Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della Provincia
promulga la seguente legge
Capo I
Disposizioni in materia di semplificazione e liberalizzazione
ARTICOLO 1
Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la
realizzazione di opere pubbliche1. Fino alla data individuata dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 151, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), per le finalità del capo I del titolo VII della legge urbanistica provinciale e ai fini dell’approvazione dei progetti di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), possono utilizzare la conferenza di servizi per acquisire pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati; si applica in questo caso quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativi al piano straordinario delle opere pubbliche, dagli articoli da 16 a 16 quinquies della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), nonché da quest’articolo. Al coordinamento dei lavori della conferenza di servizi nonché all’indizione della medesima provvede il dipartimento
provinciale competente in materia di infrastrutture su richiesta della
struttura o dell’amministrazione aggiudicatrice interessata.
2. In relazione alle esigenze organizzative connesse con l’attuazione del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati i casi in cui è esclusa, anche temporaneamente, l’applicazione di quanto previsto dal medesimo comma. Restano fermi gli obblighi di ricorrere alla conferenza di servizi previsti dalla vigente normativa.
3. Per il triennio 2009-2011 la Giunta provinciale, previa intesa con il
Consiglio delle autonomie locali, può aumentare per specifiche categorie o tipologie di opere pubbliche l’importo dei progetti per il quale non è richiesto il parere degli organi consultivi previsto dall’articolo 58, comma 1, lettera a), della legge provinciale sui lavori pubblici, fino al limite massimo fissato dall’articolo 55, comma 3, lettera a), della legge provinciale sui lavori pubblici.
ARTICOLO 2
Modificazioni della legge provinciale sull’attività amministrativa
1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale sull’attività
amministrativa dopo le parole: "di efficacia" sono inserite le seguenti: ", di imparzialità".
2. All’articolo 3 della legge provinciale sull’attività amministrativa
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di risorse per la retribuzione di risultato e del fondo per la produttività, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo comma, l’amministrazione ridefinisce i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi del comma 2, i quali non possono comunque essere superiori a novanta giorni. Nei casi in cui sia indispensabile fissare termini di conclusione superiori a novanta giorni, in considerazione della particolare complessità del procedimento, della natura degli interessi pubblici tutelati e della effettiva sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, e sempre che sia stata verificata l’inapplicabilità degli strumenti di semplificazione delle procedure e della documentazione previsti da questa legge, tali termini non possono comunque superare i centottanta giorni. Fino all’adozione dei provvedimenti previsti da questo comma, continuano ad applicarsi i termini già stabiliti ai sensi del comma 2 o, in mancanza di questi, il termine residuale indicato dal comma 4.
2 ter. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.";
b) nel comma 3 le parole: "atti di altre amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "atti di altre strutture o amministrazioni".
3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale
sull’attività amministrativa è aggiunto il seguente periodo: "La Provincia favorisce l’uso delle tecnologie nei rapporti con i cittadini e le imprese, incentivando in particolare il ricorso alla posta elettronica certificata e alla firma digitale per la trasmissione delle istanze e della relativa documentazione."
4. L’articolo 19 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa
è sostituito dal seguente:
"Art. 19 bis Semplificazione delle procedure
1. Per razionalizzare e accelerare lo svolgimento dell’attività
amministrativa, con uno o più regolamenti sono emanate disposizioni per la delegificazione e la semplificazione delle procedure previste da leggi provinciali, ivi comprese quelle relative alla concessione ed erogazione di agevolazioni economiche, comunque denominate.
2. I regolamenti sono emanati attenendosi ai seguenti principi e criteri:
a) riduzione delle fasi procedimentali e degli organi o dei soggetti
intervenienti nel procedimento;
b) riduzione degli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sulle imprese e perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
regolazione uniforme di procedimenti tra loro analoghi od omogenei e dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) sostituzione dei procedimenti che comportano, per l’amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, con altri che
prevedono la sostituzione dell’attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendo comunque forme di controllo;
f) individuazione di procedure che il cittadino possa gestire in
autonomia, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande;
g) individuazione di procedure automatizzate per i casi che non
richiedono una valutazione discrezionale, ma esclusivamente l’accertamento di presupposti e di requisiti;
h) individuazione di procedure differenziate in relazione all’importo
finanziato dall’amministrazione provinciale, anche prevedendo che l’intervento provinciale sia definito in via forfettaria o sulla base delle spese già
effettuate;
i) semplificazione degli adempimenti e della documentazione richiesti ai fini della liquidazione delle spese, consentendo anche la liquidazione dell’agevolazione economica prima del completo pagamento della spesa, salva successiva verifica;
j) con riferimento ai contributi di modesta entità, individuazione dei
casi di ricorso all’anticipazione della liquidazione dei contributi
avvalendosi di società a prevalente partecipazione provinciale o di altri soggetti idonei;
k) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
3. I regolamenti individuano le disposizioni di leggi e di regolamenti
provinciali che regolano le procedure oggetto di semplificazione abrogate a decorrere dalla data prevista dai regolamenti medesimi.
4. In relazione alla finalità di pervenire con urgenza alla
razionalizzazione delle procedure, quale misura anticongiunturale
straordinaria e in attesa dell’approvazione dei regolamenti di semplificazione previsti da questa legge, per il biennio 2009-2010 alle finalità di quest’articolo i provvede con deliberazioni della Giunta provinciale. Le medesime deliberazioni possono individuare i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le proposte o gli altri atti di natura endoprocedimentale comunque denominati, dalla cui acquisizione si può prescindere, anche se tali atti sono previsti da legge o regolamento, e purché gli stessi non siano connessi con la tutela dell’ambiente, della salute e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Giunta provinciale individua per settori omogenei il procedimento principale e le fasi della procedura che sono temporaneamente omesse. Il sito internet della Provincia informa di quanto previsto da questo comma."
5. Nel comma 3 dell’articolo 19 ter della legge provinciale sull’attività amministrativa dopo le parole: "strutture provinciali" sono inserite le seguenti: ", nonché dell’attività di inserimento dei dati relativi alle pratiche e d’inoltro delle domande e della relativa documentazione alla Provincia, anche esclusivamente in modalità telematica mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata".
6. L’articolo 40 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa
è abrogato.
7. Nel comma 1 dell’articolo 40 quater della legge provinciale
sull’attività amministrativa le parole: "come definiti dall’articolo 40 bis, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "da intendersi quali attività dell’amministrazione pubblica provinciale finalizzate ad erogare, nella loro successione, un servizio al cittadino a seguito di una richiesta di parte o d’ufficio".
8. Le misure di semplificazione previste dall’articolo 19 ter della legge provinciale sull’attività amministrativa, come modificato dal comma 5, sono adottate entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge.
ARTICOLO 3
Modificazioni della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento)
1. All’articolo 17 della legge provinciale sul commercio sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 17 è inserito il seguente capo:
"Capo VIII bis
Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli";
b) nel capo VIII bis è inserito il seguente articolo:
"Art. 17 bis Definizione
1. Sono regolate da questo capo le vendite speciali, straordinarie, di
saldi, di fine stagione, di promozione, di liquidazione, di realizzo, di
rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati, le offerte e tutte le altre vendite che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti, anche se prospettate al pubblico attraverso mezzi pubblicitari o di informazione inviati, consegnati, indirizzati tramite mezzi informatici o in qualunque modo destinati al consumatore o a gruppi di consumatori.
2. Nelle vendite di cui al comma 1 è vietato il riferimento, nella
presentazione o nella pubblicità della vendita, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone. Il termine "vendita di liquidazione" è utilizzato nella pubblicità esclusivamente in caso di chiusura definitiva dell’attività commerciale o cessione, affitto, trasferimento di sede dell’azienda oppure per lavori di ristrutturazione che comportino la chiusura dell’esercizio.
3. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate durante tutto l’anno. Ad eccezione delle vendite pubblicizzate come "promozionali" che non osservano limitazioni temporali, ogni altra vendita non può avere una durata superiore a sessanta giorni e fra una vendita e l’altra devono decorrere almeno trenta giorni.
4. L’impresa commerciale che intende effettuare una vendita con le
caratteristiche di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, e per conoscenza al comune competente per territorio; la Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione della comunicazione e gli elementi contenuti nella stessa, nel rispetto dei principi di semplicità e di economicità.
5. Le disposizioni di questo capo non si applicano alla pubblicità
effettuata esclusivamente all’interno dei punti di vendita, né in alcun modo propagandata all’esterno o prospettata al pubblico secondo le modalità indicate dal comma 1; non si applicano inoltre alle vendite disposte dall’autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata o disposte a seguito di procedure concorsuali.
6. Le vendite disciplinate da questo capo sono effettuate durante
l’orario di apertura dei negozi e nei relativi locali.
7. Le comunicazioni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento previste dal comma 4 non sono necessarie nel caso di vendita per corrispondenza su catalogo a norma delle leggi vigenti.
8. Fino a quando non sarà diversamente disposto, le funzioni
amministrative concernenti l’applicazione di questo capo sono esercitate, su delega della Provincia, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.
9. La Giunta provinciale può adottare norme regolamentari di esecuzione di questo capo nonché emanare direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate.
10. La Provincia è autorizzata a rimborsare le spese per l’esercizio delle funzioni delegate previste da questo capo secondo criteri e modalità definiti nell’accordo di programma di cui all’articolo 19 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20."
2. Dopo l’articolo 17 bis della legge provinciale sul commercio è
inserito il seguente:
"Art. 17 ter Pubblicità e prezzi
1. La pubblicità che faccia diretto o indiretto riferimento ai prezzi e
contestualmente all’occasione favorevole d’acquisto non può in ogni caso essere generica ma indica anche l’entità o la percentuale dello sconto o del ribasso che sarà effettuato rispetto ai normali prezzi di vendita praticati dal venditore nei quindici giorni antecedenti l’inizio della manifestazione pubblicitaria.
2. I normali prezzi di vendita al dettaglio, praticati dal venditore nei
quindici giorni antecedenti l’inizio di qualsiasi tipo di vendita disciplinata da questo capo, possono essere accertati dagli organi di vigilanza e da funzionari della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, muniti di apposita tessera di riconoscimento, anche con apposite ispezioni preventive all’interno dei negozi al fine di permettere il controllo sulla veridicità delle asserzioni pubblicitarie di cui al comma 3.
3. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite disciplinate da
questo capo sono presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contengono gli estremi delle comunicazioni previste dall’articolo 17 bis nonché la durata della vendita stessa.
4. Durante le vendite disciplinate da questo capo il venditore indica,
secondo le norme vigenti in materia di pubblicità dei prezzi, oltre al normale prezzo di vendita, anche l’entità dello sconto o del ribasso praticato, scegliendo uno dei seguenti sistemi:
a) cartellino con doppio prezzo di vendita;
b) percentuale da applicarsi sul normale prezzo di vendita.
5. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di
qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.
6. Se nella pubblicità non sono specificate le merci cui si riferisce lo
sconto o il ribasso, lo sconto o il ribasso medesimo si applica su tutte le merci."
3. Dopo l’articolo 17 ter della legge provinciale sul commercio è
inserito il seguente:
"Art. 17 quater Separazione delle merci
1. Le merci offerte nelle vendite regolate da questo capo sono separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano
contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale distinzione non è possibile, queste ultime non potranno essere offerte in vendita.
2. Se per una stessa voce merceologica si praticano prezzi di vendita diversi in rapporto alla varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità è indicato il prezzo più basso e quello più alto escludendo le indicazioni generiche. Se è indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica reclamizzata sono venduti a tale prezzo."
4. Dopo l’articolo 17 quater della legge provinciale sul commercio è
inserito il seguente:
"Art. 17 quinquies Esaurimento delle merci
1. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti di tutti i
compratori fino ad esaurimento delle merci che formano oggetto della vendita.
L’esaurimento delle merci durante il periodo fissato per la vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile da esporre all’esterno dei locali di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte sono effettivamente esaurite."
5. Dopo l’articolo 17 quinquies della legge provinciale sul commercio è inserito il seguente:
"Art. 17 sexies Prodotti per l’alimentazione e per l’igiene della persona e della casa 1. Le disposizioni di questo capo, fatto salvo quanto disposto al comma 2, non si applicano alle vendite al dettaglio dei prodotti dell’alimentazione e dei prodotti per l’igiene della persona e della casa.
2. L’esercizio commerciale che vende al dettaglio le merci di cui al
comma 1, presentandole al pubblico come occasioni d’acquisto particolarmente favorevoli, osserva in ogni caso l’articolo 17 quater ed espone sulle merci oggetto delle vendite il cartellino con indicato il doppio prezzo di vendita oppure la percentuale applicata sul normale prezzo di vendita."
6. Nel comma 6 dell’articolo 20 della legge provinciale sul commercio dopo le parole: "o da essa richiamate" sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle contenute nel capo VIII bis".
7. Per le violazioni commesse prima della data di efficacia della
deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 17 bis, comma 4, della legge provinciale sul commercio, come inserito dalla lettera b) del comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 23 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti).
8. Dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta provinciale
di cui all’articolo 17 bis, comma 4, della legge provinciale sul commercio, come inserito dalla lettera b) del comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 9 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15 (Disposizioni in materia di commercio);
b) legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3;
c) articolo 31 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
d) articolo 21 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4;
e) articolo 42 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.
9. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede con gli
stanziamenti autorizzati sull’unità previsionale di base 61.22.220, per i fini di cui all’articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.
Capo II
Disposizioni in materia di finanza e organizzazione
ARTICOLO 4
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
1. Il comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, è sostituito dal seguente:
"4. Chi ricopre la carica di sindaco non è eleggibile a presidente di
comunità."
2. Il comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 2006 è
sostituito dal seguente:
"2. Con regolamento sono definiti i principi che informano la disciplina della contabilità e dei bilanci delle comunità. Fino all’entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei comuni nonché quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della comunità, fatto salvo per le norme relative alla contabilità economica che fino all’entrata in vigore del regolamento si
applicano esclusivamente alle comunità con comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti."
3. All’articolo 21 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il collegio dei sindaci dei comuni del territorio della comunità può richiedere l’indizione delle elezioni degli organi della comunità, se lo statuto è stato approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Fino all’elezione dell’assemblea a seguito del primo turno elettorale generale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, non si applica la causa di ineleggibilità prevista dall’articolo 17, comma 4, anche se lo statuto della comunità dispone diversamente."
4. All’articolo 29 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le attribuzioni dei dipartimenti e della segreteria generale della
Provincia sono disciplinate con atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale. Anche tenendo conto del progressivo trasferimento di funzioni ai comuni, con i medesimi atti organizzativi possono essere disposte, inoltre, modifiche della denominazione e delle attribuzioni dei dipartimenti
previsti dal comma 3, l’accorpamento degli stessi nonché la modifica dei dipartimenti di riferimento delle agenzie previste dall’articolo 32.";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Gli atti organizzativi previsti dal comma 4 stabiliscono il numero
massimo dei servizi e degli uffici."
5. All’articolo 30 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo del comma 1 le parole: "I servizi sono individuati dal regolamento, che ne definisce" sono sostituite dalle seguenti: "I servizi sono individuati da atti organizzativi approvati con deliberazione della Giunta provinciale, che ne definiscono";
b) alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: ", fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)".
6. All’articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
b) nel comma 3 le parole: ", qualora essi derivino da nuove leggi o da norme di attuazione dello Statuto speciale o dall’esecuzione di accordi con lo Stato, con le regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano o con altri enti pubblici, o da progetti concordati con gli organi dell’Unione europea" sono soppresse.
7. All’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 6 le parole: "comma 1" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 5";
b) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo dopo le parole: "qualora le azioni" sono inserite le seguenti: "o quote di società";
2) nel secondo periodo dopo le parole: "predette azioni" sono inserite le seguenti: "o quote di società";
c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, alle società di capitali di cui al comma 1, lettera c), o a società da queste partecipate, può essere disposto, nel rispetto del diritto comunitario, l’affidamento di compiti, attività e servizi, ivi incluso il diritto a riscuotere, senza obbligo di
riversamento, entrate di competenza della Provincia, anche ove ciò non sia previsto nella relativa norma istitutiva. Con la medesima deliberazione sono disposti, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, le conseguenti modificazioni di carattere organizzativo. Possono essere attribuiti alle medesime società anche le funzioni relative alla concessione di aiuti, contributi, trasferimenti e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore di soggetti pubblici e privati; in tal caso è comunque consentita agli interessati la proposizione di un ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla decisione. Restano ferme le competenze spettanti per legge a soggetti diversi.";
d) dopo il comma 10 bis è inserito il seguente:
"10 ter. Con deliberazione della Giunta provinciale sono emanate direttive per l’adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), nonché di quelli di cui alla lettera c) controllati dalla Provincia, di atti
organizzativi riguardanti i criteri e le modalità per il reclutamento del personale dipendente con contratto di lavoro subordinato e per il conferimento degli incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità."
8. Dopo il comma 4 dell’articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Al fine di garantire la semplificazione della gestione finanziaria
dell’intero esercizio finanziario annuale, qualora la soppressione del
comprensorio ai sensi del comma 1 avvenga nel corso dell’esercizio, la Giunta
provinciale, con propria deliberazione, può individuare una specifica
disciplina della gestione finanziaria e contabile che la comunità adotta per la residua parte dell’esercizio. A tal fine la predetta deliberazione può prevedere anche che la comunità mantenga lo schema di bilancio in essere ed applichi le regole contabili già applicabili al comprensorio. Il rendiconto dell’ente soppresso viene approvato dall’assemblea della comunità entro tre mesi dalla data di soppressione del comprensorio; la relazione prevista al punto d) del comma 1 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999, n. 4/L viene disposta dall’organo di revisione contabile già nominato dal comprensorio; il compenso corrisposto ai componenti di tale organo per le attività di questo comma è determinato con deliberazione della Giunta provinciale e i relativi oneri sono assunti dalla comunità.4 ter. Per le comunità i cui organi siano eletti antecedentemente al primo turno elettorale generale per le elezioni dei consigli comunali successivo all’entrata in vigore di questa legge, ai fini del trasferimento delle funzioni previsto dall’articolo 8, comma 13, l’assemblea può approvare gli atti fondamentali anche prescindendo da quanto disposto dall’articolo 14, comma 4, lettera c)."
9. Fino alla data di adozione degli atti organizzativi previsti
dall’articolo 29, comma 4, e dall’articolo 30, comma 1, della legge
provinciale n. 3 del 2006, come modificati da quest’articolo, o fino alla diversa data da tali atti stabilita, restano ferme l’articolazione
organizzativa della Provincia e le competenze delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore di quest’articolo.
ARTICOLO 5
Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36
(Norme in materia di finanza locale)
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 6 bis della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:
"2 ter. Con le deliberazioni della Giunta provinciale di ripartizione delle quote del fondo può essere disposto l’impegno della spesa in relazione all’entità complessiva delle medesime e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria."
2. Nel comma 5 dell’articolo 11 della legge provinciale sulla finanza
locale le parole: "non superiore al 20 per cento" sono soppresse.
3. Dopo l’articolo 13 bis della legge provinciale sulla finanza locale è
inserito il seguente:
"Art. 13 ter Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali
1. Gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30
aprile dell’anno successivo all’anno finanziario di riferimento; entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il
tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione all’ente locale.
2. Gli enti locali allegano al bilancio di previsione, oltre a quanto
previsto dalla normativa regionale, i documenti contenenti le risultanze dei rendiconti o conti delle unioni di comuni, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.
3. Quanto previsto da quest’articolo si applica a partire dal rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2009."
ARTICOLO 6
Modificazioni dell’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di regolamenti di gruppo fra le società del gruppo Provincia
1. All’articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla
Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Per stimolare le sinergie fra le società nelle quali si esplica il
sistema Provincia e nel rispetto della normativa comunitaria, la Provincia promuove l’adozione, da parte delle società di capitali di cui all’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), di regolamenti di gruppo, che disciplinano in particolare l’utilizzo reciproco, in via prioritaria, dei servizi e dei prodotti forniti da ciascun ente.";
b) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:
"3 ter. La Provincia promuove misure volte ad accelerare i tempi di pagamento da parte delle società da essa partecipate, anche indirettamente, in modo da contenerli entro i termini definiti ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 9 ter della legge provinciale n. 7 del 1979."
Capo III
Disposizioni in materia di ambiente e territorio
ARTICOLO 7
Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale
1. La Provincia e gli enti locali, singoli o associati, promuovono la
costituzione di un sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale, al fine di assicurare un’azione efficace ed integrata di presidio, di prevenzione e di vigilanza in materia di ambiente, di territorio e di risorse naturali, e di garantire il più elevato livello possibile di tutela della qualità e dell’integrità del patrimonio naturale provinciale a favore della collettività.
2. Per i fini del comma 1 la Provincia, previa intesa con il Consiglio
delle autonomie locali, costituisce una cabina di regia tra le strutture operative di seguito indicate:
a) il corpo forestale della Provincia autonoma di Trento;
b) l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;
c) la struttura provinciale competente in materia di cave e miniere;
d) la struttura provinciale competente in materia di urbanistica;
e) i corpi della polizia locale nonché eventuali altre strutture comunali competenti in via principale in materia di vigilanza ambientale.
3. La cabina di regia è composta dai responsabili delle strutture
operative indicate dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2 nonché da cinque componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali tra i responsabili delle strutture operative di cui alla lettera e) del medesimo comma 2; la cabina di regia è presieduta dal capo del corpo forestale della Provincia.
4. Il corpo forestale della Provincia assicura inoltre, ai sensi
dell’articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette), il coordinamento con il servizio di custodia forestale.
5. La cabina di regia promuove, in particolare:
a) lo scambio di informazioni e di conoscenze tra le strutture operative del sistema integrato provinciale;
b) la definizione di programmi coordinati di monitoraggio e di controllo del territorio;
c) la pianificazione di eventuali operazioni congiunte nonché le forme e le modalità di supporto specialistico;
d) l’attivazione di forme di collegamento, di coordinamento e di
collaborazione con altri enti eventualmente interessati;
e) un’applicazione omogenea delle disposizioni rispettivamente nazionali e provinciali in materia ambientale.
6. Alla cabina di regia possono essere invitati a partecipare, in
relazione agli argomenti trattati, altri organi o strutture, pubbliche o
private.
7. La cabina di regia approva annualmente una relazione sull’attività
realizzata dal sistema integrato, contenente anche proposte per il
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dello stesso, e la trasmette alla Giunta provinciale e al Consiglio delle autonomie locali. In sede di prima applicazione, la relazione dedicata all’analisi del sistema e alla definizione delle proposte di miglioramento, è predisposta ed inviata entro due mesi dalla data di costituzione della cabina di regia.
8. Il sistema integrato provinciale collabora con i competenti organi e autorità statali al fine di assicurare, in coerenza con i principi indicati dal comma 1, un efficace servizio di presidio, di prevenzione e di salvaguardia del territorio e dell’ambiente provinciali.
9. I criteri e le modalità di funzionamento del sistema integrato e della cabina di regia sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
ARTICOLO 8
Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)
1. Nel comma 3 dell’articolo 6 del testo unico provinciale sulla tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti le parole: "- gli impianti termici, stufe singole e caminetti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h;" sono
sostituite dalle seguenti: "- gli impianti termici, stufe e caminetti di
potenzialità inferiore a 0,035 MW;".
2. All’articolo 8 bis del testo unico provinciale sulla tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2 sono soppresse le parole: "e trasmessa al Ministero dell’ambiente";
b) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "L’esito degli autonomi controlli prescritti nel provvedimento di autorizzazione e la relativa documentazione sono conservati presso l’impianto per un periodo di dieci anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione e presentati in occasione di sopralluoghi espletati da personale incaricato di compiti di vigilanza."
3. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 14 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è aggiunto il seguente:
"5 ter. Con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1), sono individuati gli scarichi di acque reflue derivanti dalle lavanderie assimilati alle acque reflue domestiche, stabilendo anche eventuali misure o limiti di emissione o trattamenti prima del loro recapito in fognatura o nei corpi idrici ricettori."
4. Il comma 1 dell’articolo 24 del testo unico provinciale sulla tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti è sostituito dal seguente:
"1. Nei casi stabiliti dal piano provinciale di risanamento delle acque
l’autorizzazione al recapito in fognatura degli scarichi delle acque reflue industriali, ai sensi dell’articolo 23, viene rilasciata su parere conforme dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, se la fognatura non è presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque, o su parere della struttura
provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie, se la fognatura è presidiata da un impianto di depurazione di tipo biologico adeguato alle previsioni del predetto piano."
5. All’articolo 25 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente
dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Fatta salva la disciplina concernente la bonifica dei siti inquinati, il predetto programma contiene adeguati elementi informativi volti ad escludere la movimentazione o il trasferimento di acque sotterranee provenienti da falde contaminate o interferenti con le medesime falde; con deliberazione della Giunta provinciale possono essere emanate apposite direttive per la redazione del programma e per lo svolgimento delle attività istruttorie.";
b) alla fine del comma 4 bis è aggiunto il seguente periodo: "Nell’ambito delle prescrizioni stabilite dal provvedimento di autorizzazione, l’agenzia può altresì disporre specifici valori limite di emissione da rispettare per il recapito finale delle acque intercettate."
6. Dopo il comma 3 dell’articolo 54 del testo unico provinciale sulla
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Fatto salvo quanto previsto dal piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche e dall’articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, il piano è adeguato e integrato con i contenuti che la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, istitutiva di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e la normativa statale di recepimento demandano al piano di gestione.3 ter. Il piano di cui al comma 3 bis può individuare i territori dei comuni nei quali, in ragione del carico del settore zootecnico, si rende necessario attivare misure di controllo nell’utilizzazione agronomica dei reflui di
allevamento mediante piani di distribuzione e adempimenti a carico dei produttori e degli utilizzatori, anche nell’ambito di accordi di programma. Le agevolazioni previste dall’articolo 42 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati), sono utilizzate prioritariamente per le finalità di questo comma."
7. Dopo il comma 7 dell’articolo 59 del testo unico provinciale sulla
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti è aggiunto il seguente:
"7 bis. Gli edifici, anche a carattere residenziale, insediati all’interno
delle zone di rispetto degli impianti di depurazione, possono essere ampliati fino al 20 per cento del volume esistente, previo parere favorevole della struttura competente in materia di opere igienico-sanitarie volto a verificare la compatibilità dell’intervento con eventuali esigenze di ampliamento dell’impianto, qualora i medesimi edifici siano stati regolarmente autorizzati o realizzati precedentemente all’installazione dell’impianto di depurazione."
8. All’articolo 102 quater del testo unico provinciale sulla tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Resta ferma la disciplina concernente lo scarico e la reimmissione delle acque in falda di cui all’articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di scarichi.";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite misure di semplificazione delle procedure amministrative e delle modalità di predisposizione della documentazione afferenti la bonifica di siti inquinati di ridotte dimensioni nel rispetto degli standard e dei principi stabiliti dalla normativa statale recanti limiti all’autonomia provinciale ai sensi dello Statuto speciale.";
c) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "La garanzia finanziaria prevista dall’articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è prestata in misura pari al 30 per cento del costo stimato dell’intervento."
9. La disciplina prevista dal comma 5 dell’articolo 8 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, come modificato dal comma 2 di quest’articolo, trova applicazione anche con riguardo ai controlli prescritti dalle autorizzazioni già rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore di quest’articolo; si prescinde conseguentemente dall’obbligo di trasmissione previsto nelle autorizzazioni medesime.
ARTICOLO 9
Modificazione dell’articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di
ricomposizione fondiaria e conservazione dell’integrità dell’azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 3 aprile
2007, n. 9, è inserito il seguente:
"4 bis. Le modifiche allo statuto sono proposte dal consiglio di
amministrazione e approvate con referendum dall’assemblea, a maggioranza dei votanti. Per lo svolgimento del referendum si applicano le norme individuate per l’elezione del consiglio di amministrazione dal regolamento previsto dall’articolo 14, comma 4."
ARTICOLO 10
Modificazione dell’articolo 5 della legge provinciale 8 novembre 1993, n. 31(Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore)
1. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 8 novembre 1993, n. 31, le parole: "del servizio foreste, del servizio urbanistica e del servizio protezione ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi provinciali competenti in materia di foreste e di urbanistica".
ARTICOLO 11
Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente)
1. Dopo l’articolo 9 bis della legge provinciale sulla valutazione
d’impatto ambientale è inserito il seguente:
"Art. 9 terEfficacia della valutazione dell’impatto ambientale delle discariche
1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 9, la valutazione positiva
dell’impatto ambientale relativa ai progetti esecutivi o ai progetti di
massima concernenti l’esercizio delle discariche di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ha efficacia fino alla data di completamento delle attività autorizzate, in relazione alle caratteristiche del progetto.
2. Il proponente del progetto concernente l’attività indicata al comma 1 presenta all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate con i contenuti e secondo la periodicità stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che approva la valutazione dell’impatto ambientale.
3. La Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l’ambiente, può disporre, in esito all’esame del rapporto di cui al comma 2 e alle correlate verifiche istruttorie dell’agenzia, prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui è subordinata l’ulteriore prosecuzione
dell’attività."
2. Al comma 6 dell’articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è soppresso;
b) nel secondo periodo le parole: "dei provvedimenti di adeguamento" sono sostituite dalle seguenti: "dei provvedimenti di eventuale sospensione dei lavori, di adeguamento".
3. Alla fine del comma 3 dell’articolo 12 ter della legge provinciale
sulla valutazione d’impatto ambientale è aggiunto il seguente periodo: "Per la gestione del fondo si applicano inoltre le disposizioni stabilite dall’articolo 12 bis, commi 4 e 5."
4. L’esercizio delle attività considerate dai progetti di cui al comma 1 dell’articolo 9 ter della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale, inserito dal comma 1 di quest’articolo, che abbiano acquisito la valutazione positiva di impatto ambientale precedentemente alla data di entrata in vigore di quest’articolo, può essere proseguito anche dopo la scadenza di efficacia della valutazione dell’impatto ambientale, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) prima della scadenza di efficacia della predetta valutazione sia stata presentata domanda di proroga dell’efficacia medesima o sia stato depositato un nuovo progetto alla valutazione dell’impatto ambientale;
b) la prosecuzione dell’attività avvenga nel rispetto delle modalità e
delle previsioni, anche volumetriche, del progetto precedentemente autorizzato;
c) la prosecuzione dell’attività sia autorizzata ai sensi della vigente
normativa in materia di gestione dei rifiuti.
ARTICOLO 12
Modificazioni della legge urbanistica provinciale
1. Nel comma 2 dell’articolo 23 della legge urbanistica provinciale il
terzo periodo è sostituito dal seguente: "Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web della comunità."
2. Nel comma 2 dell’articolo 31 della legge urbanistica provinciale il
terzo periodo è sostituito dal seguente: "Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini."
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 58 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"1 bis. Fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di distanze minime, la determinazione delle distanze è fatta senza computare le opere volte a favorire il risparmio energetico realizzate su edifici esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma."
4. Dopo il comma 10 dell’articolo 62 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
"10 bis. Per gli interventi di cui al comma 9, l’autorizzazione ai fini di
tutela del paesaggio, qualora ne ricorrano i presupposti, è rilasciata dal servizio provinciale competente in materia di tutela del paesaggio, in deroga alle disposizioni del capo II del titolo III. L’autorizzazione è resa nella riunione del comitato di cui al comma 9 dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale competente in materia di urbanistica; in tal caso la posizione espressa dal predetto funzionario, se è negativa o esprime
prescrizioni, risulta vincolante per la decisione del comitato. In caso di diniego dell’autorizzazione o di prescrizioni, disposti in relazione alla valutazione paesaggistica espressa dal predetto funzionario, gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti."
5. Il comma 4 dell’articolo 84 della legge urbanistica provinciale è
abrogato.
6. Nel comma 1, dopo la lettera f) dell’articolo 105 della legge
urbanistica provinciale è aggiunta la seguente:
"f bis) il mutamento senza opere della destinazione d’uso delle unità
immobiliari, quale risulta dal titolo edilizio o, per gli immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), dallo stato di fatto."
7. All’articolo 106 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’alinea è sostituito dal seguente: "2. Trenta giorni dopo la data di presentazione della denuncia gli interessati possono iniziare i lavori, dandone comunicazione al comune, per i seguenti interventi:";
b) al primo periodo del comma 4, le parole: "in cui è indicato il
nominativo del direttore dei lavori, se richiesto ai sensi della legge" sono soppresse.
8. Alla fine del comma 4 dell’articolo 112 della legge urbanistica
provinciale è aggiunto il seguente periodo: "Per gli impianti a rete e
relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune, rimane ferma l’applicazione delle procedure di cui al comma 3."
9. All’articolo 121 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il comma 3 non si applica in caso di crolli e demolizioni parziali o
totali già avvenuti.";
b) il comma 5 è abrogato.
10. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 141 della legge urbanistica provinciale sono aggiunte le parole: "opere delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), diverse da quelle già citate da questa lettera e dalla lettera b);".
11. Agli articoli 142, commi 2, 3, 5 e 6, 143, comma 3, e 145, comma 2, della legge urbanistica provinciale le parole: "in materia di ambiente" sono soppresse.
12. Dopo il comma 4 dell’articolo 147 della legge urbanistica provinciale sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. Nella prima applicazione di questo articolo e della legge provinciale n. 3 del 2006, sono realizzati programmi di formazione di personale dipendente della Provincia, dei propri enti strumentali di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 33 della predetta legge provinciale e degli enti locali, a cui
affidare compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale delle comunità e di promozione della riforma istituzionale. Il predetto personale che abbia superato con profitto il corso di formazione opera presso la Provincia ed è messo a disposizione da parte degli enti da cui dipende secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
4 ter. Con la deliberazione prevista dal comma 4 bis sono inoltre definiti i criteri e le modalità di riconoscimento al predetto personale di un trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva e correlato a quello corrisposto al personale con qualifica di direttore di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, per il periodo di svolgimento di tali compiti. L’intero onere per il suddetto personale è posto a carico del bilancio provinciale."
13. All’articolo 148 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 4 dopo le parole: "previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991" sono inserite le seguenti: "fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio, salvi i casi di varianti
per opere pubbliche, di motivata urgenza e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento.";
b) nel comma 5, prima della lettera a), è introdotta la seguente:
"0a) le date di deposito del piano sono rese note, oltre che con la
pubblicazione del piano nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini;";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Fino alla nomina della CUP ai sensi dell’articolo 7, le competenze a essa attribuite sono svolte dalla commissione urbanistica provinciale e dalla commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991 secondo la composizione derivante dalla nomina delle commissioni medesime per la tredicesima legislatura. In seguito alla costituzione della nuova CUP i pareri devoluti ai sensi del comma 5 alla commissione urbanistica provinciale sono rilasciati dalla nuova CUP.";
d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6 bis. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC le competenze in materia di tutela del paesaggio previste da questa legge sono svolte dagli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991, in base a quest’ultima legge e alle seguenti ulteriori disposizioni:
a) in caso di nomina della CUP le funzioni attribuite dalla legge
provinciale n. 22 del 1991 alla commissione provinciale per la tutela
paesaggistico-ambientale sono svolte dalla CUP mediante la sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 4;
b) il parere paesaggistico-ambientale per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale è rilasciato dal servizio provinciale competente;
c) per i fini di questo comma, le commissioni comprensoriali per la
tutela paesaggistico-ambientale nominate per la tredicesima legislatura sono prorogate di diritto fino al 31 gennaio 2010.
6 ter. Nel periodo di proroga previsto dai commi 6 e 6 bis, resta ferma la facoltà della Giunta provinciale di sostituire i componenti della commissione urbanistica provinciale, della commissione provinciale per la tutela
paesaggistico-ambientale e delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale nominati per la tredicesima legislatura in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento nonché in seguito ad atti di riorganizzazione delle strutture provinciali e comprensoriali.
6 quater. Nei casi in cui alla scadenza del termine di proroga delle
commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale di cui alla lettera c) del comma 6 bis non si sia provveduto alla nomina della CPC, la commissione comprensoriale è prorogata di diritto per ulteriori sessanta giorni entro i quali la Giunta provinciale provvede a nominare, per lo
svolgimento delle funzioni spettanti in via transitoria alle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale, una commissione territoriale per la tutela del paesaggio nella seguente composizione:
a) il presidente della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita, con funzioni di presidente;
b) un funzionario tecnico della comunità o del comprensorio, se la
comunità non è costituita;
c) quattro esperti in materia di tutela del paesaggio e architettura
iscritti ai relativi albi, di cui uno in rappresentanza della Provincia.
6 quinquies. Per i fini di cui al comma 6 quater, con il provvedimento di nomina delle commissioni territoriali per la tutela del paesaggio, la Giunta provinciale può nominare membri supplenti per i componenti delle commissioni;
non si applica in tal caso il divieto di riconferma di cui all’articolo 11,
comma 5, della legge provinciale n. 22 del 1991. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia. Per il suo funzionamento la
commissione provvede con proprie determinazioni, fermo restando che in caso di voto negativo dell’esperto nominato in rappresentanza della Provincia le autorizzazioni paesaggistiche possono essere rilasciate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
6 sexies. Fino all’attuazione del capo IV del titolo V, l’esercizio dei poteri di deroga ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge provinciale n. 22 del 1991 per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico in contrasto con la destinazione di zona è subordinato al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:
a) l’autorizzazione del consiglio comunale, di cui all’articolo 104,
comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla
pubblicazione all’albo della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti giorni entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate nel periodo di deposito;
b) l’autorizzazione della Giunta provinciale, di cui all’articolo 105,
comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla
pubblicazione all’albo della Provincia della richiesta di deroga e dal
deposito del progetto presso gli uffici della struttura provinciale competente in materia di urbanistica per un periodo non inferiore a venti giorni entro i quali chiunque può presentare osservazioni;
c) nel caso di impianti a rete e relative strutture di servizio in
contrasto con la destinazione di zona o con il superamento nella percentuale massima del 20 per cento degli indici urbanistico-edilizi previsti per le singole zone dalle norme di attuazione che interessano il territorio di un solo comune l’esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale.";
e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7 bis. Fino all’entrata in vigore dei piani regolatori generali approvati in adeguamento al piano urbanistico provinciale e a questa legge, gli interventi di recupero e i piani attuativi di cui al comma 8 dell’articolo 62,
riguardanti edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall’attività agricola alla data di entrata in vigore di questa legge, sono soggetti all’autorizzazione preventiva del comitato di cui al comma 9 del medesimo articolo 62, con esclusione della realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e degli ampliamenti finalizzati a garantire la funzionalità degli edifici. In tal caso si
applicano le disposizioni del comma 10 bis dell’articolo 62.";
f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8 bis. Nel caso di vincoli preordinati all’espropriazione o che comportano l’inedificabilità, già previsti dai piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 6, concernenti la possibilità di reiterare i incoli una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni si applicano solo a seguito della scadenza di tali vincoli, fermo restando l’obbligo di indennizzo previsto dal citato articolo 52."
14. All’articolo 151 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni organizzative in materia di valutazioni ambientali nonché modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dell’articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per lo svolgimento delle competenze in materia di valutazione di
impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica può essere costituito un apposito servizio presso il dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, anche mediante razionalizzazione di altre strutture provinciali; in tal caso l’atto organizzativo previsto dall’articolo 30 della legge provinciale n. 3 del 2006 prevede il trasferimento delle funzioni e dei compiti dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente in materia di
valutazione di impatto ambientale, ivi compresa l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge n. 689 del 1981 in relazione agli accertamenti non ancora effettuati alla data di costituzione del predetto servizio, unitamente alla relativa unità organizzativa.";
c) il primo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: "Il capo I di questo titolo si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Giunta provinciale. A decorrere dalla medesima data, agli adempimenti previsti dal medesimo capo con riguardo alla conferenza di servizi provvede il dipartimento provinciale competente in materia di infrastrutture fino a diversa disciplina
stabilita con atto organizzativo."
15. Dopo il comma 1 dell’articolo 152 della legge urbanistica provinciale è aggiunto il seguente:
"1 bis. Fino all’attuazione di quanto previsto da quest’articolo, continua ad applicarsi l’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, nel testo vigente prima della sostituzione introdotta dal comma 1 di quest’articolo."
16. Alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge trova applicazione l’articolo 121 della legge urbanistica provinciale nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal comma 9 di quest’articolo.
17. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 12 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per le spese per il personale provinciale.
ARTICOLO 13
Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), è inserito il seguente:
"4 bis. Anche ai fini del calcolo dell’indennità secondo quanto previsto dall’articolo 15, nell’ambito dei criteri di cui al comma 4, lettera a), il regolamento definisce specifiche modalità di calcolo per la determinazione del valore venale delle aree a ridotta potenzialità edificatoria, quali la stretta pertinenza e le aree su cui sorgono costruzioni. Il regolamento può inoltre prevedere forme di indennizzo legate alla diminuzione del valore dell’area non espropriata per effetto dell’espropriazione."
2. Nel comma 3 dell’articolo 154 della legge urbanistica provinciale il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Le indennità determinate sulla base dei nuovi criteri introdotti da questo articolo si applicano, ove più favorevoli:
a) ai procedimenti espropriativi per i quali, alla data di entrata in
vigore di questa legge, siano esperibili o pendenti i ricorsi per la
rideterminazione dell’indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni e i ricorsi in opposizione alla stima avanti all’autorità giudiziaria;
b) ai procedimenti espropriativi in corso alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 4 dell’articolo 14 della legge provinciale n. 6 del 1993, per i quali, alla medesima data, siano pendenti i ricorsi per la rideterminazione dell’indennità avanti alla commissione provinciale per le espropriazioni o i ricorsi in opposizione alla stima avanti all’autorità giudiziaria."
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di
quest’articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per la realizzazione degli interventi che necessitano di espropriazione.
ARTICOLO 14
Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)
1. Dopo l’articolo 17 bis della legge provinciale sulle acque pubbliche è inserito il seguente:
"Art. 17 bis 1 Impianti ad accumulo mediante pompaggio di acque pubbliche a scopo di riqualificazione di energia
1. La concessione d’uso di acque pubbliche, finalizzata all’accumulo
mediante pompaggio a scopo di riqualificazione dell’energia, con opere di presa e di restituzione nella medesima sezione del corpo idrico ed alla medesima quota, è disciplinata da questa legge e dai regolamenti previsti dall’articolo 17. Per gli impianti di pompaggio integrati in impianti di produzione idroelettrica resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Per la concessione di cui al comma 1, oltre ai canoni demaniali per l’uso dell’acqua previsti ai sensi dell’articolo 16 decies, la Provincia può prevedere il pagamento di canoni aggiuntivi.
3. Quest’articolo si applica anche ai procedimenti per le concessioni di cui al comma 1 non ancora conclusi alla data di entrata in vigore di quest’articolo."
2. Dopo l’articolo 17 octies della legge provinciale sulle acque
pubbliche è aggiunto il seguente:
"Art. 17 novies Disposizioni per la realizzazione di serbatoi di acque nell’ambito dei volumi oggetto di coltivazione di cava
1. La Provincia, i comuni, i consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario nonché le società affidatarie dei servizi idrici possono realizzare o installare - nell’ambito dei volumi, superficiali o sotterranei, oggetto di coltivazione delle cave ai sensi della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava) - appositi serbatoi o bacini di acque destinate prevalentemente ad uso potabile o irriguo, sulla base di apposito accordo di programma stipulato con il soggetto titolare della concessione o dell’autorizzazione alla coltivazione della cava, il comune territorialmente interessato e la Provincia.
2. Su iniziativa dell’ente o del soggetto proponente, lo schema di
accordo di programma, corredato da appropriati elementi cartografici inerenti
la localizzazione dell’intervento, è affisso per la durata di trenta giorni all’albo del comune territorialmente interessato. Chiunque, nel periodo di affissione, può presentare osservazioni al comune, che saranno considerate ai fini della sottoscrizione definitiva dell’accordo.
3. L’accordo di programma definitivamente sottoscritto dagli enti e
soggetti interessati è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura dell’ente o del soggetto proponente e costituisce, ove occorra, variante al piano regolatore generale e modifica e integrazione di diritto del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali nonché di eventuali programmi di attuazione.
4. L’utilizzazione dei volumi escavati per le finalità del comma 1 può
essere determinata, per effetto dell’accordo di programma, anche in deroga al criterio di proficuo, corretto e integrale sfruttamento del giacimento previsto dalla legge provinciale sulle cave.
5. Al termine dei lavori minerari di escavazione della parte relativa
alle opere di cui al comma 1, è variato il provvedimento di concessione o di autorizzazione con lo stralcio dell’area interessata alle opere di predisposizione del serbatoio o del bacino, al fine di consentirne i relativi lavori.
6. Qualora sussistano diritti di uso civico a carico dell’area
interessata, antecedentemente alla sottoscrizione definitiva dell’accordo di programma devono essere utilmente espletate le procedure di verifica previste dall’articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova
disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico).
7. Gli interventi e le opere previste da questo articolo sono considerati di interesse pubblico. Per la loro realizzazione si applicano le disposizioni normative, ed i conseguenti regimi concessori e autorizzativi, in materia di ambiente, di acque, di cave, di paesaggio, di governo del territorio e di dighe, in quanto ne ricorrano i presupposti e compatibilmente con la disciplina stabilita da questo articolo.
8. Ove la realizzazione di serbatoi o di bacini di acque, sotterranei e
superficiali, sia prevista al di fuori delle aree destinate alla coltivazione di cave, trovano applicazione, su richiesta del proponente, le disposizioni stabilite da questo articolo relative all’accordo di programma, prescindendo dalla sottoscrizione del soggetto titolare della concessione o dell’autorizzazione alla coltivazione di cave, qualora non vi sia interferenza fra i lavori di coltivazione e i lavori di realizzazione del bacino. In tali casi, ai fini della realizzazione dell’intervento, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente in materia di lavori pubblici."
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 si provvede con gli stanziamenti autorizzati sull’unità previsionale di base 61.22.220.
ARTICOLO 15
Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7(Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l’impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt)
1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7, è aggiunta la seguente:
"c bis) linee esclusivamente funzionali ed accessorie alle linee funiviarie e alle piste da sci soggette a concessione rilasciata ai sensi della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)."
Capo IV
Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie e di istruzione
ARTICOLO 16
Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", in materia di localizzazione di aree per l’edilizia abitativa
1. Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, è inserito il seguente:
"Art. 12 bis
Misure straordinarie di localizzazione di alloggi
1. Al fine di assicurare, per il triennio 2009-2011, misure urgenti e
indifferibili di realizzazione del piano straordinario di intervento per
l’incremento degli alloggi dell’ITEA s.p.a. previsto dall’articolo 4, comma 7, anche a fini anticongiunturali, la Giunta provinciale approva, anche per stralci territoriali, un programma triennale di attuazione del piano straordinario medesimo. Il programma individua su scala comprensoriale o di comunità, se la comunità è costituita, nonché su scala comunale il fabbisogno quantitativo di alloggi. Il programma è approvato su proposta di un comitato nominato dalla Giunta provinciale e composto da sei membri designati per metà dal Consiglio delle autonomie locali; qualora il comitato non effettui la proposta entro novanta giorni dalla sua costituzione, la Giunta provinciale può procedere comunque all’approvazione del programma prescindendo dalla proposta. Il programma può prevedere che una quota del fabbisogno di alloggi possa essere soddisfatta mediante l’acquisizione di patrimonio edilizio esistente, indicandone i relativi tempi e modalità. Per la elaborazione della proposta di programma sono assicurate idonee forme di consultazione dei comuni interessati.
2. I comuni territorialmente interessati provvedono alla conseguente
localizzazione delle aree necessarie alla realizzazione degli alloggi mediante variante di adeguamento del piano regolatore generale. Alle varianti di adeguamento del piano regolatore generale si applicano le procedure previste per le singole opere pubbliche dall’articolo 148, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), fatto salvo quanto previsto da quest’articolo.
3. I comuni interessati procedono alla prima adozione della variante di cui al comma 2 entro novanta giorni dalla data di ricezione del programma di cui al comma 1, e alla adozione definitiva della stessa entro novanta giorni dalla prima adozione.
4. Se i comuni non provvedono ai singoli adempimenti previsti dal comma 3 nei termini ivi indicati, la Giunta provinciale vi provvede in via sostitutiva, direttamente o tramite nomina di un commissario ad acta, anche con riguardo a tutte le fasi procedurali successive a quella oggetto di inadempimento. Se la Giunta provinciale provvede direttamente in via sostitutiva, si osservano le disposizioni stabilite da quest’articolo e dalle norme da esso richiamate, intendendosi sostituiti i riferimenti all’ordinamento e all’assetto organizzativo dei comuni con quello all’ordinamento e all’assetto organizzativo della Provincia; in tal caso è preventivamente acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.
5. Il programma previsto dal comma 1 può stabilire termini più ampi rispetto a quelli previsti dai commi 2, 3 e 4 per l’adempimento degli obblighi ivi stabiliti.
6. Fermo restando il rispetto dei termini previsti da quest’articolo, ai
fini della localizzazione delle aree i comuni possono procedere, d’intesa tra loro, a forme compensative del fabbisogno quantitativo di alloggi a ciascuno riferibile."
ARTICOLO 17
Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13(Politiche sociali nella provincia di Trento)
1. Al comma 4 dell’articolo 23 della legge provinciale sulle politiche
sociali le parole: "Il regolamento individua" sono sostituite dalle
seguenti: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate".
2. Al comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale sulle politiche
sociali le parole: "Il regolamento definisce" sono sostituite dalle
seguenti: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti".
3. Al comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale sulle politiche
sociali le parole: "Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità di
attuazione di quest’articolo e disciplina" sono sostituite dalle
seguenti: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quest’articolo e disciplinati".
4. Al comma 4 dell’articolo 35 della legge provinciale sulle politiche
sociali le parole: "previste dal regolamento" sono sostitute dalle
seguenti: "previste con deliberazione della Giunta provinciale".
5. Al comma 3 dell’articolo 36 della legge provinciale sulle politiche
sociali le parole: "dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della Giunta provinciale".
6. All’articolo 50 della legge provinciale sulle politiche sociali sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "Il piano sociale provinciale e i regolamenti di esecuzione di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "Il piano sociale provinciale, i regolamenti di esecuzione di questa legge e le deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi degli articoli 23, comma 4, 25, comma 2, 29, comma 3, 35, comma 4, e 36, comma 3,";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La procedura prevista dal comma 1 si applica anche agli aggiornamenti del piano sociale provinciale nonché alle modifiche dei regolamenti di esecuzione e delle deliberazioni di cui al comma 1; in tali casi il termine per l’espressione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale è di trenta giorni."
ARTICOLO 18
Modificazioni dell’articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, in materia di istituzione dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa
1. All’articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"a) gli interventi previsti dalle leggi regionali in materia di previdenza integrativa e pacchetto famiglia e non attribuiti da specifiche disposizioni ad altre strutture provinciali;";
b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"b) le provvidenze a carattere continuativo in favore dei ciechi civili,
dei sordomuti, dei mutilati e degli invalidi civili previste dalla legge
provinciale 15 giugno 1998, n. 7;";
c) dopo la lettera b) del comma 2 è aggiunta la seguente:
"b bis) gli aspetti amministrativi e contrattuali riguardanti l’applicazione dell’indicatore della condizione economica familiare (ICEF) anche per quanto riguarda la procedura di accreditamento dei soggetti cui affidare l’incarico per la compilazione, l’aggiornamento e la trasmissione per via telematica delle dichiarazioni sostitutive ICEF, nonché la predisposizione delle
direttive e dei criteri di disciplina del sistema ICEF da proporre per
l’approvazione alla Giunta provinciale.";
d) il comma 3 è abrogato.
ARTICOLO 19
Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10(Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge sul servizio
sanitario provinciale è sostituita dalla seguente:
"a) le autorizzazioni inerenti ai settori indicati all’articolo 3, primo
comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità), nei limiti in cui le relative funzioni spettino o siano comunque delegate o affidate alla Provincia e fermo restando quanto previsto dall’articolo 55 (Esercizio delle funzioni provinciali in materia di sicurezza alimentare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, con esclusione dell’autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre prevista dall’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande);".
2. Il comma 1 dell’articolo 5 bis della legge sul servizio sanitario
provinciale è sostituito dal seguente:
"1. I comuni rilasciano l’autorizzazione sanitaria preventiva dei mezzi adibiti al trasporto terrestre prevista dall’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980."
3. Nel comma 4 dell’articolo 8 della legge sul servizio sanitario
provinciale le parole: "agli accordi nazionali di lavoro per il personale dipendente e" sono soppresse.
4. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 45 della legge sul servizio sanitario provinciale le parole: "con particolare riguardo alla applicazione degli accordi nazionali di lavoro, nel rispetto delle indicazioni espresse in materia dalla Giunta provinciale, e provvedere" sono soppresse.
5. Il primo periodo del comma 10 dell’articolo 49 della legge sul
servizio sanitario provinciale è sostituito dai seguenti: "Per il personale amministrativo, professionale e tecnico, l’accesso all’impiego presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari è regolato dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e dai regolamenti dell’azienda. La Provincia disciplina con proprio regolamento le procedure concorsuali per l’accesso all’impiego presso l’azienda del personale sanitario, nel rispetto delle norme di legge statali costituenti vincolo per l’esercizio della competenza provinciale in materia."
6. Fino alla data di efficacia dei regolamenti previsti dal comma 5 si
applica il comma 10 dell’articolo 49 della legge sul servizio sanitario
provinciale, nel testo previgente. I predetti regolamenti disciplinano le disposizioni transitorie per l’espletamento dei concorsi banditi
antecedentemente alla predetta data.
ARTICOLO 20
Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 15
novembre 2007, n. 19, è aggiunto il seguente periodo: "A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, nella provincia di Trento non è richiesta l’autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514 (Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59)."
ARTICOLO 21
Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7(Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, sono aggiunte le seguenti parole: "o con altre modalità previste dall’ordinamento per la gestione dei servizi pubblici locali".
2. Dopo l’articolo 14 della legge provinciale n. 7 del 2008 è aggiunto il seguente:
"Art. 14 bis
Disposizioni di prima applicazione
1. Le ceneri derivanti da cremazione della salma avvenuta prima della data di entrata in vigore di questa legge possono in ogni caso essere disperse accertata la volontà del defunto espressa anche attraverso manifestazioni di volontà diverse da quelle indicate dal comma 1 dell’articolo 5 e che non rivestono forma scritta."
ARTICOLO 22
Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5
(Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)
1. I commi 4 e 8 dell’articolo 35 della legge provinciale sulla scuola
sono abrogati.
2. Nel comma 9 dell’articolo 39 della legge provinciale sulla scuola le parole: "sono definiti con regolamento. Il regolamento prevede" sono sostituite dalle seguenti: "sono definiti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce inoltre".
3. Nel comma 1 dell’articolo 59 della legge provinciale sulla scuola le parole: "secondo i casi e le modalità" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo i criteri e le modalità".
4. Il comma 1 dell’articolo 65 della legge provinciale sulla scuola è
sostituito dal seguente:
"1. Nell’ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione la Giunta
provinciale individua modalità per la promozione e la valorizzazione
dell’apprendimento in alternanza tra scuola e lavoro, in relazione ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, sviluppando l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La Giunta provinciale in particolare stabilisce i criteri e le modalità per l’organizzazione didattica, il sistema tutoriale, la valutazione e la certificazione dei percorsi in
alternanza. La valutazione degli apprendimenti degli studenti che frequentano i percorsi in alternanza si attua secondo quanto disciplinato dall’articolo 60."
5. All’articolo 67 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta provinciale definisce gli standard di riferimento per la
progettazione e l’attuazione dei percorsi di alta formazione professionale.";
b) il comma 7 è abrogato.
6. Nel comma 3 dell’articolo 78 della legge provinciale sulla scuola le parole: "secondo criteri e modalità definiti nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 79" sono sostituite dalle seguenti: "secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale".
7. Al comma 7 dell’articolo 79 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Con regolamento di attuazione di quest’articolo sono
disciplinate" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale
stabilisce";
b) le parole: "Il regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale".
8. Nel comma 1 dell’articolo 81 della legge provinciale sulla scuola le parole: "nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all’articolo 79, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei criteri
stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 79, comma 7".
9. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 84 della legge provinciale sulla scuola le parole: "Con regolamento sono disciplinati" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale disciplina".
10. Nel comma 2 dell’articolo 94 della legge provinciale sulla scuola dopo le parole: "con contratto di lavoro a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: ", o trasferito con mobilità territoriale o professionale da altra provincia,".
11. All’articolo 100 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Al corso-concorso è ammesso il personale docente in servizio a tempo indeterminato, in possesso di diploma di laurea, che ha maturato almeno sette anni di servizio effettivo, anche a tempo determinato, nelle scuole statali o provinciali.";
b) nella lettera b) del comma 2 le parole: "del concorso di ammissione, del periodo di formazione e dell’esame finale," sono sostituite dalle
seguenti: "del corso-concorso,";
c) le lettere d) ed e) del comma 2 sono abrogate.
12. Nel comma 4 dell’articolo 102 della legge provinciale sulla scuola le parole: "Con regolamento la Provincia definisce" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale definisce".
13. Il comma 2 dell’articolo 107 della legge provinciale sulla scuola è sostituito dal seguente:
"2. Sulle strutture adibite a scuole dell’infanzia equiparate di proprietà di enti diversi dai comuni, oggetto di interventi edilizi realizzati con i contributi provinciali previsti dall’articolo 106, è costituito un vincolo di destinazione; con regolamento sono stabiliti i criteri per definire le condizioni e la durata del vincolo nonché le modalità di estinzione dello stesso."
14. Nel comma 3 dell’articolo 118 della legge provinciale sulla scuola le parole: "I regolamenti previsti dagli articoli 22, 30, 59, 67, 72, 75, 76, 79 e 106" sono sostituite dalle seguenti: "I regolamenti previsti dagli articoli 22, 30, 59, 72, 75, 76 e 106, le deliberazioni della Giunta provinciale
adottate ai sensi degli articoli 67, comma 4, e 79, comma 7,".
15. Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 11, fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione dell’articolo 100, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, come modificato dalle lettere b) e c) del comma 11, si continua ad applicare il decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2007, n. 20100 Leg concernente "Regolamento per il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative
provinciali (articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)".
Capo V
Disposizioni in materia di personale
ARTICOLO 23
Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione
dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge sul personale della
Provincia è aggiunto il seguente:
"4 bis. Il Presidente della Provincia e gli assessori possono delegare, in caso di assenza o impedimento, a altro assessore la partecipazione alle sedute di organi collegiali in qualsiasi modo denominati costituiti presso la Provincia e i suoi enti pubblici o presso altre amministrazioni, enti pubblici, società, fondazioni o associazioni private, dei quali fanno parte in ragione del proprio ufficio."
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 8 della legge sul personale della Provincia sono aggiunte le parole: "o comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse".
3. All’articolo 19 della legge sul personale della Provincia sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 le parole: "di servizio" sono soppresse;
b) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo le parole: "un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "due anni";
2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Nel periodo di messa a disposizione il dirigente viene impiegato in compiti di studio e di ricerca nonché in attività di collaborazione tecnica o amministrativa con i dirigenti delle strutture cui è assegnato. Al termine del periodo di messa a disposizione la Giunta provinciale, in caso di valutazione positiva, procede all’assegnazione di un nuovo incarico. In caso di valutazione negativa definitiva procede invece al licenziamento del dirigente."
4. Alla fine del comma 4 dell’articolo 29 della legge sul personale della Provincia è aggiunto il seguente periodo: "Si applica quanto previsto dai commi 5 e 7 dell’articolo 19."
5. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge sul personale della Provincia è sostituito dal seguente:
"1. Al personale con qualifica di direttore possono essere affidati
incarichi speciali di elaborazione, con compiti di amministrazione attiva, consultiva e di studio e ricerca ad alto contenuto professionale, attività ispettive e di controllo oppure attività di natura tecnico professionale."
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della legge sul personale della
Provincia sono inseriti i seguenti:
"1 bis. La Giunta provinciale può conferire gli incarichi di cui all’articolo 31 al personale inquadrato alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell’articolo 6 (Disposizioni in materia di trasferimento di
personale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol) della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, che svolge le funzioni tecniche in materia di catasto, purché lo stesso:
a) sia inquadrato nella categoria D;
b) sia in possesso dell’abilitazione alle funzioni di direttore di
ufficio conseguita presso la Regione Trentino Alto-Adige.
1 ter. Al personale di cui al comma 1 bis si applica il comma 2.
1 quater. Per gli incarichi previsti dal comma 1 bis la contrattazione
collettiva provinciale per l’area dei direttori prevede un trattamento
economico correlato a quello previsto per il personale con qualifica di direttore. Per la valutazione delle prestazioni si applica quanto previsto dall’articolo 19, comma 4."
7. All’articolo 37 della legge sul personale della Provincia sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 è inserito il seguente:
"01. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario la
Provincia e i propri enti strumentali previsti dall’articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dal comma 1.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali la Provincia e gli enti strumentali di cui al comma 01 possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel rispetto delle procedure di reclutamento disciplinate al comma 1. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, alla contrattazione
collettiva provinciale è demandata la disciplina della materia dei contratti a tempo determinato in applicazione e nei limiti previsti da questa legge. In materia di violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori si applica l’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).";
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Le amministrazioni non possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato, per periodi di servizio superiori a tre anni nell’arco dell’ultimo quinquennio; il limite massimo dei tre anni va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica. Questo comma non si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per finalità di sostituzione di lavoratori assenti.
5 ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis non si applicano al personale appartenente al comparto scuola."
8. Dopo l’articolo 46 della legge sul personale della Provincia è
inserito il seguente:
"Art. 46 bis
Disposizioni per l’utilizzo delle strumentazioni informatiche
1. Nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), per assicurare la funzionalità, la sicurezza e il corretto impiego degli strumenti informatici e delle reti telematiche da parte degli utilizzatori, la Giunta provinciale con proprio provvedimento adotta un disciplinare che definisce le misure di tipo organizzativo e tecnologico e individua le condotte e le forme di controllo ammissibili."
9. Nel comma 1 quater dell’articolo 47 della legge sul personale della Provincia dopo le parole: "può svolgere altre attività professionali" sono inserite le seguenti: "e commerciali".
10. All’articolo 54 della legge sul personale della Provincia sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. La contrattazione collettiva provinciale si articola:
a) nel contratto collettivo quadro, che regola istituti comuni a tutti i
comparti e aree di contrattazione;
b) nel contratto collettivo di comparto, che regola le materie relative
al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali del comparto, anche per distinte aree di contrattazione definite dal contratto collettivo quadro;
c) nel contratto di settore e nel contratto decentrato, per i quali
l’individuazione delle delegazioni trattanti, delle materie di competenza, dei limiti e delle procedure negoziali sono stabiliti dal contratto di comparto.";
b) il comma 7 è abrogato.
11. All’articolo 55 della legge sul personale della Provincia sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo le parole: ", riferita al 31 dicembre di ciascun
anno, da effettuare entro il 31 gennaio dell’anno successivo" sono soppresse;
2) nel secondo periodo le parole: "Entro la stessa data" sono soppresse;
3) nell’ultimo periodo le parole: "alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)" sono sostituite dalle seguenti: "al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196";
b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
"1 bis 1. Le organizzazioni sindacali rappresentative possono promuovere, previa sottoscrizione di un accordo provinciale quadro, la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie sul luogo di lavoro (RSU). Il medesimo accordo definisce il funzionamento delle RSU. In attesa della definizione del suddetto accordo la rappresentanza dei lavoratori sul luogo di lavoro viene garantita dalle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 54, comma 1.";
c) il comma 1 quater è sostituito dal seguente:
"1 quater. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è accertato dall’APRAN, prima dell’avvio di ogni trattativa relativa al nuovo periodo contrattuale. La rappresentatività è data dalla media annuale delle deleghe sindacali
rilasciate a ciascuna organizzazione sindacale in ciascun mese dell’anno che precede il nuovo periodo contrattuale. Per il comparto scuola, ai fini del calcolo della media annuale, sono considerati i mesi di servizio effettivo.";
d) dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente:
"1 quinquies. I contratti collettivi dei comparti e delle aree di
contrattazione collettiva provinciale anche decentrati e di settore sono efficaci qualora siano sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 che rappresentino nel loro complesso, in ciascun comparto o area di contrattazione, almeno il 50 per cento più uno del personale dell’ultimo dato associativo rilevato. Gli accordi provinciali quadro sono efficaci qualora siano sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che siano rappresentative in almeno due comparti di contrattazione pubblica provinciale che assommino almeno il 50 per cento del personale assunto a tempo indeterminato appartenente a tutti i comparti di contrattazione. Le organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare alle trattative e a sottoscrivere contratti collettivi di settore o decentrati sono quelle rappresentative ai sensi del comma 1 che siano firmatarie del corrispondente contratto collettivo di comparto."
12. All’articolo 57 della legge sul personale della Provincia sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: "correlati
esclusivamente all’anzianità di servizio";
b) nel comma 4 le parole: "dalla contrattazione collettiva" sono
sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della Giunta provinciale."
13. Al comma 3 dell’articolo 58 della legge sul personale della Provincia sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo dopo le parole: "con funzioni di presidente" sono inserite le seguenti: "titolato a sottoscrivere i contratti";
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Il presidente può designare un componente dell’agenzia a svolgere, in caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di vicario, con la facoltà di sottoscrizione dei contratti."
14. Fino alla sottoscrizione dell’accordo quadro previsto dall’articolo
55, comma 1 bis 1, della legge sul personale della Provincia, come inserito da quest’articolo, per la rappresentatività delle rappresentanze sindacali unitarie sul luogo di lavoro (RSU) si applicano le norme contrattuali vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge.
15. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 37, comma 5 bis, della legge sul personale della Provincia, come inserito da quest’articolo, per i contratti a tempo determinato in essere all’1 gennaio 2009 e per quelli stipulati fino all’entrata in vigore di questa legge, il computo del triennio e del quinquennio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore di questa legge.
ARTICOLO 24
Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti
1. Nel comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, dopo le parole: "soggetti privati da essa controllati" sono inserite le seguenti: "nonché a fondazioni da essa promosse o partecipate ai sensi dell’articolo 33, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)".
ARTICOLO 25
Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 3 aprile 2009
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DELLAI