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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 3 agosto 2010 n. 12
Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009 n. 40 (testo unico della normativa in materia di sport)
 
L' Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga la seguente legge:

Articolo 1
(Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

1. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport), dopo le parole “civili e militari” sono inserite le seguenti: ", previa autorizzazione delle rispettive autorità centrali del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno, competenti in materia".
2. La rubrica dell’articolo 32 della l.r. 40/2009 è sostituita dalla seguente: “Requisiti degli impianti. Apertura ed esercizio”.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 40/2009, le parole: “per il rilascio delle autorizzazioni;” sono sostituite dalle seguenti: “e le procedure per la presentazione delle dichiarazioni di inizio attività in luogo delle autorizzazioni;”.
4. Alla lettera c) del comma 3, le parole: “delle autorizzazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dell’esercizio dell’attività”.
5. Al comma 5 dell’articolo 32 della l.r. 40/2009, le parole: “ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento delle seguenti condizioni:” sono sostituite dalle seguenti: “a dichiarazione di inizio attività attestante il possesso dei seguenti requisiti:”.
6. Il comma 6 dell’articolo 32 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
“6. I titolari degli impianti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare al Comune, prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività, apposita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste, che deve, tra l’altro, indicare le attività svolte, nonché il numero e il profilo minimo funzionale delle stesse in relazione al massimo di praticanti compresenti nell’impianto.”.
7. Al comma 7 dell’articolo 32 della l.r. 40/2009, le parole: “L’autorizzazione è sospesa o revocata” sono sostituite dalle seguenti: “L’esercizio dell’attività è sospeso o revocato”.
8. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 40/2009 le parole “ovvero non sia stato superato l’esame finale di cui la comma 2” sono soppresse.
9. Il comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 40/2009 è sostituito dai seguenti:
“2. L’esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni di cui al comma 1. E’ ammesso alla sezione culturale chi ha superato sia la sezione tecnica sia quella didattica.
2bis. Il candidato che non abbia superato l’esame finale di cui al comma 2 può essere ammesso a sostenere nuovamente l’esame in una delle due sessioni immediatamente successive senza obbligo di frequenza ai corsi di cui al comma 1 dell’articolo 35. Il mancato superamento della prova d’esame della sezione culturale comporta per il candidato la sola ripetizione della stessa.”.
10. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 40/2009 dopo le parole: “medicina dello sport” sono aggiunte le seguenti: “, previa intesa con l’Amministrazione di appartenenza,”.
11. L’articolo 43 della l.r. 40/2009 è abrogato.
12. Il comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Chiunque gestisca un impianto di cui all’articolo 32, comma 1, in assenza della presentazione della dichiarazione prevista al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00 fatta salva la sanzione accessoria della chiusura dell’impianto.”.
13. Il comma 3 dell’articolo 53 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
“3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della l. 376/2000 e successive modificazioni e integrazioni, ai gestori degli impianti di cui all’articolo 32, comma 5, che commercino o detengano farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell’articolo 1 della medesima legge, il Comune applica la sanzione amministrativa della chiusura dell’impianto e della decadenza dal diritto ad esercitare l’attività.”.
14. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 40/2009 è abrogata.
15. Al comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 40/2009 la parola “autorizzare” è sostituita dalla seguente: “disporre”.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 3 agosto 2010
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)


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