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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale 3 agosto 2010 n. 19
Interventi urgenti per lo sviluppo delle attività produttive e disposizioni diverse.
 
Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. Ai fini della determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il settore privato i soggetti passivi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2010 il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, possono dedurre un importo forfetario di 15.000 euro per ogni nuovo lavoratore assunto, a partire dall’anno di assunzione e fino al terzo anno compiuto. La somma deducibile ai fini IRAP viene raddoppiata se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un lavoratore ultracinquantenne.
L’importo deducibile non può comunque superare il costo del singolo dipendente.
2. La misura prevista al comma 1 non è cumulabile con analoghi interventi volti a favorire l’incremento occupazionale, ad eccezione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce e approva con propria deliberazione le modalità operative per l’attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 2
(Aliquota dell’IRAP agevolata sulle attività economiche in comuni montani e non montani ad alta marginalità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’applicazione dell’IRAP risulta diminuita dello 0,92 per cento per le attività economiche che operano esclusivamente in comuni montani e non montani ad alta marginalità.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai regimi speciali ai fini IRAP per i quali restano in vigore le aliquote vigenti.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri per la determinazione della marginalità.

ARTICOLO 3
(Modifiche della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34)

1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), è inserito il seguente:
"Art. 7 bis. (Procedura per adeguamenti urbanistici)
1. Il parere reso sulla fattibilità del contratto d’insediamento e sui requisiti finanziari dell’azienda proponente viene trasmesso al comune competente che si esprime sull’intervento proposto con deliberazione del consiglio comunale.
2. Se la decisione è favorevole, la conferenza di servizi, prevista dagli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esamina il piano progettuale del contratto d’insediamento, delle opere, degli interventi e delle infrastrutture indispensabili nonché l’adesione al vincolo di mantenimento in Piemonte dell’unità produttiva per una durata minima di dieci anni e si esprime sulla necessaria variante urbanistica allo strumento urbanistico generale vigente.
3. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione motivata di conclusione del procedimento a favore della variante proposta, approva la modifica allo strumento urbanistico generale vigente solamente a seguito del provvedimento regionale di approvazione del contratto d’insediamento e del relativo piano progettuale nonché della stipula del vincolo di mantenimento in Piemonte dell’unità produttiva per una durata minima di dieci anni.
4. Le amministrazioni competenti determinano eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei comuni, nonché i criteri per la fissazione delle stesse.".

ARTICOLO 4
(Osservatorio regionale dei contratti pubblici)

1. I soggetti attuatori di cui all’articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3, e le amministrazioni aggiudicatrici che eseguono appalti sul territorio regionale, per ogni contratto di appalto realizzato sul territorio regionale, inviano all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici i dati inerenti al ciclo dell’appalto comprensivo della programmazione, del bando e dell’esito di gara, con le modalità stabilite dalle norme statali e regionali, per assolvere agli adempimenti prescritti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici cura annualmente la predisposizione del rapporto informativo sugli appalti pubblici.

ARTICOLO 5
(Misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli)

1. Ai sensi delle vigenti normative comunitarie, è istituita una misura di aiuto regionale per la copertura dei costi di fideiussione, a garanzia di anticipi su contributi nel settore della produzione dei prodotti agricoli oggetto di programmi regionali.
2. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le disposizioni attuative.
3. La spesa, prevista in 700.000,00 euro per l’anno finanziario 2010 ed in 500.000,00 euro per l’anno finanziario 2011, è iscritta nell’ambito della unità previsionale di base (UPB) DB11012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

ARTICOLO 6
(Affidamento di servizi ai centri di assistenza agricola)

1. Ai centri di assistenza agricola (CAA), istituiti con il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) possono essere affidati, mediante la stipula di apposita convenzione, servizi relativi a:
a) tenuta, comprensiva della conservazione e dell’aggiornamento, dei fascicoli delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
b) imputazione dei dati sul Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).
2. La spesa annuale stimata in 2.000.000,00 di euro, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2010-2012 è finanziata con i fondi della UPB DB11001 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
3. La spesa di cui al comma 2 costituisce integrazione dell’elenco 1 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012).

ARTICOLO 7
(Finanziamento del programma di sviluppo rurale 2007-2013)

1. Il piano finanziario indicativo del programma di sviluppo rurale 2007-2013, adottato con l’articolo 9, comma 1 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007) è sostituito dalla tabella finanziaria relativa alla spesa pubblica totale cofinanziata dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dai finanziamenti nazionali integrativi, che contiene la ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale e che fa parte del programma di sviluppo rurale 2007-2013 nella versione modificata ed approvata con decisione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. La Giunta regionale comunica periodicamente alla commissione consiliare competente gli aggiornamenti della tabella finanziaria di cui al comma 1.

ARTICOLO 8
(Modifica della l.r. 22/2006)

1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) è sostituito dal seguente:
"2. La presente disposizione acquista efficacia trascorsi sei anni dall’entrata in vigore della presente legge e in caso di mancanza di uno solo dei requisiti di cui al comma 1, l’autorizzazione è sospesa fino alla effettiva reintegrazione dello stesso.".

ARTICOLO 9
(Modifiche della l.r. 34/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) dopo le parole: "quarantanove anni" sono inserite le seguenti: "e gli ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda,".
2. Al comma 6 dell’articolo 33 della l.r. 34/2008 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".
3. Al comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 34/2008 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".

ARTICOLO 10
(Modifiche della l.r. n. 4/2000)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici) sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. Ai fini di cui al comma 4, la Regione trasferisce le risorse finanziarie agli enti gestori per la costituzione di uno specifico fondo.
4 ter. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione; tutte le somme residue, comprensive di eventuali crediti di gestione al netto degli impegni già formalmente assunti e perfezionati, sono riutilizzate per le finalità di cui all’articolo 1 e per il sostegno di programmi annuali di intervento da approvarsi con provvedimento della Giunta regionale.
4 quater. Il fondo può essere costituito o alimentato con stanziamenti stabiliti con legge annuale di bilancio.".

ARTICOLO 11
(Abrogazione)

1. L’articolo 31 della l.r. 18/1984 è abrogato.

ARTICOLO 12
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 agosto 2010
Roberto Cota


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