NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 3 aprile 2007, n. 15
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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2007)
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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
ARTICOLO 1 (Indebitamento)
1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l’anno 2007 in 150 milioni di euro.
ARTICOLO 2 (Vincolo di destinazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2007-2009, per l’anno 2007 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono destinate alle esigenze del settore sanitario regionale. 2. Per la copertura dei disavanzi del settore sanitario regionale cumulati al 31 dicembre 2006 sono vincolate nel 2007 risorse nell’ammontare di euro 345.500.000,00 di cui euro 110.400.000,00 finalizzate alla copertura del disavanzo 2006. 3. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 le risorse derivanti dal maggior gettito assicurato dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 novembre 2005 n. 17 (disposizioni in materia di entrate tributarie) sono vincolate al finanziamento della spesa sanitaria secondo le previsioni del piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale 2007-2009, di cui all’articolo 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)). 4. Il maggior gettito derivante dalla variazione della tassa automobilistica di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)) è destinato alla copertura del disavanzo del settore sanitario regionale per l’anno 2004.
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI
ARTICOLO 3 (Applicazione tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è dovuto, in attuazione dell’articolo 26 della legge 18 aprile 2005 n. 62 (disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), per la tipologia di rifiuti e nella misura di cui all’Allegato 1 alla presente legge.
ARTICOLO 4 (Integrazione all’articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2005 n. 17)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 17/2005 sono aggiunti i seguenti commi: “1 bis. L’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE) è determinata: a) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE), compreso fra euro 13.001,00 e euro 13.046,00, applicando l’aliquota di cui al comma 1 lettera b) all’intero ammontare del reddito imponibile e riducendo l’addizionale così determinata di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,987 e la differenza tra euro 13.046,00 ed il reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE); b) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE), compreso fra euro 13.047,00 e euro 20.000,00, applicando l’aliquota di cui al comma 1 lettera b) all’intero ammontare del reddito imponibile determinato ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE); c) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE) compreso fra euro 20.001,00 e euro 20.030,00, applicando l’aliquota di cui al comma 1 lettera c) all’intero ammontare del reddito imponibile e riducendo l’addizionale così determinata di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra euro 20.030,00 ed il reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE); d) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE), pari o superiore a euro 20.031,00, applicando l’aliquota di cui al comma 1, lettera c) all’intero ammontare del reddito imponibile determinato ai fini dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito (IRE). 1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano a decorrere dall’anno d’imposta in corso al 1° gennaio 2007.”.
ARTICOLO 5 (Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP))
1. In attuazione dell’articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)), a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) della Regione Liguria, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è determinata nella misura del 7,5 per cento.
ARTICOLO 6 (Estinzione di crediti e rimborsi di modesta entità per tributi regionali)
1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2006, relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo di 16,00 euro. 2. Non si procede parimenti al rimborso per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore a 16,00 euro. 3. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l’intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.
TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA CAPO I MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA
ARTICOLO 7 (Contenimento della spesa per il personale della Regione)
1. Al fine di assicurare il pieno rispetto degli obiettivi di contenimento posti dal patto di stabilità interno, il complesso della spesa per il personale della Regione Liguria non può essere superiore, per l’anno 2007, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2005 diminuito dell’1,8 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. 2. Al fine dell’applicazione del comma 1, le spese di personale sono considerate al netto: a) delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2005; b) delle spese per il personale appartenente alle categorie protette; c) delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari; d) delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati. 3. Il mancato rispetto del limite di spesa previsto al comma 1 comporta il divieto di procedere nell’anno 2008 ad assunzioni a tempo indeterminato.
ARTICOLO 8 (Contenimento della spesa per beni e servizi della Regione)
1. Al fine di conseguire il pieno rispetto del patto di stabilità interno, il complesso della spesa diretta per beni e servizi della Regione Liguria non può essere superiore, per l’anno 2007, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2005 diminuito dell’1,8 per cento, salvo quanto disposto dai successivi commi. 2. Al fine di contenere la spesa per l’acquisto di beni e servizi finalizzati ad attività di rappresentanza e pubbliche relazioni, nonché all’effettuazione di mostre, convegni e pubblicità, il complesso della spesa diretta per dette finalità non può essere superiore, per l’anno 2007, al limite di spesa stabilito per l’anno 2006 per le medesime finalità ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della l.r. 2/2006. 3. L’aggregato di cui al comma 2 non comprende le spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell’ambito di programmi comunitari, nonché la pubblicità avente carattere legale o finanziario ovvero effettuata nell’ambito della comunicazione istituzionale della Regione. Non sono comprese, altresì, le spese effettuate nell’espletamento di compiti istituzionali in attuazione di specifiche leggi settoriali di promozione, sostegno ed incentivazione di eventi o manifestazioni. 4. Il complesso delle spese per consulenze ed incarichi professionali non può essere superiore, per l’anno 2007, al limite di spesa stabilito per l’anno 2006 per le medesime finalità ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della l.r. 2/2006. 5. L’aggregato di cui al comma 4 non comprende: a) le spese interamente finanziate nell’ambito di programmi comunitari; b) le spese relative al conferimento di incarichi a soggetti rientranti nella definizione di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) ovvero a soggetti direttamente o indirettamente controllati dalla Regione; c) le spese relative al conferimento di incarichi a soggetti inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 5 della l. 311/2004; d) le spese concernenti le collaborazioni di cui all’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 (delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro)); e) le spese concernenti le collaborazioni di cui all’articolo 409, comma 3 del codice di procedura civile.
ARTICOLO 9 (Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale il complesso della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 2/2006, ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, non può essere superiore, per l’anno 2007, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2005 diminuito dell’1,8 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. 2. Ai fini dell’applicazione del comma 1 le spese di personale sono definite ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 7. 3. Fermo restando l’obiettivo di complessivo contenimento di cui al comma 1 la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, può disporre per gli enti per i quali sia intervenuta una modifica legislativa opportuni adeguamenti.
ARTICOLO 10 (Contenimento della spesa di funzionamento degli enti del settore regionale allargato)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, i trasferimenti di parte corrente per l’anno 2007 destinati alla copertura delle spese di funzionamento degli enti del settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 2/2006, ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, sono ridotti dell’1,8 per cento rispetto agli impegni assunti al medesimo titolo nell’anno 2005. 2. Fermo restando l’obiettivo di complessivo contenimento di cui al comma 1 la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, può disporre per gli enti per i quali sia intervenuta una modifica legislativa opportuni adeguamenti. 3. Gli enti del settore regionale allargato, come definiti al comma 1, sono soggetti alle disposizioni statali recanti riduzioni di specifiche tipologie di spesa in quanto applicabili alla Regione.
ARTICOLO 11 (Autorizzazione alla contrazione di mutui da parte delle Aziende sanitarie)
1. Ai fini del rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica, la Regione autorizza gli enti operanti nel comparto della sanità alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti. 2. La Giunta regionale individua i criteri per la determinazione delle entrate utili al calcolo del limite dell’indebitamento autorizzabile a livello regionale per gli enti operanti nel comparto della sanità.
ARTICOLO 12 (Contenimento della spesa farmaceutica)
1. A decorrere dall’anno successivo all’avvenuto conseguimento degli obiettivi in materia di contenimento della spesa farmaceutica di cui alle disposizioni previste dalla lettera f) e dalla lettera l) dell’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), è sospesa l’applicazione della tassa annuale sulle concessioni regionali per l’apertura e l’esercizio di farmacie riportata al titolo I “igiene e sanità” numero d’ordine 1, seconda colonna, della tariffa allegata alla legge regionale 27 dicembre 1994 n. 66 (tasse sulle concessioni regionali) e il contributo annuo previsto per le farmacie non rurali riportato in nota al medesimo numero d’ordine. 2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e ulteriormente reso noto attraverso il sito web della Regione Liguria www.regione.liguria.it, dà atto entro il 28 febbraio di ciascun anno, in rapporto all’anno precedente, del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. 3. Al fine di permettere l’adempimento degli obblighi tributari in relazione a quanto disposto nel presente articolo, a partire dall’anno 2008 il termine previsto per il pagamento della tassa di concessione regionale e il contributo annuo per l’apertura e l’esercizio di farmacie è prorogato al 31 marzo.
ARTICOLO 13 (Disposizioni inerenti il contenimento della spesa farmaceutica per il rispetto degli impegni assunti con l’accordo 6 marzo 2007 con il Ministero della Salute e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze)
1. Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001 n. 405 (interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), del parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data 20 febbraio 2007 ed ai fini del rispetto degli impegni assunti con l’accordo 6 marzo 2007 con il Ministero della Salute e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente agli interventi per il contenimento della spesa farmaceutica, per quanto concerne la categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, è posto a carico del Servizio Sanitario solo il costo del farmaco generico incluso in tale categoria terapeutica, salvo le deroghe previste con provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale può altresì derogare dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in presenza di atti nazionali o regionali finalizzati a garantire i medesimi effetti economici.
CAPO II INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI REGIONALI
ARTICOLO 14 (Fondo Investimenti Regionali)
1. Il Fondo Investimenti Regionali per il finanziamento dei programmi di investimento comunitari, nazionali e regionali è determinato per l’anno 2007 in euro 39.000.000,00. 2. Il fondo è destinato al finanziamento degli investimenti per lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale della Regione. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la ripartizione del Fondo per aree omogenee di intervento ed i criteri per la selezione dei progetti. 4. La Giunta regionale individua successivamente la finalizzazione dei finanziamenti.
ARTICOLO 15 (Fondo Regionale per l’attuazione del Piano degli Interventi)
1. Il Fondo regionale per l’attuazione del Piano degli interventi è determinato per l’anno 2007 in euro 10.000.000,00. 2. Sono finanziati interventi e progetti localizzati nel territorio ligure nelle aree tematiche e secondo le modalità ed i criteri indicati dal Protocollo d’intesa Regione-Province approvato con deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2005 n. 730 e successive modifiche e integrazioni. 3. Le domande di finanziamento sono presentate alle Province dai soggetti beneficiari individuati nell’articolo 5 del Protocollo d’Intesa entro trenta giorni dall’assunzione delle deliberazioni regionali di avvio della procedura istruttoria del Piano degli Interventi e della determinazione dei criteri di perequazione. 4. Le Province, avvalendosi della Commissione Mista, curano l’istruttoria delle domande di finanziamento e formulano entro i sessanta giorni successivi gli atti relativi all’individuazione dei progetti ammissibili ai fini dell’adozione della proposta definitiva da parte del Consiglio regionale. 5. E’ abrogato il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 2/2006.
ARTICOLO 16 (Programma investimenti in sanità)
1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l’anno 2007 in euro 58.400.000,00. 2. La quota di cofinanziamento a carico della Regione ammonta a euro 9.300.000,00.
ARTICOLO 17 (Acquisizione azioni Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A.)
1. Al fine della partecipazione totalmente pubblica al capitale della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. e a parziale modifica dell’articolo 1, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.), la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire azioni della stessa fino ad un valore capitale di euro 7.000.000,00 e ad approvarne le modifiche allo Statuto.
ARTICOLO 18 (Partecipazioni societarie)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere, per il tramite della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A., partecipazioni in società di interesse regionale mediante i finanziamenti all’uopo destinati nell’ambito del Fondo Investimenti Regionali. 2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli adempimenti necessari nell’ambito delle procedure di riordino e dismissione delle partecipazioni azionarie della Società Sviluppo Italia, previste dal comma 461 dell’articolo 1 della l. 296/2006.
ARTICOLO 19 (Cartolarizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli enti del settore regionale allargato)
1. Ai sensi dell’articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)) la Giunta regionale è autorizzata a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di società a responsabilità limitata con capitale iniziale di euro 10.000,00 avente per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei patrimoni immobiliari della Regione e degli enti del settore regionale allargato fermi restando in capo alla Regione gli effetti delle predette operazioni. 2. Nelle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 possono essere inclusi i patrimoni immobiliari dei Comuni, delle Province e degli altri enti pubblici con sede nel territorio regionale che ne facciano richiesta. 3. E’ abrogato l’articolo 15 della legge regionale 2 aprile 2004 n. 7 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2004)).
ARTICOLO 20 (Valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare della Regione e degli enti del settore regionale allargato)
1. I beni del patrimonio immobiliare della Regione nonché degli enti del settore regionale allargato possono essere trasferiti a titolo oneroso o conferiti a favore di enti o società possedute anche indirettamente dalla Regione, eventualmente costituiti a tale scopo, al fine della loro gestione, valorizzazione e dismissione. 2. Ai trasferimenti ed ai conferimenti effettuati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di trasferimenti o conferimenti di beni degli enti pubblici.
ARTICOLO 21 (Anticipazione di cassa ad A.R.P.A.L.)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (A.R.P.A.L.) fino all’ammontare di euro 5.600.000,00 nelle more dell’erogazione dell’indennizzo da parte di Rete Ferroviaria Italiana per l’acquisizione dell’immobile di proprietà dell’Agenzia già sede del Dipartimento Provinciale di Genova.
ARTICOLO 22 (Definanziamento automatico)
1. A decorrere dal 2007 i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbono procedere alla consegna dei lavori entro ventiquattro mesi dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali. 2. Il mancato rispetto dei tempi previsti al comma 1 comporta il definanziamento automatico dei progetti interessati. 3. Le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2003)) come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 2005 n. 3 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)) continuano ad applicarsi esclusivamente ai progetti finanziati entro il 31 dicembre 2006. 4. Il termine di cui al comma 1 è sospeso per il periodo di tempo relativo all’attuazione delle procedure di esproprio.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 23 (Fondi speciali)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 27 della l.r. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da disegni di legge da perfezionarsi nel corso dell’esercizio 2007, restano determinati nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
ARTICOLO 24 (Copertura finanziaria)
1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2007.
ARTICOLO 25 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale: E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 3 aprile 2007 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
ALLEGATO 1 Allegato 1 (Articolo 3) Tariffa tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Regime del tributo Tipologia Rifiuti Importo Tributo A. Rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo,edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scaviAll.2 d.m. 18.7.96All.3 d.m. 18.7.96All.4 d.m. 18.7.96 €/Kg. 0,00103€/Kg. 0,00207€/Kg. 0,00155 B. Rifiuti speciali non pericolosi €/Kg. 0,00520 C. Rifiuti speciali pericolosi €/Kg. 0,00520 D. Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani in base a disposizioni del regolamento comunale €/Kg. 0,01030 E. Scarti e sovvalli di rifiuti urbani, e rifiuti speciali assimilati agli urbani sottoposti a trattamenti con operazioni di selezione automatica riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa smaltimento in discarica €/Kg. 0,00207 F. Scarti e sovvalli di rifiuti speciali sottoposti a trattamento con operazioni di selezione automatica riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa conferiti ai fini dello smaltimento in discarica €/Kg. 0,00103 G. Fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi €/Kg. 0,00207 H. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi €/Kg. 0,00103 I. Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi €/Kg. 0,00103 J. Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico €/Kg. 0,00207 K. Rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico €/Kg. 0,00103
TABELLA A (Articolo 23)
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
AREA 2007 2008 2009 I Istituzionale 180.000 II Programmazione Comunitaria, Statale, Regionale 10.000 III Territorio 100.000 IV Ambiente 100.000 VII Edilizia 200.000 200.000 200.000 VIII Sicurezza ed Emergenza 90.000 X Persona, Famiglia, Associazioni 500.000 XI Istruzione, Formazione, Lavoro 2.000.000 XIII Agricoltura,Economia Montana 20.000 XV Commercio, Fiere e Mercati 220.000 XVIII Gestionale 150.000 750.000 750.000
TABELLA B (Articolo 23)
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
AREA 2007 2008 2009 I Istituzionale 220.000 II Programmazione Comunitaria, Statale, Regionale 1.000.000 III Territorio 100.000 IV Ambiente 210.000 V Infrastrutture 200.000 VI Trasporti 2.000.000 VII Edilizia 1.200.000 1.200.000 1.200.000 VIII Sicurezza ed Emergenza 10.000 X Persona, Famiglia, Associazioni 500.000 XI Istruzione, Formazione, Lavoro 1.200.000 XIII Agricoltura,Economia Montana 10.000 XIV Industria e Piccola e Media Impresa 1.000.000 XV Commercio, Fiere e Mercati 100.000 XVII Turismo 1.000.000
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