Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modificazione dell’art. 18)
1. Il comma 1, dell’articolo 18 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è sostituito dal seguente:
“1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all’articolo 7, comma 1 e all’articolo 8, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d’opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate.”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 3 agosto 2010
MARINI