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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 3 aprile 2007, n. 14
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE

ARTICOLO 1
(Assunzioni a tempo determinato)

1. Allo scopo di assicurare il concorso agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e fermo restando il rispetto dei limiti della legislazione statale in materia, la Regione Liguria e gli enti strumentali possono utilizzare le proprie graduatorie dei concorsi pubblici espletati, durante il periodo di validità, per l’assunzione degli idonei con rapporto di lavoro a tempo determinato nella categoria e nel profilo professionale della graduatoria.
2. Le assunzioni sono effettuate per la durata massima di un anno, prorogabile in relazione al fabbisogno, secondo l’ordine della posizione in graduatoria.
3. Restano ferme le ulteriori modalità di assunzione a tempo determinato previste dalla vigente normativa regionale.

ARTICOLO 2
(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato)

1. Per le medesime finalità indicate dall’articolo 1, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le parti, la Regione Liguria può disporre, con il consenso degli interessati, il comando presso datori di lavoro pubblici e privati di propri dirigenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento ed il trattamento economico.
2. Il trattamento economico, determinato ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del comparto “Regioni-Autonomie Locali”, è corrisposto dalla Regione Liguria con onere che può essere parzialmente od interamente a carico del datore di lavoro destinatario, in relazione all’interesse per cui è svolto l’incarico dirigenziale oggetto del comando.
3. Durante il periodo di comando è attribuita al dirigente interessato la retribuzione di posizione prevista dalla predetta contrattazione collettiva nazionale di lavoro nella misura corrispondente all’incarico assegnato dal datore di lavoro destinatario, da concordare con i protocolli d’intesa di cui al comma 1.
4. A seguito del comando di cui al comma 1 è soppresso il posto nella dotazione organica.

ARTICOLO 3
(Graduatorie delle progressioni verticali nel sistema delle classificazioni)

1. Hanno validità sino al 31 dicembre 2009 le graduatorie del personale della Regione Liguria formate a seguito delle selezioni per le progressioni verticali nel sistema delle classificazioni e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4
(Stabilizzazione dei rapporti di lavoro)

1. In attuazione dei principi previsti in materia dalla specifica normativa statale, l’articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) trova applicazione nei confronti del personale non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che presta attività lavorativa presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge e che sia in possesso dei requisiti previsti dal sopra menzionato articolo. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti in sede di prima applicazione.

ARTICOLO 5
(Stabilizzazione dei rapporti di lavoro del personale delle Aziende e degli Enti sanitari)

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dal comma 565 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria statale 2007)), le Aziende Sanitarie e gli enti equiparati provvedono con le modalità previste dal comma 3, nei limiti delle relative dotazioni organiche, a stabilizzare il personale non dirigenziale a tempo determinato purché assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che versi in una delle seguenti condizioni:
a) presti servizio da almeno tre anni anche non continuativi ovvero consegua tale requisito in forza di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006;
b) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle procedure di stabilizzazione di cui al presente articolo hanno priorità i candidati risultanti idonei nei concorsi a tempo indeterminato indetti dalle Aziende sanitarie e da enti di cui al comma 1. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato con procedure diverse da quelle di cui al comma 1, si provvede mediante procedure selettive.
3. Le stabilizzazioni sono effettuate sulla base dei criteri, delle modalità e dei tempi individuati dal Piano di stabilizzazione approvato dalla Giunta regionale su proposta delle Aziende e degli enti di cui al comma 1, sentite le Organizzazioni Sindacali ivi compresa la prevista rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche.
4. Nelle more di approvazione del Piano di stabilizzazione, le Aziende e gli Enti di cui al comma 1 possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma medesimo, in scadenza.
5. Per il triennio 2007-2009 le Aziende sanitarie e gli enti di cui al comma 1, previa autorizzazione regionale, possono procedere all’assunzione di personale a tempo determinato riservando una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti ai soggetti con i quali abbiano stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che abbiano prestato la propria attività lavorativa presso tali aziende con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, per la durata complessiva di almeno un anno alla data del 29 settembre 2006.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti dei posti vacanti e di cui le Aziende sanitarie e gli enti equiparati ritengano necessaria la copertura entro il 31 dicembre 2009.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 devono essere compatibili con le misure limitative delle assunzioni e con i correlati obiettivi di risparmio riferiti alla spesa per il personale stabiliti dal piano di rientro nonché nel rispetto delle previste rideterminazioni in riduzione delle dotazioni organiche in conseguenza delle predette misure di blocco delle assunzioni.

ARTICOLO 6
(Disposizioni sul personale regionale)

1. E’ corrisposta la somma annua lorda di milleduecento euro per dodici mensilità quale retribuzione individuale di anzianità a tutto il personale senza incarico dirigenziale, con esclusione di quello titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e anzianità di servizio presso amministrazioni pubbliche di almeno un anno:
a) che alla data del 1° gennaio 2007 sia dipendente della Regione Liguria in servizio effettivo presso le strutture della Regione stessa incluso quello assente con diritto alla retribuzione nonché quello assente senza diritto alla retribuzione con decorrenza successiva al 1° dicembre 2006;
b) che alla data del 1° gennaio 2007 sia in comando presso la Regione Liguria in servizio effettivo presso le strutture della Regione stessa;
c) per il quale alla data del 1° gennaio 2007 sia stato disposto il comando.
2. La somma di cui al comma 1 è corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 2007 per il personale individuato dalla lettera a) e, a decorrere dalla data di trasferimento presso la Regione Liguria, per il personale individuato dalle lettere b) e c).
3. La somma di cui al comma 1 confluisce nelle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività a decorrere dal giorno successivo:
a) alla cessazione dal servizio;
b) all’attribuzione di un incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità.
4. Quanto previsto dal comma 1 si applica anche al personale titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità alla data del 1° gennaio 2007, qualora successivamente tale incarico non sia più attribuito e l’interessato sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
5. Alla somma di cui al comma 1 si applicano le riduzioni previste per lo stipendio tabellare.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte mediante le risorse della contrattazione collettiva integrativa decentrata in sede di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, definite anche ai sensi della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)).

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA E DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

ARTICOLO 7
(Centrale regionale di acquisto)

1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi standardizzabili, la Regione, ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della l. 296/2006, costituisce la Centrale regionale di acquisto che opera, quale centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni, effettuando le attività di cui agli articoli 8, 9 e 10 in favore della medesima Regione e degli enti del servizio sanitario regionale, nonché, su loro formale richiesta, degli enti appartenenti al settore regionale allargato così come individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)), degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale.
2. L’azione della Centrale regionale di acquisto è volta ad aggregare e standardizzare la domanda, monitorare i consumi, sviluppare la concorrenza, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare il processo di acquisto.
3. La Centrale regionale di acquisto agisce secondo i criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
4. La Centrale regionale di acquisto nello svolgimento dell’attività negoziale applica le disposizioni contenute nel d.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e nella vigente normativa regionale in materia contrattuale.
5. Per lo svolgimento dell’attività di Centrale regionale di acquisto la Regione può procedere alla costituzione di un apposito soggetto ovvero, per lo sviluppo di modalità informatiche e telematiche di negoziazione, avvalersi di enti strumentali o di società interamente partecipate, anche costituite a tale scopo.

ARTICOLO 8
(Rapporto di servizio)

1. Il rapporto di servizio tra la Regione ed il soggetto che svolge l’attività di Centrale regionale di acquisto è disciplinato da apposita convenzione-quadro di durata novennale, approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La convenzione-quadro è attuata mediante accordi operativi contenenti il mandato a stipulare le singole convenzioni di cui all’articolo 9 in relazione ai diversi settori merceologici, nonché gli indicatori di risultato e le modalità di finanziamento della relativa gestione.
3. Al fine di redigere i suddetti accordi operativi, entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura regionale competente in materia di gare e contratti predispone, di concerto con le altre strutture regionali competenti, l’analisi del fabbisogno, per l’anno successivo, di beni e servizi standardizzabili
necessari alla Regione ed agli enti di cui all’articolo 7 ovvero anche solo a parte di questi ultimi. Tale analisi può essere integrata nel corso dell’anno qualora emergano nuove esigenze non prevedibili nella fase di stima del fabbisogno.
4. La Centrale regionale di acquisto può rideterminare il fabbisogno di cui al comma 3 sulla base dell’interesse formalmente manifestato dagli enti di cui all’articolo 7 in relazione a specifici settori merceologici.
5. La Centrale regionale di acquisto, oltre alle attività previste dalla presente legge ed in deroga a quanto stabilito dalle procedure contenute nella normativa regionale in materia di sviluppo delle tecnologie dell’informazione della comunicazione, può erogare e gestire direttamente i servizi informatici degli enti appartenenti al settore regionale allargato alle condizioni contenute nella convenzione quadro di cui all’articolo 10, comma 2 della legge regionale 18 dicembre 2006 n. 42 (istituzione del sistema informativo integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria), in una logica di razionalizzazione e di condivisione delle tecnologie tra enti finalizzata al contenimento della spesa pubblica. La Regione individua tali fattispecie nella fase di predisposizione dell’analisi del fabbisogno di cui al comma 3.

ARTICOLO 9
(Operatività del sistema)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nell’articolo 7, la Centrale regionale di acquisto realizza un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi di serie, standardizzabili secondo le esigenze comuni mediante la stipulazione di singole convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita dalla convenzione, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni che ne hanno obbligo o facoltà.
2. L’adesione alle convenzioni di cui al comma 1 è obbligatoria per la Regione e per gli enti del servizio sanitario regionale, mentre è facoltativa per gli altri enti di cui all’articolo 7 i quali possono aderire, secondo le modalità stabilite dalla Centrale regionale di acquisto, a singole convenzioni mediante l’emissione di ordinativi di fornitura ovvero al sistema delle convenzioni mediante provvedimento dell’organo di vertice dell’amministrazione; in tal caso, detti enti si obbligano, per il periodo di tempo indicato nel medesimo provvedimento, ad avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Centrale regionale di acquisto e contribuiscono all’analisi del fabbisogno di beni e servizi standardizzabili di cui all’articolo 8, comma 3.
3. I parametri di prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni-quadro stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici S.p.A. ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)) e dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) costituiscono riferimento per la stipula delle singole convenzioni secondo la vigente normativa.

ARTICOLO 10
(Sviluppo delle procedure telematiche)

1. La Centrale regionale di acquisto promuove il ricorso alle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, concretizzate mediante gare telematiche ed il ricorso al mercato elettronico così come disciplinati dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. La Centrale regionale di acquisto promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse tipologie di approvvigionamento telematico di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni.
3. La Centrale regionale di acquisto può fornire, altresì, assistenza e consulenza alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale che intendono avviare forme di negoziazione telematica e di accesso al mercato elettronico.
4. La Centrale regionale di acquisto costituisce riferimento per la realizzazione di un sistema a rete con le altre centrali regionali e la Concessionaria servizi informatici pubblici S.p.A. al fine di assicurare l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa ed ottenere sinergie nell’impiego degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi.

TITOLO III
DISPOSIZIONI DIVERSE

ARTICOLO 11
(Modifiche agli articoli 4, 8 e 26 della l.r. 28/2006)

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 (organizzazione turistica regionale) è sostituito dal seguente:
“3. Per il costo del personale addetto agli uffici IAT e per il costo del personale addetto alla statistica, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere e) e g), sono assegnate annualmente specifiche risorse finanziarie alle Province e al Comune di Genova che fanno riferimento alle spese sostenute dalle APT per il personale degli IAT gestiti direttamente e per quello utilizzato per la statistica dai medesimi enti nel corso dell’esercizio 2006. La Regione attribuisce inoltre alle Province e al Comune di Genova risorse finanziarie per le altre spese di funzionamento degli IAT gestiti direttamente e per quelle sostenute a titolo di convenzione o di contribuzione per gli IAT gestiti da terzi. Il costo per la Regione non può essere inferiore ai finanziamenti regionali assegnati alle APT nel 2006 per le stesse finalità di cui al presente comma.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 28/2006, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
“g bis) dal Presidente dell’Agenzia regionale di cui al capo IV;”.3. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 28/2006 è sostituito dal seguente:
“3. Alla data di cui al comma 1, la dotazione organica dell’Agenzia “In Liguria” è diminuita dei posti assegnati per gli Uffici territoriali. Previo accordo con le Organizzazioni sindacali di cui all’articolo 28, comma 3, il personale applicato a detti uffici è inserito nella dotazione organica dell’Agenzia a fronte di posti vacanti ovvero trasferito alle Province e al Comune di Genova per l’esercizio delle funzioni previste dall’articolo 3. In tal caso, ai suddetti enti sono assegnate le connesse risorse finanziarie.”.

ARTICOLO 12
(Riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Le strutture ricettive extralberghiere, che effettuano la trasformazione in strutture ricettive alberghiere di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive) con livello di classificazione non inferiore a tre stelle, mantengono i contributi erogati dalla Regione.

ARTICOLO 13
(Contratti relativi agli impianti sportivi)

1. In deroga alle scadenze di cui all’articolo 4, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 15 (disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici) i contratti in essere relativi agli impianti sportivi già di proprietà delle Aziende di Promozione Turistica pervenuti alla Regione in data 1° gennaio 2007 restano validi fino alla scadenza prevista nei contratti stessi.

ARTICOLO 14
(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 37/2006)

1. L’articolo 5 della legge regionale 1° dicembre 2006 n. 37 (interventi regionali per la valorizzazione di percorsi pedonali comunali di particolare interesse paesistico-culturale) è sostituito dal seguente:
“Articolo 5 (Norma transitoria)
1. In fase di prima applicazione della presente legge i Comuni presentano le domande di contributo entro il 15 maggio 2007. La Giunta regionale provvede all’approvazione della graduatoria entro il 30 giugno 2007.”.

ARTICOLO 15
(Trasferimento dei beni della Ferrovia Principe Granarolo al Comune di Genova)

1. Gli impianti e le infrastrutture delle ferrovie di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 (conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59) qualora ricadano interamente nel territorio di un singolo Comune, possono essere trasferiti a titolo gratuito all’Amministrazione comunale competente.

ARTICOLO 16
(Proroga della disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante)

1. Per l’anno 2007, in attesa dell’emanazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30) è prorogata la disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante prevista dall’articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006).

ARTICOLO 17
(Modificazioni agli articoli 16 e 17 della l.r. 6/1998)

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 28 gennaio 1998 n. 6 (norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio-educativi e didattici), le parole “entro il 28 febbraio” sono sostituite dalle
parole “entro il 30 giugno”.
2. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 6/1998 le parole “entro il 30 aprile” sono sostituite dalle parole “entro il 30 settembre.”.

ARTICOLO 18
(Modificazioni all’articolo 3 della l.r. 16/2004)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 16 (interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da enti religiosi che svolgono attività similari), le parole “entro il 31 gennaio” sono sostituite dalle parole “entro il 30 giugno”.
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 16/2004 le parole “entro il 30 aprile” sono sostituite dalle parole “entro il 30 settembre.”.

ARTICOLO 19
(Modificazioni all’articolo 3 della l.r. 5/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2006 n. 5 (contributi regionali per favorire l’attività delle Pubbliche Assistenze Liguri) le parole “entro il 31 marzo” sono sostituite dalle parole “entro il 31 maggio”.

ARTICOLO 20
(Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 13/2006)

1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 (disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), è inserito il seguente:
“Articolo 10 bis(Rimborso delle spese)
1. Ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2, spetta per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.”.

ARTICOLO 21
(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 13/2006)

1. All’articolo 11 della l.r. 13/2006 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Per le funzioni di supporto al Consiglio delle Autonomie locali di cui all’articolo 10, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può avvalersi, a seguito della stipula di apposita convenzione, delle strutture e del personale della Provincia di Genova.”.

ARTICOLO 22
(Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 13/2006)

1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 13/2006 è inserito il seguente:
“Articolo 11 bis (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell’U.P.B. 1.101 “Spesa per l’assemblea legislativa regionale” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.”.

ARTICOLO 23
(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 16/2006)

1. L’articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro) è sostituito dal seguente:
“Articolo 6 (Rimborsi spese)
1. Ai componenti del Comitato di cui all’articolo 2, comma 1 spetta per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.”.

ARTICOLO 24
(Modificazioni all’articolo 2 della l.r. 19/2006)

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006 n. 19 (istituzione della Consulta statutaria) è abrogato.

ARTICOLO 25
(Modifiche alla l.r. 25/2006)

1. Alla legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 (disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale della Liguria) e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo della legge regionale 17 agosto 2006 n. 25 è sostituito dal seguente: (disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria);
b) nei diversi articoli della l.r. 25/2006 le parole “Consiglio regionale – Assemblea Legislativa regionale della Liguria” sono sostituite dalle parole: “Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria”, le parole “Assemblea Legislativa regionale della Liguria” sono sostituite dalle parole “Assemblea Legislativa della Liguria” e le parole “Assemblea Legislativa regionale” sono sostituite dalle parole “Assemblea Legislativa”.

ARTICOLO 26
(Modifiche alla l.r. 41/2006)

1. Al comma 2 dell’articolo 86 della legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (riordino del servizio sanitario regionale) le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle parole “centottanta giorni”.
2. Il comma 1 dell’articolo 87 della l.r. 41/2006 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale:
a) entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
1) approva la direttiva vincolante di cui all’articolo 8, comma 2;
2) propone al Consiglio regionale l’approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale di cui all’articolo 5;
3) approva le linee guida per l’adozione del regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e del Comitato di rappresentanza, compresi nell’ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria locale, e fissa i criteri per la nomina del Comitato di rappresentanza stesso di cui all’articolo 15;
4) approva la direttiva vincolante inerente il Consiglio dei sanitari di cui all’articolo 24;
5) fissa i principi inerenti l’aggiornamento alle disposizioni della presente legge degli atti di autonomia aziendale di cui all’articolo 25;
6) definisce l’ambito delle attività attribuite al Distretto, le modalità di esercizio, fasi e tempi di avvio ai sensi dell’articolo 33, comma 3;
7) approva le direttive di cui all’articolo 39, comma 5, lettera a) per l’istituzione o la soppressione di dipartimenti di interesse regionale;
8) approva le direttive per fissare i criteri operativi ed organizzativi per l’istituzione ed il funzionamento dei Dipartimenti gestionali interaziendali di cui all’articolo 39, comma 5, lettera b);
9) approva la direttiva vincolante di cui all’articolo 48 comma 3;
10) istituisce la Consulta regionale di cui all’articolo 76 e ne definisce le modalità di funzionamento;
b) entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
1) adegua ai contenuti della presente legge le convenzioni in essere con l’Ospedale Galliera e con l’Ospedale Evangelico Internazionale di cui all’articolo 51;
2) nomina il Comitato etico, di cui all’articolo 77. Sino alla nomina del nuovo Comitato etico è prorogata l’attività dei Comitati etici costituiti presso le strutture del servizio sanitario regionale.”.

ARTICOLO 27
(Sostituzione dell’articolo 113, comma 2 della l.r. 1/2007)

1. Il comma 2 dell’articolo 113 della legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1 (testo unico in materia di commercio) è sostituito dal seguente:
“2. Non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi.”.

ARTICOLO 28
(Modifica all’articolo 3 comma 1 della l.r. 2/2007)

1. All’articolo 3, comma 1 della legge regionale 16 gennaio 2007 n. 2 (promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione) dopo la lettera o) sono inserite le seguenti lettere:
“o bis) Conservatorio di musica “Niccolò Paganini” di Genova;
o ter) Accademia Ligustica di Belle Arti;”.

ARTICOLO 29
(Integrazione dell’articolo 5 della l.r. 2/2007)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 2/2007 è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. La Regione attiva forme di raccordo e di coordinamento con il Ministero dell’Università e della Ricerca al fine di evitare sovrapposizioni tra interventi nazionali e regionali.”.

ARTICOLO 30
(Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 2/2007)

1. L’articolo 10 della l.r. 2/2007 è sostituito dal seguente:
“Articolo 10 (Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie)
1. La Regione si avvale del Comitato regionale di coordinamento delle attività universitarie di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25 (regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997 n. 59) per il coordinamento delle iniziative in materia universitaria e di alta formazione come previsto dal citato articolo 3.
2. Per assicurare il necessario collegamento con il territorio la Regione attiva opportuni raccordi con le Province liguri e con rappresentanti designati dalle società pubbliche o a prevalenza pubblica o enti senza fine di lucro, che gestiscono sedi universitarie.”.

ARTICOLO 31
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2007)

1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2007 n. 5 (norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali) è abrogato.

ARTICOLO 32
(Conferma del Collegio dei Revisori dell’Istituto Giannina Gaslini)

1. Il Collegio dei Revisori dell’Istituto Giannina Gaslini, nominato con decreto del Ministero della Salute 6 agosto 2004, è confermato fino alla nomina del nuovo organo di controllo in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 (riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3) e dalla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione).

ARTICOLO 33
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 3 aprile 2007
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)


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CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
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