscosse sull’unita’ previsionale di base 3.4.1304 di nuova istituzione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, al Titolo III - Categoria 3.4 - rubrica n. 360 - Servizio n. 229 - Vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo - con la denominazione <<Entrate diverse di competenza del Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo >>, con riferimento al capitolo 963 (3.4.9) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Entrate derivanti dai versamenti effettuati dagli enti cooperativi per oneri inerenti l’attivita’ di vigilanza.>>.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 24, comma 7, sono accertate e riscosse sull’unita’ previsionale di base 3.5.1306 di nuova istituzione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, al Titolo III - Categoria 3.5 - rubrica n. 360 - Servizio n. 229 - Vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel comparto cooperativo>>, con riferimento al capitolo 965 (3.5.0) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per il mancato, ritardato o insufficiente pagamento del contributo previsto dall’articolo 24, commi 5 e 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 concernente <<Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo>> di spettanza della Regione.>>.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 25 fanno carico all’unita’ previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 8771 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole << societa’ cooperative>> sono inserite le seguenti: <<, nonche’ per i compensi e per le spese dei commissari liquidatori>>.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 26, comma 1, sono accertate e riscosse sull’unita’ previsionale di base 3.4.1304 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 968 (3.4.9) di nuova istituzione <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 229 - Vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo - con la denominazione <<Entrate derivanti dai versamenti da parte degli istituti di credito delle somme non riscosse dagli interessati entro cinque anni dal deposito, in sede di chiusura delle procedure di liquidazione degli enti cooperativi>>.
7. In relazione al combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 6, e 31, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base 13.3.360.2.447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, e’ istituito <<per memoria>> il capitolo 8699 (2.1.243.3.10.02) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 229 - Vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo - con la denominazione <<Finanziamento al soggetto attuatore di cui all’articolo 31 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 per gli interventi di cui all’articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 - Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.>>.
8. In relazione al combinato disposto di cui agli articoli 30 e 31, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base 13.3.360.2.447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, e’ istituito <<per memoria>> il capitolo 8700 (2.1.243.3.10.02) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 360 - Servizio n. 229 - Vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo - con la denominazione <<Finanziamento al soggetto attuatore di cui all’articolo 31 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 per gli interventi di cui all’articolo 30 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27.>>.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 32 fanno carico all’unita’ previsionale di base 13.3.360.1.443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 8772 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 36, relativamente ai corsi promossi dalla Regione, fanno carico all’unita’ previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. Per le finalita’ previste dall’articolo 174, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e’ autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2007 a carico dell’unita’ previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. All’onere di 100.000 euro per l’anno 2007, derivante dall’autorizzazione di spesa disposta dal comma 11, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unita’ previsionale di base 13.3.360.2.447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007 con riferimento al capitolo 8798 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
13. Per le finalita’ di cui all’articolo 6, comma 100, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), relativamente a iniziative riguardanti la subfornitura, e’ autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2007 a carico dell’unita’ previsionale di base 12.1.360.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 9085 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. A tal fine le domande devono essere presentate entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
14. All’onere di 300.000 euro per l’anno 2007, derivante dall’autorizzazione di spesa disposta dal comma 13, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a) per 150.000 euro per l’anno 2007 dall’unita’ previsionale di base 6.4.350.2.72 con riferimento al capitolo 894;
b) per 150.000 euro per l’anno 2007 dall’unita’ previsionale di base 3.2.340.2.2333 con riferimento al capitolo 2279; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2006 e trasferita ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita’ regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell’Assessore alle Finanze 6/RAG del 15 gennaio 2007.
15. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a collaborare all’organizzazione dell’iniziativa <<Nobels Colloquia in Trieste>> e a sostenere, a tale fine, spese dirette, anche tramite funzionario delegato.
16. Per le finalita’ previste dal comma 15 e’ autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2007 a carico dell’unita’ previsionale di base 6.2.190.1.1560 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 404 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 30.000 euro per l’anno 2007.
17. All’onere di 30.000 euro per l’anno 2007, derivante dall’autorizzazione di spesa disposta dal comma 16, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unita’ previsionale di base 52.2.320.1.1621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 5796 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
18. Per le finalita’ previste dall’articolo 6, comma 16, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e’ autorizzata la spesa di 165.000 euro per l’anno 2007 a carico dell’unita’ previsionale di base 10.1.360.1.2292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, e del bilancio per l’anno 2007, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento dell’unita’ previsionale di base 6.2.190.1.2069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 883 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e’ ridotto di 165.000 euro per l’anno 2007.


ARTICOLO 44
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 3 dicembre 2007.



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